§ 4.6.5 - L.R. 26 aprile 1985, n. 26.
Norme per il recupero dei valori tradizionali del paesaggio rurale ed urbano, mediante l'impiego dell'ardesia negli interventi edilizi.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.6 beni ambientali
Data:26/04/1985
Numero:26


Sommario
Art. 1.  (Finalità della legge).
Art. 2.  (Soggetti legittimati a richiedere il contributo).
Art. 3.  (Domanda di contributo).
Art. 4.  (Concessione del contributo).


§ 4.6.5 - L.R. 26 aprile 1985, n. 26.

Norme per il recupero dei valori tradizionali del paesaggio rurale ed urbano, mediante l'impiego dell'ardesia negli interventi edilizi.

(B.U. 15 maggio 1985, n. 20).

 

Art. 1. (Finalità della legge).

     La Regione, al fine di favorire il recupero di uno dei più significativi valori tradizionali del paesaggio rurale ed urbano mediante l'impiego dell'ardesia negli interventi edilizi, concede contributi secondo le norme stabilite dalla presente legge.

 

     Art. 2. (Soggetti legittimati a richiedere il contributo). [1]

     I titolari di concessioni ed autorizzazioni edilizie, rilasciate dopo l'entrata in vigole della presente legge e relative a lavori che prevedono o per la cui esecuzione sia stato imposto dalle competenti autorità l'impiego dell'ardesia nelle coperture a tetto dei fabbricati ovvero nei rivestimenti di facciate secondo l'uso tradizionale, possono presentare alla Regione domanda di contributo con le modalità di cui all'articolo 3, entro due anni dalla data di ultimazione lavori.

 

     Art. 3. (Domanda di contributo). [2]

     Per ottenere il contributo gli interessati devono presentare alla Regione apposita domanda, nella quale dovranno essere indicati i dati anagrafici e fiscali del richiedente, allegando i seguenti documenti:

     a) copia conforme della concessione o della autorizzazione edilizia con relativi allegati progettuali; in caso di autorizzazioni sprovviste di detti allegati progettuali dovrà essere presentato un rilievo, anche semplicemente schematico, della copertura dell'edificio o del prospetto dello stesso ove sia stata impiegata l'ardesia, redatto e sottoscritto da professionista abilitato;

     b) computo metrico della superficie reale di copertura o di rivestimento realizzati in ardesia, redatto e sottoscritto da professionista abilitato;

     c) certificato di regolare ultimazione dei lavori sottoscritto dal titolare della concessione o della autorizzazione edilizia, dal direttore dei lavori o, in sua mancanza, dall'esecutore;

     d) certificato del Sindaco di conformità dei lavori a quanto assentito;

     e) stralcio cartografico di localizzazione dell'intervento nel territorio;

     f) fotografie a colori della copertura ultimata autenticate dal Sindaco;

     g) eventuale attestazione rilasciata dalla Soprintendenza ai beni ambientali ed architettonici della Liguria comprovante la sussistenza del vincolo di cui alla Legge 1° giugno 1939, n. 1089 «Tutela delle cose di interesse artistico» nel caso di immobili soggetti a tale legge.

 

     Art. 4. (Concessione del contributo). [3]

     Entro il 30 settembre di ogni anno la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore incaricato, concede e liquida i contributi nella misura stabilita dai commi successivi secondo l'ordine della specifica graduatoria, sino all'esaurimento dei fondi all'uopo destinati dal bilancio regionale per l'anno in corso.

     Il contributo è pari a lire 10.000 al metro quadrato di superficie reale di copertura ovvero di rivestimento di facciate eseguiti in ardesia, aumentato del 50 per cento qualora l'impiego di tale materiale sia stato imposto dalle competenti autorità.

     All'aggiornamento del contributo a metro quadrato di cui al secondo comma si provvede con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.

     Entrano a far parte della graduatoria, sulla base dei criteri di priorità stabiliti nell'articolo 5, le domande pervenute entro il 31 maggio dello stesso anno e ritenute ammissibili.

 

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 12 settembre 1988, n. 53.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 12 settembre 1988, n. 53.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 12 settembre 1988, n. 53.