§ 2.3.305 - L.R. 9 dicembre 2011, n. 17.
Misure urgenti in materia di tributi regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 finanza, tributi e contabilità
Data:09/12/2011
Numero:17


Sommario
Art. 1.  (Misure urgenti in materia di tributi regionali)
Art. 2.  (Istituzione dell’imposta regionale sulla benzina per autotrazione)
Art. 3.  (Norma finanziaria)


§ 2.3.305 - L.R. 9 dicembre 2011, n. 17.

Misure urgenti in materia di tributi regionali.

(B.U. 14 dicembre 2011, n. 57)

 

Art. 1. (Misure urgenti in materia di tributi regionali)

1. Per l’anno di imposta 2012 è confermata la maggiorazione dello 0,2 per cento dell’addizionale regionale all’imposta sui redditi delle persone fisiche, di cui all’articolo 50, comma 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), per i redditi complessivi superiori al primo scaglione di reddito di cui all’articolo 11, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi). L’incremento di cui al primo periodo si applica all’intero ammontare del reddito complessivo.

 

     Art. 2. (Istituzione dell’imposta regionale sulla benzina per autotrazione) [1]

1. A decorrere dal 1 gennaio 2012 è istituita l’imposta regionale sulla benzina per autotrazione prevista dall’articolo 6, comma 1, lettera c) della legge 14 giugno 1990, n. 158 (Norme di delega in materia di autonomia impositiva delle regioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni) e dall’articolo 17 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 (Istituzione e disciplina dell’addizionale regionale all’imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952 e successive modificazioni, dell’addizionale regionale all’accisa sul gas naturale e per le utenze esenti, di un’imposta sostitutiva dell’addizionale, e previsione della facoltà delle regioni a statuto ordinario di istituire un’imposta regionale sulla benzina per autotrazione).

2. Ai sensi dell’articolo 5, comma 5-quater della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) la misura dell’imposta è determinata, per l’anno d’imposta 2012 in euro 0,04 per litro di benzina.

2 bis. La misura dell'imposta di cui al comma 1 è determinata per l'anno d'imposta 2013 in euro 0,025 per litro di benzina [2].

3. Il gettito dell’imposta di cui al presente articolo è destinato al finanziamento degli interventi necessari a far fronte alle spese conseguenti al sisma verificatosi in Umbria il 15 dicembre 2009 per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2009 [3].

4. L’imposta è dovuta alla Regione dal concessionario e dal titolare dell’autorizzazione dell’impianto di distribuzione di carburante ubicato sul territorio regionale o, per sua delega, dalla società petrolifera che ne sia unica fornitrice, su base mensile e sui quantitativi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d) del decreto del Ministro delle finanze 30 luglio 1996 (Modalità per la presentazione delle dichiarazioni in base alle quali si effettua l’accertamento e la liquidazione dell’imposta regionale sulla benzina per autotrazione).

5. L’imposta è versata mensilmente alla Regione, entro il mese successivo a quello di riferimento, su apposito conto corrente postale ovvero mediante bonifico bancario a favore della tesoreria regionale. In caso di omesso o insufficiente versamento dell’imposta entro il termine previsto si applica la sanzione amministrativa pari al cinquanta per cento dell’imposta non versata, ai sensi dell’articolo 3, comma 13 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), oltre agli interessi moratori.

6. L’Agenzia delle Dogane effettua l’accertamento e la liquidazione dell’imposta sulla base delle dichiarazioni annuali presentate, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono, dai soggetti passivi di cui al comma 4, con le modalità stabilite nel decreto del Ministro delle finanze 30 luglio 1996 e trasmette alla Regione i dati relativi alla quantità di benzina erogata nel territorio di competenza.

7. La Regione può accedere ai dati delle registrazioni fiscali tenute in base alle norme vigenti presso gli impianti di distribuzione di carburante e può richiedere all’Agenzia delle Dogane i dati ritenuti necessari per l’esecuzione di eventuali controlli finalizzati a verificare la corretta osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge, segnalando le eventuali infrazioni o irregolarità rilevate alla stessa Agenzia.

8. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni statali vigenti in materia di imposta regionale sulla benzina per autotrazione.

 

     Art. 3. (Norma finanziaria)

1. [Le entrate derivanti dall’applicazione dell’articolo 2, quantificate in euro 8.000.000,00 per l’esercizio 2012, sono introitate nell’U.P.B. 1.01.001 “Imposte e tasse” (Cap. 51 n.i.) del bilancio pluriennale 2011-2013 e sono finalizzate a far fronte a spese di pari importo, conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 2009 e successive modificazioni ed integrazioni, allocate nelle UU.PP.BB. 03.1.005 “Spese per la gestione degli eventi sismici successivi all’anno 1997” (Cap. 305 n.i.) e 03.2.006 “Attività di ricostruzione a seguito degli eventi sismici dell’anno 1997 e successivi” (Cap. 8866 n.i.) del bilancio pluriennale 2011-2013] [4].

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


[1] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.R. 8 marzo 2021, n. 4.

[2] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 20 dicembre 2012, n. 26.

[3] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 20 dicembre 2012, n. 26.

[4] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 8 marzo 2021, n. 4.