Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.3 enti locali, enti comprensoriali |
Data: | 28/06/2016 |
Numero: | 41 |
Sommario |
Art. 1. Deroghe per le funzioni di controllo degli impianti termici. Modifiche all'articolo 10 bis della l.r. 22/2015 |
Art. 2. Disposizione transitoria |
Art. 3. Entrata in vigore |
§ 2.3.121 - L.R. 28 giugno 2016, n. 41.
Proroga del subentro della Regione Toscana nelle funzioni di controllo degli impianti termici delle province e della Città metropolitana di Firenze. Modifiche alla l.r. 22/2015.
(B.U. 29 giugno 2016, n. 25)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l'articolo 4, comma 1, lettere v) e z), e il titolo VI dello Statuto;
Vista la
Visto il regolamento emanato con
Visto che il Consiglio delle autonomie locali, considerata l’urgenza di approvazione della presente legge, ha ritenuto di non esprimere il proprio parere;
Visto il parere istituzionale favorevole della Prima commissione consiliare espresso nella seduta del 15 giugno 2016;
Considerato quanto segue:
1. La
2. Per quanto concerne la funzione di controllo degli impianti termici, la
3. Poiché la presente legge è prevalentemente rivolta a prorogare termini, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
Approva la presente legge
Art. 1. Deroghe per le funzioni di controllo degli impianti termici. Modifiche all'articolo 10 bis della
1. Al comma 1 dell'articolo 10 bis della
2. Al comma 3 dell'articolo 10 bis della
a) al primo periodo, le parole: “ decorre dal 1° luglio 2016 ” sono sostituite dalle seguenti: “ decorre dal 1° gennaio 2017, salvo il trasferimento anticipato ai sensi del comma 5 ”;
b) al terzo periodo, le parole “ 1° luglio 2016 ” sono sostituite dalle seguenti: “ 31 dicembre 2016 ”;
c) al quarto periodo, le parole: “ entro il 31 maggio 2016 ” sono soppresse;
d) al quinto periodo, le parole: “ Fino al 1° luglio 2016 ” sono sostituite dalle seguenti: “ Fino alla data del trasferimento ”.
3. Al comma 4 dell'articolo 10 bis della
a) nell’alinea, le parole: “ A decorrere dal 1° luglio 2016 ” sono sostituite dalle seguenti: “ Salvo il subentro anticipato ai sensi del comma 5, a decorrere dal 1° gennaio 2017 ”;
b) alla lettera b), le parole: “ , se aventi efficacia successiva al 1° luglio 2016, ” sono soppresse;
c) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
“ c) siano in possesso dei requisiti gestionali richiesti dalla Regione, in particolare per verificare che nel 2016 non siano stati compiuti atti di disposizione patrimoniale eccedenti l'ordinaria amministrazione, o di acquisizione di partecipazioni societarie o di rami d'azienda, che abbiano compromesso l'equilibrio economico e patrimoniale; ”.
4. Il comma 5 dell'articolo 10 bis della
“ 5. Con una o più deliberazioni della Giunta regionale, da adottare entro il 31 ottobre 2016, la Regione individua, anche per una singola provincia o per la Città metropolitana di Firenze, le società e gli enti partecipati per i quali abbia riscontrato il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 14, nonché delle prescrizioni e degli altri requisiti di cui al comma 4 del presente articolo, che consentono il subentro della Regione nelle quote di partecipazione. Con le medesime deliberazioni la Regione dispone altresì, in via transitoria, sulla tariffa dei controlli sugli impianti termici e sugli adempimenti per la messa in rete dei catasti provinciali. Il subentro nelle quote di partecipazione è efficace a decorrere dal 15° giorno successivo alla data di pubblicazione di ciascuna deliberazione. Dalla data del subentro nelle quote di partecipazione la Regione subentra anche nel contratto di servizio in corso ed esercita la funzione sul territorio dell'ente locale interessato. ”.
5. Al comma 6 dell'articolo 10 bis della
Art. 2. Disposizione transitoria
1. Nel caso in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale abbia adottato la deliberazione di cui all'articolo 10 bis, comma 5, della
Art. 3. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.