Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 bilancio, ordinamento contabile |
Data: | 06/12/2017 |
Numero: | 68 |
Sommario |
Art. 1. Introito della quota spettante all'ente proprietario della strada delle sanzioni per eccesso di velocità. Modifiche all'articolo 22 della l.r. 88/1998 |
Art. 2. Introito della quota spettante all'ente proprietario della strada delle sanzioni per eccesso di velocità. Modifiche all'articolo 23 della l.r. 88/1998 |
Art. 3. Norme transitorie in materia di trasporto pubblico locale. Modifiche all'articolo 102 della l.r. 65/2010 |
Art. 4. Dotazione organica dell'Autorità portuale regionale. Modifiche all'articolo 19 della l.r. 23/2012 |
Art. 5. Norma finanziaria. Modifiche all'articolo 21 della l.r. 23/2012 |
Art. 6. Rilancio dell’area industriale di Piombino. Modifiche all'articolo 46 quater della l.r. 77/2012 |
Art. 7. Misure per il sostegno e la promozione di interventi per la messa in sicurezza sismica, il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici nonché degli investimenti in energie rinnovabili. [...] |
Art. 8. Trasferimento della proprietà invaso di Bilancino. Interventi di manutenzione straordinaria. Modifiche all'articolo 6 della l.r. 14/2014 |
Art. 9. Estensione allo scavalco del porto di Livorno e alla linea per la Garfagnana del contributo regionale già previsto per il raddoppio della linea ferroviaria PistoiaLucca. Modifiche all'articolo 33 [...] |
Art. 10. Contributo straordinario in favore della Conferenza delle regioni periferiche marittime d'Europa. Modifiche all'articolo 8 della l.r. 82/2015 |
Art. 11. Contributo straordinario a favore dell'Istituto degli Innocenti. Modifiche all'articolo 26 quater della l.r. 82/2015 |
Art. 12. Concorso finanziario per interventi di edilizia residenziale pubblica. Abrogazione dell'articolo 26 novies della l.r. 82/2015 |
Art. 13. Contributi straordinari per la viabilità nei Comuni di Pisa e di San Giuliano. Modifiche all'articolo 26 quaterdecies della l.r. 82/2015 |
Art. 14. Nomina del Commissario. Modifiche all'articolo 32 quater della l.r. 82/2015 |
Art. 15. Disposizione transitoria e in deroga per il Comune di Grosseto in materia di controlli sugli impianti termici per la climatizzazione. Modifiche all'articolo 22 bis della l.r. 85/2016 |
Art. 16. Disposizioni sul riordino delle partecipazioni societarie nelle quali la Regione è subentrata. Modifiche all’articolo 24 della l.r. 85/2016 |
Art. 17. Disposizioni di prima applicazione. Modifiche all’articolo 26 della l.r. 85/2016 |
Art. 18. Disposizioni finali. Modifiche all’articolo 27 della l.r. 85/2016 |
Art. 19. Oneri connessi all'acquisizione dell’invaso di Bilancino. Abrogazione dell'articolo 4 della l.r. 89/2016 |
Art. 20. Contributi per l’estinzione di mutui delle province finalizzati al trasferimento di beni immobili. Abrogazione dell'articolo 11 della l.r. 89/2016 |
Art. 21. Contributo alla Provincia di Pistoia. Modifiche all'articolo 11 della l.r. 16/2017 |
Art. 22. Norma finanziaria. Modifiche all'articolo 12 della l.r. 16/2017 |
Art. 23. Versamento in favore della società Sviluppo Toscana S.p.A. Sostituzione dell'articolo 19 della l.r. 40/2017 |
Art. 24. Contributo straordinario al Comune di Cascina. Modifiche all'articolo 20 della l.r. 40/2017 |
Art. 25. Polo economia circolare della costa toscana. Modifiche all'articolo 25 della l.r. 40/2017 |
Art. 26. Teatro Ernesto Rossi di Pisa. Abrogazione dell'articolo 28 della l.r. 40/2017 |
Art. 27. Interventi indifferibili ed urgenti per fronteggiare le conseguenze degli eccezionali eventi meteorologici del 9 e 10 settembre 2017. Modifiche al preambolo della l.r. 53/2017 |
Art. 28. Interventi indifferibili ed urgenti per fronteggiare le conseguenze degli eccezionali eventi meteorologici del 9 e 10 settembre 2017. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 53/2017 |
Art. 29. Interventi indifferibili ed urgenti per fronteggiare le conseguenze degli eccezionali eventi meteorologici del 9 e 10 settembre 2017. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 53/2017 |
Art. 30. Contributi associazioni. Inserimento dell'articolo 3 bis nella l.r. 53/2017 |
Art. 31. Microcredito per imprese agricole e della pesca di Livorno e Pisa colpite dagli eventi meteorologici del 9 e 10 settembre 2017. Inserimento dell'articolo 3 ter nella l.r. 53/2017 |
Art. 32. Norma finanziaria. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 53/2017 |
Art. 33. Contributi straordinari per gli interventi, anche sperimentali, per l'abbattimento della carica batterica immediatamente a monte della foce del Fosso dell'Abate, del Fosso Fiumetto e del Fosso [...] |
Art. 34. Entrata in vigore |
§ 6.1.383 - L.R. 6 dicembre 2017, n. 68.
Interventi normativi relativi alla terza variazione al bilancio di previsione 2017-2019. Modifiche alle leggi regionali 88/1998, 65/2010, 23/2012, 77/2012, 77/2013, 14/2014, 86/2014, 82/2015, 85/2016, 89/2016, 16/2017, 40/2017, 53/2017.
(B.U. 11 dicembre 2017, n. 51 - Suppl. n. 185)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione;
Visto l'articolo 4 dello Statuto;
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Vista la legge regionale 1° agosto 2017, n. 40 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2017-2019. Modifiche alle leggi regionali 29/2009, 59/2009, 55/2011, 77/2013, 86/2014, 82/2015, 89/2016 e 16/2017);
Vista la
Considerato quanto segue:
1. Si rende necessario stipulare da parte della Regione, nelle more della definizione del contenzioso pendente sulla gara per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale (TPL) nell'ambito territoriale ottimale (ATO) regionale, un contratto di concessione, per la durata di due anni, con un unico soggetto composto da tutti gli attuali gestori del trasporto pubblico, sulla base delle previsioni del
2. A seguito dell'impugnazione governativa della disposizione che ha introdotto nella
3. È necessario ridurre l'entità del concorso finanziario regionale previsto per la realizzazione delle opere infrastrutturali del porto di Piombino, in relazione al piano di ammortamento del mutuo contratto dall'Autorità di sistema portuale;
4. È opportuno prevedere la possibilità di contribuire alla realizzazione dello scavalco ferroviario per il collegamento del porto di Livorno con l'interporto di Guasticce e dello scalo merci di Castelnuovo di Garfagnana, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, nei limiti delle somme già stanziate per il raddoppio della linea ferroviaria Pistoia-Lucca;
5. È necessario rimodulare i tempi di erogazione dei contributi straordinari per la progettazione della viabilità a nord di Pisa, tratto Madonna dell’Acqua – Cisanello;
6. Poiché alla data attuale non sono state esperite, né si prevede di poterlo fare entro la fine dell'anno, le azioni conseguenti a diverse disposizioni a carattere finanziario implicanti utilizzo di risorse sull'annualità 2017, con la presente legge si provvede ad abrogare o adeguare le relative previsioni normative, nonché ad adeguare le relative autorizzazioni di spesa per la stessa annualità, azzerandole;
7. L’articolo 24 della
8. Il procedimento di fusione per incorporazione in ARRR S.p.A. delle società energetiche interamente partecipate dalla Regione ha subito ritardi, stante la plurima attività richiesta agli enti locali per la dismissione delle loro partecipazioni sociali, che non consente di rispettare il termine del 31 dicembre 2017. Tenuto conto che le società risultano inserite nel piano di razionalizzazione adottato dalla Regione Toscana in attuazione dell’articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) è quindi opportuno prorogare il termine fino alla data in cui la fusione delle società energetiche in ARRR S.p.A. sia stata completata, disponendo, in ogni caso, che la stessa debba concludersi entro il 31 dicembre 2018, e modificare l’articolo 26, comma 4, della
9. È opportuno rendere nota la data di conclusione del riordino delle partecipazioni societarie mediante la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana di apposita comunicazione;
10. In coerenza con quanto previsto ai punti 7 e 8, per garantire il passaggio delle informazioni tra i catasti e l’omogeneizzazione delle procedure e quindi l’armonia nel sistema, è opportuno prorogare sino al 31 dicembre 2018 l’esercizio delle funzioni di controllo sugli impianti termici da parte del Comune di Grosseto disciplinato dall’articolo 22 bis della
11. Nel quadro delle azioni volte a portare a conclusione il progetto di ricerca avviato mediante la società Centro Ricerche ed Alta Formazione s.r.l. a totale partecipazione pubblica, la modifica dell’articolo 19 della
12. È necessario tutelare nei modi più opportuni il progetto e le finalità dell’intervento che richiederà l’attivazione da parte della Regione Toscana di procedure disciplinate dalla legge fallimentare che, con molta probabilità, si concretizzeranno in un concordato fallimentare (ex articolo 124) o in altre e diverse procedure ancora da individuare, grazie all'intervento di Sviluppo Toscana S.p.a., società in house alla Regione;
13. Per completare e rafforzare l'intervento finanziario straordinario per gli interventi urgenti e indifferibili finalizzati al ripristino dei danni ed alla messa in sicurezza nei Comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e Collesalvetti a seguito degli eventi meteorologici del 9 e 10 settembre 2017, è necessario stanziare un'ulteriore somma che può essere trasferita nella contabilità speciale aperta a favore del Commissario delegato per il finanziamento del piano degli interventi, prevedere un contributo straordinario in favore delle associazioni di volontariato e di promozione sociale, associazioni sportivo dilettantistiche, parrocchie, enti ecclesiastici, ecc., nonché supportare le imprese agricole e della pesca delle due province interessate tramite l’erogazione di finanziamenti di microcredito a tasso zero;
14. L’articolo 70 duodecies della
15. Nell’ambito dell’accordo di programma si rende necessario prevedere il proseguimento degli interventi, anche sperimentali, finalizzati all’abbattimento della carica batterica immediatamente a monte della foce del Fosso dell'Abate, Fosso Fiumetto e Fosso Motrone ed il relativo monitoraggio, per le annualità 2017, 2018 e 2019;
16. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
Approva la presente legge
Art. 1. Introito della quota spettante all'ente proprietario della strada delle sanzioni per eccesso di velocità. Modifiche all'articolo 22 della
1. Alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 22 della
2. Dopo il comma 4 dell'articolo 22 della
“4 bis. Con riferimento ai proventi di cui all'articolo 142, comma 12 bis, del
a) le modalità per la determinazione della quota regionale dei proventi incassati dai soggetti accertatori delle sanzioni;
b) fatto salvo quanto disciplinato dal comma 4 ter, gli indirizzi per l'utilizzazione delle risorse di cui all'articolo 23, comma 3, in conformità a quanto previsto dal comma 12 ter del medesimo articolo 142 del d.lgs. 285/1992.”.
3. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 22 della
“4 ter. L'utilizzazione dei proventi di cui all'articolo 142, comma 12 bis, del
Art. 2. Introito della quota spettante all'ente proprietario della strada delle sanzioni per eccesso di velocità. Modifiche all'articolo 23 della
1. Al comma 3 dell'articolo 23 della
Art. 3. Norme transitorie in materia di trasporto pubblico locale. Modifiche all'articolo 102 della
1. Il comma 2 dell'articolo 102 della
“2. Fatti salvi gli atti della gara regionale per l'affidamento del servizio di cui all'articolo 90 e tutte le determinazioni preliminari della gara stessa intercorse con gli enti locali, fino al suddetto affidamento e, comunque, per un periodo massimo di due anni, le competenze di gestione del servizio di TPL sono esercitate dalla Regione sull'intero ambito regionale, mediante la stipula di un contratto di concessione in applicazione dell'articolo 5, comma 5, del
a) individuazione della rete dei servizi per ciascun ambito provinciale a partire dalla rete esistente al 1° gennaio 2018;
b) assegnazione alla Regione, per gli anni 2018 e 2019, della quota di risorse previste dagli enti locali e da questi destinate alla copertura dei servizi di trasporto nella misura stabilita per l'anno 2017, per l'esercizio dei servizi di cui alla lettera a);
c) applicazione del sistema tariffario approvato dall'intesa della conferenza regionale dei servizi minimi del 25 maggio 2012 e dai successivi perfezionamenti della stessa, a partire dal 1° luglio 2018.”.
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 102 della
“2 bis. La Regione assicura, per le annualità 2018 e 2019 e per ciascun ambito territoriale provinciale, una quota pari all'80 per cento delle risorse regionali destinate alla copertura dei servizi minimi di cui all'intesa. La restante quota del 20 per cento delle risorse è assegnata a ciascun ambito territoriale solo a seguito dell'adesione ai criteri di cui al comma 2.”.
Art. 4. Dotazione organica dell'Autorità portuale regionale. Modifiche all'articolo 19 della
1. Al comma 3 bis dell'articolo 19 della
Art. 5. Norma finanziaria. Modifiche all'articolo 21 della
1. Al comma 2 bis dell'articolo 21 della
Art. 6. Rilancio dell’area industriale di Piombino. Modifiche all'articolo 46 quater della
1. Al comma 3 dell'articolo 46 quater della
2. Dopo il comma 5 dell'articolo 46 quater della
“5 bis. Ai fini del concorso regionale di cui al comma 1 è autorizzata una spesa fino ad un massimo di euro 2.984.339,68 per l'anno 2017 e di euro 3.000.000,00 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 03 “Trasporto per vie d'acqua”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2017 – 2019.”.
3. Il comma 6 dell'articolo 46 quater della
“6. Ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della
Art. 7. Misure per il sostegno e la promozione di interventi per la messa in sicurezza sismica, il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici nonché degli investimenti in energie rinnovabili. Modifiche all'articolo 28 della
1. I commi 9 ter e 9 quater dell'articolo 28 della
Art. 8. Trasferimento della proprietà invaso di Bilancino. Interventi di manutenzione straordinaria. Modifiche all'articolo 6 della
1. Al comma 1 dell'articolo 6 della
Art. 9. Estensione allo scavalco del porto di Livorno e alla linea per la Garfagnana del contributo regionale già previsto per il raddoppio della linea ferroviaria PistoiaLucca. Modifiche all'articolo 33 della
1. Al comma 1 dell'articolo 33 della
Art. 10. Contributo straordinario in favore della Conferenza delle regioni periferiche marittime d'Europa. Modifiche all'articolo 8 della
1. Al comma 1 dell'articolo 8 della
2. Al comma 3 dell'articolo 8 della
Art. 11. Contributo straordinario a favore dell'Istituto degli Innocenti. Modifiche all'articolo 26 quater della
1. Al comma 1 e al comma 3 dell'articolo 26 quater della
Art. 12. Concorso finanziario per interventi di edilizia residenziale pubblica. Abrogazione dell'articolo 26 novies della
1. L'articolo 26 novies della
Art. 13. Contributi straordinari per la viabilità nei Comuni di Pisa e di San Giuliano. Modifiche all'articolo 26 quaterdecies della
1. Al comma 1 dell'articolo 26 quaterdecies della
2. Il comma 2 dell'articolo 26 quaterdecies della
“2. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a complessivi euro 400.000,00 per l'anno 2018 ed euro 400.000,00 per l'anno 2019, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2017-2019, annualità 2018 e 2019.”.
Art. 14. Nomina del Commissario. Modifiche all'articolo 32 quater della
1. Al comma 1 dell’articolo 32 quater della
Art. 15. Disposizione transitoria e in deroga per il Comune di Grosseto in materia di controlli sugli impianti termici per la climatizzazione. Modifiche all'articolo 22 bis della
1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 22 bis della
Art. 16. Disposizioni sul riordino delle partecipazioni societarie nelle quali la Regione è subentrata. Modifiche all’articolo 24 della
1. Al comma 2 dell'articolo 24 della
2. Al comma 3 della
Art. 17. Disposizioni di prima applicazione. Modifiche all’articolo 26 della
1. Al comma 4 dell’articolo 26 della
Art. 18. Disposizioni finali. Modifiche all’articolo 27 della
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 27 della
“2 bis. La Giunta regionale dispone la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana di una comunicazione recante la data di conclusione della procedura di razionalizzazione di cui all’articolo 24, comma 2.”
Art. 19. Oneri connessi all'acquisizione dell’invaso di Bilancino. Abrogazione dell'articolo 4 della
1. L'articolo 4 della
Art. 20. Contributi per l’estinzione di mutui delle province finalizzati al trasferimento di beni immobili. Abrogazione dell'articolo 11 della
1. L'articolo 11 della
Art. 21. Contributo alla Provincia di Pistoia. Modifiche all'articolo 11 della
1. Il comma 3 dell'articolo 11 della
Art. 22. Norma finanziaria. Modifiche all'articolo 12 della
1. I commi 5 e 6 dell'articolo 12 della
Art. 23. Versamento in favore della società Sviluppo Toscana S.p.A. Sostituzione dell'articolo 19 della
1. L'articolo 19 della
“Art. 19 Versamento in favore della società Sviluppo Toscana S.p.A.
1. Al fine di tutelare il completamento del progetto “Centro per la ricerca e l’alta formazione a servizio del distretto tessile pratese” (CREAF), la Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere un aumento di capitale o, nelle more di questo, ad effettuare un versamento in conto futuro aumento di capitale nella società Sviluppo Toscana S.p.A., fino ad un importo massimo di euro 8.000.000,00, finalizzato all’acquisizione dell’immobile destinato ad accogliere il CREAF attraverso la presentazione di una proposta di concordato ai sensi dell’articolo 124 del
2. La presentazione della proposta di concordato fallimentare di cui al comma 1, è subordinata alla sottoscrizione di un accordo di programma tra la Regione Toscana, la Provincia di Prato ed il Comune di Prato, con il quale Provincia e Comune si impegnano a finanziare gli oneri per il completamento e la gestione del progetto per un periodo di almeno cinque anni.
3. La società Sviluppo Toscana S.p.A. è autorizzata a presentare la proposta di concordato fallimentare nei limiti dell’importo dell’attivo patrimoniale risultante dagli atti del fallimento, previa presentazione alla Regione di una analisi di fattibilità economico-finanziaria relativa ai costi di completamento dell’intervento e di gestione su base triennale con proiezione quinquennale.
4. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare tutti gli atti necessari per il positivo completamento della procedura di concordato fallimentare, anche attraverso la rinuncia ad una parte del credito vantato dalla Regione nei confronti della società CREAF s.r.l.. La convenienza della rinuncia è valutata rispetto a quanto potenzialmente realizzabile in base all'attivo patrimoniale risultante dagli atti del fallimento, e in particolare in caso di alienazione dell'immobile al valore della perizia giurata assunta dalla procedura fallimentare.
5. L'aumento di capitale a favore della società Sviluppo Toscana S.p.A.è determinato con riferimento alla definitiva quantificazione economico-finanziaria derivante dalla procedura fallimentare, oltre oneri accessori derivanti dalla procedura stessa.
6. Per l'attuazione di quanto previsto al presente articolo, è autorizzata la spesa massima di euro 8.000.000,00 per l'anno 2017, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo Economico e Competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e Artigianato”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2017 – 2019, annualità 2017.”.
Art. 24. Contributo straordinario al Comune di Cascina. Modifiche all'articolo 20 della
1. Il comma 3 dell'articolo 20 della
“3. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale assegna al Comune di Cascina un contributo di euro 75.000,00 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività", Programma 03 “Ricerca e innovazione", Titolo 1 "Spese correnti” del bilancio di previsione 2017 – 2019, annualità 2018 e 2019.”.
Art. 25. Polo economia circolare della costa toscana. Modifiche all'articolo 25 della
1. Al comma 2 dell'articolo 25 della
Art. 26. Teatro Ernesto Rossi di Pisa. Abrogazione dell'articolo 28 della
1. L'articolo 28 della
Art. 27. Interventi indifferibili ed urgenti per fronteggiare le conseguenze degli eccezionali eventi meteorologici del 9 e 10 settembre 2017. Modifiche al preambolo della
1. Dopo il punto 12 del preambolo della
“12 bis. In sede di ricognizione del fabbisogno per gli interventi di ripristino, alcune associazioni, fondazioni ed altre istituzioni private hanno segnalato danni anche rilevanti. In ragione degli scopi di pubblico interesse e di rilievo sociale che esse perseguono, si ritiene di riconoscere un contributo straordinario in loro favore, al fine di assicurare un rapido ritorno alle normali attività;”.
2. Dopo il punto 12 bis del preambolo della
“12 ter. Nell'ambito degli interventi regionali di sostegno alla ricostruzione è necessario supportare le imprese agricole e della pesca delle due province interessate tramite l’erogazione di finanziamenti di microcredito a tasso zero, come già fatto per le imprese extra agricole;”.
Art. 28. Interventi indifferibili ed urgenti per fronteggiare le conseguenze degli eccezionali eventi meteorologici del 9 e 10 settembre 2017. Modifiche all'articolo 1 della
1. Al comma 1 dell'articolo 1 della
Art. 29. Interventi indifferibili ed urgenti per fronteggiare le conseguenze degli eccezionali eventi meteorologici del 9 e 10 settembre 2017. Modifiche all'articolo 3 della
1. Al comma 1 dell'articolo 3 della
Art. 30. Contributi associazioni. Inserimento dell'articolo 3 bis nella
1. Dopo l'articolo 3 della
“Art. 3 bis. Contributi straordinari ad altri soggetti privati danneggiati
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario di euro 8.000,00 in favore dei soggetti privati diversi dalle persone fisiche, non esercenti attività d’impresa se non in via accessoria e strumentale, che hanno segnalato danni nell'ambito della procedura di ricognizione del fabbisogno per gli interventi di ripristino di cui all’articolo 5, comma 2, lettera d) della
2. La Giunta regionale definisce le modalità di determinazione, assegnazione ed erogazione del contributo straordinario di cui al presente articolo.”.
Art. 31. Microcredito per imprese agricole e della pesca di Livorno e Pisa colpite dagli eventi meteorologici del 9 e 10 settembre 2017. Inserimento dell'articolo 3 ter nella
1. Dopo l'articolo 3 bis della
“Art. 3 ter. Microcredito per imprese agricole e della pesca di Livorno e Pisa
1. Al fine di favorire la ripresa delle imprese agricole e della pesca danneggiate a seguito degli eventi meteorologici del 9 e 10 settembre 2017, è attivata una misura di intervento di microcredito per le imprese agricole e della pesca toscane colpite da calamità. I prestiti sono concessi ai sensi del
2. Possono accedere alla misura le microimprese, piccole e medie imprese, come definite ai sensi della raccomandazione (2003/361/CE) della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, costituite nella forma di ditte individuali o di società, operanti nei settori dell’agricoltura e della pesca.
3. I prestiti sono concessi fino ad un massimo di euro 20.000,00, a tasso zero e sono soggetti ad un piano di restituzione della durata massima di centoventi mesi, con preammortamento non superiore ai ventiquattro mesi.
4. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, detta le modalità operative della misura, tra cui le tipologie di spese ammissibili, le modalità di erogazione e di restituzione, nonché le fattispecie di inadempimento.”.
Art. 32. Norma finanziaria. Modifiche all'articolo 4 della
1. Al comma 1 dell'articolo 4 della
2. Al comma 3 dell’articolo 4 della
3. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della
“4 bis. Agli oneri di cui all’articolo 3 bis, pari ad euro 176.000,00 per l’anno 2017, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 11 “Soccorso civile”, Programma 02 “Interventi a seguito calamità naturali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2017/2019, annualità 2017.”.
4. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 4 della
“4 ter. Agli oneri di cui all’articolo 3 ter, pari ad euro 2.000.000,00 per l’anno 2017, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2017/2019, annualità 2017.”.
Art. 33. Contributi straordinari per gli interventi, anche sperimentali, per l'abbattimento della carica batterica immediatamente a monte della foce del Fosso dell'Abate, del Fosso Fiumetto e del Fosso Motrone
1. Nell'ambito dell’accordo di programma di cui all’articolo 70 duodecies, comma 1, della
a) per l'anno 2017, euro 387.000,00;
b) per l’anno 2018, euro 500.000,00;
c) per l’anno 2019, euro 188.000,00.
2. All'onere della spesa di cui al comma 1, pari ad euro 387.000,00 per il 2017, euro 500.000,00 per il 2018 ed euro 188.000,00 per il 2019, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale” del bilancio 2017-2019, secondo la seguente articolazione per annualità e titolo di spesa:
Anno 2017
- euro 189.000,00 a valere sul Titolo 1 “Spese correnti”
- euro 198.000,00 a valere sul Titolo 2 “Spese in conto capitale”
Anno 2018
- euro 500.000,00 a valere sul Titolo 2 “Spese in conto capitale”
Anno 2019
- euro 188.000,00 a valere sul Titolo 2 “Spese in conto capitale””.
Art. 34. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.