§ 4.6.13 - L.R. 21 agosto 1991, n. 20.
Riordino delle competenze per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di bellezze naturali.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.6 beni ambientali
Data:21/08/1991
Numero:20


Sommario
Art. 1.  (Subdelega ai Comuni delle funzioni amministrative in materia di bellezze naturali).
Art. 2.  (Uffici tecnici intercomunali).
Art. 3.  (Albo regionale dei membri esperti in materia di bellezze naturali).
Art. 4.  (Funzionamento delle Commissioni edilizie integrate).
Art. 5.  (Estensione del controllo provinciale di cui alla legge regionale 6 aprile 1987 n. 7, alle violazioni in materia paesistico- ambientale).
Art. 6.  (Regime transitorio nei Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti).
Art. 7.  (Regime transitorio nei Comuni con popolazione non inferiore ai 5.000 abitanti).
Art. 8.  (Disposizioni comuni).
Art. 9.  (Relazione sulle subdeleghe).
Art. 10.  (Modifiche alla legge regionale 2 maggio 1990 n. 31 contenente norme relative alla concessione di contributi per la formazione e la revisione obbligatoria degli strumenti urbanistici).
Art. 11.  (Modifiche alle leggi regionali 6 aprile 1987 n. 7 e 9 luglio 1987 n. 24 di delega alle province delle funzioni regionali di controllo in materia di abusivismo edilizio e di strumenti urbanistici [...]
Art. 12.  (Norma finanziaria).


§ 4.6.13 - L.R. 21 agosto 1991, n. 20. [1]

Riordino delle competenze per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di bellezze naturali.

(B.U. 11 novembre 1991, n. 12).

 

CAPO I

ORDINAMENTO DELLE COMPETENZE A REGIME

 

Art. 1. (Subdelega ai Comuni delle funzioni amministrative in materia di bellezze naturali).

     1. Sono subdelegate ai Comuni le funzioni amministrative:

     a) di rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939 n. 1497 e successive modificazioni nei confronti degli interventi:

     1. previsti dagli strumenti urbanistici attuativi che abbiano riportato l'autorizzazione di massima di cui all'articolo 7 della legge regionale 8 luglio 1987 n. 24;

     2. previsti dai progetti di recupero paesistico-ambientale approvati a norma dell'articolo 9 della legge regionale 2 maggio 1991 n. 6;

     3. ricadenti nel territorio dei Comuni dotati della disciplina paesistica di cui all'articolo 8 della l.r. 6/1991 e dotati altresì di un responsabile tecnico individuato ai sensi del capo II della legge 7 agosto 1990 n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni ed integrazioni, a far data dall'approvazione della relativa variante integrale o settoriale allo strumento urbanistico generale ovvero di integrazione della stessa a questi fini [2];

     b) di adozione dei provvedimenti cautelari e sanzionatori previsti dalla legge n. 1497/1939 e successive modificazioni.

     2. La subdelega di cui al primo comma non opera comunque nei confronti degli interventi relativi:

     a) alle opere pubbliche di cui all'articolo 81 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616;

     b) alle grandi infrastrutture ferroviarie, stradali e autostradali, portuali ed aeroportuali, tecnologiche e speciali, nonché alle grandi opere di sistemazione idraulica;

     c) alla viabilità di collegamento come definita dal P.T.C.P.;

     d) (Omissis) [3];

     e) alle cave come definite dal P.T.C.P. ed alle miniere;

     f) al territorio del Monte di Portofino come delimitato con legge regionale 4 dicembre 1986 n. 32, ferme restando le competenze in materia dell'Ente regionale con essa istituito.

     3. Le autorizzazioni di cui al comma precedente lettere a) ed e) sono rilasciate con il provvedimento terminale dello speciale procedimento previsto dalla legge per l'approvazione delle relative opere od interventi; a tal fine i pertinenti provvedimenti sono adottati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente di concerto con l'assessore incaricato dei Beni Ambientali e Naturali, previo esperimento delle procedure preordinate alle specifiche valutazioni sotto il profilo paesistico-ambientale ancorché risulti scaduto il termine di cui al nono comma dell'articolo 82 del d.P.R. n. 616/1977 come modificato dall'articolo 1 del d.l. 27 giugno 1985 n. 312 convertito con modificazioni in legge 8 agosto 1985 n. 431 [4].

     4. Il provvedimento finale degli eventuali procedimenti urbanistici volti a consentire la realizzazione delle opere di cui al comma 2 lettere b e c del presente articolo è comprensivo altresì della autorizzazione paesistico-ambientale prescritta dall'articolo 7 della legge n. 1497/1939.

     5. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 85 comma 1 lettera d) della legge regionale 4 settembre 1997 n. 36 (legge urbanistica regionale) la funzione di rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 7 della legge 1497/1939 e successive modifiche ed integrazioni relative agli impianti di interesse provinciale per la gestione del ciclo dei rifiuti, è subdelegata alle Province nell'ambito del procedimento di approvazione dei progetti regolato dal capo III della legge regionale 21 febbraio 1995 n. 11 (disciplina delle attività di smaltimento) e successive modifiche ed integrazioni [5].

 

     Art. 2. (Uffici tecnici intercomunali).

     1. Al fine di provvedere alla dotazione delle strutture tecniche di cui all'articolo 1, primo comma lettera a) numero 3, i Comuni possono associarsi con altri Comuni o, se trattasi di Comuni montani, con la Comunità Montana per l'apprestamento di uffici o servizi a carattere intercomunale, avvalendosi anche degli strumenti offerti dalle disposizioni del Capo VIII della legge 8 giugno 1990 n. 142.

 

     Art. 3. (Albo regionale dei membri esperti in materia di bellezze naturali).

     1. E' istituito l'albo regionale degli esperti in materia di bellezze naturali nell'ambito del quale sono scelti i membri esperti delle Commissioni edilizie integrate a norma della legge regionale 18 marzo 1980 n. 15 e successive modificazioni.

     2. L'albo regionale degli esperti in materia di bellezze naturali è formato e tenuto dalla Regione che provvede ad aggiornarlo annualmente.

     3. Sono inseriti nell'albo i soggetti che dimostrino, mediante presentazione del proprio «curriculum», di aver svolto, dopo il conseguimento di un diploma di laurea in discipline scientifiche o tecniche attinenti le bellezze naturali o diploma di laurea con piano di studio comprendente materie attinenti la protezione delle bellezze naturali, attività di ricerca o di progettazione nello specifico settore o di aver acquisito in esso un titolo di specializzazione.

     4. Gli esperti in materia di bellezze naturali membri delle Commissioni edilizie sono tenuti a presentare annualmente alla Regione una relazione sull'attività svolta nella loro qualità di componenti dei predetti organi collegiali.

     5. La Regione organizza, periodicamente e su base provinciale, conferenze di aggiornamento in materia di protezione delle bellezze naturali cui partecipano gli esperti iscritti all'albo regionale membri delle Commissioni edilizie integrate nonché i dipendenti dei Comuni e delle Province addetti agli uffici competenti [6].

     6. Decadono di diritto dall'iscrizione all'albo e da membri della Commissione Edilizia Integrata di cui siano stati chiamati a far parte gli esperti:

     a) che restino assenti ingiustificati da tre sedute consecutive della Commissione edilizia integrata;

     b) che non partecipino a più di metà delle sedute della Commissione edilizia integrata svoltesi nell'arco di un anno;

     c) che non partecipino ingiustificatamente a due successive conferenze di aggiornamento convocate a norma del comma 5.

     7. La Regione dichiara la decadenza prevista del comma 6:

     a) nel caso di cui alle lettere a) e b), non appena ricevuta la comunicazione da parte del Sindaco della pronuncia di decadenza del membro della Commissione edilizia;

     b) nel caso di cui alla lettera c) di ufficio, con provvedimento da comunicarsi all interessato ed al Sindaco del Comune o dei Comuni della cui Commissione edilizia integrata sia membro ai fini della sua sostituzione.

     8. Gli esperti decaduti dall'iscrizione all'albo regionale a norma del comma 7 non possono richiedere la reiscrizione se non sia decorso almeno un triennio dalla pronuncia di decadenza.

     9. All'esercizio delle funzioni attribuite dal presente articolo alla Regione, provvede la Giunta regionale sentito il parere, ai fini della formazione e dell'aggiornamento dell'albo, di una apposita Commissione di esperti, per almeno 2/3 esterni all'Amministrazione regionale, da nominarsi da parte della stessa Giunta per la valutazione dei requisiti e dei titoli.

     10. Ai fini della prima formazione dell'Albo regionale degli esperti in materia di bellezze naturali:

     a) i soggetti di cui al terzo comma sono tenuti ad inviare alla Regione la propria istanza di iscrizione all'albo corredata della documentazione prescritta entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge;

     b) la Regione provvede ad approvare l'albo entro i successivi centoventi giorni con deliberazione da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione non appena divenuta esecutiva.

     11. Per l'aggiornamento dell'albo i soggetti di cui al terzo comma sono tenuti a far pervenire le rispettive istanze entro il 31 dicembre di ogni anno a cominciare da quello successivo alla pubblicazione dell'albo, alla Regione, la quale procede ad aggiornare l'albo nei successivi centoventi giorni nei modi stabiliti dal presente articolo.

 

     Art. 4. (Funzionamento delle Commissioni edilizie integrate). [7]

     1. Dalla data di pubblicazione dell'albo regionale di cui all'articolo 3 gli esperti ln materia di bellezze naturali nominati membri delle Commissioni edilizie integrate a norma della legge regionale n. 15/1980 e successive modificazioni, se ed in quanto non risultino inseriti nell'albo stesso, decadono di diritto e devono essere sostituiti a cura del Comune nei successivi trenta giorni ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3.

     2. Le sedute delle Commissioni edilizie come sopra integrate sono valide con la presenza di almeno uno dei due esperti.

     3. Quando i pareri deliberati dalle Commissioni edilizie si discostano dal voto anche di uno solo dei due esperti, i pareri stessi devono essere congruamente motivati in relazione alle specifiche argomentazioni formulate dagli esperti.

     4. Ove si verifichi l'ipotesi di cui al comma 3 ed il Sindaco si conformi a tali pareri nel rilascio del titolo abilitativo edilizio, lo stesso è tenuto ad allegare alla documentazione da trasmettersi al Ministero dei Beni Culturali e Ambientali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 82, comma 10, del d.P.R. n. 616/1977 e successive modificazioni ed integrazioni, anche copia del verbale della Commissione edilizia da cui risulti quanto sopra.

     5. Le disposizioni del presente articolo sostituiscono l'articolo 20 della legge regionale n. 15/1980 e successive modificazioni e prevalgono sulle corrispondenti norme dei Regolamenti edilizi approvate a termini di tale articolo.

 

     Art. 5. (Estensione del controllo provinciale di cui alla legge regionale 6 aprile 1987 n. 7, alle violazioni in materia paesistico- ambientale).

     1. I poteri sostitutivi attribuiti al Presidente della Provincia dell'articolo 5 della legge regionale 6 aprile 1987 n. 7, da esercitarsi nei termini di cui all'articolo 4 della medesima legge, sono estesi anche alle opere eseguite senza o in difformità dall'autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge n. 1197/1939 e successive modificazioni.

     2. A tal fine gli elenchi mensili redatti dal Segretario Comunale ai sensi dell'articolo 4 della citata legge regionale n. 7/1987 devono indicare anche:

     a) le violazioni urbanistico-edilizie che costituiscano violazione della legge n. 1497/1939 e successive modificazioni nonché ogni altra violazione della stessa;

     b) i correlativi provvedimenti cautelari e/o sanzionatori assunti dal Sindaco nell'esercizio delle funzioni ad esso subdelegate ai sensi della vigente legislazione.

     3. Il potere di annullamento delle concessioni o autorizzazioni edilizie illegittime spettante alla Provincia a norma degli articoli 6, 7 e 8 della legge regionale n. 7/1987 si applica anche nei confronti dei titoli abilitativi rilasciati dal Sindaco in violazione della legislazione in materia di protezione delle bellezze naturali, con particolare riguardo alle indicazioni del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico.

 

CAPO II

ORDINAMENTO DELLE COMPETENTE NEL PERIODO TRANSITORIO

 

     Art. 6. (Regime transitorio nei Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti).

     1. Nei confronti dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti alla data dell'ultimo censimento, a decorrere dal giorno iniziale del secondo mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge e fino all'attivazione della subdelega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a):

     a) rimangono di competenza regionale le funzioni amministrative di rilascio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 1 della presente legge, delle autorizzazioni previste dalla legge n. 1497/1939 e successive modificazioni nei confronti:

     1) delle opere e degli interventi indicati nel comma 2 del suddetto articolo 1;

     2) delle opere pubbliche di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 3 gennaio 1978, n. 1 e successive modificazioni [8];

     b) sono subdelegate ai Presidenti delle Province le funzioni amministrative di rilascio delle autorizzazioni relative a:

     1) interventi edilizi in zone soggette, per effetto del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico, a regime normativo di conservazione dell'assetto insediativo;

     2) opere ed interventi previsti dall'articolo 1 bis della legge regionale n. 15/1980 e successive modificazioni;

     c) rimangono di competenza dei Comuni le funzioni amministrative di rilascio delle autorizzazioni relative a tutti gli interventi diversi da quelli sopra indicati alle lettere a) e b), ferme restando in capo ad essi quelle di cui all'articolo 1, primo comma, lettera b) della presente legge.

     1 bis. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1 comma 5 [9].

     2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al primo comma lettera b) i Presidenti delle Province possono avvalersi di apposite Commissioni di lavoro comprensive di esperti iscritti nell'Albo regionale di cui all'articolo 3, una volta formato.

     3. Le somme stanziate annualmente in bilancio per l'esercizio delle funzioni subdelegate a norma del presente articolo sono ripartite fra le Province secondo i criteri stabiliti dall'articolo 12 della legge regionale 14/1980 e successive modificazioni.

 

     Art. 7. (Regime transitorio nei Comuni con popolazione non inferiore ai 5.000 abitanti).

     1. Nei confronti dei Comuni con popolazione non inferiore a 5.000 abitanti alla data dell'ultimo censimento, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'attivazione della subdelega di cui all'articolo 1, primo comma lettera a):

     A) rimangono di competenza regionale le funzioni amministrative di rilascio delle autorizzazioni previste dalla legge n. 1497/1939 e successive modificazioni, oltreché per gli interventi di cui al secondo comma del suddetto articolo 1, anche per quelli relativi a:

     1) interventi edilizi in zone soggette per effetto del P.T.C.P., a regime normativo di conservazione dello assetto insediativo;

     2) nuove edificazioni - con esclusione degli impianti di serre e/o delle installazioni stagionali - che comportino la realizzazione di:

     a) fabbricati o nuovi corpi di fabbrica di ingombro fuoriterra superiore a metri cubi 400 - ivi compresi logge e porticati - se destinati anche parzialmente ad uso residenziale, ovvero di ingombro fuoriterra superiore a metri cubi 300 se destinati esclusivamente ad altri usi;

     b) ampliamenti e sopraelevazioni degli edifici esistenti oltre il limite del venticinque per cento del relativo ingombro, purché non comportanti la realizzazione di un manufatto edilizio autonomamente utilizzabile;

     c) manufatti interrati ricavati all'interno del profilo originario del terreno, di volumetria superiore a metri cubi 200, che non si configurino quali parti in sottosuolo di edifici fuori terra;

     3) strade carrabili o pedonabili di larghezza superiore a metri 2,50 comprendente le banchine, le cunette ed ogni altra sistemazione di pertinenza o di arredo;

     4) muri di qualsiasi natura di altezza superiore a metri 3,00;

     5) varianti relative a tutti gli interventi suddetti con esclusione di quelli concernenti soltanto opere interne;

     B) sono subdelegate le funzioni amministrative di rilascio delle autorizzazioni relative a tutti gli interventi diversi da quelli sopra indicati alla lettera A), ferme restando quelle di cui all'articolo 1 comma 1 lettera b).

     1 bis. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1 comma 5 [10].

     2. Le disposizioni di cui all'articolo 1 terzo e quarto comma si osservano, in quanto applicabili, anche nel rilascio da parte della Regione delle autorizzazioni previste dal presente articolo nei confronti delle opere ivi rispettivamente indicate nonché delle opere pubbliche di cui all'articolo 1, quinto comma, della legge 3 gennaio 1978 n. 1 e successive modificazioni.

     3. Nell'esercizio delle funzioni attribuite ai Comuni del presente articolo qualora la Commissione edilizia integrata si discosti dal voto espresso da entrambi i membri esperti in materia di bellezze naturali, gli atti della pratica sono trasmessi alla Regione per l'espressione, entro trenta giorni dal ricevimento degli stessi atti, del parere definitivo e vincolante dell'Assessore regionale competente.

     4. I Comuni che entro il 31 dicembre 2003 non risultino dotati di strumento urbanistico generale o di Piano Urbanistico Comunale contenenti la disciplina paesistica non possono rilasciare o comunque assentire in zone soggette a vincolo paesistico-ambientale interventi urbanistico- edilizi di nuova costruzione ed opere sul patrimonio edilizio esistente eccedenti il restauro e/o risanamento conservativo. Le suddette limitazioni all'attività di trasformazione urbanistica ed edilizia non si applicano nei confronti degli interventi volti alla realizzazione di:

     a) opere pubbliche previste negli strumenti di pianificazione territoriale e/o urbanistica;

     b) opere a tutela della pubblica o privata incolumità. [11]

     5. [12].

 

     Art. 8. (Disposizioni comuni).

     1. Le disposizioni di cui all'articolo 5 si applicano anche nel periodo transitorio disciplinato da questo Capo a decorrere dal giorno iniziale del secondo mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

     2. Le disposizioni del presente Capo si applicano anche nei confronti dei procedimenti in corso alla data di attivazione della subdelega rispettivamente prevista dagli articoli 6 e 7.

 

     Art. 9. (Relazione sulle subdeleghe).

     1. Entro il mese di ottobre di ogni anno, tenuto conto delle relazioni di cui all'articolo 3 comma 4, la Giunta trasmette al Consiglio regionale una propria relazione nella quale, oltre a sintetizzare quanto emerso dalle relazioni di cui sopra, esprime le proprie valutazioni complessive sull'efficacia degli strumenti di tutela di cui alla presente legge e formula proposte al riguardo.

 

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 10. (Modifiche alla legge regionale 2 maggio 1990 n. 31 contenente norme relative alla concessione di contributi per la formazione e la revisione obbligatoria degli strumenti urbanistici). [13]

     (Omissis).

 

     Art. 11. (Modifiche alle leggi regionali 6 aprile 1987 n. 7 e 9 luglio 1987 n. 24 di delega alle province delle funzioni regionali di controllo in materia di abusivismo edilizio e di strumenti urbanistici attuativi non soggetti ad approvazione regionale). [14]

     (Omissis).

 

     Art. 12. (Norma finanziaria).

     (Omissis).

 

 


[1] Abrogata dall'art. 16 della L.R. 6 giugno 2014, n. 13.

[2] Numero così sostituito dall'art. 1 della L.R. 9 settembre 1998, n. 29.

[3] Lettera abrogata dall'art. 1 della L.R. 9 settembre 1998, n. 29.

[4] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 9 settembre 1998, n. 29.

[5] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 9 settembre 1998, n. 29.

[6] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 13 settembre 1994, n. 51.

[7] Articolo abrogato dall'art. 7 della L.R. 5 giugno 2009, n. 22, fermo restando quanto previsto dall'art. 6 della stessa L.R. 22/2009.

[8] Lettera così sostituita dall'art. 2 della L.R. 13 settembre 1994, n. 51.

[9] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 9 settembre 1998, n. 29.

[10] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 9 settembre 1998, n. 29.

[11] L'originario comma 4, già modificato dall'art. 3 della L.R. 13 settembre 1994, n. 51, e il comma 5 sono stati sostituiti dall'attuale comma 4 per effetto dell'art. 1 della L.R. 12 novembre 2001, n. 37. Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 1 della L.R. 22 gennaio 2004, n. 1.

[12] L'originario comma 4, già modificato dall'art. 3 della L.R. 13 settembre 1994, n. 51, e il comma 5 sono stati sostituiti dall'attuale comma 4 per effetto dell'art. 1 della L.R. 12 novembre 2001, n. 37.