§ 4.3.6 - L.R. 29 dicembre 2003, n. 26.
Ulteriori modificazioni, nonché integrazioni, della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2. Norme per la disciplina dell’attività di cava e per il riuso [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:4. assetto del territorio e dell'ambiente
Capitolo:4.3 cave
Data:29/12/2003
Numero:26


Sommario
Art. 1.  (Modifiche dell’art. 1).
Art. 2.  (Sostituzione dell’art. 2).
Art. 3.  (Modifiche dell’art. 3).
Art. 4.  (Modifiche dell’art. 4).
Art. 5.  (Sostituzione dell’art. 5).
Art. 6.  (Integrazioni della l.r. 2/2000).
Art. 7.  (Modifica dell’art. 6).
Art. 8.  (Sostituzione dell’art. 7).
Art. 9.  (Modifiche dell’art. 8).
Art. 10.  (Integrazioni della l.r. 2/2000).
Art. 11.  (Modifiche dell’art. 9).
Art. 12.  (Modifiche dell’art. 10).
Art. 13.  (Modifiche dell’art. 11).
Art. 14.  (Sostituzione dell’art. 12).
Art. 15.  (Modifica dell’art. 13).
Art. 16.  (Modifiche dell’art. 14).
Art. 17.  (Modifiche dell’art. 15).
Art. 18.  (Modifiche dell’art. 16).
Art. 19.  (Modifiche dell’art. 17).
Art. 20.  (Sostituzione dell’art. 18).
Art. 21.  (Integrazione della l.r. 2/2000).
Art. 22.  (Norme transitorie).


§ 4.3.6 - L.R. 29 dicembre 2003, n. 26.

Ulteriori modificazioni, nonché integrazioni, della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2. Norme per la disciplina dell’attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni.

(B.U. 7 gennaio 2004, n. 1 – S.O. n. 4).

 

Art. 1. (Modifiche dell’art. 1).

     1. Al comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2:

     a) le parole “riattivazione delle” sono sostituite da “ripresa dell’attività nelle”;

     b) le parole “quali sottoprodotti, scarti e residui di altri cicli produttivi” sono sostituite da “o assimilabili per qualità ai materiali di cava di cui al comma 1 dell’art. 2”.

 

     Art. 2. (Sostituzione dell’art. 2).

     1. L’articolo 2 della l.r. 2/2000 è sostituito dal seguente:

     “Art. 2. (Definizioni).

     1. Ai fini della presente legge costituiscono materiali di cava le sostanze minerarie appartenenti alla seconda categoria cave e torbiere, di cui all’articolo 2 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 e successive modificazioni e integrazioni.

     2. Costituiscono giacimenti di cava le aree, contenenti le sostanze minerarie indicate al comma 1, di cui è stata riconosciuta la disponibilità a seguito della procedura di accertamento prevista dall’articolo 5 bis.

     3. Ai fini della presente legge, per fabbisogno regionale si intende l’insieme di materiali inerti necessario a garantire, nell’ambito del territorio regionale e sulla base dei criteri previsti dal Piano regionale delle attività estrattive, l’approvvigionamento delle risorse necessarie:

     a) alle esigenze ordinarie di materiali inerti destinati all’uso civile e industriale, impiegati nell’industria edilizia ed extra-edilizia regionale, comprese argille e pietre ornamentali, in seguito denominato fabbisogno ordinario;

     b) alle esigenze straordinarie di materiali inerti impiegati nella realizzazione di grandi opere pubbliche ricadenti nel territorio regionale, compresa la realizzazione di infrastrutture viarie di interesse nazionale, in seguito denominato fabbisogno straordinario.”.

 

     Art. 3. (Modifiche dell’art. 3).

     1. Alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 2/2000 la parola “complessivi” è sostituita da “ordinari”.

     2. Alla lettera d) del comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 2/2000 le parole “con la quantificazione dei residui materiali autorizzati e non estratti” sono soppresse.

     3. Alla lettera e) del comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 2/2000:

     a) dopo la parola “ostativi” sono aggiunte le parole “e condizionanti”;

     b) le parole “, in conformità dell’art. 5, comma 2” sono soppresse.

     4. La lettera g) del comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 2/2000 è soppressa.

     5. Alla lettera h) del comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 2/2000 il rapporto “1/100.000” è sostituito da “1/150.000”.

 

     Art. 4. (Modifiche dell’art. 4).

     1. Il comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 2/2000 è sostituito dal seguente comma:

     “1. La Giunta regionale, nel rispetto delle procedure di concertazione e partenariato istituzionale e sociale previste dall’articolo 5 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, adotta il progetto di PRAE, proponendolo al Consiglio regionale per l’approvazione.”.

     2. Al comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 2/2000 la parola “quinquennale” è sostituita da “decennale”.

     3. Dopo il comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 2/2000 sono aggiunti i seguenti commi:

     “2 bis. L’aggiornamento del PRAE è effettuato con le stesse modalità previste per la sua approvazione e contiene:

     a) la carta attualizzata dei giacimenti di cava di cui all’articolo 5 bis e la quantificazione dei residui materiali estraibili;

     b) la carta delle aree suscettibili di ulteriori attività di cava;

     c) la verifica dello stato dei luoghi delle cave dismesse e dei prevedibili interventi di cava, comprese le quantità eventualmente estraibili;

     d) il censimento attualizzato degli impianti di prima lavorazione e trasformazione di materiali di cava;

     e) eventuali criteri per l’apertura di nuove cave all’interno degli ambiti di cui alla lett. b).

     2 ter. Ai fini dell’aggiornamento del PRAE e per l’individuazione delle aree suscettibili di ulteriori attività di cava di cui al comma 2 bis, i Comuni, in aggiunta ai vincoli ostativi di cui al comma 2 dell’art. 5, con le modalità stabilite nel PRAE e nel rispetto delle procedure di cui alla legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, possono individuare ambiti in cui l’esercizio dell’attività estrattiva non è compatibile con l’assetto e lo sviluppo del territorio interessato.

     2 quater. La proposta di aggiornamento del PRAE può essere elaborata per ambiti sub-regionali, settori omogenei per destinazioni d’uso di materiali di cava ed è assoggettata alla valutazione ambientale strategica di cui alla Direttiva 2001/42/CE.

     2 quinquies. Dalla data di adozione del progetto di aggiornamento del PRAE da parte della Giunta regionale e fino alla data di approvazione da parte del Consiglio regionale, si applicano le disposizioni più restrittive tra l’aggiornamento adottato e il PRAE vigente.”.

 

     Art. 5. (Sostituzione dell’art. 5).

     1. L’articolo 5 della l.r. 2/2000 è così sostituito:

     “Art. 5. (Aree di cava).

     1. L’estrazione del materiale di cava di cui al comma 1 dell’articolo 2 è consentita nelle aree del territorio regionale destinate dagli strumenti urbanistici generali comunali ad attività estrattiva, all’interno dei giacimenti di cui è stata riconosciuta la disponibilità ai sensi dell’articolo 5 bis, salvo quanto previsto per il fabbisogno straordinario e le calamità naturali.

     2. E’ comunque vietata l’apertura di nuove cave e la riattivazione di cave dismesse all’interno dei seguenti ambiti o vincoli ostativi come individuati e definiti dal PRAE o suoi aggiornamenti:

     a) alvei dei corsi d’acqua e laghi, fasce di rispetto, aree del demanio idrico;

     b) aree con acquiferi a vulnerabilità estremamente elevata ed elevata;

     c) aree con acquiferi alluvionali di interesse regionale limitatamente alla porzione posta a valle della diga di Corbara;

     d) ambiti di coltivazione delle acque minerali;

     e) fasce di rispetto delle acque destinate al consumo umano;

     f) siti di interesse comunitario (SIC), zone di protezione speciale (ZPS), siti di interesse regionale (SIR);

     g) parchi nazionali e regionali, comprese le aree contigue;

     h) aree di elevata diversità floristico-vegetazionale;

     i) aree superiori alla quota di 1200 m.s.m.;

     j) aree del patrimonio agroforestale e dell’ex Azienda di Stato per le foreste demaniali;

     k) boschi di latifoglie, di alto fusto o in conversione ad alto fusto, nei castagneti da frutto e nei boschi planiziali;

     l) zone di interesse archeologico tutelate ai sensi dell’art. 146 comma 1 lett. m) del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490;

     m) aree archeologiche tutelate con vincolo diretto e indiretto ai sensi della L. 1089/39;

     n) aree vincolate ai sensi dell’art. 139, comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs. 490/99;

     o) aree tutelate ai sensi dell’art. 29, commi 2 e 3, della l.r. 24 marzo 2000, n. 27.

     3. All’interno degli ambiti di cui al comma 2 sono consentiti interventi di ampliamento o completamento delle cave in esercizio e di reinserimento o recupero ambientale di cave dismesse, come definiti e nei soli casi previsti dal PRAE.

     4. Per gli interventi ricadenti all’interno degli ambiti di cui alla lett. f) del comma 2, nella Conferenza di cui al comma 7 dell’art. 5 bis, la Giunta regionale esprime la valutazione di incidenza di cui alla Direttiva 92/43/CE “Habitat”.

     5. Per gli interventi ricadenti all’interno degli ambiti di cui alla lett. g) del comma 2 nella Conferenza di cui al comma 7 dell’art. 5 bis la Giunta regionale esprime parere vincolante, fermo restando che non sono consentiti interventi di ampliamento ad eccezione di quelli destinati alla estrazione di pietre ornamentali in corso di attività alla data di entrata in vigore della presente legge.

     6. L’esercizio dell’attività estrattiva è comunque subordinato all’accertamento e conseguente mitigazione o compensazione degli impatti causati dall’attività di cava all’ambiente e al territorio, con particolare riferimento ai seguenti ambiti o vincoli condizionanti come individuati e definiti dal PRAE o suoi aggiornamenti:

     a) insediamenti di valore storico culturale;

     b) nuclei e centri abitati;

     c) rete stradale di interesse regionale e tracciati ferroviari;

     d) complessi di cose immobili e bellezze panoramiche di cui all’art. 139, comma 1, lett. c) e d) del D.Lgs. 490/99;

     e) aree boscate;

     f) aree di particolare interesse geologico;

     g) acquiferi dei complessi carbonatici;

     h) zone o fasce di esondazione dei corsi d’acqua e aree a rischio frana.”.

 

     Art. 6. (Integrazioni della l.r. 2/2000).

     1. Dopo l’articolo 5 della l.r. 2/2000 è aggiunto il seguente:

     “Art. 5 bis. (Accertamento dei giacimenti di cava).

     1. L’accertamento della disponibilità di giacimenti di materiali di cava destinati al soddisfacimento del fabbisogno ordinario è effettuato con le procedure di cui al presente articolo dal Comune competente per territorio, su richiesta del proprietario o dei proprietari dei suoli, oppure di altri soggetti aventi titolo, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti dal PRAE e dalle norme regolamentari di cui all’art. 18 bis.

     2. Con esclusivo riferimento ad aree inerenti attività in esercizio o dismesse il Comune, se i soggetti di cui al comma 1 non richiedono l’accertamento del giacimento, da effettuare su aree contigue a quelle già autorizzate, può procedere d’ufficio all’accertamento stesso, al fine di assicurare il razionale sfruttamento dei giacimenti e l’ottimale ricomposizione ambientale delle aree di cava.

     3. Il Comune esamina la richiesta di accertamento in relazione:

     a) alla rispondenza della documentazione allegata all’istanza di cui al comma 1;

     b) allo stato dei luoghi, loro grado di rinaturazione e reinserimento ambientale nel contesto paesaggistico locale, nel caso di accertamenti che interessino aree di cava dismesse;

     c) allo stato di avanzamento delle opere di escavazione e ricomposizione ambientale realizzate o previste, nel caso di accertamenti che interessino cave in esercizio;

     d) alle caratteristiche del territorio direttamente o indirettamente interessato, nel caso di accertamenti finalizzati all’apertura di nuove cave;

     e) alle previsioni degli strumenti urbanistici del territorio direttamente o indirettamente interessato e alle autorizzazioni rilasciate per l’esercizio delle attività di cava.

     4. Il Comune, effettuato l’esame di cui al comma 3, deposita le richieste di accertamento presso gli uffici comunali per dieci giorni consecutivi, duranti i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione. L’effettuato deposito è tempestivamente reso noto al pubblico mediante affissione di un avviso all’Albo pretorio, la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione - BUR, un inserimento nel foglio degli annunci legali - FAL della provincia nonché attraverso altre idonee forme di pubblicità. Entro il termine di venti giorni dalla data di inserzione dell’avviso nel BUR chiunque ne abbia interesse ha facoltà di presentare osservazioni. Le osservazioni sono depositate presso gli uffici comunali e chiunque può prenderne visione ed estrarne copia. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, chiunque ne ha interesse può presentare brevi repliche. Le norme del presente comma si applicano anche ai procedimenti d’ufficio di cui al comma 2.

     5. In caso di richiesta che comporti variante agli strumenti urbanistici, il Comune, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 20, comma 1, lett. f) della legge 23 dicembre 1978, n. 833, contestualmente all’avviso di cui al comma 4, comunica l’avvenuto deposito alla Azienda unità sanitaria locale (ASL), ai fini della verifica delle condizioni igienico-sanitarie dell’accertamento proposto. La verifica è effettuata entro il termine di pubblicazione.

     6. Il Comune al termine delle procedure di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 trasmette alla Provincia la relativa documentazione.

     7. La Provincia entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 6 convoca una conferenza di copianificazione con il Comune interessato, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto compatibile. Alla Conferenza partecipa anche la Regione ai fini della verifica di compatibilità ambientale di cui all’art. 4 della legge regionale 9 aprile 1998, n. 11, nonché ai fini di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 5.

     8. Alla conferenza di cui al comma 7 la Provincia, ai fini della formulazione di osservazioni e proposte, invita i Comuni direttamente coinvolti dall’esercizio dell’attività estrattiva, dalle attività di lavorazione, trasformazione e movimentazione dei materiali estratti.

     9. Ogni Ente partecipa alla conferenza con un unico rappresentante, legittimato ad esprimere in modo vincolante le valutazioni e la volontà dell’ente medesimo.

     10. La conferenza si conclude entro sessanta giorni dalla data di convocazione e, nel rispetto delle modalità e dei criteri del PRAE e delle norme regolamentari di cui all’art. 18 bis, valuta l’istanza di accertamento, in particolare in relazione:

     a) alle risultanze dell’esame effettuato dal Comune ai sensi del comma 3;

     b) agli insediamenti e alle previsioni, nei territori direttamente o indirettamente interessati, contenute negli strumenti urbanistici del Comune procedente e dei comuni di cui al comma 8;

     c) alla presenza, nei territori interessati, di altre cave in esercizio o dismesse e loro prevedibile sviluppo, di impianti di lavorazione o trasformazione dei materiali estratti, di adeguate opere infrastrutturali;

     d) alle osservazioni e repliche pervenute ai sensi del comma 4;

     e) alla verifica effettuata dall’ASL di cui al comma 5;

     f) alle osservazioni e proposte dei Comuni di cui al comma 8;

     g) al rispetto delle previsioni dei piani di cui al comma 12.

     11. La valutazione della conferenza può comportare variante agli strumenti urbanistici comunali vigenti, ivi compresa l’eventuale previsione e localizzazione di impianti per la lavorazione o trasformazione dei materiali estratti.

     12. La Provincia, nell’ambito della conferenza, verifica il rispetto delle previsioni degli interventi proposti con il Piano urbanistico territoriale - PUT, con il Piano territoriale di coordinamento provinciale - PTCP, con le previsioni dei piani per l’assetto idrogeologico, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 e di altri piani di settore. In caso di variante agli strumenti urbanistici comunali esprime altresì i pareri di cui all’art. 89 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, nonché quelli ai fini idraulici e idrogeologici.

     13. La determinazione della conferenza è sottoscritta dai rappresentanti del Comune, della Provincia, della Regione. In caso di mancato accordo unanime l’istanza di cui al comma 1 o l’accertamento di cui al comma 2 sono respinti.

     14. In caso di accordo unanime la determinazione della conferenza dichiara la disponibilità del giacimento con particolare riguardo a:

     a) individuazione di superficie ed estensione dell’area del giacimento;

     b) cubatura totale o residua dei materiali estraibili;

     c) prevedibile durata dello sfruttamento del giacimento;

     d) destinazione d’uso e previsione di localizzazione degli impianti di lavorazione e trasformazione dei materiali estratti;

     e) previsione di destinazione finale dell’area di cava.

     15. La determinazione di cui al comma 14 tiene conto delle osservazioni presentate e detta eventuali prescrizioni e limitazioni, recependo le eventuali prescrizioni dettate ai sensi dell’articolo 4 della l.r. 11/1998 e la necessità o meno di assoggettare la coltivazione del giacimento di cava alla procedura di VIA di cui all’articolo 5 della l.r. 11/1998. Ove previsto, contiene altresì le indicazioni in ordine al rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 151 del D.Lgs. 490/99.

     16. La determinazione della conferenza è recepita con conforme provvedimento del Comune procedente.

     17. Nel caso di accertamento della disponibilità di un giacimento di cava che comporti variante dello strumento urbanistico comunale vigente, l’adesione all’accordo manifestata dal rappresentante del Comune deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza. L’avvenuta ratifica costituisce approvazione della variante urbanistica.

     18. Il provvedimento comunale di cui al comma 16 e la deliberazione consiliare di cui al comma 17 sono pubblicati nel BUR.

     19. La determinazione della conferenza e il conforme provvedimento comunale di cui al comma 17 sono trasmessi alla Regione ai fini dell’inserimento del giacimento di cava nel PRAE.”.

 

     Art. 7. (Modifica dell’art. 6).

     La rubrica dell’art. 6 della l.r. 2/00 è modificata come segue: “Ricomposizione e compensazione ambientale”.

     1. Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 2/2000, dopo la parola “preesistenti”, sono aggiunte le parole “o compatibile con le caratteristiche oggettive dei luoghi originari”.

     2. Al comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 2/00 le parole “nel R.T.A.” sono sostituite con “nelle norme regolamentari”.

     3. Dopo il comma 3 dell’art. 6 della l.r. 2/00 sono aggiunti i seguenti:

     “4. Per la coltivazione di cave nelle aree boscate, oltre alla ricomposizione ambientale di cui al comma 1, devono essere effettuati interventi di compensazione ambientale. Per compensazione ambientale s’intende la realizzazione di un imboschimento, per una superficie pari a quella interessata dall’intervento, a cura e spese dell’esercente, su terreno idoneo di cui abbia la disponibilità.

     5. Il Comune, anche su proposta dell’istante, può disporre la sostituzione dell’intervento di compensazione ambientale con un contributo di onere equivalente da versare alla Regione, finalizzato ad interventi di miglioramento del patrimonio boschivo, privilegiando quelli di imboschimento.

     6. Gli interventi di compensazione ambientale devono comunque avvenire nell’ambito del comune interessato o dei comuni limitrofi.

     7. Per l’attività di ricomposizione si possono utilizzare i seguenti materiali:

     a) terre e rocce da scavo;

     b) materiali da scavo provenienti dalle attività estrattive;

     c) materiali provenienti dalla prima lavorazione (frantumazione, selezione-lavaggio) di materiale di scarto.”.

 

     Art. 8. (Sostituzione dell’art. 7).

     1. L’articolo 7 della l.r. 2/2000 è così sostituito:

     “Art. 7. (Procedimento per l’approvazione del progetto).

     1. I soggetti interessati all’esercizio dell’attività estrattiva presentano al Comune territorialmente competente apposita istanza con allegato progetto, in conformità con le norme regolamentari di cui all’articolo 18 bis e con le disposizioni comunali.

     2. Per soggetti interessati si intendono le aziende dotate della necessaria capacità tecnica ed economica per realizzare i lavori di estrazione, ricomposizione, lavorazione o trasformazione dei materiali estratti.

     3. Il Comune, entro venti giorni dalla presentazione dell’istanza di cui al comma 1, verifica i requisiti del richiedente e accerta lo stato dei luoghi rappresentato e la rispondenza dell’intervento proposto al provvedimento di accertamento di cui all’articolo 5 bis, comma 16.

     4. Nei trenta giorni successivi il Comune convoca una conferenza di servizi per l’approvazione del progetto definitivo, da effettuarsi entro trenta giorni dalla data di convocazione. Alla conferenza sono invitate le pubbliche amministrazioni competenti a rilasciare pareri, nulla osta, assensi o autorizzazioni e la Provincia territorialmente competente, ai fini della verifica della congruità del progetto con le linee di intervento per l’attività estrattiva, ai sensi della lettera a) del comma 2 dell’articolo 13 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28, come modificata dall’articolo 37 della l.r. 31/1997.

     5. Nei casi in cui il progetto deve essere sottoposto alla procedura di VIA di cui all’articolo 5 della l.r. 11/1998, il procedimento è sospeso in attesa del giudizio di compatibilità ambientale di cui all’articolo 7 della legge regionale stessa.”.

 

     Art. 9. (Modifiche dell’art. 8).

     1. Al comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 2/2000, dopo la parola “cava”, sono aggiunte le parole “per il soddisfacimento del fabbisogno ordinario, esclusi i casi di cui all’articolo 8 bis”.

     2. La lett. f) del comma 3 dell’art. 8 della l.r. 2/2000 è così sostituita:

     “f) l’obbligo del versamento dei contributi ai sensi del comma 1 dell’art. 12 e degli oneri di cui al comma 5 dell’art. 6;”.

     3. Al comma 4 dell’art. 8 della l.r. 2/2000 la frase “in anni sette” è sostituita con “in anni dieci”.

     4. Dopo il comma 6 dell’articolo 8 della l.r. 2/2000 sono aggiunti i seguenti:

     “6 bis. L’autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva per il soddisfacimento del fabbisogno straordinario, di cui all’articolo 2, comma 3, lettera b), è rilasciata dal Comune competente per territorio, nel rispetto dei criteri del PRAE e delle norme regolamentari di cui all’articolo 18 bis. Sulla richiesta del soggetto interessato il Comune si pronuncia previa approvazione del progetto definitivo da parte della conferenza di cui all’articolo 7, comma 4 e acquisito il conforme parere della Giunta regionale inerente le determinazioni in ordine alle procedure di VIA di cui alla l.r. 11/1998. Il rilascio dell’autorizzazione, ove occorra, costituisce, variante agli strumenti urbanistici comunali.

     6 ter. L’autorizzazione di cui al comma 6 bis è rilasciata a condizione che i materiali estratti siano esclusivamente destinati alla realizzazione di grandi opere pubbliche, siano reperiti in prossimità dei cantieri di lavoro e non vi sia disponibilità nelle vicinanze di idonei materiali provenienti da cave autorizzate.”.

 

     Art. 10. (Integrazioni della l.r. 2/2000).

     1. Dopo l’articolo 8 della l.r. 2/2000 sono aggiunti i seguenti:

     “Art. 8 bis. (Concessioni).

     1. La coltivazione dei giacimenti di cava, ricadenti su terreni di proprietà di Regione, enti locali o altri enti di diritto pubblico è subordinata a concessione di coltivazione rilasciata dal Comune nel rispetto dei criteri del PRAE e delle norme regolamentari di cui all’art. 18 bis. Il Comune provvede altresì al rilascio della concessione ai sensi dell’articolo 45 del R.D. 1443/1927.

     2. La concessione è rilasciata previa stipula di convenzione, con la quale sono regolati oneri e obblighi del concessionario in favore del Comune e degli enti o soggetti proprietari dei suoli.

 

Art. 8 ter. (Impianti connessi).

     1. Nel rispetto dei criteri del PRAE, all’interno delle aree di cava è consentita l’installazione di impianti di prima lavorazione dei materiali estratti e la realizzazione di strade, manufatti o attrezzature di cantiere, a condizione che siano smantellati al termine dei lavori.

     2. Il Comune, al termine dei lavori di coltivazione del giacimento, può consentire la permanenza degli impianti di prima lavorazione, nel rispetto delle finalità di ricomposizione ambientale di cui all’articolo 6 e a condizione che siano autorizzati in conformità agli strumenti urbanistici comunali.

 

Art. 8 quater. (Attività estrattive in deroga).

     1. Il Presidente della Giunta regionale, nell’ipotesi di calamità naturali, può autorizzare con propria ordinanza, sentito il Comune interessato, l’esercizio di attività estrattive in deroga alle disposizioni della presente legge e delle previsioni di PRAE, per il tempo e le quantità necessari a soddisfare esclusivamente le esigenze di pronto intervento venutesi a determinare.”.

 

     Art. 11. (Modifiche dell’art. 9).

     1. Al comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 2/2000 dopo la parola “autorizzazione” sono aggiunte le parole “o concessione”.

     2. Al comma 3 dell’art. 9 della l.r. 2/2000 le parole “dal R.T.A.” sono sostituite con “dalle norme regolamentari”.

 

     Art. 12. (Modifiche dell’art. 10).

     1. Al comma 1, dell’articolo 10 della l.r. 2/2000, dopo la parola “garantire”, sono aggiunte le parole “, anche limitatamente a una o più fasi successive e funzionali,”.

     2. Al comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 2/2000 la parola “ed” è sostituita con le parole “e può essere”.

     3. Dopo il comma 4 dell’articolo 10 della l.r. 2/2000 è aggiunto il seguente comma:

     “4 bis. Nel caso di aziende dotate della certificazione ISO 14001 o della registrazione EMAS, di cui al regolamento CE 761/2001, la garanzia prevista dal comma 1 è ridotta del quaranta per cento.”.

 

     Art. 13. (Modifiche dell’art. 11).

     1. Il comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 2/2000 è sostituito dal seguente comma:

     “1. Il titolare dell’autorizzazione o della concessione ha l’obbligo di:

     a) nominare, prima dell’inizio dei lavori, il direttore dei lavori di cava, allegando la relativa accettazione, quale figura responsabile della corretta esecuzione dei lavori di escavazione e ricomposizione ambientale;

     b) comunicare alla Regione, alla Provincia e al Comune, almeno otto giorni prima, l’inizio dei lavori, ai sensi degli articoli 24 e 28 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, come modificati dall’articolo 20 del D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624, e di trasmettere contestualmente alla Provincia copia dell’autorizzazione e del progetto approvato;

     c) comunicare al Comune e alla Provincia competenti, almeno otto giorni prima, l’inizio dei lavori di ricomposizione ambientale;

     d) mettere a disposizione dei funzionari incaricati delle operazioni di accertamento di cui all’articolo 13 e delle funzioni di ispezione e vigilanza di cui all’articolo 14 gli strumenti e il personale necessari;

     e) trasmettere alla Regione i dati statistici loro richiesti ai fini del programma statistico nazionale di cui al D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322;

     f) presentare al Comune competente per territorio, entro il 31 gennaio di ogni anno, una perizia giurata attestante lo stato di avanzamento dell’attività di cava, sottoscritta dallo stesso titolare e dal direttore e redatta da tecnici abilitati, con le modalità e i contenuti previsti dalle norme regolamentari di cui all’articolo 18 bis. Copia della perizia va altresì trasmessa alla Regione e alla Provincia competente;

     g) trasmettere gli attestati di versamento del contributo annuale di cui all’articolo 12, comma 3, al Comune e alla Regione.”.

 

     Art. 14. (Sostituzione dell’art. 12).

     1. L’articolo 12 della l.r. 2/2000 è sostituito dal seguente:

     “Art. 12. (Contributo per la tutela dell’ambiente).

     1. La coltivazione di materiali di cava comporta il pagamento di un contributo per la tutela dell’ambiente, proporzionale alla quantità di materiale estratto nell’anno precedente o frazione di anno, così come risultante dalla perizia giurata di cui all’articolo 11, comma 1, lettera f).

     2. Il contributo di cui al comma 1 è determinato e versato dal titolare dell’autorizzazione o della concessione entro il 30 giugno di ogni anno, in base ai seguenti importi unitari per ciascun metro cubo estratto con riferimento alle categorie di materiali indicate:

     a) ghiaie e sabbie: 0,25 euro;

     b) argille: 0,25 euro;

     c) arenarie e calcareniti: 0,30 euro;

     d) calcari: 0,35 euro;

     e) basalti: 0,35 euro;

     f) altre: 0,30 euro.

     3. Il cinquanta per cento del contributo di cui al comma 2 va versato a favore del Comune e l’altro cinquanta per cento a favore della Regione.

     4. Il Comune utilizza le somme di cui al comma 3 sulla base di un piano di riparto, anche pluriennale, da inviare alla Regione, per interventi infrastrutturali opere e servizi di tutela ambientale, comunque connesse all’esercizio dell’attività estrattiva, compreso il recupero ambientale delle cave dismesse.

     5. La Regione utilizza le somme di cui al comma 3 anche per:

     a) studi, ricerche, attività di supporto alla programmazione regionale, promozione e sostegno ad azioni e politiche di piano, compreso l’impiego nella realizzazione di opere infrastrutturali e di edilizia residenziale di materiali assimilabili o alternativi ai prodotti di cava;

     b) finanziamenti in favore delle Province per le attività di vigilanza in materia di cave;

     c) interventi di tutela e salvaguardia ambientale e sviluppo sostenibile.

     6. La somma erogata a favore delle Province è ripartita in ragione delle quantità di materiali di cava estratti nel territorio di competenza.

     7. Gli importi unitari di cui al comma 2 sono modificabili annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 27 della l.r. 28 febbraio 2000, n. 13.

     8. Sono assoggettati al pagamento del contributo di cui al comma 1 i materiali assimilabili di cui all’articolo 18 ter.

     9. Non sono assoggettati al pagamento del contributo di cui al comma 1 i materiali provenienti da attività di cava che non eccedono il limite di mille metri cubi annuali, nonché quelli provenienti da attività di cava autorizzate ai sensi dell’articolo 8, comma 6 bis.”.

 

     Art. 15. (Modifica dell’art. 13).

     1. Al comma 1 dell’art. 13 della l.r. 2/2000 le parole: “i quali sulla base delle competenze stabilite dall’art. 4 commi 1 e 2 accertano la rispondenza dei lavori stessi con quanto previsto nel progetto e nel provvedimento di autorizzazione” sono sostituite con “per i provvedimenti di rispettiva competenza”.

     2. Al comma 2 dell’articolo 13 della l.r. 2/2000 le parole “alla presenza del titolare dell’autorizzazione o suo delegato” sono sostituite da “anche comprensivi di indagini dirette o indirette, da eseguire in contraddittorio e a carico del titolare dell’autorizzazione o concessione”.

 

     Art. 16. (Modifiche dell’art. 14).

     1. Al comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 2/2000 le parole “dai Comuni territorialmente competenti anche in forma associata” sono sostituite da: “dalle Province”.

     2. Dopo il comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 2/2000 sono aggiunti i seguenti commi:

     “1 bis. Gli atti, i verbali, i rapporti prodotti a seguito dell’attività di vigilanza sono trasmessi al Comune interessato al fine dell’adozione dei provvedimenti definitivi.

     1 ter. Le modalità per il coordinamento tra Provincia e Comuni sono definite dalla Giunta regionale con apposito atto d’indirizzo e coordinamento.”.

     3. Il comma 3 dell’art. 14 della l.r. 2/2000 è così sostituito:

     “3. L’autorità di vigilanza per le funzioni di cui al comma 2 può avvalersi, previa stipula di apposita convenzione, di altri organismi e amministrazioni pubbliche, con specifiche competenze in materia e in particolare dell’ARPA”.

     4. Il comma 5 dell’art. 14 della l.r. 2/2000 è abrogato.

 

     Art. 17. (Modifiche dell’art. 15).

     1. La lettera b) del comma 1 dell’art. 15 della l.r. 2/2000 è sostituita dalla seguente:

     “b) il titolare dell’autorizzazione non adempia agli obblighi di cui all’art. 11 comma 1 lett. a), b), d) ed f) e comma 2;”.

     2. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 2/2000 è sostituita dalla seguente:

     “d) il mancato rispetto dei contratti collettivi nazionali, provinciali e aziendali di lavoro del settore;”.

     3. Dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 2/2000 è aggiunta la seguente:

     “e) il mancato rispetto dei versamenti contributivi e fiscali e delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.”.

 

     Art. 18. (Modifiche dell’art. 16).

     1. Al comma 1 dell’articolo 16 della l.r. 2/2000 le parole “a proprie spese” sono sostituite da “a spese del medesimo”.

     2. Al comma 2 dell’articolo 16 della l.r. 2/2000, dopo le parole “comma 1”, sono aggiunte le parole “o comunque in caso di rilevante interesse pubblico connesso al sopraggiunto pericolo di dissesto”.

 

     Art. 19. (Modifiche dell’art. 17).

     1. Al comma 4 dell’articolo 17 della l.r. 2/2000 le parole “da lire sessanta milioni a lire seicento milioni” sono sostituite da “da euro trentamila a euro trecentomila”.

     2. Al comma 6 dell’articolo 17 della l.r. 2/2000 le parole “a lire dieci milioni e non superiore a lire cento milioni” sono sostituite da “a euro cinquemila e non superiore a euro cinquantamila”.

     3. Il comma 7 dell’articolo 17 della l.r. 2/2000 è sostituito dal seguente:

     “7. Per il mancato adempimento da parte del titolare dell’autorizzazione o della concessione di obblighi di comunicazione o trasmissione di documenti, attestazioni o altre informazioni previsti dalla presente legge, si applica, previa diffida, una sanzione pecuniaria da euro mille a euro tremila.”.

 

     Art. 20. (Sostituzione dell’art. 18).

     1. L’articolo 18 della l.r. 2/2000 è sostituito dal seguente:

     “Art. 18. (Riutilizzo di rifiuti inerti).

     1. Al fine di favorire la tutela ambientale e il massimo riuso delle risorse esistenti, il Piano regionale per la gestione integrata e razionale dei rifiuti, di cui alla legge regionale 31 luglio 2002, n. 14, promuove il recupero e il reimpiego dei rifiuti inerti provenienti dall’attività di trasformazione edilizia e in particolare di costruzione e demolizione. Le autonomie locali e i privati concorrono al perseguimento di tale obiettivo.

     2. I rifiuti inerti provenienti dalle attività di cui al comma 1, possono essere trattati e/o riciclati negli impianti di lavorazione dei prodotti di cava con adeguate caratteristiche tecnologiche, nel rispetto delle previsioni del PRAE.

     3. I capitolati di appalto per la realizzazione di opere pubbliche o di infrastrutture a uso pubblico devono prevedere l’utilizzo di materiali idonei provenienti dalle attività di cui al comma 1, nel rispetto dei criteri e delle modalità previsti dal PRAE.

     4. Il Piano regionale delle opere pubbliche, di cui alla legge regionale 20 maggio 1986, n. 19, riconosce priorità ai progetti coerenti con la previsione di cui al comma 3.”.

 

     Art. 21. (Integrazione della l.r. 2/2000).

     1. Dopo l’articolo 18 della l.r. 2/2000 sono aggiunti i seguenti:

     “Art. 18 bis. (Norme regolamentari di attuazione).

     1. Per l’attuazione della presente legge sono adottate norme regolamentari entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della stessa.

     2. I Comuni e le Province, nell’ambito delle funzioni attribuite dalla presente legge, disciplinano i procedimenti amministrativi nel rispetto del PRAE e delle norme regolamentari di cui al comma 1.

Art. 18 ter. (Valorizzazione di materiali assimilabili).

     1. I materiali provenienti da scavi di opere civili, pubbliche o private, assimilabili per qualità ai materiali di cui all’articolo 2, comma 1 e non impiegati nella realizzazione delle opere stesse, sono ceduti a titolo gratuito al Comune competente per territorio, qualora, sulla base delle previsioni progettuali, eccedano la quantità di ventimila metri cubi totali.

     2. Il Comune utilizza, direttamente o indirettamente, i materiali di cui al comma 1 per le finalità di cui al comma 4 dell’articolo 12, ovvero dispone per il loro conferimento, a titolo oneroso, a impianti di prima lavorazione o trasformazione di materiali di cava presenti nel territorio regionale.

     3. Nel caso di opere pubbliche o di interesse pubblico da cui derivano quantità di materiali, di cui al comma 1, superiori a cinquecentomila metri cubi, la Regione promuove accordi con i soggetti interessati, ivi compresi le ditte appaltatrici dei lavori, i titolari di cave o impianti di lavorazione o trasformazione di materiali di cava e gli altri soggetti interessati all’utilizzo dei materiali di risulta.

Art. 18 quater. (Ricerca e innovazione).

     1. La Regione promuove la ricerca e l’innovazione dei materiali inerti utilizzati nell’industria edilizia e delle costruzioni, con particolare riferimento ai materiali provenienti da recupero e riciclaggio di rifiuti inerti.

Art. 18 quinquies. (Consorzi volontari).

     1. La Regione promuove la costituzione di consorzi volontari tra aziende titolari di autorizzazioni per l’esercizio dell’attività estrattiva, ai fini del comune approvvigionamento di materiali dalla stessa area di cava o giacimento.

     Art. 18 sexies. (Norma finanziaria).

     1. Il contributo previsto all’articolo 12 della presente legge è introitato nella unità previsionale di base 3.1.003 del bilancio regionale, parte entrata, denominata “Vendita beni e servizi”.

     2. Al finanziamento degli interventi di cui all’articolo 12 comma 5 della presente legge si provvede con gli stanziamenti previsti nella unità previsionale di base 05.1.013 del bilancio regionale 2003, parte spesa, denominata “Cave, miniere e acque minerali”.

     3. Il contributo di cui al comma 5 dell’art. 6 viene introitato nella unità previsionale di base 3.1.003 del bilancio regionale, parte entrata, denominata “Vendita beni e servizi” ed utilizzato, per le finalità previste dalla presente legge, per il finanziamento dell’unità previsionale di base 07.2.002 del bilancio regionale, parte spesa, denominata “Interventi in materia di forestazione ed economia montana”.

     4. Per gli anni 2004 e successivi la quantificazione della spesa per il finanziamento degli interventi di cui ai commi 2 e 3 è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell’art. 27, comma 3, lett. c) della vigente legge regionale di contabilità.

     5. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.”.

 

     Art. 22. (Norme transitorie).

     1. Gli strumenti urbanistici comunali contenenti previsioni di aree di cava vanno adeguati al PRAE entro novanta giorni dalla data di approvazione dello stesso.

     2. Dopo l’approvazione del PRAE le previsioni di aree di cava contenute negli strumenti urbanistici comunali in contrasto con il PRAE approvato decadono.

     3. Fino alla entrata in vigore delle norme regolamentari di cui all’articolo 18 bis e all’approvazione del PRAE si applicano le disposizioni della presente legge ad esclusione di quanto stabilito dall’articolo 5 bis della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 e successive modifiche e integrazioni. La Regione partecipa alla conferenza di servizi di cui all’articolo 7, comma 4 della l.r. 2/2000 [1].

     3 bis. Fino alla entrata in vigore delle norme regolamentari di cui all’articolo 18 bis e all’approvazione del PRAE possono essere presentate nuove domande di autorizzazione ai sensi dell’articolo 8, comma 1 della l.r. 2/2000. Le nuove domande e le istanze per l’approvazione dei piani attuativi di cui all’articolo 19, comma 1, lett. a) e b) della l.r. 2/2000 sono limitate ai seguenti casi:

     a) giacimenti di argille o calcari per cemento, calce o macinati ad usi industriali da destinare all’approvvigionamento di grandi stabilimenti industriali ubicati sul territorio regionale;

     b) giacimenti di materiali di cava da destinare esclusivamente all’approvvigionamento di impianti di lavorazione o trasformazione di prodotti di cava ubicati sul territorio regionale e che siano approvvigionati, al momento della richiesta, da cave autorizzate e in scadenza nei ventiquattro mesi successivi alla presentazione della domanda [2].

     3 ter. Fino alla entrata in vigore delle norme regolamentari di cui all’articolo 18 bis e all’approvazione del PRAE possono essere presentate istanze per l’autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva per il soddisfacimento del fabbisogno straordinario di cui all’articolo 8, comma 6 bis della l.r. 2/2000 [3].

     4. [Ai fini di cui al comma precedente, si considerano pendenti i procedimenti per i quali i soggetti interessati abbiano presentato, alla data di entrata in vigore della presente legge, la domanda di cui agli artt. 4 e 5 della l.r. 11/98] [4].

 

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


[1] Comma così sostituito dall’art. 3 della L.R. 23 dicembre 2004, n. 34.

[2] Comma aggiunto dall’art. 3 della L.R. 23 dicembre 2004, n. 34.

[3] Comma aggiunto dall’art. 3 della L.R. 23 dicembre 2004, n. 34.

[4] Comma abrogato dall’art. 3 della L.R. 23 dicembre 2004, n. 34.