§ V.5.148 - L.R. 10 marzo 2014, n. 7.
Sistema regionale di protezione civile


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.5 tutela dell'ambiente - caccia e pesca
Data:10/03/2014
Numero:7


Sommario
Art. 1.  Principi, oggetto e finalità
Art. 2.  Tipologia degli eventi di rilevanza per la protezione civile e ambiti d’intervento istituzionale
Art. 3.  Attività del sistema regionale di protezione civile
Art. 4.  Componenti del sistema regionale di protezione civile
Art. 5.  Funzioni e compiti della Regione
Art. 6.  Funzioni e compiti delle province
Art. 7.  Funzioni e compiti dei comuni
Art. 8.  Comitato regionale permanente di protezione civile
Art. 9.  Comitato operativo regionale per l’emergenza (COREM)
Art. 10.  Dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza nel territorio regionale
Art. 11.  Interventi per il superamento dello stato di crisi e di emergenza
Art. 12.  Programma regionale di previsione e prevenzione dei rischi
Art. 13.  Pianificazione per la prevenzione e la gestione delle emergenze
Art. 14.  Piano regionale in materia di incendi boschivi
Art. 15.  Strutture operative
Art. 16.  Intese, accordi e convenzioni
Art. 17.  Formazione e informazione in materia di protezione civile
Art. 18.  Organizzazione e impiego del volontariato di protezione civile
Art. 19.  Misure formative, contributive e assicurative a favore del volontariato di protezione civile
Art. 20.  Dotazione e gestione finanziaria
Art. 21.  Norme transitorie
Art. 22.  Abrogazioni


§ V.5.148 - L.R. 10 marzo 2014, n. 7. [1]

Sistema regionale di protezione civile

(B.U. 10 marzo 2014, n. 33)

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Capo I

Principi generali

 

Art. 1. Principi, oggetto e finalità

1. La Regione Puglia è componente del Servizio nazionale di protezione civile, istituito con legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile). La Regione Puglia provvede, nell’esercizio delle attribuzioni ad essa spettanti ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, alla disciplina e al riordino delle funzioni in materia di protezione civile e assume quale finalità prioritaria della propria azione la tutela dell’integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi rilevanti per la protezione civile.

 

2. All’espletamento delle attività di protezione civile provvedono la Regione, le province, i comuni, le unioni di comuni, i consorzi di bonifica e le altre forme associative di cui al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e vi concorre ogni altra istituzione e organizzazione pubblica o privata, ivi comprese le organizzazioni di volontariato, che svolgono nel territorio regionale compiti, anche operativi, di interesse della protezione civile. Per quanto riguarda le amministrazioni dello Stato e gli altri soggetti di cui lettera g) del comma 2 dell’articolo 117 della Costituzione, il concorso operativo e la collaborazione nelle attività previste dalla presente legge avvengono previa intesa.

 

3. I soggetti di cui al comma 2 compongono il sistema regionale di protezione civile, che persegue l’obiettivo di garantire l’incolumità dei cittadini, la tutela dell’ambiente, del patrimonio culturale e artistico e degli insediamenti civili e produttivi dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi.

 

4. La Regione pone a fondamento della presente legge l’integrazione dei diversi livelli di governo istituzionale, garantendo ogni opportuna forma di coordinamento con le competenti Autorità statali e con il sistema delle Autonomie locali.

 

5. La presente legge detta altresì norme in materia di organizzazione e impiego del volontariato di protezione civile, di cui la Regione, in concorso con gli enti locali, promuove lo sviluppo, riconoscendone il valore e l’utilità sociale e salvaguardandone l’autonomia.

 

     Art. 2. Tipologia degli eventi di rilevanza per la protezione civile e ambiti d’intervento istituzionale

1. Ai fini della razionale ripartizione delle attività e dei compiti di protezione civile tra i diversi livelli di governo istituzionale, in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza organizzativa delle amministrazioni interessate, gli eventi si distinguono in:

a. eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;

b. eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che per loro natura ed estensione comportano l’intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;

c. calamità naturali o connesse con l’attività dell’uomo che in ragione della loro intensità ed estensione devono, con immediatezza di intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo.

 

2. Le attività e i compiti di protezione civile sono articolati secondo le competenze di cui al comma 1 anche quando, sulla scorta di elementi premonitori degli eventi ivi elencati, si preveda che si determini una situazione di crisi.

 

TITOLO II

SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

 

Capo I

Attività del sistema regionale di protezione civile.

Funzioni e compiti dei soggetti istituzionali

 

     Art. 3. Attività del sistema regionale di protezione civile

1. Sono attività del sistema regionale di protezione civile quelle dirette:

a. all’elaborazione e aggiornamento del quadro conoscitivo e valutativo dei rischi presenti sul territorio regionale necessario per le attività di previsione e prevenzione con finalità di protezione civile;

b. alla prevenzione e pianificazione dell’emergenza, con l’indicazione delle procedure per la gestione coordinata degli interventi degli enti e delle strutture operative preposti, nonché delle risorse umane e strumentali necessarie;

c. alla formazione e all’addestramento del volontariato e degli operatori istituzionalmente impegnati in compiti di protezione civile;

d. all’informazione della popolazione sui rischi presenti sul territorio;

e. all’allertamento degli enti e delle strutture operative di protezione civile nonché della popolazione, sulla base dei dati rilevati dalle reti di monitoraggio e sorveglianza del territorio e dei dati e delle informazioni comunque acquisiti;

f. al soccorso alle popolazioni colpite mediante interventi volti ad assicurare ogni forma di prima assistenza;

g. a fronteggiare e superare l’emergenza, mediante:

1. interventi di somma urgenza e interventi urgenti di primo ripristino dei beni e delle infrastrutture danneggiati;

2. iniziative e interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita;

3. concorso agli interventi per la riduzione e la mitigazione dei rischi ai fini di protezione civile, nei limiti della normativa e delle direttive nazionali di riferimento;

h. all’organizzazione e gestione di reti di monitoraggio e sorveglianza del territorio e dei dati e delle informazioni acquisite.

 

     Art. 4. Componenti del sistema regionale di protezione civile

1. All’attuazione delle attività di protezione civile regionale provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, la Regione, nelle sue diverse articolazioni, ivi incluse le agenzie regionali e le società a titolarità regionale, le province, i comuni e vi concorrono gli enti pubblici, i consorzi di bonifica gli istituti e i gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile, nonché ogni altra istituzione e organizzazione anche privata. A tal fine, le strutture regionali e locali di protezione civile possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati.

 

2. Nel rispetto dei principi di leale collaborazione tra amministrazioni pubbliche, il sistema regionale di protezione civile, ove necessario, è supportato nelle proprie attività, anche attraverso eventuali specifiche intese ed accordi, ai sensi della legislazione nazionale vigente e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, con le amministrazioni dello Stato componenti il sistema nazionale di protezione civile coordinate dalle prefetture.

 

3. Concorrono, altresì, all’attività di protezione civile i cittadini e i gruppi associati di volontariato civile nonché gli ordini e i collegi professionali.

 

     Art. 5. Funzioni e compiti della Regione

1. Alla Regione compete l’esercizio delle funzioni in materia di protezione civile non conferite ad altri enti dalla legislazione regionale e statale.

 

2. La Regione, ai fini dell’adeguato svolgimento delle funzioni sul proprio territorio, indirizza e coordina l’attività in materia di protezione civile degli organismi di diritto pubblico e di ogni altra organizzazione pubblica e privata operante nel territorio regionale.

 

3. La Regione può coordinare, sulla base di apposite convenzioni, la partecipazione delle componenti del sistema regionale di protezione civile alle iniziative di protezione civile al di fuori del territorio regionale e nazionale e promuovere forme di collaborazione con le altre regioni per l’espletamento di attività di protezione civile di comune interesse, in armonia con gli indirizzi e i piani nazionali.

 

4. La Regione, nei limiti delle risorse disponibili, incentiva lo sviluppo delle strutture di protezione civile degli enti locali, anche attraverso la cooperazione tecnico-operativa.

 

5. La Regione, nei limiti delle risorse disponibili, favorisce:

a. la costituzione di Sale operative provinciali integrate di protezione civile (SOPI) per ottimizzare il raccordo funzionale e operativo tra le autorità di protezione civile regionale, provinciale e comunale e il volontariato, definendone standard minimi omogenei. A tal fine gli enti territoriali interessati individuano, nell’ambito territoriale di ciascuna provincia, un’apposita sede idonea a ospitare una struttura tecnico-organizzativa permanente, alla cui costituzione concorrono la provincia e il comune capoluogo di provincia. Al verificarsi o in previsione di una emergenza, alle attività della SOPI possono concorrere anche gli organi dell’amministrazione decentrata dello Stato, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e le altre strutture operative di cui all’articolo 11 della legge 225/1992, attraverso la sottoscrizione di appositi accordi o protocolli d’intesa. Tale struttura assumerà in emergenza la configurazione di (SOPI) e si raccorderà, a livello provinciale, con il Prefetto, al quale compete, ai sensi dell’articolo 14 della legge 225/1992, la direzione unitaria dei servizi di emergenza , in sinergia con gli interventi dei sindaci dei comuni interessati e con il Presidente della Regione;

b. l’organizzazione e la gestione a livello comunale o intercomunale di strutture idonee a ospitare centri operativi per il coordinamento degli interventi in emergenza;

c. la stipula di protocolli di intesa con le prefetture, finalizzate ad assicurare la piena sinergia tra le azioni delle diverse strutture pubbliche.

 

6. La Regione svolge e coordina i seguenti compiti:

a. mantiene i rapporti istituzionali con il Dipartimento nazionale di protezione civile e collabora con gli organismi statali, centrali e periferici della protezione civile per assicurare nelle fasi di previsione e prevenzione, i criteri operativi e, durante l’emergenza, il necessario concorso all’opera di soccorso;

b. programma l’utilizzo delle risorse economiche ordinariamente trasferite dallo Stato alla Regione;

c. partecipa ai tavoli tecnici regionali e interregionali;

d. rilascia allo Stato l’intesa propedeutica alla dichiarazione dello stato di emergenza e alla promulgazione delle ordinanze di cui all’articolo 5 della legge 225/1992;

e. decreta, al verificarsi degli eventi di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 della legge 225/1992 e all’articolo 2 della presente legge, lo stato di emergenza, determinandone la durata e l’estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità e alla natura dell’evento. Per l’attuazione degli interventi conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza il Presidente della Giunta regionale emana ordinanze. Le ordinanze possono essere finalizzate anche a evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose. I decreti e le ordinanze sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia e notificati ai soggetti pubblici e privati interessati;

f. coordina la comunicazione esterna in merito agli eventi e alle problematiche rilevanti in materia di protezione civile;

g. definisce le linee guida per la predisposizione e l’attuazione dei programmi regionali di previsione, prevenzione e informazione dei cittadini e degli operatori di protezione civile;

h. coordina le strutture amministrative e tecniche della Regione che svolgono compiti di istituto inerenti la protezione civile;

i. promuove l’organizzazione del volontariato di protezione civile e dei Coordinamenti provinciali delle associazioni di volontariato e dei gruppi comunali di protezione civile presenti sul territorio di cui alla legge regionale 19 dicembre 1995, n. 39 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 26 aprile 1988, n. 14 concernente - “Organizzazione della funzione regionale di protezione civile”), come modificata dalla legge regionale 12 dicembre 2011, n. 35;

j. può avvalersi, anche mediante la stipula di apposite convenzioni, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Corpo forestale dello Stato e delle altre strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, di collegi e ordini professionali, di enti e organi tecnici pubblici, di aziende pubbliche private, di organizzazioni di volontariato, di università e di altre istituzioni di ricerca;

k. predispone le linee guida per la pianificazione dell’emergenza degli enti locali;

l. assicura il raccordo della Sala operativa regionale con il Centro coordinamento soccorsi costituito dalla Prefettura competente per territorio, nell’ambito della reciproca autonomia delle funzioni.

 

     Art. 6. Funzioni e compiti delle province

1. Le province, nell’ambito del proprio territorio e nel quadro ordinamentale di cui al d.lgs. 267/2000, costituiscono presidio territoriale locale per la prevenzione, previsione e gestione dei rischi presenti nel territorio.

 

2. Le province esercitano le funzioni e i compiti amministrativi a esse attribuite dalla legge 225/1992 e dall’articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), e provvedono in particolare:

a. alla rilevazione, raccolta, elaborazione e aggiornamento dei dati rilevanti per la protezione civile, avvalendosi anche dei dati fomiti dai comuni e dagli enti di gestione delle aree protette; i dati sono utili anche ai fini della predisposizione tecnica e dell’aggiornamento del programma regionale di previsione e prevenzione dei rischi, alla definizione di linee guida per la predisposizione dei piani di protezione civile comunali, nonché del piano regionale per la gestione delle emergenze di cui agli articoli 12 e 13;

b. all’elaborazione e all’aggiornamento del programma di previsione e prevenzione di protezione civile che costituisce il documento analitico di riferimento per l’analisi dei rischi alla scala provinciale per attività di protezione civile e programmazione territoriale;

c. alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali e sentiti gli enti locali interessati, nonché le prefetture e gli uffici territoriali del governo territorialmente competenti, con l’indicazione delle procedure per la gestione coordinata degli interventi degli enti e delle strutture operative preposti, nonché delle risorse umane e strumentali necessarie e disponibili;

d. al coordinamento e al supporto delle attività di pianificazione comunale di cui alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 14 della legge regionale 30 novembre 2000, n. 18 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi);

e. all’esercizio delle funzioni connesse allo spegnimento degli incendi boschivi di cui alla l.r. 18/2000;

f. alla vigilanza sulla predisposizione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi secondo le procedure definite nei piani di emergenza di cui alla lettera c);

g. all’attuazione in ambito provinciale delle attività di previsione e prevenzione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabiliti dai programmi e piani regionali, con l’adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;

h. alla promozione della costituzione di un coordinamento provinciale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, secondo quanto stabilito all’articolo 18;

i. alla programmazione e all’attuazione delle attività in campo formativo, secondo quanto stabilito all’articolo 17;

j. alla partecipazione al Comitato regionale ai sensi di quanto disposto all’articolo 8 e agli altri organismi previsti dalla presente legge che richiedano la presenza di rappresentanti delle autonomie locali;

k. all’individuazione, in ambito provinciale, degli interventi da ammettere a finanziamento del fondo regionale di protezione civile istituito dal comma 16 dell’articolo 138 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2001);

l. alla gestione delle emergenze nell’ambito delle proprie attribuzioni e competenze;

m. alla predisposizione di procedure di verifica periodica e monitoraggio dei punti critici presenti sul territorio quale azione di prevenzione delle possibili emergenze.

 

3. In ogni capoluogo di provincia è istituito il Comitato provinciale di protezione civile, la composizione e il funzionamento del quale sono disciplinati da ciascuna provincia nel quadro della propria autonomia ordinamentale e nel rispetto di quanto disposto al comma 2 dell’articolo 13 della legge 225/1992 e in analogia con quanto disposto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008 relativa a “Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze”.

 

     Art. 7. Funzioni e compiti dei comuni

1. I comuni, nell’ambito del proprio territorio e nel quadro ordinamentale di cui al d.lgs. 267/2000, esercitano le funzioni e i compiti amministrativi ad essi attribuiti dalla legge 225/1992 e dal d.lgs. 112/1998 e provvedono, in particolare, privilegiando le forme associative:

a. alla rilevazione, raccolta, elaborazione e aggiornamento dei dati rilevanti per la protezione civile, raccordandosi con le province;

b. alla predisposizione e all’attuazione, sulla base degli indirizzi regionali, dei piani comunali o intercomunali di emergenza. Detta funzione può essere esercitata anche attraverso le unioni, ovvero ulteriori forme associative intercomunali, ai sensi degli articoli 30 e seguenti e del d.lgs. 267/2000. I piani devono prevedere, tra l’altro, l’approntamento di aree e strutture attrezzate per far fronte a situazioni di crisi e di emergenza;

c. alla vigilanza sulla predisposizione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti, ivi compresi quelli assicurati dalla polizia municipale, da attivare in caso di eventi calamitosi secondo le procedure definite nei piani di emergenza di cui alla lettera b);

d. alla informazione della popolazione sui rischi presenti sul proprio territorio e sui comportamenti da seguire in caso di evento anche in base alla pianificazione locale di emergenza;

e. all’attivazione degli interventi di prima assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi e all’approntamento dei mezzi e delle strutture a tal fine necessari;

f. alla predisposizione di misure atte a favorire la costituzione e lo sviluppo, sul proprio territorio, dei gruppi comunali e delle associazioni di volontariato di protezione civile.

 

2. Al verificarsi di eventi di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 2, l’attivazione degli interventi urgenti per farvi fronte è curata direttamente dal comune interessato. Il Sindaco, quale autorità di protezione civile locale, provvede alla direzione e al coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita, dandone immediata comunicazione al Prefetto, al Presidente della Provincia e al Presidente della Giunta regionale.

 

     Art. 8. Comitato regionale permanente di protezione civile

1. La Regione assicura e provvede all’esercizio diretto ed efficace delle funzioni di programmazione, di organizzazione e di attuazione delle attività di protezione civile di propria competenza o delegate dallo Stato, con il supporto consultivo del Comitato regionale di protezione civile, istituito in conformità del disposto al comma 3 dell’articolo 12 della legge 225/1992.

 

2. Il Comitato regionale di protezione civile è organo consultivo permanente della Regione al fine di assicurare la predisposizione e l’attuazione di programmi regionali in armonia con le linee guida dei programmi nazionali, nonché la direzione unitaria e il coordinamento delle iniziative regionali con quelle di competenza degli altri enti, amministrazioni e organismi operanti in materia di protezione civile.

 

3. Il Comitato è cosi composto:

a. Presidente della Giunta regionale, o consigliere regionale delegato, che lo presiede;

b. assessore regionale con delega alla protezione civile;

c. prefetti delle province pugliesi o loro delegati;

d. rappresentante delle Forze armate;

e. rappresentante delle Forze di polizia;

f. presidenti delle amministrazioni provinciali o loro delegati;

g. presidente regionale dell’ANCI o suo delegato;

h. presidente regionale dell’UNCEM o suo delegato;

i. direttore regionale dei Vigili del fuoco o suo delegato;

j. direttore regionale del Corpo forestale dello Stato o suo delegato;

k. presidente del Comitato regionale della Croce rossa italiana o suo delegato;

l. presidente del Corpo nazionale soccorso alpino speleologico regionale o suo delegato;

m. un rappresentante per ciascuno dei coordinamenti provinciali delle associazioni di volontariato di protezione civile di cui alla l.r. 35/2011, nominati dal Presidente della Giunta regionale su designazione degli stessi coordinamenti;

n. un delegato regionale per ciascun ordine degli ingegneri, degli architetti, degli agronomi e forestali, dei biologi, dei chimici, dei geologi e del collegio dei geometri;

o. direttore generale dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA) o suo delegato;

p. presidente dell’Unione regionale dei Consorzi di bonifica o suo delegato;

q. dirigente della VIA o suo delegato;

r. direttore generale dell’ARIF Puglia o suo delegato;

s. segretario generale delle Autorità di bacino o suo delegato.

 

4. In relazione a specifici argomenti posti all’ordine del giorno, il Presidente del Comitato può invitare a partecipare alle riunioni dello stesso, con funzioni consultive, rappresentanti di altri enti e istituzioni, pubblici o privati, impegnati in modo rilevante ai fini della protezione civile, ovvero esponenti del mondo scientifico.

 

5. Il Comitato, in particolare:

a. formula proposte, per il tramite del Presidente, alla Giunta regionale, coadiuvandola nella determinazione annuale degli obiettivi, dei progetti e delle attività da perseguire al fine di individuarne le priorità e gli indirizzi generali;

b. fornisce pareri preventivi alla Giunta regionale in ordine alla predisposizione e all’attuazione dei programmi regionali di previsione e prevenzione, del piano regionale in materia di incendi boschivi e del piano operativo regionale di emergenza, nonché di previsione e prevenzione di grandi rischi;

c. opera in qualità di organo di raccordo istituzionale per la direzione e per lo svolgimento coordinato dei programmi e dei compiti demandati agli enti locali e agli altri organismi operanti in materia di protezione civile;

d. impartisce direttive nella forma di pareri preventivi e vincolanti per quanto riguarda l’organizzazione strutturale degli uffici e il coordinamento dei servizi e dei mezzi necessari per l’espletamento delle attività di protezione civile da parte di tutti gli enti e organismi operanti nel settore;

e. promuove l’organizzazione e l’impiego del volontariato di protezione civile.

 

6. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni dalla data di notifica del provvedimento di nomina agli interessati a cura del Presidente del Comitato.

 

7. Il Comitato si riunisce, ordinariamente, almeno una volta ogni tre mesi su convocazione del Presidente, salvo che questioni o eventi particolari e urgenti ne richiedano la convocazione immediata.

 

8. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Il Comitato delibera a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

 

9. Ai componenti in carica del Comitato spetta il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione.

 

10. All’Ufficio del Presidente, ai sensi dell’articolo 50 della legge regionale 4 agosto 2004, n. 14 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004), è assegnato personale regionale nei limiti di due unità a cui sono affidate le funzioni di segreteria e di supporto organizzativo per il funzionamento del Comitato regionale di protezione civile.

 

11. Durante le riunioni del Comitato le funzioni di segreteria e di verbalizzazione sono affidate ad un dipendente regionale in assegnazione al Comitato di protezione civile o ad uno dei due componenti dell’Ufficio di Presidenza.

 

     Art. 9. Comitato operativo regionale per l’emergenza (COREM)

1. Al fine di assicurare il miglior coordinamento tecnico-operativo regionale delle attività necessarie a fronteggiare gli eventi di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 2, nonché il concorso tecnico regionale nei casi di eventi di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 2, è istituito il Comitato operativo regionale per l’emergenza (COREM). Il Comitato, di seguito denominato COREM, è nominato dalla Giunta regionale e viene attivato dal dirigente del Servizio regionale di protezione civile, di volta in volta in relazione alla natura del rischio connesso, in occasione del manifestarsi di eventi calamitosi di particolare rilevanza che mettono a rischio l’incolumità della popolazione o l’isolamento prolungato di centri abitati e aziende.

2. Il COREM è così composto:

a. Presidente del Comitato regionale di protezione civile;

b. dirigente del Servizio di protezione civile regionale;

c. dirigenti degli uffici di coordinamento delle strutture tecniche provinciali;

d. dirigente del Servizio regionale pianificazione e programmazione delle infrastrutture per la mobilità;

e. Autorità di bacino;

f. Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA);

g. Agenzia regionale attività irrigue e forestali (ARIF);

h. direzione regionale del Corpo dei vigili del fuoco;

i. gestore dei servizi pubblici essenziali;

j. coordinamento regionale del Corpo forestale dello Stato;

k. direzione marittima delle Puglie;

l. rappresentante per ciascuno dei Coordinamenti provinciali delle associazioni di volontariato di protezione civile;

m. responsabile della struttura competente in materia di meteorologia;

n. responsabile del Servizio regionale competente in materia di sanità pubblica e dal responsabile del Servizio regionale competente in materia di presidi ospedalieri;

o. un rappresentante indicato dall’ANBI Puglia;

p. responsabile regionale Croce rossa italiana;

q. corpo nazionale soccorso alpino e speleologico.

 

3. La Giunta Regionale, con apposito atto, disciplina gli specifici compiti del COREM, nel rispetto delle disposizioni che disciplinano e regolano le funzioni delle amministrazioni statali chiamate a costituire parte integrante del COREM per scongiurare ogni possibile duplicazione di attività, per garantire la piena funzionalità delle diverse strutture operative e per assicurare il raccordo con il Centro coordinamento soccorsi attivato dalle prefetture. Alle riunioni del COREM, svolte con modalità procedurali che favoriscono il raccordo con le amministrazioni dello Stato, possono essere invitati dirigenti regionali competenti nella specifica materia, nonché rappresentanti degli enti locali e di ogni altro soggetto pubblico di volta in volta interessati in relazione alla tipologia degli eventi. La partecipazione alle riunioni del COREM non dà luogo a compensi, indennità o rimborsi comunque denominati. Detti oneri restano a carico delle amministrazioni di appartenenza.

 

     Art. 10. Dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza nel territorio regionale

1. Al verificarsi o nell’imminenza degli eventi di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 che colpiscono o minacciano di colpire il territorio regionale e che, per la loro natura ed estensione, richiedono la necessità di una immediata risposta della Regione, anche per assicurare il concorso alle strutture dello Stato, il Presidente della Giunta regionale decreta, in forza di quanto previsto all’articolo 108 del d.lgs. 112/1998, lo stato di crisi regionale, determinandone durata ed estensione territoriale, dandone tempestiva informazione alla Giunta e al Consiglio regionale.

 

2. La dichiarazione dello stato di emergenza è condizionata dalla verifica:

a. dell’effettiva eccezionalità dell’evento rispetto all’analisi storico statistica degli eventi similari sullo stesso territorio;

b. della presenza della pianificazione comunale di emergenza;

c. dell’avvenuta attivazione da parte delle autorità locali delle azioni di protezione civile previste dal piano comunale di emergenza.

 

3. Sul presupposto della dichiarazione di cui al comma 1 e limitatamente al perdurare dello stato di crisi, il Presidente della Giunta regionale o suo delegato:

a. provvede, nell’ambito delle attribuzioni spettanti alla Regione, a disporre l’attuazione degli interventi necessari anche a mezzo di ordinanze motivate in deroga alle disposizioni regionali vigenti e nel rispetto della Costituzione, delle leggi dello Stato e dei principi generali dell’ordinamento giuridico, fatte salve le attribuzioni spettanti ai sindaci e alle altre autorità di protezione civile;

b. assume il coordinamento istituzionale delle attività finalizzate a superare lo stato di crisi, definendo appositi atti di indirizzo, obiettivi e programmi da attuare e specificando il fabbisogno di risorse finanziarie e strumentali necessarie, su proposta dei comitati istituzionali di cui all’articolo 11;

c. riconosce alle Associazioni di volontariato, iscritte nell’elenco regionale di cui all’articolo 18, attivate dalla Regione o dall’ente locale interessato e ai datori di lavoro dei relativi volontari, i benefici di cui all’articolo 8 della legge regionale 7 agosto 2013, n. 26 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013).

 

4. Il Presidente della Giunta regionale, qualora la gravità dell’evento sia tale per intensità ed estensione da richiedere l’intervento dello Stato, ai sensi dell’articolo 5 della legge 225/1992, assume le iniziative necessarie per la dichiarazione, da parte del competente organo statale, dello stato di emergenza nel territorio regionale e partecipa alle intese di cui all’articolo 107 del d.lgs. 112/1998, dandone tempestiva informazione alla Giunta e al Consiglio regionale.

 

5. Per l’attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 3, la Regione assicura l’immediata disponibilità dei mezzi e delle strutture organizzative regionali e del volontariato e concorre, in stretto raccordo con gli enti locali e con gli organi statali di protezione civile e le altre strutture operative di protezione civile centrali e periferiche, al soccorso alle popolazioni colpite e a tutte le attività necessarie a superare l’emergenza. Il Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, l’assessore competente provvede ai sensi del comma 2, nel quadro delle competenze regionali e limitatamente al perdurare dello stato di emergenza.

 

     Art. 11. Interventi per il superamento dello stato di crisi e di emergenza

1. Per le finalità di cui al comma 1 dell’articolo 10, il Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, l’assessore competente si avvale, assumendone la presidenza, di comitati istituzionali all’uopo costituiti, composti dai rappresentanti degli enti locali maggiormente colpiti dagli eventi calamitosi e approva, su proposta di tali comitati, appositi piani di interventi urgenti di protezione civile.

 

2. La Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale annualmente sullo stato d’attuazione di tutti i piani in corso di realizzazione.

 

     Art. 12. Programma regionale di previsione e prevenzione dei rischi

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale e acquisito il parere del Comitato regionale di protezione civile, approva il programma di previsione e prevenzione dei rischi. Il programma censisce e richiama tutti gli altri strumenti di pianificazione territoriale e di prevenzione rischi sul territorio regionale, realizzati o da realizzare a cura della Regione, degli enti locali territoriali e di ogni altro soggetto pubblico o privato a ciò preposto dalle leggi vigenti e contiene il quadro conoscitivo e valutativo delle situazioni di rischio esistenti nel territorio regionale. II programma ha validità triennale.

 

2. La Regione assicura il necessario concorso degli enti locali all’attività istruttoria del programma.

 

3. In riferimento alla previsione, il programma provvede, in particolare:

a. alla caratterizzazione e valutazione dei rischi di rilevanza per la protezione civile, recependo i dati contenuti negli strumenti di pianificazione di cui al comma 1;

b. all’individuazione e alla promozione di studi e ricerche sui fenomeni generatori delle condizioni di rischio al fine di definire scenari di evento, modelli o procedure previsionali di valutazione delle situazioni di rischio.

4. In riferimento alla prevenzione, il programma prevede in particolare:

a. la definizione di criteri di priorità in relazione al fabbisogno di opere e di progetti d’intervento ai fini di protezione civile;

b. le attività conoscitive, mediante studi e ricerche finalizzati all’applicazione di procedure e metodologie preventive correlate alle singole tipologie di rischio;

c. l’individuazione delle esigenze di sviluppo e potenziamento dei sistemi di monitoraggio delle principali fonti di rischio, nonché di un sistema informativo regionale comprendente anche una rete di collegamenti tra le strutture di protezione civile per la comunicazione e la trasmissione di informazioni e dati;

d. l’accesso ai sistemi di previsione, messi a disposizione delle regioni dal Dipartimento nazionale di protezione civile (DPC), per la valutazione delle condizioni di pericolosità potenziale degli incendi boschivi e con l’obiettivo di favorire lo sviluppo di bollettini regionali sull’innesco e propagazione degli incendi boschivi;

e. l’utilizzo della rete radio di protezione civile regionale, integrata con le reti previste dal protocollo d’intesa stipulato tra il DPC e il Ministero dello sviluppo economico;

f. il fabbisogno delle attività formative e di addestramento del volontariato e degli operatori istituzionalmente impegnati in compiti di protezione civile, nonché delle attività di informazione della popolazione sui rischi presenti sul territorio regionale.

 

     Art. 13. Pianificazione per la prevenzione e la gestione delle emergenze

1. La Giunta regionale, su proposta del Comitato regionale di cui all’articolo 8, approva gli indirizzi per la predisposizione dei piani di emergenza provinciali, comunali o intercomunali, nonché le disposizioni organizzative per la prevenzione e la gestione delle emergenze da parte delle strutture regionali. Tali disposizioni costituiscono il piano operativo regionale di emergenza.

2. Gli indirizzi e il piano regionale di cui al comma 1 riguardano le modalità di raccordo organizzativo tra tutti i soggetti preposti e l’insieme delle procedure operative di intervento da attuarsi nel caso si verifichi l’evento atteso contemplato in un apposito scenario. Gli indirizzi definiscono altresì le necessarie forme di integrazione e coordinamento tra il piano regionale, i piani provinciali, i piani comunali o intercomunali di prevenzione e gestione delle emergenze, i piani di emergenza di cui alla legge regionale 21 maggio 2008, n. 6 (Disposizioni in materia di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), nonché ogni altro strumento di pianificazione di emergenza previsto dalla normativa vigente. Gli indirizzi e il piano regionale hanno durata quinquennale, fatte salve le eventuali esigenze di aggiornamento e integrazione che dovessero insorgere entro tale termine, e vengono comunicati al Consiglio regionale.

 

3. Nel piano regionale sono definite, in particolare, le procedure per:

a. favorire le attività dei comuni e di ogni altro soggetto pubblico nelle azioni dirette a fronteggiare gli eventi di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 2;

b. assicurare il coordinamento regionale delle attività degli enti locali e degli altri organismi pubblici e privati necessarie a far fronte agli eventi di cui lettera b) del comma 1 dell’articolo 2;

c. assicurare il concorso regionale alle attività necessarie a fronteggiare gli eventi di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 2;

d. omogeneizzare le attività coordinandole su scala regionale o interregionale in funzione delle interferenze in ambito di bacino idrografico.

 

     Art. 14. Piano regionale in materia di incendi boschivi

1. Con apposito piano approvato dalla Giunta regionale, acquisito il parere del Comitato regionale di protezione civile, sono programmate, nel rispetto dei principi della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi) e dei criteri direttivi di cui ai successivi commi, le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.

 

2. Il piano, sottoposto a revisione annuale ai sensi della legge 353/2000, contiene, tra l’altro:

a. l’individuazione delle aree e dei periodi a rischio di incendio boschivo, delle azioni vietate che possono determinare anche solo potenzialmente l’innesco di incendio nelle aree e nei periodi predetti, nonché le eventuali deroghe inserite nel piano che possono essere autorizzate dagli enti competenti in materia forestale o dal Sindaco con la prescrizione delle necessarie cautele e sentito il parere del Coordinatore provinciale del Corpo forestale dello Stato e del Comandante provinciale dei vigili del fuoco; per le trasgressioni dei divieti di cui alla presente lettera si applicano le sanzioni previste ai commi 6 e 7 dell’articolo 10 della legge 353/2000;

b. l’individuazione delle attività formative dirette alla promozione di una effettiva educazione finalizzata alla prevenzione degli incendi boschivi;

c. l’individuazione delle attività informative rivolte alla popolazione in merito alle cause che determinano gli incendi e delle norme comportamentali da rispettare in situazioni di pericolo;

d. la programmazione e la quantificazione finanziaria annuale degli interventi per la manutenzione e il ripristino di opere per l’accesso al bosco e ai punti di approvvigionamento idrico, nonché per le operazioni silvicolturali di pulizia e manutenzione del bosco stesso, finanziata anche attraverso le risorse provenienti dai fondi statali della legge 353/2000, definite d’intesa con il Servizio regionale competente in materia forestale;

e. un’apposita sezione, per le aree naturali protette regionali, da definirsi di intesa con gli enti gestori, su proposta degli stessi, sentito il Corpo forestale dello Stato - Coordinamento regionale;

f. un quadro riepilogativo, elaborato e aggiornato annualmente da ciascun comune, dei dati riguardanti i soprassuoli percorsi dal fuoco, censiti in apposito catasto e sottoposti a vincolo ai sensi dell’articolo 10 della legge 353/2000;

g. la consistenza e la localizzazione dei mezzi, degli strumenti e delle risorse umane nonché le procedure per la lotta attiva contro gli incendi boschivi.

 

3. Il piano di cui al comma 1 prevede, tra l’altro, i presupposti per la dichiarazione e le modalità per rendere noto lo stato di pericolosità nelle aree regionali e nei periodi anche diversi da quelli individuati nel piano medesimo.

 

Capo II

Rete operativa di protezione civile

 

Sezione I

Strumenti e strutture operative

 

     Art. 15. Strutture operative

1. Allo svolgimento delle attività e dei servizi connessi all’esercizio delle funzioni amministrative di competenza della Regione in materia di protezione civile previste dalla presente legge provvede il competente Servizio regionale di protezione civile, nell’ambito del quale opera il Centro funzionale regionale come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 1998 (Approvazione del programma di potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idropluviometrico). Il suddetto Servizio opera in coordinamento con le strutture organizzative regionali competenti in materia di sicurezza territoriale, di sistema ospedaliero, emergenza sanitaria e sanità pubblica, con la collaborazione delle strutture con competenze in materie di rilevanza comunque per la protezione civile.

 

2. La Regione, per lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge, si avvale, anche previa stipula di specifiche intese e/o convenzioni con gli organismi deputati, ove necessario tramite le prefetture, della collaborazione, del supporto e della consulenza tecnica delle strutture operative di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell’articolo 11 della legge 225/1992 e delle seguenti strutture operanti nel territorio regionale:

a. Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

b. Corpo forestale dello Stato;

c. Corpo delle capitanerie di porto;

d. Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali (ARIF);

e. Agenzia regionale per la prevenzione e l’ambiente;

f. Organizzazioni di volontariato iscritte nell’elenco regionale, di cui all’articolo 18;

g. Croce rossa italiana;

h. Consorzi di bonifica;

i. Servizio sanitario regionale;

j. ogni altro soggetto pubblico e privato che svolga compiti di protezione civile;

k. Forze armate;

l. Forze di polizia;

m. Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico regionale (CNSAS-CAI);

m bis) Gestore della Rete aeroportuale pugliese [2];

n. Gestore dei servizi pubblici essenziali.

 

3. La Regione organizza e implementa la colonna mobile regionale di protezione civile di cui al comma 4 dell’articolo 18, favorendone l’integrazione, in relazione alla tipologia di rischio, con le strutture di cui ai commi 1 e 2, sulla base di intese e mediante convenzioni alle quali partecipano anche le province.

 

     Art. 16. Intese, accordi e convenzioni

1. La Regione può stipulare, nel limite delle risorse disponibili, intese, accordi o convenzioni con i soggetti di cui al comma 2 dell’articolo 15, nonché con gli ordini professionali e aziende pubbliche e private, anche per assicurare la pronta disponibilità di particolari servizi, mezzi, attrezzature, strutture e personale specializzato da impiegare in situazioni di crisi e di emergenza.

1 bis. La Regione assicura il finanziamento delle spese di investimento e di funzionamento dell’Aeroporto G. Lisa di Foggia per l’intera durata della convenzione stipulata per la gestione del servizio di interesse economico generale, anche riferito alle esigenze di mobilità del territorio foggiano caratterizzato dall’esistenza di aree interne con forti problemi di accessibilità. Concorrono al finanziamento delle spese di investimento le risorse comunitarie, statali o regionali all’uopo destinate. Per il finanziamento delle spese di funzionamento nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 11, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, in termini di competenza, di euro 2 milioni e 500 mila per l’esercizio finanziario 2019 e di euro 5 milioni per l’esercizio finanziario 2020. Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà con le rispettive leggi di bilancio. Al rimborso delle spese di funzionamento si provvede previa rendicontazione dell’ente gestore redatta ai sensi della direttiva CIPE 15 giugno 2007, n. 38 e successive modificazioni e integrazioni e relativa contabilità regolatoria certificata da società di revisione contabile [3].

2. Per potenziare il sistema regionale di protezione civile agli enti locali e ad ogni altro soggetto che partecipi alle attività di protezione civile possono essere dati a titolo gratuito in comodato o in uso i beni appartenenti al patrimonio regionale disponibile, strumentali allo svolgimento di attività di protezione civile.

 

     Art. 17. Formazione e informazione in materia di protezione civile

1. La Regione, anche con il coinvolgimento delle prefetture, promuove e coordina, in un’ottica di formazione permanente, interventi e corsi per la preparazione, l’aggiornamento e l’addestramento degli operatori impegnati istituzionalmente nel settore della protezione civile e degli aderenti alle organizzazioni di volontariato operanti in tale settore, nonché degli iscritti agli ordini professionali, anche attraverso convenzioni ai fini della protezione civile. Le modalità di ammissione ai corsi, la loro durata e tipologia, i criteri di preselezione e valutazione finale, sono definiti nel rispetto dei principi della legislazione vigente in materia di formazione, sentito il Comitato regionale di protezione civile.

 

2. Le province, ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale del 7 agosto 2002, n. 15 (Riforma della formazione professionale), programmano le attività di cui al comma 1 e, per sviluppare e diffondere un’adeguata cultura di protezione civile, in concorso con la Regione e le prefetture:

a. favoriscono le attività di informazione rivolte alla popolazione sui rischi presenti sul territorio regionale, sulle norme comportamentali da osservare, sulle modalità e misure di autoprotezione da assumere in situazioni di pericolo, anche attraverso la promozione di attività educative nelle scuole;

b. promuovono la creazione di una scuola di protezione civile che operi in una logica di sistema e di rete; a tal fine, si avvalgono di organismi di formazione professionale accreditati ai sensi della normativa vigente in materia, nonché di esperti e strutture operanti nell’ambito del sistema regionale e del Servizio nazionale di protezione civile, sulla base anche di appositi accordi o convenzioni sottoscritti previa approvazione della Giunta regionale.

 

Sezione II

Volontariato di protezione civile

 

     Art. 18. Organizzazione e impiego del volontariato di protezione civile

1. La Regione disciplina, in armonia con i principi della legge 266/1991 e con le disposizioni della l.r. 11/1994, le funzioni ad essa conferite dall’articolo 108 del d.lgs. 112/1998, dalla legge n. 225/1992 e dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012, relativa agli interventi per l’organizzazione e l’impiego del volontariato di protezione civile.

 

2. Ai fini della presente legge è considerata organizzazione di volontariato di protezione civile ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, ivi inclusi i gruppi comunali di protezione civile, che, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, concorre alle attività di protezione civile.

 

3. La Regione provvede al coordinamento e all’impiego del volontariato regionale di protezione civile iscritto nell’elenco di cui al comma 7, favorendone, anche in concorso con l’Amministrazione statale e con gli enti locali, la partecipazione alle attività di protezione civile.

 

4. La Regione istituisce l’elenco dei medici competenti e delle strutture sanitarie abilitate allo svolgimento dell’attività sanitaria prevista per legge.

 

5. La Regione promuove la costituzione della colonna mobile regionale del volontariato di protezione civile, articolata in colonne mobili provinciali in raccordo con le competenti strutture organizzative delle province interessate, per interventi nell’ambito del territorio regionale, nonché, previa intesa tra il Presidente della Giunta regionale e i competenti organi dello Stato e delle regioni interessate, per interventi al di fuori del territorio regionale e nazionale.

 

6. La Regione promuove la costituzione e funzionalità dei coordinamenti provinciali delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, quali organismi di volontariato di secondo livello, così come già istituiti con la l.r. 35/2011.

 

7. I comuni, anche in forma associata, provvedono al coordinamento e all’impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale o intercomunale.

 

8. E’ istituito l’elenco regionale del volontariato di protezione civile articolato in sezioni provinciali. Fanno parte dell’elenco le organizzazioni di volontariato, ivi compresi gli organismi di coordinamento comunque denominati, operanti, anche in misura non prevalente, nel settore della protezione civile, iscritte nel registro regionale del volontariato istituito secondo le disposizioni vigenti.

 

9. I Coordinamenti provinciali delle Associazioni di volontariato e dei Gruppi comunali di protezione civile di cui al comma 5 sono iscritti di diritto nell’elenco generale regionale del volontariato.

 

10. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentito il Comitato regionale di protezione civile, adotta un regolamento recante disposizioni relative:

a. alle modalità e ai presupposti per l’iscrizione, il diniego di iscrizione e la cancellazione delle organizzazioni di volontariato dall’elenco regionale di cui al comma 7, nonché alle modalità per l’iscrizione e la cancellazione da tale elenco delle organizzazioni;

b. alle modalità di impiego e di intervento del volontariato nelle attività di protezione civile;

c. ai criteri e alle modalità di erogazione dei contributi e di rimborso delle spese, nonché alle condizioni per il concorso alle misure assicurative di cui all’articolo 19.

 

     Art. 19. Misure formative, contributive e assicurative a favore del volontariato di protezione civile

1. La Regione, in coerenza con quanto previsto dalla normativa statale, può disporre, nei limiti delle risorse disponibili, anche in concorso con altri enti pubblici, a favore delle organizzazioni di volontariato di protezione civile e dei coordinamenti provinciali delle stesse, di cui ai commi 5 e 7 dell’articolo 18, la concessione di contributi finalizzati al potenziamento, alla manutenzione e alle spese di gestione delle attrezzature e dei mezzi in dotazione o in uso delle organizzazioni stesse, nonché al miglioramento della preparazione tecnica dei loro aderenti, eventualmente anche in concorso con finanziamenti all’uopo stanziati dagli enti locali.

 

2. La Regione, con il regolamento di cui comma 8 dell’articolo 18, disciplina le modalità, le priorità e i limiti del rimborso, su richiesta espressa dei datori di lavoro, dell’equivalente degli emolumenti da questi corrisposti ai propri dipendenti, aderenti alle organizzazioni di volontariato di cui al comma 1 e impiegati su autorizzazione della Regione per la durata prevista dal regolamento di cui all’articolo 18 della legge 225/1992, integrato e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194 (Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile):

a. in attività di soccorso e assistenza in vista o in occasione degli eventi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 2;

b. in attività di formazione, aggiornamento, addestramento e simulazione di emergenza.

 

3. Per i lavoratori autonomi aderenti alle organizzazioni di volontariato di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 con riferimento al mancato guadagno giornaliero, nel rispetto dei limiti stabiliti con il regolamento di cui al comma 8 dell’articolo 18 e di quanto previsto in merito dal regolamento di cui all’articolo 18 della legge 225/1992, integrato e modificato con d.p.r. 194/2001.

 

4. Ai fini dell’ammissibilità ai benefici di cui al presente articolo con oneri a carico della Regione, l’impiego dei volontari aderenti alle organizzazioni di cui al comma 1 in caso di eventi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 2 è autorizzato dalla Regione e può essere disposto direttamente da questa, ovvero dagli enti locali territorialmente interessati dagli eventi medesimi. L’autorizzazione regionale è condizione ai fini dell’ammissibilità ai benefici di cui al presente articolo con oneri a carico della Regione.

 

5. La Regione, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, può concorrere all’adozione di misure assicurative a favore delle organizzazioni iscritte nell’elenco regionale di cui al comma 7 dell’articolo 18, operanti esclusivamente o prevalentemente nel settore della protezione civile, contro il rischio di infortuni e malattie connessi allo svolgimento di attività di protezione civile, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

 

TITOLO III

NORME FINANZIARIE

 

Capo I

Disposizioni finanziarie

 

     Art. 20. Dotazione e gestione finanziaria

1. Le fonti di finanziamento per l’esercizio 2014 sono costituite da:

a. risorse ordinarie trasferite dalla Regione per il funzionamento e l’espletamento dei compiti assegnati dalla presente legge nei limiti degli stanziamenti previsti nel bilancio regionale autonomo:

1. articolo 8 - UPB 9.2.1 - capitolo di spesa 531041 - spesa corrente euro 52.600,00;

2. articoli 10 e 11 - UPB 9.2.1 - Capitolo di spesa 531015 - spesa in conto capitale euro 2 milioni;

3. capo II (Rete operativa di protezione civile) del Titolo II - UPB 9.2.1 - capitoli di spesa bilancio autonomo 531031, 531035 e 531040 - spesa corrente euro 5 milioni 850 mila;

4. economie vincolate di cui ai capitoli di spesa 531057 - spesa corrente - e 611020 - spesa in conto capitale;

b. risorse ordinarie statali per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione in materia di protezione civile;

c. risorse straordinarie statali per interventi connessi ad eventi in conseguenza dei quali viene deliberato, ai sensi dell’articolo 5 della legge 225/1992, lo stato di emergenza nel territorio regionale;

d. risorse del Fondo regionale di protezione civile, di cui al comma 16 dell’articolo 138, della Legge 388/2000;

e. risorse comunitarie, statali e regionali per il finanziamento o il cofinanziamento di progetti ed attività rilevanti per la protezione civile in ambito europeo.

 

2. Gli oneri connessi all’attuazione della presente legge per gli esercizi degli anni successivi trovano copertura nei limiti degli stanziamenti previsti nella UPB 9.2.1 del bilancio pluriennale 2014-2016.

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 21. Norme transitorie

1. Ai procedimenti amministrativi in via di svolgimento e alle attività in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione continuano ad applicarsi le disposizioni delle previgenti leggi regionali.

 

     Art. 22. Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti norme regionali:

a. articolo 5 della l.r. 39/1995, dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 8 dell’articolo 18;

b. gli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della l.r. 18/2000.

 

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


[1] Abrogata dall'art. 19 della L.R. 12 dicembre 2019, n. 53.

[2] Lettera aggiunta dall'art. 9 della L.R. 10 agosto 2018, n. 44.

[3] Comma inserito dall'art. 9 della L.R. 10 agosto 2018, n. 44.