§ 4.1.55 - L.R. 31 luglio 2002, n. 14.
Norme per gestione integrata dei rifiuti [2].


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:4. assetto del territorio e dell'ambiente
Capitolo:4.1 urbanistica
Data:31/07/2002
Numero:14


Sommario
Art.1.  (Oggetto e finalità).
Art. 2.  (Piano regionale di gestione dei rifiuti).
Art. 3.  (Piano di gestione dei rifiuti urbani).
Art. 4.  (Piano di gestione dei rifiuti speciali, anche pericolosi).
Art. 5.  (Piano per la bonifica delle aree inquinate).
Art. 6.  (Procedure).
Art. 7.  (Validità e verifiche del piano).
Art. 8.  (Competenze della Regione).
Art. 9.  (Competenze delle province).
Art. 10.  (Competenze dei comuni).
Art. 11.  (Ambiti territoriali ottimali).
Art. 12.  (Competenze dell’ATO).
Art. 13.  (Accordi di programma).
Art. 14.  (Conferenza dei sindaci).
Art. 15.  (Raccolta differenziata).
Art. 16.  (Imballaggi).
Art. 17.  (Procedure semplificate per l’autosmaltimento e il recupero dei rifiuti).
Art. 17 bis.  (Sistema di recupero dei rifiuti).
Art. 18.  (Osservatorio regionale sulla gestione dei rifiuti).
Art. 19.  (Norme finali e transitorie).
Art. 20.  (Abrogazione di norme).


§ 4.1.55 - L.R. 31 luglio 2002, n. 14. [1]

Norme per gestione integrata dei rifiuti [2].

(B.U. n. 36 del 14 agosto 2002 – S.O. n. 1).

 

Art.1. (Oggetto e finalità).

     1. La presente legge, nel rispetto del titolo quinto della Costituzione, dello Statuto regionale e del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, attuativo delle direttive CEE 91/156 sui rifiuti, 91/689 sui rifiuti pericolosi, e 94/62 sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi, disciplina la gestione dei rifiuti e le procedure per l’adozione e l’aggiornamento del piano regionale di gestione dei rifiuti.

     2. La Regione, con la presente legge:

     a) assicura le massime garanzie di protezione dell’ambiente e della salute, nonché di salvaguardia dei valori naturali e paesaggistici e delle risorse presenti nel territorio regionale;

     b) persegue la realizzazione dei principi di economicità, efficienza ed efficacia;

     c) favorisce gli interventi volti alla realizzazione di un sistema di gestione integrata dei rifiuti, volto a promuovere la riduzione alla fonte della quantità e della pericolosità dei rifiuti prodotti;

     d) incentiva il massimo recupero dai rifiuti di materiali riutilizzabili e la massima utilizzazione dei rifiuti, successivamente alle operazioni di recupero, come combustibile o come altro mezzo per produrre energia;

     e) persegue la progressiva riduzione delle discariche come sistema ordinario di smaltimento;

     f) promuove l’autosufficienza regionale per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, anche mediante la riduzione dei rifiuti da avviare ad operazioni di smaltimento.

     3. La Regione promuove e coordina iniziative e campagne di comunicazione e informazione al cittadino, finalizzate a fornire informazioni in ordine alla programmazione regionale di settore e alle conseguenti scelte operative, anche per promuovere comportamenti conformi alle esigenze di riduzione, riutilizzo, valorizzazione, recupero e smaltimento dei rifiuti. La Giunta regionale assicura l’unitarietà di indirizzo dell’informazione, predispone programmi di attività e provvede alla realizzazione e divulgazione di materiale didattico e informativo.

 

     Art. 2. (Piano regionale di gestione dei rifiuti).

     1. Il piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all’articolo 22 del D.Lgs. 22/1997 si articola nel:

     a) piano di gestione dei rifiuti urbani;

     b) piano di gestione dei rifiuti speciali, anche pericolosi;

     c) piano per la bonifica delle aree inquinate.

     2. Il piano regionale, nel rispetto del piano regionale sviluppo e del piano urbanistico territoriale, è coordinato con il piano per la difesa e il corretto uso delle acque, il piano energetico e gli altri piani di settore attinenti.

 

     Art. 3. (Piano di gestione dei rifiuti urbani).

     1. Il piano di gestione dei rifiuti urbani:

     a) promuove la riduzione della quantità, dei volumi della pericolosità dei rifiuti;

     b) individua le iniziative dirette a limitare la quantità dei rifiuti e a favorire il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti, nonché le iniziative dirette a favorire recupero di materie dai rifiuti;

     c) detta gli indirizzi per l’individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché per l’individuazione dei luoghi e impianti adatti allo smaltimento;

     d) stabilisce le condizioni e i criteri tecnici in base ai quali gli impianti per la gestione dei rifiuti, ad eccezione delle discariche, possono essere localizzati in aree destinate ad insediamenti produttivi;

     e) individua le misure atte ad assicurare la regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani;

     f) stabilisce la tipologia e il complesso degli impianti per la gestione dei rifiuti urbani da realizzare nella regione, tenendo conto dell’obiettivo di assicurare la gestione dei rifiuti urbani all’interno degli ambiti territoriali ottimali, nonché dell’offerta di smaltimento e di recupero da parte del sistema produttivo;

     g) stabilisce la tipologia e la quantità degli impianti per l’incenerimento, con recupero energetico, dei rifiuti urbani e per l’utilizzazione principale degli stessi come combustibile o altro mezzo per produrre energia, da realizzare nella regione;

     h) prevede la stima dei costi delle operazioni di recupero e smaltimento;

     i) stabilisce criteri inerenti le procedure per una corretta gestione dei rifiuti cimiteriali e da operazioni di esumazione ed estumulazione, nel rispetto delle norme dettate dal D.Lgs. 22/1997 e dal decreto ministeriale 26 giugno 2000, n. 219;

     j) detta indirizzi in ordine alla produzione di compost di qualità e combustibile derivato dai rifiuti (CDR)

di qualità;

     k) determina le percentuali minime ai fini della raccolta differenziata dei rifiuti urbani in misura non inferiore a quelle fissate dall’articolo 24 del D.Lgs. 22/1997;

     l) promuove la certificazione di qualità ISO 14001 e EMAS II delle imprese operanti nel settore dei rifiuti.

 

     Art. 4. (Piano di gestione dei rifiuti speciali, anche pericolosi).

     1. Il piano di gestione dei rifiuti speciali, anche pericolosi:

     a) promuove le iniziative dirette a limitare la produzione della quantità, dei volumi e della pericolosità dei rifiuti speciali;

     b) detta criteri ai fini della stima della quantità e qualità dei rifiuti prodotti, in relazione ai settori produttivi e ai principali poli di produzione;

     c) detta indirizzi per l’individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti speciali;

     d) stabilisce le condizioni e i criteri tecnici in base ai quali gli impianti per la gestione dei rifiuti speciali, ad eccezione delle discariche, sono localizzati nelle aree destinate a insediamenti produttivi;

     e) definisce, ai sensi dell’articolo 22, comma 3, lett. c) del D.Lgs. 22/1997, le misure necessarie ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione, al fine di favorire la riduzione della movimentazione dei rifiuti speciali, tenuto conto degli impianti di recupero e di smaltimento esistenti.

 

     Art. 5. (Piano per la bonifica delle aree inquinate).

     1. Il piano per la bonifica delle aree inquinate:

     a) individua i siti da bonificare e le caratteristiche degli inquinamenti presenti;

     b) stabilisce le modalità degli interventi di bonifica e risanamento ambientale che privilegino prioritariamente l’impiego di materiali provenienti da attività di recupero dei rifiuti urbani;

     c) determina l’ordine di priorità degli interventi;

     d) disciplina le modalità di smaltimento dei materiali da asportare;

     e) prevede la stima degli oneri finanziari.

 

     Art. 6. (Procedure).

     1. La Giunta regionale:

     a) adotta lo schema del piano di cui all’articolo 2, ai fini della concertazione e del partenariato istituzionale e sociale previsti dall’articolo 5 della legge regionale 28 febbraio 2000, n.13;

     b) espletati gli adempimenti di cui alla lett. a), preadotta il piano regionale, trasmettendolo al Consiglio delle autonomie ai fini del parere previsto dall’articolo 15, comma 8 della legge regionale 14 ottobre 1998, n. 34;

     c) tenuto conto del parere di cui alla lett. b) adotta il piano e lo trasmette al Consiglio regionale per l’approvazione.

 

     Art. 7. (Validità e verifiche del piano).

     1. La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale sullo stato di attuazione del piano previsto all’articolo 2.

     2. Il piano regionale ha validità quinquennale ed esplica i suoi effetti fino all’approvazione del successivo.

 

     Art. 8. (Competenze della Regione).

     1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative di cui alle lett. a), b), c), f), g), h), i), l), m), n) e n-bis) dell’articolo 19, comma 1, del D.Lgs. 22/1997.

 

     Art. 9. (Competenze delle province).

     1. Le province esercitano le funzioni amministrative di cui alle lettere b), c), d), e), f) 1° comma dell’articolo 20 del D.Lgs 22/1997 nonché quelle di cui alle lettere d) ed e) del 1° comma dell’articolo 19 del D.Lgs. 22/1997 con le modalità ivi indicate.

 

     Art. 10. (Competenze dei comuni).

     1. Spettano ai comuni le competenze di cui all’articolo 21 del D.Lgs. 22/97.

     2. I comuni, nell’ambito delle competenze di cui al comma 1, promuovono iniziative di educazione ambientale tra le quali in particolare quelle finalizzate alla corretta attuazione della raccolta differenziata, alla limitazione dell’impiego degli imballaggi, e al conferimento degli imballaggi usati riutilizzabili. A tal fine i comuni individuano le modalità per incentivare la cooperazione dei cittadini ai fini della corretta gestione dei rifiuti, promuovendo anche l’attività informativo-educativa per il conseguimento degli obiettivi del piano regionale.

     3. Per la realizzazione di quanto previsto nel comma 2 i comuni provvedono in particolare a:

     a) favorire l’introduzione di sistemi cauzionali, diretti ad incrementare la restituzione degli imballaggi e dei beni durevoli di uso domestico usati ai fornitori;

     b) introdurre meccanismi di incentivazione, ivi compresa la compensazione economica da valere sulla tariffa che i cittadini sono tenuti a corrispondere, commisurati alla collaborazione degli stessi nella raccolta differenziata e nel separato conferimento delle diverse frazioni alle stazioni ecologiche e mediante le altre forme di conferimento;

     c) introdurre meccanismi di incentivazione in favore degli uffici privati che conferiscono al pubblico servizio di raccolta o alle stazioni ecologiche la carta da destinare al riciclaggio mediante rigenerazione.

 

     Art. 11. (Ambiti territoriali ottimali).

     1. La dimensione territoriale ottimale per la gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati, definita Ambito Territoriale Ottimale (ATO) è stabilita dal piano regionale dei rifiuti di cui all’art. 2. All’interno di ciascun ATO è assicurata la gestione dei rifiuti speciali non pericolosi assimilabili agli urbani.

     2. Ciascun ATO comprende il territorio di più comuni anche appartenenti a province diverse.

     3. La Giunta regionale, al fine di ottimizzare il sistema di gestione dei rifiuti detta specifici criteri e indirizzi per favorire forme di cooperazione tra più ATO, in accordo con le conferenze dei sindaci degli ATO.

     4. I comuni ricompresi in ciascun ATO, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del piano regionale di cui all’articolo 2, stipulano, sulla base dello schema tipo predisposto dalla Regione, una convenzione che regola i reciproci rapporti tra gli stessi.

     5. L’ATO opera quando la convenzione è sottoscritta da non meno dei due terzi dei comuni che rappresentino almeno il cinquanta per cento della popolazione complessiva dell’ambito territoriale.

     6. Qualora non si realizzino le condizioni di cui al comma 5 la provincia, previa diffida ai comuni, con assegnazione di un termine di trenta giorni per la stipula della convenzione, si sostituisce agli stessi e adotta la convenzione, sentita la conferenza dei sindaci di cui all’articolo 14.

     7. Nell’ipotesi di ATO interprovinciale i poteri sostitutivi di cui al comma 6 sono esercitati dalla provincia nel cui territorio è ricompresa la parte prevalente dell’ambito territoriale ottimale.

     8. Qualora si proceda alla costituzione di ATO interregionali contermini, la Regione provvede mediante accordi di programma.

 

     Art. 12. (Competenze dell’ATO).

     1. All’ATO compete assicurare la gestione unitaria dei rifiuti urbani predisponendo il piano di gestione dei rifiuti in applicazione degli indirizzi e prescrizioni del D.Lgs. 22/97 e nel rispetto di quanto disposto dal piano regionale di cui all’articolo 2.

     2. All’ATO compete in particolare disporre le linee di indirizzo per la gestione dei rifiuti e per la relativa verifica nonché definire gli obiettivi ed assicurare l’organizzazione della raccolta differenziata.

     3. L’ATO, al fine di ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani ovvero per esigenze tecniche, può disporre che la gestione dei rifiuti, anche in relazione a fasi del ciclo integrato, sia effettuata in ambiti territoriali di minore estensione ricompresi nell’ATO, purché sia superata ogni frammentazione antieconomica della gestione stessa.

     4. All’ATO compete l’adozione di decisioni vincolanti per tutti i comuni dell’ATO intese ad assicurare l’omogeneità dei servizi di gestione dei rifiuti, dei costi degli stessi e delle conseguenti tariffe, sulla base delle indicazioni, dei criteri ed indirizzi stabiliti dalla giunta regionale al fine di assicurare la sostenibilità ambientale, l’efficienza, l’efficacia, l’economicità del sistema regionale di gestione dei rifiuti.

     5. All’ATO compete l’elaborazione, con la partecipazione del Comitato consultivo degli utenti, della “Carta dei Servizi” dei rifiuti solidi urbani, nella quale sono specificati gli standards qualitativi dei servizi, i diritti e i doveri del cittadino utente.

     6. Gli ATO definiscono con proprio atto le forme e le modalità di costituzione del Comitato consultivo di cui al comma precedente.

 

     Art. 13. (Accordi di programma).

     1. Lo smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi, nonché di quelli speciali assimilati o assimilabili agli urbani, provenienti da altre regioni è subordinato ad accordi di programma regionali, ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del D.Lgs. 22/1997.

 

     Art. 14. (Conferenza dei sindaci).

     1. In ciascuno degli ATO è costituita la conferenza dei sindaci, organo di rappresentanza dei comuni che ne fanno parte.

     2. La conferenza dei sindaci è composta dai sindaci dei comuni dell’ATO o dagli assessori da loro delegati. Il suo funzionamento è disciplinato da apposito regolamento approvato dalla conferenza entro due mesi dall’insediamento.

     3. La conferenza dei sindaci assume le decisioni di competenza dell’ATO.

     4. La conferenza dei sindaci elegge, nel suo seno, il presidente.

     5. Per la carica di presidente e per la partecipazione alla conferenza non sono corrisposte indennità o gettoni di presenza.

     6. L’ATO non ha personalità giuridica, opera sulla base della convenzione di cui al comma 4 dell’articolo 11. Il supporto tecnico e amministrativo per il funzionamento della conferenza è assicurato ai sensi del comma 4 dell’articolo 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

     Art. 15. (Raccolta differenziata).

     1. La metodologia preferenziale per il recupero delle singole frazioni merceologiche contenute nei rifiuti urbani e assimilati è la raccolta differenziata, da attivarsi privilegiando le forme domiciliari.

     2. I livelli di raccolta differenziata indicati dal piano regionale debbono essere conseguiti in ogni singolo ATO, nonché in ciascuno dei comuni che ne fanno parte.

     3. [Qualora non vengano raggiunti i livelli di raccolta differenziata di cui al comma 2, il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti, di cui all’articolo 3 commi da 24 a 40 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è corrisposto in misura pari a tre volte l’ammontare fissato dall’articolo 6 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 30, per i quantitativi mancanti al raggiungimento delle percentuali stabilite nel piano regionale] [3].

 

     Art. 16. (Imballaggi).

     1. I rifiuti urbani costituiti da imballaggi sono conferiti al servizio pubblico, previa raccolta differenziata, ai fini del recupero tecnologico e del riciclaggio. Nell’ATO è assicurata la gestione integrata dei rifiuti di imballaggi e dei rifiuti urbani e assimilabili.

     2. La Regione promuove la stipula di accordi di programma quadro con il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI), finalizzati a fissare le modalità per il recupero e il riciclaggio dei rifiuti di imballaggi.

     3. In ogni singolo ATO, in coerenza con quanto previsto al comma precedente, sono stipulate “convenzioni operative” con i produttori e gli utilizzatori e per essi con i consorzi che li rappresentano, finalizzate a dare attuazione alle disposizioni relative al rimborso ai titolari del servizio pubblico degli oneri sostenuti per la raccolta, l’avvio al recupero e lo smaltimento dei rifiuti di imballaggi, come stabilito dagli articoli 38, comma 9, lett. b) e d), e 41, comma 2, lett. h), del D.Lgs. 22/1997.

 

     Art. 17. (Procedure semplificate per l’autosmaltimento e il recupero dei rifiuti).

     1. Ai fini dell’applicazione delle procedure semplificate, l’esercizio delle attività di autosmaltimento dei rifiuti non pericolosi e di recupero dei rifiuti previsti dagli articoli 31, 32 e 33 del D.Lgs. 22/1997 e dai decreti ministeriali ivi richiamati, può essere intrapreso, decorsi i 90 giorni dall’invio alla provincia territorialmente competente della comunicazione di inizio attività, in presenza delle condizioni richieste dallo stesso decreto legislativo e delle seguenti:

     a) rispetto delle norme tecniche vigenti in materia di rifiuti recuperabili;

     b) indicazione dettagliata delle attività di recupero che si intendono svolgere;

     c) dimostrazione della capacità di recupero e del ciclo di trattamento o di combustione nel quale i rifiuti sono destinati a essere recuperati;

     d) indicazione delle caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai cicli di recupero;

     e) indicazione delle modalità con cui svolgere le attività di recupero, delle caratteristiche strutturali dell’impianto, delle attrezzature utilizzate, dei dispositivi di sicurezza adottati e della potenzialità dell’impianto;

     f) rispetto delle norme in materia di emissioni in atmosfera, ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203;

     g) rispetto delle norme in materia di smaltimento dei reflui, ai sensi del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152.

     2. Le condizioni prescritte ai sensi del comma 1, come previsto dall’articolo 19, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 22/1997, devono essere documentate da un’apposita relazione da allegare alla comunicazione d’inizio attività, di cui agli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo stesso.

     2 bis. L’esercizio delle attività di recupero di cui al presente articolo è soggetto alla prestazione di idonea garanzia finanziaria, a favore della provincia competente per territorio, per una somma commisurata alla tipologia dell’impianto ed ai quantitativi massimi dichiarati secondo quanto stabilito dalla Giunta regionale con apposito atto [4].

     2 ter. La provincia territorialmente competente, decorso un anno dall’avvenuta iscrizione nel registro di cui all’articolo 33, comma 3 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, entro i sessanta giorni successivi, verifica l’effettivo avvio delle operazioni di recupero, come comunicate e nel rispetto delle condizioni prescritte ai commi 1 e 2. Per effettivo avvio si intende la sussistenza dei titoli abilitativi necessari all’esercizio dell’attività di recupero, nonché la piena disponibilità di un complesso di beni organizzati a ciò finalizzati [5].

     2 quater. La provincia competente, ove accerti il mancato effettivo avvio delle operazioni di recupero assegna un termine per la regolarizzazione, decorso inutilmente il quale, dispone il divieto di inizio dell’attività e la cancellazione dal registro tenuto ai sensi dell’articolo 33, comma 2 del d.lgs. 22/1997 [6].

 

          Art. 17 bis. (Sistema di recupero dei rifiuti). [7]

     1. La Regione, sentite le Province e i Comuni territorialmente interessati, promuove, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di libera concorrenza, la razionalizzazione, efficienza, autosufficienza e minore impatto ambientale delle attività di recupero dei rifiuti operanti sul territorio regionale mediante incentivi anche di natura finanziaria per la rilocalizzazione in aree idonee degli impianti esistenti, accorpamento di attività per aree vocate e classi merceologiche omogenee dei flussi di materiali in entrata ed uscita, potenziamento e sviluppo, anche consortile, delle attività di logistica, movimentazione e valorizzazione dei materiali secondo criteri di prossimità.

 

     Art. 18. (Osservatorio regionale sulla gestione dei rifiuti).

     1. E’ istituito, presso la direzione regionale alle politiche territoriali, ambiente e infrastrutture, l’Osservatorio regionale sulla gestione dei rifiuti.

     2. L’osservatorio è organo di consulenza e assistenza della Giunta regionale per l’elaborazione e la gestione del piano regionale dei rifiuti e in particolare esercita le seguenti funzioni:

     a) provvede, con riferimento ad ogni singolo ATO e comune, alla verifica e attestazione annuale delle quote percentuali di rifiuti prelevate mediante raccolta differenziata, per l’accertamento del raggiungimento dei livelli indicati nel piano regionale;

     b) provvede alla verifica annuale delle quantità dei rifiuti prodotte e conferite al servizio pubblico di raccolta e gestione e della loro destinazione finale;

     c) avanza proposte alla Giunta regionale e al Consiglio regionale sulle modifiche e sugli aggiornamenti da apportare al piano regionale e, in generale, sulle materie inerenti la gestione dei rifiuti;

     d) collabora con l’Osservatorio nazionale sui rifiuti.

     3. La costituzione, la composizione e le modalità di funzionamento dell’Osservatorio sono disciplinate con apposito atto della Giunta regionale.

 

     Art. 19. (Norme finali e transitorie).

     1. All’articolo 2, comma 1 della legge regionale 16 giugno 1998, n. 21, prima delle parole “Le Amministrazioni pubbliche” sono inserite le seguenti parole

     (Omissis).

     2. In sede di prima applicazione della presente legge:

     a) la Conferenza dei Sindaci di cui all’articolo 14 è convocata dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti entro trenta giorni dalla stipula della convenzione. Qualora questi non provveda interviene in via sostitutiva l’amministrazione provinciale ai sensi dell’articolo 11 commi 6 e 7. Nella seduta di insediamento si procede all’elezione del presidente;

     b) il Consiglio regionale procede all’approvazione a stralcio del piano di cui all’articolo 2 comma 1 lett. a) [8];

     c) [la disposizione di cui al comma 3 dell’articolo 15 si applica a partire dall’anno 2004 con riferimento ai dati certificati nell’anno 2003] [9];

     d) le province provvedono alla individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

     e) sugli schemi di piani in cui si articola il piano regionale la concertazione istituzionale di cui all’articolo 6, lett. a) si considera assolta con l’acquisizione del parere del Consiglio delle autonomie locali di cui alla lett. b) dello stesso articolo.

     3. Le procedure semplificate per le quali, anteriormente all’entrata in vigore della presente legge, sia stata presentata la comunicazione di cui agli articoli 31, 32, 33 del D.Lgs. 22/1997, di inizio attività e le attività stesse non siano state ancora intraprese, restano sospese sino all’individuazione da parte delle Province delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti entro il termine di cui alla lett. d) del comma 2.

     4. Con apposito atto la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, predisporrà entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli indirizzi e i criteri per l’autorizzazione alla costruzione, gestione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti. Sino all’emanazione degli indirizzi sopra citati, sono sospese tutte le nuove richieste di autorizzazioni alla costruzione e gestione degli impianti.

 

     Art. 20. (Abrogazione di norme).

     1. Sono abrogati:

     a) la legge regionale 24 agosto 1987, n. 44;

     b) il regolamento regionale 24 agosto 1987, n. 45;

     c) il comma 3, dell’articolo 27 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27;

     d) gli articoli 65 e 66 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


[1] Abrogata dall'art. 50 della L.R. 13 maggio 2009, n. 11.

[2] Titolo così rettificato con avviso pubblicato nel B.U. 25 settembre 2002, n. 42.

[3] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 19 giugno 2007, n. 22.

[4] Comma aggiunto dall’art. 1 della L.R. 23 dicembre 2004, n. 31.

[5] Comma aggiunto dall’art. 1 della L.R. 23 dicembre 2004, n. 31.

[6] Comma aggiunto dall’art. 1 della L.R. 23 dicembre 2004, n. 31.

[7] Articolo aggiunto dall’art. 2 della L.R. 23 dicembre 2004, n. 31.

[8] Lettera così modificata dall’art. 17 della L.R. 21 luglio 2004, n. 14.

[9] Lettera abrogata dall'art. 2 della L.R. 19 giugno 2007, n. 22.