Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.6 beni ambientali |
Data: | 22/01/2004 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. (Interpretazione autentica del comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale 21 agosto 1991, n. 20) |
Art. 2. (Dichiarazione d’urgenza) |
§ 4.6.29 - L.R. 22 gennaio 2004, n. 1.
Interpretazione autentica del comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale 21 agosto 1991 n. 20 (riordino delle competenze per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di bellezze naturali)
(B.U. 28 gennaio 2004, n. 1)
Art. 1. (Interpretazione autentica del comma 4 dell'articolo 7 della
1. Le limitazioni all’attività urbanistico-edilizia stabilite dal comma 4 dell'articolo 7 della
2. Le limitazioni di cui al comma 1 non operano nei confronti di opere da assentire in attuazione di strumenti urbanistici attuativi o di progetti urbanistici operativi ovvero di progetti a scala urbanistica già approvati con procedure ordinarie o concertative concluse alla data del 31 dicembre 2003.
3. Le limitazioni di cui al comma 1 non si applicano, altresì, ai Comuni che dopo la data del 31 dicembre 2003 adottino, anche a stralcio rispetto al procedimento di adozione del nuovo Piano Urbanistico Comunale, l'adeguamento del vigente Strumento Urbanistico Generale introducendo la disciplina di livello puntuale al PTCP anche in deroga ai limiti derivanti dall'articolo 6 della
Art. 2. (Dichiarazione d’urgenza)
(Omissis)