Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.5 tutela dell'ambiente - caccia e pesca |
Data: | 19/12/1995 |
Numero: | 39 |
Sommario |
Artt. 1. - 4. |
Art. 5. (Volontariato). |
§ V.5.32 - L.R. 19 dicembre 1995, n. 39.
Modifiche e integrazioni alla Legge regionale 26 aprile 1988, n. 14, concernente "Organizzazione della funzione regionale di protezione civile".
(B.U. 22 dicembre 1995, n. 134).
1. E' istituito l'«Elenco regionale delle associazioni di volontariato per la protezione civile».
2. Possono essere iscritte nell'Elenco di cui al precedente comma 1 le Associazioni di volontariato formalmente costituite:
- già facenti parte del Registro regionale istituito ai sensi della
- che prevedono esplicitamente nello Statuto le finalità riconducibili a quelle disciplinate dalla
3. Possono chiedere l'iscrizione nell'Elenco regionale di protezione civile quelle Associazioni che presentino domanda entro il 30 settembre di ogni anno corredate della seguente documentazione:
- copia autentica dello Statuto sociale;
- copia autentica dell'elenco dei soci;
- certificazione delle Autorità competenti a dimostrazione degli interventi di protezione civile effettivamente svolti;
- informativa sulla dotazione di eventuali mezzi e strutture possedute o in uso.
3 bis. Entro il termine di cui al comma 3, possono ottenere l’iscrizione all’elenco regionale di protezione civile tutti i gruppi comunali e intercomunali purché formalmente costituiti e presenti nei piani comunali di protezione civile [3].
3 ter I coordinamenti provinciali delle associazioni di volontariato e dei gruppi comunali di protezione civile, costituiti ai sensi della
3 quater La Regione Puglia riconosce per il funzionamento di ciascun coordinamento provinciale un contributo spese di euro 5 mila per l’anno 2011 a valere sul cap. 531040 denominato “Spese per l’organizzazione, le attività e gli interventi del servizio di protezione civile - L.R. 39/95 e
3 quinquies La Regione Puglia, mediante appositi accordi, può definire con ogni singolo coordinamento provinciale, iscritto anche al registro generale delle organizzazioni di volontariato di cui alla
4. L'Elenco regionale delle Associazioni di volontariato di protezione civile è aggiornato annualmente.
[1] Modificano gli artt. 1, 2, 3 e inseriscono gli artt. 2 bis e 2 ter nella
[2] Articolo abrogato dall'art. 22 della
[3] Comma inserito dall'art. 1 della
[4] Comma inserito dall'art. 1 della
[5] Comma inserito dall'art. 1 della
[6] Comma inserito dall'art. 1 della