Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 2. servizi sociali |
Capitolo: | 2.1 assistenza sanitaria |
Data: | 14/05/2013 |
Numero: | 12 |
Sommario |
Art. 1. (Sostituzione dell’articolo 15 della legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale)) |
Art. 2. (Modifiche all’articolo 19 della l.r. 41/2006) |
Art. 3. (Modifica all’articolo 23 della l.r. 41/2006 ) |
Art. 4. (Modifica all’articolo 28 quinquies della l.r. 41/2006 ) |
Art. 5. (Sostituzione dell’articolo 34 della l.r. 41/2006 ) |
Art. 6. (Modifica all’articolo 41 della l.r. 41/2006 ) |
Art. 7. (Modifica all’articolo 42 della l.r. 41/2006 ) |
Art. 8. (Modifiche all’articolo 44 della l.r. 41/2006 ) |
Art. 9. (Modifiche all’articolo 48 della l.r. 41/2006 ) |
Art. 10. (Modifiche all’articolo 65 della l.r. 41/2006 ) |
Art. 11. (Sostituzione dell’articolo 67 della l.r. 41/2006 ) |
Art. 12. (Sostituzione dell’articolo 77 della l.r. 41/2006 ) |
Art. 13. (Modifiche all’articolo 81 della l.r. 41/2006 ) |
Art. 14. (Modifica all’articolo 90 della l.r. 41/2006 ) |
Art. 15. (Sostituzione dell’articolo 6 della legge regionale 8 febbraio 1995, n. 10 (Finanziamento, gestione patrimoniale ed economico-finanziaria delle Unità Sanitarie Locali e delle altre aziende del [...] |
Art. 16. (Modifica all’articolo 6 della legge regionale 22 marzo 2000, n. 23 (Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo)) |
Art. 17. (Disposizioni transitorie in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sociosanitarie) |
§ 2.1.139 - L.R. 14 maggio 2013, n. 12.
Ulteriori disposizioni di adeguamento della legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale) e modifica di altre norme regionali
(B.U. 15 maggio 2013, n. 7)
Art. 1. (Sostituzione dell’articolo 15 della
1. L’articolo 15 della
“Articolo 15
(Conferenza dei Sindaci)
1. La Conferenza dei Sindaci dei Comuni compresi nell’ambito territoriale di ciascuna Azienda sanitaria locale, istituita ai sensi dell’articolo 3, comma 14, del
2. La presidenza della Conferenza dei Sindaci è attribuita al Sindaco o, su sua delega, all’Assessore competente in materia di Politiche Sociosanitarie del Comune cui fa capo il Distretto più popoloso. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite la Conferenza dei Sindaci nomina un Comitato di rappresentanza composto dal Presidente della Conferenza, che lo presiede, e dai Presidenti dei Comitati dei Sindaci di Distretto sociosanitario. La Giunta regionale, sentita la Conferenza di cui all’articolo 13, emana linee guida per l’adozione del regolamento di funzionamento della Conferenza dei Sindaci e del Comitato di rappresentanza.
3. Entro novanta giorni dalla data di costituzione, ciascuna Conferenza dei Sindaci approva il proprio regolamento di funzionamento e lo trasmette alla Giunta regionale. Qualora non vi provveda, le modalità di funzionamento sono determinate dalla Giunta medesima.”.
Art. 2. (Modifiche all’articolo 19 della
1. Al comma 1 dell’articolo 19 della
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 19 della
“1 bis. Ai sensi dell’articolo 3 bis, comma 3, del
Art. 3. (Modifica all’articolo 23 della
1. Nella rubrica dell’articolo 23 della
2. Al comma 1 dell’articolo 23 della
Art. 4. (Modifica all’articolo 28 quinquies della
1. Il comma 1 dell’articolo 28 quinquies della
Art. 5. (Sostituzione dell’articolo 34 della
L’articolo 34 della
“Articolo 34
(Direttore di Distretto)
1. L'incarico di direttore di Distretto è attribuito dal direttore generale a un dirigente del Servizio Sanitario Nazionale, che abbia maturato una specifica esperienza nei servizi territoriali e un'adeguata formazione nella loro organizzazione, oppure a un medico convenzionato, ai sensi dell' articolo 8, comma 1, del
2. L’incarico è conferito dal direttore generale a seguito dell’espletamento di procedure comparative nel rispetto dei principi di trasparenza, selettività ed evidenza pubblica, in forza delle disposizioni recate da apposita direttiva vincolante da emanarsi dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della presente legge.
3. Il rapporto di lavoro del direttore di Distretto è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato della durata di tre anni, prorogabili a cinque una sola volta. L’incarico può essere rinnovato. Per il periodo di durata del contratto i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni con riconoscimento dell’anzianità di servizio. Il trattamento economico del direttore di Distretto è definito dalla direttiva vincolante di cui al comma 2.
4. Il direttore di Distretto realizza il programma di cui all’articolo 36 e gestisce le risorse assegnate al Distretto in modo da garantire l’accesso della popolazione alle strutture ed ai servizi, l’integrazione tra i servizi e la continuità assistenziale. Il direttore del Distretto supporta la direzione generale nei rapporti con i Sindaci del Distretto.
5. Il coordinamento e l’integrazione degli interventi sociosanitari di cui all’articolo 36 è assicurato dall’Unità Distrettuale composta dal direttore di Distretto e dal direttore sociale di cui alla
6. Per le attività sociosanitarie il direttore di Distretto e il direttore sociale si avvalgono di un Comitato distrettuale composto dai coordinatori di ambito territoriale sociale di cui alla
7. Annualmente, il direttore generale dell’Azienda sanitaria locale e il Comitato dei Sindaci di Distretto verificano i risultati e gli obiettivi d’integrazione sociosanitaria fissati, d’intesa, nel Piano sociosanitario del Distretto di cui all’articolo 26 della l.r.12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.”.
Art. 6. (Modifica all’articolo 41 della
1. Al comma 2 dell’articolo 41 della
Art. 7. (Modifica all’articolo 42 della
1. La lettera f) del comma 1 dell’articolo 42 della l.r 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni è abrogata.
Art. 8. (Modifiche all’articolo 44 della
1. Il primo periodo del comma 1 dell’articolo 44 della
2. L’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 44 della
Art. 9. (Modifiche all’articolo 48 della
1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 48 della
2. Il comma 2 dell’articolo 48 della
“2. Agli incarichi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni relative al periodo di prova previste dall’articolo 15, comma 7 ter, del
3. I commi 2 bis e 3 dell’articolo 48 della
4. Al comma 3 bis dell’articolo 48 della
Art. 10. (Modifiche all’articolo 65 della
1. Il comma 4 del’articolo 65 della
2. Alla fine del comma 5 dell’articolo 65 della
Art. 11. (Sostituzione dell’articolo 67 della
1. L’articolo 67 della
“Articolo 67
(Revisore dei conti)
1. Il Revisore dei conti:
a) verifica l’amministrazione dell’Agenzia sotto il profilo economico;
b) redige la relazione al bilancio d’esercizio;
c) accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili ed effettua periodicamente verifiche di cassa;
d) riferisce, almeno semestralmente, alla Giunta regionale, anche su richiesta di quest’ultima, sui risultati del riscontro eseguito, denunciando immediatamente i fatti se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità.
2. Il Revisore dei conti è nominato dalla Giunta regionale e scelto tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall’articolo 6 del
3. L’incarico di Revisore dei conti ha durata triennale.
4. Al Revisore dei conti spetta un’indennità pari a quella prevista dalla normativa regionale in materia di enti strumentali.“.
Art. 12. (Sostituzione dell’articolo 77 della
1. L’articolo 77 della
“Articolo 77
(Comitato etico regionale)
1. Ai sensi dell’articolo 12, commi 10 e 11, del
2. Il comitato etico si articola in tre distinte sezioni alle quali sono attribuite le seguenti competenze:
a) funzioni consultive in relazione a questioni etiche connesse con le attività scientifiche e assistenziali;
b) iniziative di formazione per gli operatori sanitari relativamente a temi di bioetica;
c) sperimentazioni di ricerca di base;
d) sperimentazione clinica dei medicinali;
e) sperimentazione clinica sui minori, sperimentazioni relative a medicinali destinati ad uso pediatrico.
3. Il comitato etico si avvale di segreterie, amministrativa e tecnico-scientifica, con personale dedicato, in via esclusiva, a tali attività.
4. Le prime due sezioni operano presso l’IRCCS “Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro”, la terza presso l’IRCCS “Istituto Giannina Gaslini”.
5. Nel rispetto dei criteri fissati dal Ministero della salute, la Giunta regionale disciplina il funzionamento e l’organizzazione del comitato etico regionale e delle sue sezioni. La Giunta regionale determina, altresì, la composizione del comitato etico e delle sue sezioni, prevedendo, per ciascun componente, uno o più sostituti.
6. L’organizzazione e il funzionamento del comitato etico devono garantirne l’indipendenza.”.
Art. 13. (Modifiche all’articolo 81 della
1. La rubrica dell’articolo 81 della
“(Attribuzione di funzioni sanzionatorie in materia di tutela delle acque destinate al consumo umano, di prevenzione e sicurezza sul lavoro, di igiene e sanità pubblica, vigilanza sulle farmacie e polizia veterinaria)”.
2. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 81 della
“b bis) igiene e sanità pubblica, vigilanza sulle farmacie e polizia veterinaria.”.
Art. 14. (Modifica all’articolo 90 della
1. Prima della lettera a) del comma 1 dell’articolo 90 della
“0a)
Art. 15. (Sostituzione dell’articolo 6 della
1. L’articolo 6 della
“Articolo 6
(Accantonamento di quote del fondo sanitario)
1. La Giunta regionale destina una quota non superiore al 4 per cento del fabbisogno del fondo sanitario per finanziare:
a) attività di rilievo sanitario o sociosanitario;
b) attività attribuite alla competenza regionale da leggi dello Stato o della Regione;
c) attività previste dalla stipula di specifiche convenzioni/accordi;
d) attività di ricerca sanitaria, biomedica traslazionale e di innovazione tecnologica nell'ambito delle Aziende ospedaliere, Enti ospedalieri, Aziende sanitarie locali e IRCCS del Servizio Sanitario Regionale anche al fine di garantire il cofinanziamento regionale a progetti di rilievo nazionale;
e) l’organizzazione di convegni, congressi o rassegne in campo sanitario e l’organizzazione, anche attraverso la collaborazione delle Aziende sanitarie, IRCCS e altri enti equiparati del Servizio Sanitario Regionale, di iniziative di informazione, promozione ed educazione alla salute nei confronti dei cittadini liguri.
2. La parte non utilizzata della quota di cui al comma 1 è ripartita a fine esercizio, sulla base dei medesimi criteri adottati per il riparto del fondo sanitario regionale, tra Aziende ospedaliere, Enti ospedalieri, Aziende Sanitarie Locali e IRCCS del Servizio Sanitario Regionale.”.
Art. 16. (Modifica all’articolo 6 della
1. Il comma 3 dell’articolo 6 della
“3. Le Associazioni di cui al comma 1 vengono iscritte nel Registro regionale del Terzo Settore di cui alla
Art. 17. (Disposizioni transitorie in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sociosanitarie)
1. Le strutture sociosanitarie non ancora accreditate, già operanti per il Servizio Sanitario Regionale, che hanno presentato, entro il 31 dicembre 2012, istanza di accreditamento istituzionale ai sensi dell’articolo 12 della
2. La Giunta regionale definisce le modalità di autorizzazione e di accreditamento di presidi sanitari, sociosanitari e sociali interessati a sperimentazioni gestionali ai sensi dell’articolo 9 bis, del