Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.1 ordinamento degli uffici e del personale |
Data: | 10/07/2017 |
Numero: | 23 |
Sommario |
Art. 1. (Sostituzione dell’articolo 3 della l.r. 3/2015) |
Art. 2. (Inserimento dell’articolo 3 bis nella l.r. 3/2015) |
Art. 3. (Inserimento dell’articolo 3 ter nella l.r. 3/2015) |
Art. 4. (Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 3/2015) |
Art. 5. (Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 3/2015) |
Art. 6. (Modifiche dell’articolo 8 della l.r. 3/2015) |
Art. 7. (Disposizioni in materia di Commissioni speciali e di inchiesta) |
Art. 8. (Disposizione transitoria) |
Art. 9. (Invarianza finanziaria) |
§ 2.1.87 - L.R. 10 luglio 2017, n. 23.
Modifiche alla legge regionale 16 febbraio 2015, n. 3 “Legge di innovazione e semplificazione amministrativa”
(B.U. 20 luglio 2017, n. 78)
Art. 1. (Sostituzione dell’articolo 3 della
1. L’articolo 3 della
“Art. 3 (Controllo e valutazione)
1. Al fine di migliorare la programmazione delle politiche di sviluppo e la loro capacità di conseguire risultati nel futuro, l’Assemblea legislativa regionale svolge attività di controllo e di valutazione sugli effetti e sui risultati prodotti dagli atti normativi e programmatori regionali, in rapporto alle finalità perseguite e all’efficienza nell’utilizzazione delle risorse assegnate.
2. L’attività di cui al comma 1 è svolta dal Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche, previsto dall’articolo 34 bis dello Statuto secondo le modalità stabilite all’articolo 3 bis.
3. Al Comitato si applicano le disposizioni della normativa regionale vigente riguardanti le Commissioni assembleari permanenti.”.
Art. 2. (Inserimento dell’articolo 3 bis nella
1. Dopo l’articolo 3 della
“Art. 3 bis. (Attività del Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche)
1. Il Comitato, fatte salve le funzioni previste all’articolo 21, comma 2, lettera n bis), dello Statuto, svolge le seguenti attività:
a) propone alle Commissioni assembleari competenti in sede referente l’inserimento nelle proposte di legge delle clausole valutative indicate all’articolo 6;
b) esprime parere alle Commissioni assembleari competenti in sede referente sulle clausole valutative già inserite nelle proposte di legge;
c) vigila sul rispetto sostanziale delle clausole valutative o di altre indicazioni valutative e sull’ottemperanza all’onere informativo da parte dei soggetti attuatori, con facoltà, in caso di rilevata grave inadempienza, di formulare, tramite il Presidente dell’Assemblea, richiami formali, dandone comunicazione alla Commissione assembleare competente in sede referente;
d) promuove missioni valutative, anche su richiesta della Commissione competente per materia o di almeno un quinto dei componenti dell’Assemblea legislativa, finalizzate all’approfondimento di specifici aspetti dell’attuazione di una legge o degli effetti di una politica regionale;
e) esamina la documentazione necessaria per svolgere la valutazione prevista alla lettera f);
f) effettua la valutazione delle politiche regionali perseguite attraverso gli atti normativi o programmatori regionali. La valutazione è finalizzata in particolare a verificare, in termini di analisi qualitativa e quantitativa, gli effetti generati dall’intervento pubblico con l’obiettivo di produrre conoscenza circa gli esiti delle politiche regionali a supporto delle scelte future;
g) verifica, con particolare riferimento alle leggi di spesa, lo stato di attuazione e l’impatto prodotto dalle stesse, in termini di valutazione quantitativa e qualitativa degli interventi finanziati in rapporto agli esiti attesi.
2. Nell’ambito dell’attività di valutazione di cui al comma 1, lettera f), il Comitato, in particolare, esamina le osservazioni sugli effetti prodotti dalle politiche regionali che hanno avuto rilevanza specifica per il sistema delle autonomie locali, eventualmente contenute nel rapporto annuale del Consiglio delle Autonomie locali.
3. Il Comitato può svolgere audizioni dei destinatari degli interventi realizzati dalle politiche regionali nell’ambito delle attività svolte e comunque consultare le rappresentanze di associazioni o organizzazioni operanti nei diversi settori della comunità, i rappresentanti di enti pubblici e privati, di associazioni rappresentative degli enti locali, di singoli enti locali, di cittadini, di organizzazioni sindacali, il personale dell’amministrazione regionale e di enti o aziende dipendenti o di altre amministrazioni.
4. Le risultanze delle valutazioni su ogni intervento preso in esame sono riportate in relazioni finali, che vengono trasmesse al Presidente dell’Assemblea e alla Commissione assembleare competente per materia. Il Comitato assicura la massima diffusione degli esiti delle valutazioni effettuate e, d’intesa con l’Ufficio di presidenza, promuove iniziative per coinvolgere i cittadini nella discussione pubblica sull’efficacia delle politiche regionali.
5. Qualora l’attività condotta secondo quanto disposto al comma 1, lettera f), si concluda con una valutazione negativa, in termini di risultati raggiunti rispetto agli esiti attesi dall’intervento normativo preso in esame, il Comitato approva le proposte correttive che ritiene necessarie indirizzandole ai soggetti competenti, secondo quanto previsto dal regolamento interno dell’Assemblea legislativa.
6. Il Comitato presenta annualmente all’Assemblea legislativa una relazione consuntiva sull’attività svolta che viene esaminata in apposita seduta, secondo quanto previsto dal regolamento interno dell’Assemblea legislativa.”.
Art. 3. (Inserimento dell’articolo 3 ter nella
1. Dopo l’articolo 3 bis della
“Art. 3 ter. (Qualità degli atti normativi)
1. In tutte le fasi del procedimento legislativo e di approvazione di piani, programmi e regolamenti è assicurata la qualità redazionale dei relativi testi, secondo i principi di chiarezza e semplicità di formulazione e nel rispetto delle regole di tecnica legislativa vigenti.
2. Le proposte di legge sono redatte in articoli e accompagnate da una relazione illustrativa e, fatto salvo quanto previsto al comma 3, sono corredate, all’atto di essere sottoposte all’approvazione dell’Assemblea, dalla relazione tecnico-finanziaria, che dà conto della quantificazione degli oneri finanziari recati da ciascuna disposizione ovvero indica, nel caso in cui le proposte non comportino spese o minori entrate, gli elementi idonei a suffragare l’ipotesi di invarianza della spesa.
3. Le proposte di legge di iniziativa della Giunta regionale sono accompagnate dalla relazione tecnico-finanziaria di cui al comma 2 all’atto della presentazione al Presidente dell’Assemblea legislativa.
4. Le proposte di regolamento sono redatte in articoli e accompagnate da una relazione illustrativa.
5. Gli atti di programmazione devono consentire l’immediata identificazione dei diversi contenuti essenziali, quali le analisi del contesto, gli studi di settore, gli obiettivi, i destinatari, i soggetti o le strutture coinvolte nell’attuazione, gli strumenti di attuazione, i costi previsti e le fonti di finanziamento, i risultati attesi e le verifiche di attuazione. In tali proposte devono, inoltre, distinguersi le parti dispositive da quelle di differente valore.
6. La qualità della normazione regionale è inoltre assicurata dall’Analisi tecnico normativa (ATN) e dall’Analisi di impatto della regolazione (AIR).
7. La Giunta regionale e l’Ufficio di presidenza dell’Assemblea legislativa regionale disciplinano d’intesa le modalità di redazione degli strumenti di cui al comma 6.”.
Art. 4. (Sostituzione dell’articolo 6 della
1. L’articolo 6 della
“Art. 6 (Clausola valutativa)
1. Le clausole valutative sono specifici articoli di legge con i quali si impegna la Giunta regionale o i soggetti attuatori della legge a raccogliere, elaborare e infine comunicare all’Assemblea legislativa regionale le informazioni necessarie per conoscere i tempi e le modalità applicative della legge, evidenziare eventuali difficoltà emerse nella fase di attivazione, nonché per valutare le conseguenze dell’atto per destinatari diretti e, più in generale, per l’intera collettività regionale.”.
Art. 5. (Sostituzione dell’articolo 7 della
1. L’articolo 7 della
“Art. 7 (Testi Unici)
1. L’Assemblea legislativa, ai sensi dell’articolo 32 dello Statuto, assicura il riordino ed il coordinamento delle norme regionali relative a settori organici, mediante l’approvazione di testi unici.
2. I testi unici sono finalizzati a:
a) disciplinare l’intero settore della normativa regionale considerato, riducendo, se possibile, il numero delle disposizioni originarie e indicando espressamente le disposizioni abrogate;
b) semplificare o eliminare le procedure previste nelle norme originarie che non risultino necessarie o utili ai fini dell’adozione del provvedimento finale o del conseguimento degli obiettivi previsti dalla legge;
c) realizzare il coordinamento della normativa regionale con nuove disposizioni previste in leggi dello Stato, in atti dell’Unione europea, in sentenze della Corte costituzionale o della Corte di giustizia.
3. Le disposizioni dei testi unici possono essere abrogate, derogate, sospese o modificate solo espressamente, mediante l’indicazione delle norme da abrogare, derogare, sospendere o modificare. I successivi interventi normativi sulla materia o sul settore disciplinato da un testo unico sono attuati esclusivamente attraverso la modifica o l’integrazione delle disposizioni del testo unico stesso.
4. Per la finalità prevista dal comma 1 e ferma restando l’autonoma iniziativa della Giunta regionale e degli altri soggetti previsti dallo Statuto, le Commissioni assembleari, secondo le modalità stabilite dal regolamento interno dell’Assemblea legislativa, possono individuare, nell’ambito delle proprie competenze, i settori organici che richiedono un intervento di coordinamento o di riordino.”.
Art. 6. (Modifiche dell’articolo 8 della
1. Le lettere d) ed e) del comma 1 dell’articolo 8 della
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 8 della
“1 bis. Nelle leggi regionali di semplificazione è vietata l’introduzione di disposizioni normative nuove o contrarie ad esigenze di semplificazione e alle finalità indicate al comma 1.”.
Art. 7. (Disposizioni in materia di Commissioni speciali e di inchiesta)
1. Alle Commissioni speciali e di inchiesta previste dall’articolo 24 dello Statuto si applicano le disposizioni della normativa regionale vigente riguardanti le Commissioni assembleari permanenti.
Art. 8. (Disposizione transitoria)
1. La Giunta regionale e l’Ufficio di presidenza dell’Assemblea legislativa regionale nel disciplinare d’intesa le modalità di redazione dell’ATN e dell’AIR ai sensi del comma 7 dell’articolo 3 ter della
Art. 9. (Invarianza finanziaria)
1. All’attuazione delle disposizioni di questa legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.