§ 6.1.383 - L.R. 6 dicembre 2017, n. 68.
Interventi normativi relativi alla terza variazione al bilancio di previsione 2017-2019. Modifiche alle leggi regionali 88/1998, 65/2010, 23/2012, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio, ordinamento contabile
Data:06/12/2017
Numero:68


Sommario
Art. 1.  Introito della quota spettante all'ente proprietario della strada delle sanzioni per eccesso di velocità. Modifiche all'articolo 22 della l.r. 88/1998
Art. 2.  Introito della quota spettante all'ente proprietario della strada delle sanzioni per eccesso di velocità. Modifiche all'articolo 23 della l.r. 88/1998
Art. 3.  Norme transitorie in materia di trasporto pubblico locale. Modifiche all'articolo 102 della l.r. 65/2010
Art. 4.  Dotazione organica dell'Autorità portuale regionale. Modifiche all'articolo 19 della l.r. 23/2012
Art. 5.  Norma finanziaria. Modifiche all'articolo 21 della l.r. 23/2012
Art. 6.  Rilancio dell’area industriale di Piombino. Modifiche all'articolo 46 quater della l.r. 77/2012
Art. 7.  Misure per il sostegno e la promozione di interventi per la messa in sicurezza sismica, il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici nonché degli investimenti in energie rinnovabili. [...]
Art. 8.  Trasferimento della proprietà invaso di Bilancino. Interventi di manutenzione straordinaria. Modifiche all'articolo 6 della l.r. 14/2014
Art. 9.  Estensione allo scavalco del porto di Livorno e alla linea per la Garfagnana del contributo regionale già previsto per il raddoppio della linea ferroviaria PistoiaLucca. Modifiche all'articolo 33 [...]
Art. 10.  Contributo straordinario in favore della Conferenza delle regioni periferiche marittime d'Europa. Modifiche all'articolo 8 della l.r. 82/2015
Art. 11.  Contributo straordinario a favore dell'Istituto degli Innocenti. Modifiche all'articolo 26 quater della l.r. 82/2015
Art. 12.  Concorso finanziario per interventi di edilizia residenziale pubblica. Abrogazione dell'articolo 26 novies della l.r. 82/2015
Art. 13.  Contributi straordinari per la viabilità nei Comuni di Pisa e di San Giuliano. Modifiche all'articolo 26 quaterdecies della l.r. 82/2015
Art. 14.  Nomina del Commissario. Modifiche all'articolo 32 quater della l.r. 82/2015
Art. 15.  Disposizione transitoria e in deroga per il Comune di Grosseto in materia di controlli sugli impianti termici per la climatizzazione. Modifiche all'articolo 22 bis della l.r. 85/2016
Art. 16.  Disposizioni sul riordino delle partecipazioni societarie nelle quali la Regione è subentrata. Modifiche all’articolo 24 della l.r. 85/2016
Art. 17.  Disposizioni di prima applicazione. Modifiche all’articolo 26 della l.r. 85/2016
Art. 18.  Disposizioni finali. Modifiche all’articolo 27 della l.r. 85/2016
Art. 19.  Oneri connessi all'acquisizione dell’invaso di Bilancino. Abrogazione dell'articolo 4 della l.r. 89/2016
Art. 20.  Contributi per l’estinzione di mutui delle province finalizzati al trasferimento di beni immobili. Abrogazione dell'articolo 11 della l.r. 89/2016
Art. 21.  Contributo alla Provincia di Pistoia. Modifiche all'articolo 11 della l.r. 16/2017
Art. 22.  Norma finanziaria. Modifiche all'articolo 12 della l.r. 16/2017
Art. 23.  Versamento in favore della società Sviluppo Toscana S.p.A. Sostituzione dell'articolo 19 della l.r. 40/2017
Art. 24.  Contributo straordinario al Comune di Cascina. Modifiche all'articolo 20 della l.r. 40/2017
Art. 25.  Polo economia circolare della costa toscana. Modifiche all'articolo 25 della l.r. 40/2017
Art. 26.  Teatro Ernesto Rossi di Pisa. Abrogazione dell'articolo 28 della l.r. 40/2017
Art. 27.  Interventi indifferibili ed urgenti per fronteggiare le conseguenze degli eccezionali eventi meteorologici del 9 e 10 settembre 2017. Modifiche al preambolo della l.r. 53/2017
Art. 28.  Interventi indifferibili ed urgenti per fronteggiare le conseguenze degli eccezionali eventi meteorologici del 9 e 10 settembre 2017. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 53/2017
Art. 29.  Interventi indifferibili ed urgenti per fronteggiare le conseguenze degli eccezionali eventi meteorologici del 9 e 10 settembre 2017. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 53/2017
Art. 30.  Contributi associazioni. Inserimento dell'articolo 3 bis nella l.r. 53/2017
Art. 31.  Microcredito per imprese agricole e della pesca di Livorno e Pisa colpite dagli eventi meteorologici del 9 e 10 settembre 2017. Inserimento dell'articolo 3 ter nella l.r. 53/2017
Art. 32.  Norma finanziaria. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 53/2017
Art. 33.  Contributi straordinari per gli interventi, anche sperimentali, per l'abbattimento della carica batterica immediatamente a monte della foce del Fosso dell'Abate, del Fosso Fiumetto e del Fosso [...]
Art. 34.  Entrata in vigore


§ 6.1.383 - L.R. 6 dicembre 2017, n. 68.

Interventi normativi relativi alla terza variazione al bilancio di previsione 2017-2019. Modifiche alle leggi regionali 88/1998, 65/2010, 23/2012, 77/2012, 77/2013, 14/2014, 86/2014, 82/2015, 85/2016, 89/2016, 16/2017, 40/2017, 53/2017.

(B.U. 11 dicembre 2017, n. 51 - Suppl. n. 185)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'articolo 4 dello Statuto;

Vista la legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011);

Vista la legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell’Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2013);

Vista la legge regionale 24 dicembre 2013, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2014);

Vista la legge regionale 18 marzo 2014, n. 14 (Invaso di Bilancino. Trasferimento della proprietà. Disposizioni conseguenti);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016);

Vista la legge regionale 16 dicembre 2016, n. 85 (Disposizioni per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di uso razionale dell’energia. Modifiche alle leggi regionali 39/2005, 87/2009 e 22/2015);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2016, n. 89 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2017);

Vista la legge regionale 3 aprile 2017, n. 16 (Disposizioni per il recepimento degli accordi conseguenti il riordino delle funzioni provinciali. Modifiche alla l.r. 22/2015 e alla l.r. 70/2015);

Vista la legge regionale 1° agosto 2017, n. 40 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2017-2019. Modifiche alle leggi regionali 29/2009, 59/2009, 55/2011, 77/2013, 86/2014, 82/2015, 89/2016 e 16/2017);

Vista la legge regionale 29 settembre 2017, n. 53 (Interventi indifferibili ed urgenti per fronteggiare le conseguenze degli eccezionali eventi meteorologici dei giorni 9 e 10 settembre 2017 verificatisi nei territori dei Comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e Collesalvetti);

Considerato quanto segue:

1. Si rende necessario stipulare da parte della Regione, nelle more della definizione del contenzioso pendente sulla gara per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale (TPL) nell'ambito territoriale ottimale (ATO) regionale, un contratto di concessione, per la durata di due anni, con un unico soggetto composto da tutti gli attuali gestori del trasporto pubblico, sulla base delle previsioni del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23/10/07 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE), n. 1107/70, e specificatamente dell'articolo 5, comma 5. Il contratto transitorio (contratto ponte) riconduce ad unicità la gestione del servizio ed elimina l'attuale regolazione dello stesso effettuata mediante atti unilaterali nella forma dell'obbligo di servizio da parte di una molteplicità di enti locali;

2. A seguito dell'impugnazione governativa della disposizione che ha introdotto nella l.r. 23/2012 la possibilità di assumere personale nel 2017, a tale assunzione non è stato dato corso. In attesa della definizione del contenzioso si procede pertanto a posticipare la decorrenza dell'efficacia della disposizione;

3. È necessario ridurre l'entità del concorso finanziario regionale previsto per la realizzazione delle opere infrastrutturali del porto di Piombino, in relazione al piano di ammortamento del mutuo contratto dall'Autorità di sistema portuale;

4. È opportuno prevedere la possibilità di contribuire alla realizzazione dello scavalco ferroviario per il collegamento del porto di Livorno con l'interporto di Guasticce e dello scalo merci di Castelnuovo di Garfagnana, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, nei limiti delle somme già stanziate per il raddoppio della linea ferroviaria Pistoia-Lucca;

5. È necessario rimodulare i tempi di erogazione dei contributi straordinari per la progettazione della viabilità a nord di Pisa, tratto Madonna dell’Acqua – Cisanello;

6. Poiché alla data attuale non sono state esperite, né si prevede di poterlo fare entro la fine dell'anno, le azioni conseguenti a diverse disposizioni a carattere finanziario implicanti utilizzo di risorse sull'annualità 2017, con la presente legge si provvede ad abrogare o adeguare le relative previsioni normative, nonché ad adeguare le relative autorizzazioni di spesa per la stessa annualità, azzerandole;

7. L’articolo 24 della l.r. 85/2016 reca disposizioni sul riordino delle partecipazioni societarie nelle quali la Regione è subentrata ai sensi dell’articolo 10 bis della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002 , 67/2003 , 41/2005 , 68/2011 , 65/2014), disponendo che le società nelle quali la Regione è subentrata confluiscano nell’Agenzia regionale recupero risorse (ARRR) S.p.A. entro il 31 dicembre 2017. L’articolo 26, comma 4, dispone che la Regione, per l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettere h) ed h) quater, della l.r. 39/2005, nonché delle funzioni di controllo, vigilanza e di accertamento di cui all’articolo 3, comma 1, lettere h bis) ed h ter), della stessa l.r. 39/2005, si avvalga di ARRR S.p.A. a decorrere dal 1° gennaio 2018;

8. Il procedimento di fusione per incorporazione in ARRR S.p.A. delle società energetiche interamente partecipate dalla Regione ha subito ritardi, stante la plurima attività richiesta agli enti locali per la dismissione delle loro partecipazioni sociali, che non consente di rispettare il termine del 31 dicembre 2017. Tenuto conto che le società risultano inserite nel piano di razionalizzazione adottato dalla Regione Toscana in attuazione dell’articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) è quindi opportuno prorogare il termine fino alla data in cui la fusione delle società energetiche in ARRR S.p.A. sia stata completata, disponendo, in ogni caso, che la stessa debba concludersi entro il 31 dicembre 2018, e modificare l’articolo 26, comma 4, della l.r. 85/2016 disponendo che l’avvalimento di ARRR S.p.A., da parte della Regione, decorra dal giorno successivo alla conclusione della fusione di cui alla lettera a) e, in ogni caso, dal 1° gennaio 2019;

9. È opportuno rendere nota la data di conclusione del riordino delle partecipazioni societarie mediante la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana di apposita comunicazione;

10. In coerenza con quanto previsto ai punti 7 e 8, per garantire il passaggio delle informazioni tra i catasti e l’omogeneizzazione delle procedure e quindi l’armonia nel sistema, è opportuno prorogare sino al 31 dicembre 2018 l’esercizio delle funzioni di controllo sugli impianti termici da parte del Comune di Grosseto disciplinato dall’articolo 22 bis della l.r. 85/2016;

11. Nel quadro delle azioni volte a portare a conclusione il progetto di ricerca avviato mediante la società Centro Ricerche ed Alta Formazione s.r.l. a totale partecipazione pubblica, la modifica dell’articolo 19 della l.r. 40/2017 si è resa necessaria anche a seguito delle osservazioni pervenute dalla Presidenza del Consiglio dei ministri sul testo originario, chiarendo la natura dell’erogazione (che non costituisce contributo, bensì dotazione in conto capitale) alla società Sviluppo Toscana S.p.A. (in house della Regione), e gli obiettivi della stessa, escludendone la natura di aiuto di Stato;

12. È necessario tutelare nei modi più opportuni il progetto e le finalità dell’intervento che richiederà l’attivazione da parte della Regione Toscana di procedure disciplinate dalla legge fallimentare che, con molta probabilità, si concretizzeranno in un concordato fallimentare (ex articolo 124) o in altre e diverse procedure ancora da individuare, grazie all'intervento di Sviluppo Toscana S.p.a., società in house alla Regione;

13. Per completare e rafforzare l'intervento finanziario straordinario per gli interventi urgenti e indifferibili finalizzati al ripristino dei danni ed alla messa in sicurezza nei Comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e Collesalvetti a seguito degli eventi meteorologici del 9 e 10 settembre 2017, è necessario stanziare un'ulteriore somma che può essere trasferita nella contabilità speciale aperta a favore del Commissario delegato per il finanziamento del piano degli interventi, prevedere un contributo straordinario in favore delle associazioni di volontariato e di promozione sociale, associazioni sportivo dilettantistiche, parrocchie, enti ecclesiastici, ecc., nonché supportare le imprese agricole e della pesca delle due province interessate tramite l’erogazione di finanziamenti di microcredito a tasso zero;

14. L’articolo 70 duodecies della l.r. 77/2013 ha disposto contributi straordinari per gli interventi per l’abbattimento della carica batterica immediatamente a monte della foce del Fosso dell'Abate, del Fosso Fiumetto e del Fosso Motrone per le annualità 2014 e 2015, nell’ambito di uno specifico accordo di programma tra la Regione, i comuni, e gli altri enti pubblici territorialmente coinvolti nell’attuazione di misure e interventi per il superamento delle criticità delle foci fluviali della piana Apuo-versiliese e per la salvaguardia della balneabilità delle acque costiere ad esse prospicienti;

15. Nell’ambito dell’accordo di programma si rende necessario prevedere il proseguimento degli interventi, anche sperimentali, finalizzati all’abbattimento della carica batterica immediatamente a monte della foce del Fosso dell'Abate, Fosso Fiumetto e Fosso Motrone ed il relativo monitoraggio, per le annualità 2017, 2018 e 2019;

16. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

 

Art. 1. Introito della quota spettante all'ente proprietario della strada delle sanzioni per eccesso di velocità. Modifiche all'articolo 22 della l.r. 88/1998

1. Alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), dopo la parola: “declassificazione” è inserita la seguente: “amministrativa”.

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 22 della l.r. 88/1998 è aggiunto il seguente:

“4 bis. Con riferimento ai proventi di cui all'articolo 142, comma 12 bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), con deliberazione della Giunta regionale sono definiti, per le strade regionali:

a) le modalità per la determinazione della quota regionale dei proventi incassati dai soggetti accertatori delle sanzioni;

b) fatto salvo quanto disciplinato dal comma 4 ter, gli indirizzi per l'utilizzazione delle risorse di cui all'articolo 23, comma 3, in conformità a quanto previsto dal comma 12 ter del medesimo articolo 142 del d.lgs. 285/1992.”.

3. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 22 della l.r. 88/1998 è aggiunto il seguente:

“4 ter. L'utilizzazione dei proventi di cui all'articolo 142, comma 12 bis, del d.lgs. 285/1992, riferiti alla Strada di Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, è disciplinata tramite convenzione fra Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Provincia di Pisa e Provincia di Livorno, in conformità alle finalità dell'articolo 142 del d.lgs. 285/1992.”.

 

     Art. 2. Introito della quota spettante all'ente proprietario della strada delle sanzioni per eccesso di velocità. Modifiche all'articolo 23 della l.r. 88/1998

1. Al comma 3 dell'articolo 23 della l.r. 88/1998, prima delle parole: “I proventi derivanti” sono inserite le seguenti: “Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 22, comma 4 ter,”.

 

     Art. 3. Norme transitorie in materia di trasporto pubblico locale. Modifiche all'articolo 102 della l.r. 65/2010

1. Il comma 2 dell'articolo 102 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011), è sostituito dal seguente:

“2. Fatti salvi gli atti della gara regionale per l'affidamento del servizio di cui all'articolo 90 e tutte le determinazioni preliminari della gara stessa intercorse con gli enti locali, fino al suddetto affidamento e, comunque, per un periodo massimo di due anni, le competenze di gestione del servizio di TPL sono esercitate dalla Regione sull'intero ambito regionale, mediante la stipula di un contratto di concessione in applicazione dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento (CE) n. 1370/2007, e a far data dalla stipula del contratto medesimo, secondo i seguenti criteri:

a) individuazione della rete dei servizi per ciascun ambito provinciale a partire dalla rete esistente al 1° gennaio 2018;

b) assegnazione alla Regione, per gli anni 2018 e 2019, della quota di risorse previste dagli enti locali e da questi destinate alla copertura dei servizi di trasporto nella misura stabilita per l'anno 2017, per l'esercizio dei servizi di cui alla lettera a);

c) applicazione del sistema tariffario approvato dall'intesa della conferenza regionale dei servizi minimi del 25 maggio 2012 e dai successivi perfezionamenti della stessa, a partire dal 1° luglio 2018.”.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 102 della l.r. 65/2010 è aggiunto il seguente:

“2 bis. La Regione assicura, per le annualità 2018 e 2019 e per ciascun ambito territoriale provinciale, una quota pari all'80 per cento delle risorse regionali destinate alla copertura dei servizi minimi di cui all'intesa. La restante quota del 20 per cento delle risorse è assegnata a ciascun ambito territoriale solo a seguito dell'adesione ai criteri di cui al comma 2.”.

 

     Art. 4. Dotazione organica dell'Autorità portuale regionale. Modifiche all'articolo 19 della l.r. 23/2012

1. Al comma 3 bis dell'articolo 19 della legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell’Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005), la parola: “2017” è sostituita dalla seguente: “2018”.

 

     Art. 5. Norma finanziaria. Modifiche all'articolo 21 della l.r. 23/2012

1. Al comma 2 bis dell'articolo 21 della l.r. 23/2012 le parole: “euro 500.000,00 per l'anno 2017 ed” sono soppresse, e le parole: “2016-2018, annualità 2017 e 2018” sono sostituite dalle seguenti: “2017 – 2019, annualità 2018”.

 

     Art. 6. Rilancio dell’area industriale di Piombino. Modifiche all'articolo 46 quater della l.r. 77/2012

1. Al comma 3 dell'articolo 46 quater della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2013), le parole: “in trenta anni” sono sostituite dalle seguenti: “in venti anni”.

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 46 quater della l.r. 77/2012 è inserito il seguente:

“5 bis. Ai fini del concorso regionale di cui al comma 1 è autorizzata una spesa fino ad un massimo di euro 2.984.339,68 per l'anno 2017 e di euro 3.000.000,00 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 03 “Trasporto per vie d'acqua”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2017 – 2019.”.

3. Il comma 6 dell'articolo 46 quater della l.r. 77/2012 è sostituito dal seguente:

“6. Ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008) agli oneri per gli esercizi successivi, fino all'importo massimo di euro 3.000.000,00 annui a decorrere dall’anno 2020 e fino al 2035, si fa fronte con legge di bilancio.”.

 

     Art. 7. Misure per il sostegno e la promozione di interventi per la messa in sicurezza sismica, il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici nonché degli investimenti in energie rinnovabili. Modifiche all'articolo 28 della l.r. 77/2013

1. I commi 9 ter e 9 quater dell'articolo 28 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2014), sono abrogati.

 

     Art. 8. Trasferimento della proprietà invaso di Bilancino. Interventi di manutenzione straordinaria. Modifiche all'articolo 6 della l.r. 14/2014

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 18 marzo 2014, n. 14 (Invaso di Bilancino. Trasferimento della proprietà. Disposizioni conseguenti), la parola: “massima” e la parola: “2017,” sono soppresse.

 

     Art. 9. Estensione allo scavalco del porto di Livorno e alla linea per la Garfagnana del contributo regionale già previsto per il raddoppio della linea ferroviaria PistoiaLucca. Modifiche all'articolo 33 della l.r. 86/2014

1. Al comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015), dopo la parola: “connesse,” sono inserite le seguenti: “allo scavalco ferroviario di Livorno ed al collegamento ferroviario in Garfagnana,”.

 

     Art. 10. Contributo straordinario in favore della Conferenza delle regioni periferiche marittime d'Europa. Modifiche all'articolo 8 della l.r. 82/2015

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016), le parole: “per ciascuno degli anni 2016 e 2017” sono sostituite dalle seguenti: “per l’anno 2016”.

2. Al comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 82/2015 le parole: “e del bilancio di previsione 2017-2019, annualità 2017” sono soppresse.

 

     Art. 11. Contributo straordinario a favore dell'Istituto degli Innocenti. Modifiche all'articolo 26 quater della l.r. 82/2015

1. Al comma 1 e al comma 3 dell'articolo 26 quater della l.r. 82/2015 la parola: “1.500.000,00” è sostituita dalla seguente: “1.550.000,00”.

 

     Art. 12. Concorso finanziario per interventi di edilizia residenziale pubblica. Abrogazione dell'articolo 26 novies della l.r. 82/2015

1. L'articolo 26 novies della l.r. 82/2015 è abrogato.

 

     Art. 13. Contributi straordinari per la viabilità nei Comuni di Pisa e di San Giuliano. Modifiche all'articolo 26 quaterdecies della l.r. 82/2015

1. Al comma 1 dell'articolo 26 quaterdecies della l.r. 82/2015, le parole: “fino all'importo massimo di euro 600.000,00 per l'anno 2017, e per euro 200.000,00 per l'anno 2018” sono sostituite dalle seguenti: “fino all'importo massimo di euro 400.000,00 per il 2018 e fino all'importo massimo di euro 400.000,00 per il 2019”.

2. Il comma 2 dell'articolo 26 quaterdecies della l.r. 82/2015 è sostituito dal seguente:

“2. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a complessivi euro 400.000,00 per l'anno 2018 ed euro 400.000,00 per l'anno 2019, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2017-2019, annualità 2018 e 2019.”.

 

     Art. 14. Nomina del Commissario. Modifiche all'articolo 32 quater della l.r. 82/2015

1. Al comma 1 dell’articolo 32 quater della l.r. 82/2015 la parola: “trecentosessantacinque” è sostituita con la parola: “settecentotrenta.”.

 

     Art. 15. Disposizione transitoria e in deroga per il Comune di Grosseto in materia di controlli sugli impianti termici per la climatizzazione. Modifiche all'articolo 22 bis della l.r. 85/2016

1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 22 bis della legge regionale 16 dicembre 2016, n. 85 (Disposizioni per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di uso razionale dell’energia. Modifiche alle leggi regionali 39/2005, 87/2009 e 22/2015), le parole: “sino al 31 dicembre 2017” sono sostituite dalle seguenti: “sino al 31 dicembre 2018”.

 

     Art. 16. Disposizioni sul riordino delle partecipazioni societarie nelle quali la Regione è subentrata. Modifiche all’articolo 24 della l.r. 85/2016

1. Al comma 2 dell'articolo 24 della l.r. 85/2016 le parole: “entro il 31 dicembre 2017” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2018”.

2. Al comma 3 della l.r. 85/2016 le parole: “Fino al 31 dicembre 2017” sono sostituite dalle seguenti: “Fino alla data di conclusione delle procedure di cui al comma 2 e comunque non oltre il 31 dicembre 2018”.

 

     Art. 17. Disposizioni di prima applicazione. Modifiche all’articolo 26 della l.r. 85/2016

1. Al comma 4 dell’articolo 26 della l.r. 85/2016 le parole: “a decorrere dal 1° gennaio 2018” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dalla data di conclusione delle procedure di cui all’articolo 24, comma 2 e, in ogni caso, dal 1° gennaio 2019”.

 

     Art. 18. Disposizioni finali. Modifiche all’articolo 27 della l.r. 85/2016

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 27 della l.r. 85/2016 è aggiunto il seguente:

“2 bis. La Giunta regionale dispone la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana di una comunicazione recante la data di conclusione della procedura di razionalizzazione di cui all’articolo 24, comma 2.”

 

     Art. 19. Oneri connessi all'acquisizione dell’invaso di Bilancino. Abrogazione dell'articolo 4 della l.r. 89/2016

1. L'articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 89 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2017), è abrogato.

 

     Art. 20. Contributi per l’estinzione di mutui delle province finalizzati al trasferimento di beni immobili. Abrogazione dell'articolo 11 della l.r. 89/2016

1. L'articolo 11 della l.r. 89/2016 è abrogato.

 

     Art. 21. Contributo alla Provincia di Pistoia. Modifiche all'articolo 11 della l.r. 16/2017

1. Il comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 3 aprile 2017, n. 16 (Disposizioni per il recepimento degli accordi conseguenti il riordino delle funzioni provinciali. Modifiche alla l.r. 22/2015 e alla l.r. 70/2015), è abrogato.

 

     Art. 22. Norma finanziaria. Modifiche all'articolo 12 della l.r. 16/2017

1. I commi 5 e 6 dell'articolo 12 della l.r. 16/2017 sono abrogati.

 

     Art. 23. Versamento in favore della società Sviluppo Toscana S.p.A. Sostituzione dell'articolo 19 della l.r. 40/2017

1. L'articolo 19 della legge regionale 1 agosto 2017, n. 40 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2017-2019. Modifiche alle leggi regionali 29/2009, 59/2009, 55/2011, 77/2013, 86/2014, 82/2015, 89/2016 e 16/2017), è sostituito dal seguente:

“Art. 19 Versamento in favore della società Sviluppo Toscana S.p.A.

1. Al fine di tutelare il completamento del progetto “Centro per la ricerca e l’alta formazione a servizio del distretto tessile pratese” (CREAF), la Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere un aumento di capitale o, nelle more di questo, ad effettuare un versamento in conto futuro aumento di capitale nella società Sviluppo Toscana S.p.A., fino ad un importo massimo di euro 8.000.000,00, finalizzato all’acquisizione dell’immobile destinato ad accogliere il CREAF attraverso la presentazione di una proposta di concordato ai sensi dell’articolo 124 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) o altro strumento previsto dalla legge fallimentare, in relazione al fallimento della società CREAF s.r.l..

2. La presentazione della proposta di concordato fallimentare di cui al comma 1, è subordinata alla sottoscrizione di un accordo di programma tra la Regione Toscana, la Provincia di Prato ed il Comune di Prato, con il quale Provincia e Comune si impegnano a finanziare gli oneri per il completamento e la gestione del progetto per un periodo di almeno cinque anni.

3. La società Sviluppo Toscana S.p.A. è autorizzata a presentare la proposta di concordato fallimentare nei limiti dell’importo dell’attivo patrimoniale risultante dagli atti del fallimento, previa presentazione alla Regione di una analisi di fattibilità economico-finanziaria relativa ai costi di completamento dell’intervento e di gestione su base triennale con proiezione quinquennale.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare tutti gli atti necessari per il positivo completamento della procedura di concordato fallimentare, anche attraverso la rinuncia ad una parte del credito vantato dalla Regione nei confronti della società CREAF s.r.l.. La convenienza della rinuncia è valutata rispetto a quanto potenzialmente realizzabile in base all'attivo patrimoniale risultante dagli atti del fallimento, e in particolare in caso di alienazione dell'immobile al valore della perizia giurata assunta dalla procedura fallimentare.

5. L'aumento di capitale a favore della società Sviluppo Toscana S.p.A.è determinato con riferimento alla definitiva quantificazione economico-finanziaria derivante dalla procedura fallimentare, oltre oneri accessori derivanti dalla procedura stessa.

6. Per l'attuazione di quanto previsto al presente articolo, è autorizzata la spesa massima di euro 8.000.000,00 per l'anno 2017, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo Economico e Competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e Artigianato”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2017 – 2019, annualità 2017.”.

 

     Art. 24. Contributo straordinario al Comune di Cascina. Modifiche all'articolo 20 della l.r. 40/2017

1. Il comma 3 dell'articolo 20 della l.r. 40/2017 è sostituito dal seguente:

“3. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale assegna al Comune di Cascina un contributo di euro 75.000,00 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività", Programma 03 “Ricerca e innovazione", Titolo 1 "Spese correnti” del bilancio di previsione 2017 – 2019, annualità 2018 e 2019.”.

 

     Art. 25. Polo economia circolare della costa toscana. Modifiche all'articolo 25 della l.r. 40/2017

1. Al comma 2 dell'articolo 25 della l.r. 40/2017 la parola: “500.000,00” è sostituita dalla seguente: “50.000,00”.

 

     Art. 26. Teatro Ernesto Rossi di Pisa. Abrogazione dell'articolo 28 della l.r. 40/2017

1. L'articolo 28 della l.r. 40/2017 è abrogato.

 

     Art. 27. Interventi indifferibili ed urgenti per fronteggiare le conseguenze degli eccezionali eventi meteorologici del 9 e 10 settembre 2017. Modifiche al preambolo della l.r. 53/2017

1. Dopo il punto 12 del preambolo della legge regionale 29 settembre 2017, n. 53 (Interventi indifferibili ed urgenti per fronteggiare le conseguenze degli eccezionali eventi meteorologici dei giorni 9 e 10 settembre 2017 verificatisi nei territori dei Comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e Collesalvetti), è inserito il seguente:

“12 bis. In sede di ricognizione del fabbisogno per gli interventi di ripristino, alcune associazioni, fondazioni ed altre istituzioni private hanno segnalato danni anche rilevanti. In ragione degli scopi di pubblico interesse e di rilievo sociale che esse perseguono, si ritiene di riconoscere un contributo straordinario in loro favore, al fine di assicurare un rapido ritorno alle normali attività;”.

2. Dopo il punto 12 bis del preambolo della l.r. 53/2017, è inserito il seguente:

“12 ter. Nell'ambito degli interventi regionali di sostegno alla ricostruzione è necessario supportare le imprese agricole e della pesca delle due province interessate tramite l’erogazione di finanziamenti di microcredito a tasso zero, come già fatto per le imprese extra agricole;”.

 

     Art. 28. Interventi indifferibili ed urgenti per fronteggiare le conseguenze degli eccezionali eventi meteorologici del 9 e 10 settembre 2017. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 53/2017

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 53/2017 la parola: “20.000.000,00” è sostituita dalla seguente: “37.000.000,00”.

 

     Art. 29. Interventi indifferibili ed urgenti per fronteggiare le conseguenze degli eccezionali eventi meteorologici del 9 e 10 settembre 2017. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 53/2017

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 53/2017 la parola: “8.000.000,00” è sostituita dalla seguente: “3.000.000,00”.

 

     Art. 30. Contributi associazioni. Inserimento dell'articolo 3 bis nella l.r. 53/2017

1. Dopo l'articolo 3 della l.r. 53/2017 è inserito il seguente:

“Art. 3 bis. Contributi straordinari ad altri soggetti privati danneggiati

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario di euro 8.000,00 in favore dei soggetti privati diversi dalle persone fisiche, non esercenti attività d’impresa se non in via accessoria e strumentale, che hanno segnalato danni nell'ambito della procedura di ricognizione del fabbisogno per gli interventi di ripristino di cui all’articolo 5, comma 2, lettera d) della l. 225/1992.

2. La Giunta regionale definisce le modalità di determinazione, assegnazione ed erogazione del contributo straordinario di cui al presente articolo.”.

 

     Art. 31. Microcredito per imprese agricole e della pesca di Livorno e Pisa colpite dagli eventi meteorologici del 9 e 10 settembre 2017. Inserimento dell'articolo 3 ter nella l.r. 53/2017

1. Dopo l'articolo 3 bis della l.r. 53/2017 è inserito il seguente:

“Art. 3 ter. Microcredito per imprese agricole e della pesca di Livorno e Pisa

1. Al fine di favorire la ripresa delle imprese agricole e della pesca danneggiate a seguito degli eventi meteorologici del 9 e 10 settembre 2017, è attivata una misura di intervento di microcredito per le imprese agricole e della pesca toscane colpite da calamità. I prestiti sono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

2. Possono accedere alla misura le microimprese, piccole e medie imprese, come definite ai sensi della raccomandazione (2003/361/CE) della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, costituite nella forma di ditte individuali o di società, operanti nei settori dell’agricoltura e della pesca.

3. I prestiti sono concessi fino ad un massimo di euro 20.000,00, a tasso zero e sono soggetti ad un piano di restituzione della durata massima di centoventi mesi, con preammortamento non superiore ai ventiquattro mesi.

4. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, detta le modalità operative della misura, tra cui le tipologie di spese ammissibili, le modalità di erogazione e di restituzione, nonché le fattispecie di inadempimento.”.

 

     Art. 32. Norma finanziaria. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 53/2017

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 53/2017 la parola: “20.000.000,00” è sostituita dalla seguente: “37.000.000,00”.

2. Al comma 3 dell’articolo 4 della l.r. 53/2017 la parola “8.000.000,00” è sostituita dalla seguente: “3.000.000,00”.

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 53/2017 è aggiunto il seguente:

“4 bis. Agli oneri di cui all’articolo 3 bis, pari ad euro 176.000,00 per l’anno 2017, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 11 “Soccorso civile”, Programma 02 “Interventi a seguito calamità naturali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2017/2019, annualità 2017.”.

4. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 4 della l.r. 53/2017 è aggiunto il seguente:

“4 ter. Agli oneri di cui all’articolo 3 ter, pari ad euro 2.000.000,00 per l’anno 2017, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2017/2019, annualità 2017.”.

 

     Art. 33. Contributi straordinari per gli interventi, anche sperimentali, per l'abbattimento della carica batterica immediatamente a monte della foce del Fosso dell'Abate, del Fosso Fiumetto e del Fosso Motrone

1. Nell'ambito dell’accordo di programma di cui all’articolo 70 duodecies, comma 1, della l.r. 77/2013, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Camaiore un contributo straordinario per la realizzazione degli interventi, anche sperimentali, per l'abbattimento della carica batterica a monte della foce del Fosso dell'Abate, del Fosso Fiumetto e del Fosso Motrone, fino all'importo complessivo e massimo di euro 1.075.000,00 così ripartiti:

a) per l'anno 2017, euro 387.000,00;

b) per l’anno 2018, euro 500.000,00;

c) per l’anno 2019, euro 188.000,00.

2. All'onere della spesa di cui al comma 1, pari ad euro 387.000,00 per il 2017, euro 500.000,00 per il 2018 ed euro 188.000,00 per il 2019, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale” del bilancio 2017-2019, secondo la seguente articolazione per annualità e titolo di spesa:

Anno 2017

- euro 189.000,00 a valere sul Titolo 1 “Spese correnti”

- euro 198.000,00 a valere sul Titolo 2 “Spese in conto capitale”

Anno 2018

- euro 500.000,00 a valere sul Titolo 2 “Spese in conto capitale”

Anno 2019

- euro 188.000,00 a valere sul Titolo 2 “Spese in conto capitale””.

 

     Art. 34. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.