Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.3 finanza, tributi e contabilità |
Data: | 20/12/2012 |
Numero: | 26 |
Sommario |
Art. 1. (Determinazione maggiorazione aliquota addizionale regionale dell'IRPEF) |
Art. 2. (Modificazioni dell'articolo 2 della legge regionale 9 febbraio 2011, n. 17) |
Art. 3. (Disposizioni in materia di imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili) |
Art. 4. (Adeguamento al d.l. n. 174/2012 . Modificazioni a leggi regionali) |
§ 2.3.187 - L.R. 20 dicembre 2012, n. 26.
Misure urgenti in materia di fiscalità regionale e ulteriori provvedimenti di adeguamento al decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 , convertito, con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.
(B.U. 28 dicembre 2012, n. 58)
Art. 1. (Determinazione maggiorazione aliquota addizionale regionale dell'IRPEF)
1. La maggiorazione dello 0,2 per cento dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sui redditi delle persone fisiche di cui all'articolo 1, comma 1 della
2. Sono altresì confermate le modalità applicative della maggiorazione dell'addizionale regionale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 1 della
Art. 2. (Modificazioni dell'articolo 2 della
1. Dopo il comma 2, dell'articolo 2 della
"2 bis. La misura dell'imposta di cui al comma 1 è determinata per l'anno d'imposta 2013 in euro 0,025 per litro di benzina. ".
2. Al comma 3 dell'articolo 2 della
Art. 3. (Disposizioni in materia di imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, in attuazione dell'articolo 8, comma 1 del
Art. 4. (Adeguamento al
1. La Regione per il contenimento della spesa pubblica adegua il proprio ordinamento alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) convertito, con modificazioni, dalla
2. In particolare, in attuazione di quanto disposto al comma 1 :
a) il comma 1 dell'articolo 3 della
" 1. Nelle società partecipate totalmente o in modo maggioritario dalla Regione, dalle agenzie regionali ovvero da società controllate dalla Regione, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito all'amministratore unico, al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione non può essere superiore, rispettivamente, al 50 per cento e al 30 per cento delle indennità di carica e di funzione spettanti al Presidente della Giunta regionale. I dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, fermo il limite di cui al primo periodo in materia di onnicomprensività del trattamento economico, ovvero i dipendenti della società controllante, hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi assembleari all'amministrazione di appartenenza, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 4 del
b) al comma 2 dell'articolo 3 della
c) al comma 3 dell'articolo 3 della
d) in materia di assunzioni e trattamento economico del personale delle società direttamente o indirettamente controllate dalla Regione o da enti regionali, aventi i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 4 del
e) la Regione provvede alla messa in liquidazione, privatizzazione e riorganizzazione delle società dalla stessa partecipate, secondo i tempi e le modalità previste dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4 del
f) alle acquisizioni di beni e servizi si applicano le disposizioni di cui ai commi da 6 a 8bis dell'articolo 4 del
g) a decorrere dall'anno 2013, la Regione, gli enti regionali e le società dalle stesse amministrazioni controllate, non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. Il limite di cui al primo periodo può essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. Sono fatte salve le eccezioni previste dal comma 2 dell'articolo 5 del
h) la Regione assicura il risparmio complessivo non inferiore al 20 per cento degli oneri finanziari degli enti, agenzie ed organismi regionali comunque denominati e di qualsiasi natura, anche attraverso accorpamenti, soppressioni e razionalizzazioni dei medesimi enti soggetti, al fine di contenere la spesa e migliorare lo svolgimento delle funzioni amministrative, nel rispetto di quanto disposto dai commi 1 e 5 dell'articolo 9 del
3. La Giunta regionale, per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, può adottare atti di indirizzo rivolti anche agli enti ed agenzie regionali, nonché alle società controllate direttamente o indirettamente dalla Regione stessa.
4. Gli enti e le aziende del Servizio sanitario regionale si adeguano alle misure di contenimento della spesa di cui ai commi 1 e 2, fatto salvo il rispetto della specifica disciplina di settore.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
[1] Articolo abrogato dall'art. 2 della