§ V.5.132 - L.R. 12 dicembre 2011, n. 35.
Integrazione all’articolo 5 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 39 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 26 aprile 1988, n. 14 - [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.5 tutela dell'ambiente - caccia e pesca
Data:12/12/2011
Numero:35


Sommario
Art. 1.  Integrazione all’articolo 5 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 39


§ V.5.132 - L.R. 12 dicembre 2011, n. 35.

Integrazione all’articolo 5 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 39 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 26 aprile 1988, n. 14 - Organizzazione della funzione regionale di protezione civile)

(B.U. 16 dicembre 2011, n. 195)

 

Art. 1. Integrazione all’articolo 5 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 39

1. Dopo il comma 3 bis dell’articolo 5 (Volontariato) della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 39 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 26 aprile 1988, n. 14 - Organizzazione della funzione regionale di protezione civile”), sono inseriti i seguenti:

“3 ter I coordinamenti provinciali delle associazioni di volontariato e dei gruppi comunali di protezione civile, costituiti ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 20 aprile 2010, n. 1019 (Iniziative per favorire la costituzione dei coordinamenti provinciali delle associazioni di volontariato e dei gruppi comunali per la protezione civile iscritti all’elenco di cui alla l.r. 39/1995 e successive modifiche e integrazioni), nella misura di uno per ogni provincia, sono iscritti di diritto all’elenco regionale delle associazioni di volontariato per la protezione civile, previa presentazione della copia conforme all’originale dell’atto costitutivo e dello statuto redatti nella forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero di scrittura privata registrata.

3 quater La Regione Puglia riconosce per il funzionamento di ciascun coordinamento provinciale un contributo spese di euro 5 mila per l’anno 2011 a valere sul cap. 531040 denominato “Spese per l’organizzazione, le attività e gli interventi del servizio di protezione civile - L.R. 39/95 e L.R. n. 18/2000” e, per gli anni successivi, nei limiti degli stanziamenti del bilancio di previsione.

3 quinquies La Regione Puglia, mediante appositi accordi, può definire con ogni singolo coordinamento provinciale, iscritto anche al registro generale delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge regionale 16 marzo 1994, n.11 (Norme di attuazione della legge-quadro sul volontariato), specifiche attività finalizzate al miglioramento e rafforzamento dell’operatività del sistema regionale della protezione civile, alla realizzazione di percorsi formativi ovvero alla diffusione della cultura della protezione civile.”.

 

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.