Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 6. programmazione, finanza, demanio e patrimonio |
Capitolo: | 6.3 programmazione, leggi finanziarie e di bilancio |
Data: | 07/08/2013 |
Numero: | 26 |
Sommario |
Art.1. Finalità |
Art. 2. Adeguamento dello stato di previsione dell’entrata e della spesa |
Art. 3. Fondo per la reiscrizione delle economie vincolate |
Art. 4. Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45 |
Art. 5. Disposizioni in materia di agenzie di viaggio e turismo |
Art. 6. Rilevazione dati sui flussi turistici |
Art. 7. Fondi garanzia POR 2000-2006 |
Art. 8. Rimborso alle organizzazioni di volontariato delle spese sostenute nelle attività di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica |
Art. 9. Integrazioni all’articolo 3 della legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1 |
Art. 10. Norme in materia di acque sotterranee |
Art. 11. Interventi per il ripristino e l’ammodernamento delle reti irrigue |
Art. 12. Modifica all’articolo 7 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 |
Art. 13. Attività di competenza regionale in materia di valutazioni ambientali |
Art. 14. Strutture sanitarie extraospedaliere |
Art. 15. Concorsi per la copertura delle sedi farmaceutiche |
Art. 16. Risorse aggiuntive per il SSR |
Art. 17. Rimborso delle spese per interventi di trapianto di cui alla legge regionale 21 novembre 1996, n. 25 |
Art. 18. Adempimenti articolo 3 decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 |
Art. 19. Abrogazione articolo 13 l.r. 45/2012 |
Art. 20. Residui passivi del fondo sanitario regionale |
Art. 21. Misure in favore delle università pugliesi |
Art. 22. Interventi in materia di consolidamento statico e messa in sicurezza |
Art. 23. Modifiche alla legge regionale 13 dicembre 2012, n. 43 |
Art. 24. Misure per favorire il risparmio energetico e il contenimento delle immissioni inquinanti |
Art. 25. Norme in materia di controlli |
Art. 26. Disposizioni in materia di trasporti |
Art. 27. Finanziamenti aggiuntivi interventi ex Agensud |
Art. 28. Integrazione alla legge regionale 1° agosto 2003, n. 11 |
Art. 29. Integrazione alla legge regionale 19 dicembre 2008, n. 36 |
Art. 30. Misure in favore della pesca |
§ VI.3.155 - L.R. 7 agosto 2013, n. 26.
Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013.
(B.U. 8 agosto 2013, n. 110)
CAPO I
Assestamento del bilancio
di previsione per l’anno 2013
Art.1. Finalità
1. Nello stato di previsione del bilancio della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2013, approvato con
2. Il saldo finanziario attivo già iscritto per 1.236.327.716,40 euro al competente capitolo 1010001 di entrata del bilancio di previsione per l’esercizio 2013 viene rideterminato in 1.111.345.387,10 euro. Il minore saldo finanziario, pari a 124.982.329,30 euro, al netto delle minori occorrenze del fondo per la reiscrizione delle economie vincolate, pari a 89.325.253,81 euro, trova copertura nell’ambito delle variazioni di bilancio di cui alla presente legge.
3. Gli allegati A e B contengono l’analitica esposizione, per Unità Previsionali di Base (UPB), oltre che per capitolo di riferimento, rispettivamente, dei residui attivi e passivi assestati e delle variazioni introdotte alle poste previsionali in termini di competenza e cassa per effetto della definitiva determinazione dell’avanzo di amministrazione e delle operazioni di assestamento e variazioni di cui alla presente legge.
Art. 2. Adeguamento dello stato di previsione dell’entrata e della spesa
1. Per effetto delle variazioni di cui all’articolo 1, l’ammontare complessivo dell’entrata e della spesa dello stato di previsione del Bilancio per l’esercizio finanziario 2013 risulta rideterminato, sia per l’entrata che per la spesa, in 12.875.723.524,36 euro in termini di competenza e in 29.373.378.259,81 euro in termini di cassa.
Art. 3. Fondo per la reiscrizione delle economie vincolate
1. Il fondo per la reiscrizione delle economie vincolate di cui al capitolo 1110060 del bilancio del corrente esercizio viene diminuito dell’importo di 89.325.253,81 euro.
2. Per l’esercizio 2013 la dotazione finanziaria complessiva del fondo di cui al comma 1 è pari a 810.602.462,59 euro.
CAPO II
Disposizioni varie di carattere finanziario
Art. 4. Modifiche all’articolo 3 della
1. Al comma 1 dell’articolo 3 della
a. la lettera c) è sostituita dalla seguente:
“c) per i redditi oltre 28 mila euro e sino a 55 mila euro: 0,48 per cento”;
b. la lettera d) è sostituita dalla seguente:
“d) per i redditi oltre 55 mila euro e sino a 75 mila euro: 0,49 per cento.”.
Art. 5. Disposizioni in materia di agenzie di viaggio e turismo
1. Ai sensi dell’articolo 55 del
2. L’articolo 25 della
Art. 6. Rilevazione dati sui flussi turistici [1]
1. Il comma 3 dell’articolo 9 della
2. A decorrere dal 1° gennaio 2014, per l’inadempienza totale o parziale nella trasmissione dei dati attraverso il Sistema Puglia per l’Osservatorio Turistico (SPOT) da parte di tutte le strutture ricettive, inclusi i Bed and Breakfast, è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di 1.200 euro applicabile per un massimo di tre volte per ciascun anno.
3. Nel bilancio autonomo regionale sono istituiti i seguenti capitoli:
a. UPB. 03.04.02, capitolo di entrata n. 3064010 denominato “Sanzione amministrativa per l’inadempienza totale o parziale nella trasmissione dei dati attraverso il SPOT da parte di tutte le strutture ricettive inclusi i Bed and Breakfast, collegato al capitolo in uscita 311045”;
b. UPB 04.05.02, capitolo di spesa n. 311045 denominato “Azioni di sostegno al sistema delle imprese turistiche, collegato al capitolo di entrata 3064010”.
Art. 7. Fondi garanzia POR 2000-2006
1. Le risorse residue dei fondi di garanzia di cui alle Misure 4.19 “Interventi per la capitalizzazione e il consolidamento finanziario del sistema delle (PMI), dell’artigianato, del turismo e del commercio” (FESR) e 4.23 “Interventi per la capitalizzazione e il consolidamento finanziario del sistema delle imprese agricole” (FEOGA) del POR Puglia 2000-2006, affidati in gestione ai consorzi fidi e Artigiancredito (ex articolo 19 della
Art. 8. Rimborso alle organizzazioni di volontariato delle spese sostenute nelle attività di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica
1. In applicazione degli articoli 9 e 10 del regolamento emanato con
2. Le spese ammissibili a rimborso, anche parziale, sulla base di documentazione giustificativa (fatture, denunce alle autorità di pubblica sicurezza, certificazioni pubbliche, e altra documentazione assimilabile) sono quelle riferite agli oneri derivanti da:
a. viaggi in ferrovia, al costo della tariffa più economica e al consumo del carburante relativo agli automezzi utilizzati, sulla base del chilometraggio effettivamente percorso e su presentazione di idonea documentazione;
b. reintegro di attrezzature e mezzi perduti o danneggiati nello svolgimento di attività autorizzate, con esclusione dei casi di dolo o colpa grave;
c. altre necessità che possono sopravvenire, comunque connesse alle attività e agli interventi autorizzati;
d. per i datori di lavoro, gli oneri salariali relativi ai dipendenti impegnati quali volontari nelle attività di che trattasi, per il tempo di effettivo allontanamento dal posto di lavoro.
3. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito, nell’ambito della UPB 09.02.01, il capitolo di spesa n. 531029 denominato “Rimborsi ai datori di lavoro, nonché alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, iscritte nell’apposito elenco regionale di cui alla
Art. 9. Integrazioni all’articolo 3 della
1. Dopo il comma 6 dell’articolo 3 della
“6 bis. Il termine ultimo per la presentazione delle richieste di utilizzo delle economie di cui al comma 2 da parte delle Province e dei Comuni è fissato al 31 ottobre 2013. A tal fine farà fede esclusivamente la data di arrivo della richiesta presso i competenti uffici regionali.”.
Art. 10. Norme in materia di acque sotterranee
1. Il termine del 31 marzo 2013 previsto dal comma 1 dell’articolo 33 della
Art. 11. Interventi per il ripristino e l’ammodernamento delle reti irrigue
1. Per favorire le attività di ripristino, ammodernamento e rifunzionalizzazione della rete irrigua del comprensorio di riferimento e consentire l’entrata in esercizio dell’impianto di affinamento delle acque reflue di Barletta e realizzare la rete irrigua per il riuso delle acque depurate rilasciate dal depuratore di Cisternino, attuata dal Comune di Cisternino e gestita nella forma sperimentale del consorzio tra utilizzatori, è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della UPB 01.04.04, il capitolo n. 112110 denominato “Spese per il ripristino, ammodernamento e rifunzionalizzazione della rete irrigua del comprensorio dell’impianto di affinamento delle acque reflue di Barletta e la realizzazione della rete irrigua per il riuso delle acque depurate rilasciate dal depuratore di Cisternino”, con uno stanziamento per l’anno 2013, in termini di competenza e cassa, di euro 650 mila.
Art. 12. Modifica all’articolo 7 della
1. Al comma 1 dell’articolo 7 della
Art. 13. Attività di competenza regionale in materia di valutazioni ambientali
1. Per garantire l’esercizio delle competenze in materia di valutazione di impatto ambientale, nelle forme previste dal
Art. 14. Strutture sanitarie extraospedaliere
1. Per assicurare il cofinanziamento regionale per l’attuazione degli obiettivi fissati dal
Art. 15. Concorsi per la copertura delle sedi farmaceutiche
1. Per l’applicazione del comma 3 dell’articolo 11 del
a. UPB 03.03.01, capitolo di entrata n. 3063010 denominato “Proventi per l’espletamento del concorso per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e/o vacanti nella regione Puglia - articolo 11 decreto-legge n. 1/2012”, collegato al capitolo in uscita 712056;
b. UPB 05.07.01, capitolo di spesa n. 712056 denominato “Spese per l’espletamento del concorso per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e/o vacanti nella regione Puglia - articolo 11 decreto-legge n. 1/2012”, collegato al capitolo di entrata 3063010,
con una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2013, in termini di competenza e cassa, di euro 60 mila.
Art. 16. Risorse aggiuntive per il SSR
1. Per garantire ulteriori risorse necessarie all’assistenza sanitaria e alle funzioni ospedaliere, da ripartire sulla base di specifici fabbisogni territoriali, è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della UPB 05.06.01, il capitolo di spesa n. 721073 denominato “Risorse aggiuntive da bilancio autonomo regionale per il SSR”, con una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2013, in termini di competenza e cassa, di 32 milioni e 100 mila euro.
2. La Giunta regionale, con proprie deliberazioni, provvede alla specifica destinazione delle somme di cui al comma 1.
Art. 17. Rimborso delle spese per interventi di trapianto di cui alla
1. Per assicurare, nei limiti delle disponibilità di bilancio, il rimborso delle spese sostenute per interventi di trapianto, ai sensi della
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva apposito regolamento di disciplina dei requisiti di accesso al beneficio economico delle spese ammissibili a rimborso, delle modalità di rimborso ai soggetti previsti dalla
Art. 18. Adempimenti articolo 3
1. Con riferimento agli adempimenti del tavolo di verifica di cui all’articolo 12 dell’Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, per l’attuazione del comma 3 dell’articolo 3 del
Art. 19. Abrogazione articolo 13
1. L’articolo 13 della
Art. 20. Residui passivi del fondo sanitario regionale
1. In deroga alle disposizioni della
Art. 21. Misure in favore delle università pugliesi
1. Per favorire il diritto allo studio, riequilibrare l’offerta formativa di qualità sul territorio e limitare il fenomeno della migrazione passiva, la Regione dispone lo stanziamento di un contributo straordinario di 4 milioni 300 mila euro in favore delle università pubbliche pugliesi per attività didattica e di ricerca, da svolgersi anche in dipartimenti interateneo di nuova istituzione, sentito il Comitato universitario regionale (CUR) di coordinamento, che individua e predilige i corsi in territori sensibili - Foggia e Taranto - a più limitata offerta didattica, valutandone il relativo progetto scientifico e didattico.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito nel bilancio regionale autonomo per l’esercizio finanziario 2013, nell’ambito della UPB 04.04.02, il capitolo di spesa n. 915080 denominato “Contributo straordinario in favore delle università statali pugliesi per attività didattiche e di ricerca da svolgersi anche in dipartimenti interateneo” ed è assegnata la relativa dotazione finanziaria di parte corrente, in termini di competenza e cassa.
3. L’utilizzo del contributo regionale da parte delle università destinatarie è oggetto di rendicontazione e di apposita relazione che comprovi l’efficacia della misura, entro e non oltre i sei mesi successivi alla chiusura dell’anno accademico di riferimento.
Art. 22. Interventi in materia di consolidamento statico e messa in sicurezza
1. Per consentire il consolidamento statico e la messa in sicurezza dell’edificio scolastico “G. De Rada”, utilizzato come sede dell’istituto scolastico comprensivo del Comune di Casalvecchio di Puglia, è istituito nel bilancio regionale autonomo per l’esercizio finanziario 2013, nell’ambito della U.P.B. 04.04.01, il capitolo di spesa n. 916057 denominato “Contributo straordinario a favore del Comune di Casalvecchio di Puglia”, con una dotazione finanziaria per l’anno 2013, in termini di competenza e cassa, di 500 mila euro.
Art. 23. Modifiche alla
1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 3 della
“c) prodotti agroalimentari a chilometro zero: i prodotti per il cui trasporto dal luogo di produzione al luogo previsto per il consumo si produce meno di 25 chilogrammi di CO2 equivalente per tonnellata”.
Art. 24. Misure per favorire il risparmio energetico e il contenimento delle immissioni inquinanti
1. Per assicurare l’ottimale assetto degli impianti posti a servizio degli immobili regionali, teso al risparmio energetico e al contenimento delle immissioni inquinanti in atmosfera, è istituito nel bilancio autonomo regionale, nell’ambito della UPB 06.05.01, il capitolo di spesa n. 3610 denominato “Spese per gli impianti a servizio degli immobili regionali a fini di risparmio energetico ed eco sostenibilità – energy management – l. 10/1991”, collegato al capitolo di entrata 3085000, con una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2013, in termini di competenza e cassa, di 50 mila euro.
2. Al finanziamento delle spese di cui al comma 1 si provvede con le entrate di pertinenza del capitolo di nuova istituzione del bilancio autonomo regionale, nell’ambito della UPB 03.02.01, n. 3085000 denominato “Proventi derivanti da impianti posti a servizio degli immobili regionali a fini di risparmio energetico ed eco sostenibilità degli stessi - Energy management – l. 10/1991”, collegato al capitolo di spesa 3610, con corrispondente dotazione finanziaria.
Art. 25. Norme in materia di controlli
1. La Regione Puglia esercita le azioni di coordinamento, programmazione e controllo delle società controllate di cui al comma 1 dell’articolo 2359 del Codice civile, approvato con
2. Per la finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale:
a. esercita il proprio ruolo di indirizzo emanando istruzioni, regolamenti, linee guida e indicazioni operative;
b. stabilisce i criteri per la definizione delle “operazioni rilevanti” ai fini delle comunicazioni di cui alla lettera a) del comma 4, stabilendo anche tempi e modalità delle stesse;
c. effettua il monitoraggio sui procedimenti deliberativi di maggior rilievo che interessano:
1. gli organi statutari amministrativi e di controllo;
2. la gestione del sistema di deleghe e procure;
d. definisce i requisiti di onorabilità e professionalità per gli organi di amministrazione, direzione e controllo;
e. stabilisce il limite della remunerazione degli organi di amministrazione, direzione e controllo;
f. approva i bilanci previsionali entro trenta giorni dalla data della comunicazione da parte del servizio regionale competente;
g. adotta sistemi di coordinamento dei processi di budgeting ed effettua il monitoraggio almeno semestrale della situazione finanziaria ed economica.
3. Per le ulteriori attività di controllo sulle società controllate ai sensi dell’articolo 2359 del Codice civile, la Regione Puglia:
a. effettua il monitoraggio delle attività connesse alla vigilanza dei modelli di gestione, organizzazione e controllo adottati dalle società controllate ai sensi del
b. verifica la conformità dell’operatività delle società controllate con la normativa di riferimento.
4. Le attività di cui al presente articolo sono esercitate per il tramite del competente Servizio regionale, che nello specifico provvede a:
a. ricevere l’informativa sulle operazioni rilevanti di cui al comma 2, lettera b), ivi inclusi la gestione del sistema di deleghe e procure e i contenziosi di particolare rilievo;
b. ricevere l’eventuale informativa fornita dagli organi di controllo interni ed esterni in merito a rilievi di particolare criticità connessi all’esercizio delle attività di controllo;
c. vigilare sulle attività di verifica in materia di requisiti di onorabilità e professionalità per gli organi di amministrazione, direzione e controllo;
d. vigilare sul rispetto dei limiti in materia di remunerazioni degli organi di amministrazione, direzione e controllo;
e. ricevere e valutare i piani industriali triennali e i bilanci previsionali annuali (economico, patrimoniale e finanziario) entro il 31 ottobre di ciascun anno e, comunque, entro il tempo utile per l’approvazione del bilancio regionale;
f. riferire alla Giunta regionale, con cadenza almeno semestrale e, comunque, ogni volta che le circostanze lo richiedano, in ordine alle operazioni ed alle informative di cui al presente comma.
5. Limitatamente alle società controllate ai sensi dell’articolo 2359 del Codice civile, il competente Servizio regionale si coordina con gli organismi di vigilanza previsti dal
6. Gli organismi di revisione e certificazione contabile, operanti nella vigilanza sui soggetti di cui al comma 1, hanno l’obbligo di trasmettere alla Giunta regionale e alla Presidenza del Consiglio regionale, nel termine perentorio di cinque giorni dalla data di adozione, i propri verbali, pareri e conclusioni, comunque denominati, che contengano rilievi sulla gestione contabile o formulino osservazioni sulla regolarità dell’attività con riferimento a norme di legge e principi di buona amministrazione.
7. L’obbligo di trasmissione di verbali, pareri e conclusioni, comunque denominati, previsto dal comma 6 è esteso agli atti assunti nel semestre precedente alla data di entrata in vigore della presente legge. Tale obbligo deve essere adempiuto nel termine perentorio di cinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 26. Disposizioni in materia di trasporti
1. Per le finalità di cui all’articolo 24 della
2. Nell’ambito della UPB 03.04.04 è istituito il capitolo di spesa n. 552005, denominato “Interventi infrastrutturali a sostegno dello sviluppo dei traffici dell’aeroporto di Taranto-Grottaglie”, con una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2013, in termini di competenza e di cassa, di 500 mila euro.
Art. 27. Finanziamenti aggiuntivi interventi ex Agensud
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere finanziamenti aggiuntivi ai soggetti attuatori degli interventi finanziati con i Piani annuali di attuazione del Programma triennale di sviluppo del mezzogiorno trasferiti alla Regione Puglia con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze in data 3 ottobre 2002.
2. Alla copertura delle spese di cui al comma 1 si provvede con le eventuali economie che si renderanno disponibili nel corso dell’avanzamento dei progetti presenti nel ciclo di programmazione 2000/2006, con specifico riferimento agli “Accordi di programma quadro” (APQ) dell’ex Fondo per le aree sottosviluppate (FAS), ora Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e alle risorse liberate presenti negli assi specifici di riferimento, coerenti con le tipologie degli interventi di cui al comma 1, a seguito delle attività di ricognizione previste con
3. I finanziamenti di cui al comma 1 possono essere concessi al fine di consentire ai soggetti attuatori la chiusura definitiva dei rendiconti finali relativi agli interventi già eseguiti. La concessione del contributo è subordinata alla presentazione di documentazione idonea a dimostrare l’insussistenza di oneri residui, nonché, per le spese non ancora erogate, alla presentazione dell’accettazione delle somme esposte nel rendiconto da parte del soggetto creditore, a chiusura e stralcio definitivo di ogni pretesa del soggetto creditore.
4. La Regione resta comunque estranea ai rapporti intercorsi e/o intercorrenti tra soggetto attuatore e creditore.
Art. 28. Integrazione alla legge regionale 1° agosto 2003, n. 11
1. All’articolo 8 della legge regionale 1° agosto 2003, n. 11 (Nuova disciplina del commercio), è aggiunto il seguente comma:
“12 ter. L’autorizzazione per le aperture, gli ampliamenti e le trasformazioni per grandi strutture di vendita è subordinata a obblighi, impegni e condizioni inclusi in un atto unilaterale d’obbligo nei confronti del Comune e della Regione, sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto proponente, che contiene l’analitica elencazione degli obblighi, nonché l’impegno del proponente a contribuire alla realizzazione di iniziative di riqualificazione delle aree a rischio di tenuta della rete distributiva. La conferenza di servizi, in applicazione dell’articolo 72 della
Art. 29. Integrazione alla
1. All’articolo 5 bis della
a. dopo il comma 2 è inserito il seguente:
“2 bis. Ad avvenuta consegna alla Regione Puglia della documentazione indicata nei commi 1 e 2, attesa la esiguità dei compiti residui connessi al completamento della liquidazione delle soppresse Comunità montane e la necessità di contenere le spese delle procedure di liquidazione, i medesimi commissari decadono, previa nomina contestuale di un commissario liquidatore unico a valere per tutte le soppresse Comunità montane”;
b. il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. Entro il medesimo termine, la Giunta regionale approva gli elenchi dei beni patrimoniali mobili e immobili, trasmessi dai commissari liquidatori ai sensi del comma 2, che sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia e notificati ai comuni facenti parte delle rispettive Comunità montane. Per l’acquisizione dei beni immobili a favore della Regione Puglia, il Presidente della Giunta regionale emana apposito decreto, che costituisce titolo per le trascrizioni, le volture e ogni altro adempimento necessario derivante dalla successione”;
c. dopo il comma 4 è inserito il seguente:
“4 bis. I comuni interessati di cui al comma 4, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi, possono presentare alla Regione Puglia richiesta di utilizzazione e/o, valorizzazione dei beni immobili sulla base di articolata e dettagliata proposta progettuale, finalizzata al conseguimento di preminenti interessi collettivi. La Giunta regionale, valutata la conformità all’interesse pubblico della proposta, ne dispone la concessione a titolo gratuito in favore dell’ente richiedente.
Art. 30. Misure in favore della pesca
1. Per fronteggiare la perdurante crisi della pesca e della miticoltura pugliese, è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della UPB 01.02.02, il capitolo di spesa n. 115035, denominato “Fondo di solidarietà per il settore della pesca e della miticoltura”, con una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di 500 mila euro.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva apposito regolamento di disciplina delle modalità e dei requisiti di accesso al Fondo.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della
[1] Articolo abrogato dall'art. 12 della
[2] Comma così modificato dall'art. 21 della