§ 4.4.26 - L.R. 9 aprile 1998, n. 11.
Norme in materia di impatto ambientale.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:4. assetto del territorio e dell'ambiente
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:09/04/1998
Numero:11


Sommario
Art. 1.  (Oggetto).
Art. 2.  (Soggetti del procedimento).
Art. 3.  (Ambito di applicazione).
Art. 4.  (Procedura di verifica).
Art. 5.  (Procedura di valutazione di impatto ambientale).
Art. 6.  (Conferenza dei servizi).
Art. 7.  (Giudizio di compatibilità ambientale).
Art. 8.  (Intese regionali).
Art. 9.  (Archivio degli studi di impatto ambientale e informazione al Ministero dell'ambiente).
Art. 10.  (Azioni cautelari).
Art. 11.  (Norma finale).
Art. 12.  (Norma finanziaria).


§ 4.4.26 - L.R. 9 aprile 1998, n. 11. [1]

Norme in materia di impatto ambientale.

(B.U. n. 26 del 22 aprile 1998 - suppl. ord. n. 1).

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Oggetto).

     1. La Regione dell'Umbria con la presente legge detta norme in materia di valutazione di impatto ambientale nel rispetto delle disposizioni della direttiva CEE del 27 giugno 1985, n. 337, come modificata dalla Direttiva 97/11/CE del 3 marzo 1997, e degli indirizzi di cui al D.P.R. 12 aprile 1996.

 

     Art. 2. (Soggetti del procedimento).

     1. La Giunta regionale, sentiti gli enti locali territorialmente competenti, si esprime sulla compatibilità ambientale delle opere individuate ai sensi della presente legge, avvalendosi dell'ufficio competente che svolge l'istruttoria promuovendo specifica conferenza dei servizi.

     2. Il soggetto pubblico o privato che predispone i progetti da sottoporre alla procedura di valutazione di impatto ambientale è denominato soggetto proponente.

 

     Art. 3. (Ambito di applicazione).

     1. I progetti indicati nell'allegato A) di cui al D.P.R. 12 aprile 1996 e quelli di ampliamento o trasformazione delle opere esistenti quando da tali interventi derivi un impianto o un'opera che nel complesso presenti le caratteristiche dell'Allegato "A", limitatamente agli interventi di ampliamento o trasformazione, sono assoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale. Alla stessa procedura sono sottoposti i progetti indicati nell'allegato B) di cui al D.P.R. 12 aprile 1996, qualora ricadano, anche parzialmente, nelle aree naturali protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9, nonché nelle aree di particolare interesse agricolo, di particolare interesse naturalistico ambientale e in quelle ove sono presenti risorse idriche, come specificatamente indicate dal piano urbanistico territoriale ai sensi e per gli effetti della legge regionale 27 dicembre 1983, n. 52 e successive modificazioni e integrazioni.

     2. Per i progetti di cui agli allegati A) e B) del D.P.R. 12 aprile 1996 i quali ricadono, anche parzialmente, all'interno delle aree di cui al comma 1, le soglie dimensionali sono ridotte nella misura prevista dall'articolo 1 comma 5 del D.P.R. 12 aprile 1996.

     3. Sono assoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale qualora la Giunta regionale ne verifichi la necessità secondo le modalità di cui all'art. 4 e sulla base degli elementi di cui all'Allegato D) del D.P.R. 12 aprile 1996:

     a) i progetti indicati nell'allegato B) di cui al D.P.R. 12 aprile 1996, che non ricadono nelle aree di cui al comma 1;

     b) gli interventi di ampliamento o trasformazione delle opere esistenti, quando da tali interventi derivi un impianto o un'opera che nel complesso presenti le caratteristiche e le dimensioni di quelle elencate nell'Allegato B) di cui al D.P.R. 12 aprile 1996.

     4. Non sono assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale i progetti di opere o di interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi delle norme vigenti, sia per salvaguardare l'incolumità delle persone da un pericolo imminente, sia in seguito a calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Qualora l'opera eseguita d'urgenza permanga per più di un anno sul territorio, essa verrà sottoposta a interventi di mitigazione di impatto secondo verifiche e prescrizioni formulate dalla Giunta regionale.

 

TITOLO II

NORME DI PROCEDURA

 

     Art. 4. (Procedura di verifica).

     1. I soggetti che intendono realizzare le opere di cui all'art. 3, comma 3, sottopongono il relativo progetto alla procedura di verifica, presentando alla Giunta regionale apposita domanda. Alla domanda sono allegati nel numero di copie richieste:

     a) progetto preliminare redatto ai sensi dell'articolo 16 della legge 11 febbraio 1994, n. 109;

     b) dichiarazione di cui all'articolo 5 comma 2, lett. e) resa nei termini di cui al comma 9 dello stesso articolo;

     c) rapporto ambientale sottoscritto da tecnici abilitati contenente tutte le informazioni e i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che le opere possono avere sull'ambiente, tenuto conto degli elementi di verifica di cui all'allegato D) del D.P.R. 12 aprile 1996.

     2. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda e della documentazione di cui al comma 1 la Giunta regionale, sulla base dell'istruttoria dell'ufficio competente nonché sulla base degli elementi di verifica, dichiara la necessità di sottoporre il progetto alla procedura di valutazione di impatto ambientale, ovvero la esclusione dello stesso da tale procedura dettando eventuali prescrizioni. Il termine può essere rinnovato una sola volta per ulteriori quindici giorni, in presenza di motivate necessità su conforme disposizione della Giunta regionale, dandone comunicazione all'interessato.

     3. Il Presidente della Giunta regionale, decorsi i termini di cui al precedente comma, nei quindici giorni successivi assume in merito le eventuali proprie determinazioni sul progetto presentato.

     4. La inutile decorrenza dei termini di cui ai commi 2 e 3 comporta l'esclusione del progetto dalla procedura di valutazione di impatto ambientale.

     5. Le determinazioni di cui ai commi 2 e 3 e l'elenco delle decorrenze dei termini di cui al comma 4 sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria.

     6. Presso l'Area operativa assetto del territorio - piano urbanistico territoriale competente per l'istruttoria sulla valutazione di impatto ambientale è istituito un registro delle procedure di verifica, nel quale sono annotate le domande e i relativi esiti; chiunque può prenderne visione senza formalità.

 

     Art. 5. (Procedura di valutazione di impatto ambientale).

     1. Il soggetto proponente la realizzazione di un'opera da assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, presenta alla Giunta regionale apposita domanda.

     2. Alla domanda è allegata la seguente documentazione nel numero di copie richiesto:

     a) progetto definitivo redatto ai sensi dell'articolo 16 della legge 11 febbraio 1994, n. 109;

     b) studio di impatto ambientale, a firma di tecnici abilitati, redatto secondo quanto previsto all'articolo 6 ed all'allegato C) del D.P.R. 12 aprile 1996 e dagli articoli 3, 4, 5 e allegati I e II del D.P.C.M. 27 dicembre 1988;

     c) attestazione delle avvenute presentazioni di cui al comma 4;

     d) dichiarazione, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di avvenuta richiesta di pubblicazione di cui al comma 5;

     e) dichiarazione del sindaco sulla compatibilità urbanistica dell'opera.

     3. Ai soggetti i cui progetti, ai sensi dell'art. 3, comma 3, sono assoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale, è richiesta a completamento, la documentazione di cui al precedente comma.

     4. La domanda e la documentazione di cui ai punti a) e b) del comma 2 sono presentate, a cura del soggetto proponente, presso la Provincia e i Comuni nel cui territorio è prevista la realizzazione dell'opera, nonché presso gli Enti di gestione delle aree naturali protette ricomprese nel progetto. La sola domanda è presentata a cura del soggetto proponente presso i Comuni confinanti, adiacenti al territorio in cui è prevista la realizzazione dell'opera. Entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda, la Provincia, i Comuni e gli Enti di gestione delle aree naturali protette comunicano il proprio parere alla Giunta regionale.

     5. Alla domanda è data pubblicità, a cura e spese del soggetto proponente, mediante pubblicazione di annuncio su uno dei quotidiani regionali di maggiore diffusione e nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria.

     6. Il Comune o i Comuni nel cui territorio l'opera deve essere realizzata, assicurano l'immediato deposito della domanda e degli allegati. Chiunque può prenderne visione o estrarne copia a proprie spese e presentare osservazioni alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui al comma 5 nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria.

     7. Nel caso di progetti che possono determinare rilevanti impatti sul territorio di altre regioni confinanti, la Giunta regionale trasmette la domanda e la documentazione di cui ai punti a) e b) del comma 2 alle Regioni interessate, le quali comunicano il proprio parere nel termine di trenta giorni.

     8. La mancata acquisizione dei pareri di cui ai precedenti commi non determina la improcedibilità dell'istruttoria.

     9. La dichiarazione del sindaco di cui al comma 2, lettera e), è resa entro venti giorni dalla richiesta.

 

     Art. 6. (Conferenza dei servizi).

     1. Accertata la completezza della documentazione, si procede all'istruttoria della domanda mediante una conferenza dei servizi. A tal fine, la domanda e relativi allegati, entro dieci giorni dal ricevimento sono trasmessi ai servizi interessati ed agli altri Enti invitati alla conferenza dei servizi.

     2. La conferenza è convocata entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui all'articolo 5, comma 6, previo avviso ai soggetti di cui al comma 3 da parte del responsabile del procedimento. La conferenza si conclude nei successivi quaranta giorni ed esamina, oltre ai rapporti istruttori, tutte le osservazioni pervenute. L'avviso di convocazione è inviato al soggetto proponente.

     3. Alla conferenza sono invitati a partecipare gli enti di cui al comma 4 dell'articolo 5, gli enti e gli organi centrali o periferici dello Stato coinvolti nel procedimento, nonché il soggetto titolare delle funzioni dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 21 gennaio 1994, n. 61. Partecipano altresì alla conferenza dei servizi i responsabili, o loro delegati, dei servizi regionali coinvolti nel procedimento, garantendo comunque la presenza di professionalità riferite all'economia, alla chimica, geologia, scienze naturali, biologia, agronomia, igiene, sanità, meteorologia, sociologia e architettura. Il soggetto proponente ha diritto a presenziare alle riunioni per l'eventuale contraddittorio di cui all'articolo 9, comma 4 del D.P.R. 12 aprile 1996, avvalendosi della facoltà di eventuale assistenza tecnico-legale.

     4. Le determinazioni concordate nell'ambito della conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nulla-osta, gli assensi, i pareri e gli atti abilitativi richiesti per l'esecuzione e la realizzazione dell'opera.

     5. Al termine dell'istruttoria ed in relazione alle determinazioni della conferenza dei servizi è predisposta una relazione conclusiva sulla base della quale la Giunta regionale pronuncia il giudizio di compatibilità ambientale di cui all'articolo 7.

     6. La relazione conclusiva è redatta dal responsabile del procedimento entro venti giorni dalla conclusione della conferenza dei servizi ed è comprensiva dei risultati del contraddittorio previsto dal presente articolo e della valutazione di ogni singola osservazione. Nei successivi quindici giorni la Giunta regionale si esprime sulla compatibilità ambientale dell'opera.

     7. Qualora la particolare complessità dell'opera oggetto di verifica e di procedura di valutazione di impatto ambientale richieda l'apporto di particolari competenze derivanti da professionalità ed esperienza, il responsabile del procedimento propone alla Giunta regionale di acquisire, nella conferenza dei servizi, specifiche e qualificate valutazioni di appositi esperti, pur restando fermi i tempi per l'espletamento della procedura.

 

     Art. 7. (Giudizio di compatibilità ambientale).

     1. La Giunta regionale pronuncia il giudizio motivato in ordine alla compatibilità ambientale dell'intervento, valido per 5 anni dalla data dell'emanazione, dettando eventuali prescrizioni per la mitigazione degli impatti ed il monitoraggio delle opere o degli impianti, nonché le modalità con le quali sono fornite le necessarie garanzie di natura finanziaria attraverso la stipula di apposita convenzione, o atto d'obbligo, registrata e trascritta.

     2. Per le materie non di competenza regionale, qualora non valutate nell'ambito della conferenza dei servizi, il soggetto proponente dovrà acquisire gli atti autorizzativi competenti.

     3. Il giudizio di compatibilità ambientale è trasmesso all'Amministrazione competente al rilascio del provvedimento amministrativo, che consente in via definitiva la realizzazione dell'opera, la quale si uniforma a quanto ivi stabilito. Il giudizio di compatibilità ambientale è altresì trasmesso al soggetto proponente.

     4. In ogni caso è fatto divieto di dare corso all'inizio dei lavori in mancanza del giudizio di compatibilità ambientale.

     5. Gli esiti della procedura di valutazione di impatto ambientale sono comunicati anche ai soggetti convocati per la partecipazione al procedimento e sono pubblicati per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria.

 

     Art. 8. (Intese regionali).

     1. Nel caso di progetti ricadenti in parte sul territorio di altre regioni confinanti, il giudizio di compatibilità ambientale è reso dalle Regioni interessate, promuovendo le intese di cui all'articolo 11 del D.P.R. 12 aprile 1996.

 

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 9. (Archivio degli studi di impatto ambientale e informazione al Ministero dell'ambiente).

     1. Ai fini della conservazione della documentazione e degli studi di impatto ambientale, dei documenti e degli atti inerenti i procedimenti di valutazione di impatto ambientale conclusi, si applicano le disposizioni regionali in materia di conservazione e pubblicità degli atti e relative documentazioni.

     2. A cura della Giunta regionale, con cadenza annuale, viene data informazione al Ministero dell'ambiente circa i provvedimenti adottati e i procedimenti di valutazione di impatto ambientale in corso, nonché ogni altra utile informazione.

 

     Art. 10. (Azioni cautelari).

     1. Ferme restando le competenze delle amministrazioni statali e locali in materia e le disposizioni di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, qualora i lavori per la realizzazione delle opere di cui agli elenchi degli allegati A) e B) del D.P.R. 12 aprile 1996 siano iniziati in assenza del giudizio di compatibilità ambientale, ovvero senza che sia stata avviata la procedura di verifica nei casi previsti dall'articolo 3, comma 3, il sindaco del Comune interessato ordina l'immediata sospensione dei lavori fino all'emanazione del giudizio di compatibilità ambientale, ovvero all'esito della verifica ed assegna un termine perentorio per l'avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale o di verifica.

     2. Qualora le opere siano state realizzate in difformità dal provvedimento di compatibilità ambientale o dalle prescrizioni di cui al comma 2 dell'articolo 4, o comunque in violazione della presente legge, il sindaco del Comune interessato ordina la immediata sospensione dei lavori ed assegna al soggetto proponente un termine non superiore a 6 mesi per i necessari adeguamenti.

     3. Qualora le opere realizzate sulla base degli esiti della procedura di valutazione di impatto ambientale non siano utilizzate secondo le prescrizioni e modalità stabilite con il provvedimento di cui all'articolo 7, il sindaco ordina la sospensione dell'utilizzazione dell'opera e fissa un termine per consentire l'uso conforme della stessa. Decorso inutilmente tale termine, il sindaco inibisce l'uso delle opere stesse.

     4. Salvo che il fatto costituisca reato più grave e ferme le sanzioni amministrative di legge, il sindaco applica nei confronti del soggetto inadempiente una ammenda corrispondente ai danni ambientali provocati, in maniera diretta ed indiretta, determinati con apposita conferenza di servizi, alla quale partecipano i soggetti di cui all'articolo 6, comma 3, eventualmente coadiuvati da specifiche professionalità.

     5. Qualora il sindaco non abbia proceduto agli adempimenti previsti ai commi 1, 2, 3 e 4, la Giunta regionale provvede in via sostitutiva.

 

     Art. 11. (Norma finale).

     1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina:

     a) gli schemi di domanda di cui agli articoli 4 e 5;

     b) lo schema dell'annuncio da pubblicare di cui all'articolo 5, comma 5;

     c) lo schema di convenzione o atto unilaterale d'obbligo, di cui all'articolo 7 comma 1, per garantire il rispetto delle prescrizioni contenute nel giudizio di compatibilità ambientale;

     d) i periodi di sospensione dei termini fissati nella presente legge, da aggiornarsi annualmente.

     2. La Giunta regionale, scaduti i termini fissati dalla direttiva comunitaria 97/11/CE del 3 marzo 1997 per il suo recepimento nell'ordinamento legislativo nazionale, si impegna ad adottare e presentare al Consiglio regionale, entro i successivi novanta giorni, una specifica normativa per il recepimento della direttiva comunitaria.

 

     Art. 12. (Norma finanziaria).

     1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 1998 la spesa di lire 50.000.000, da iscrivere in termini di competenza e di cassa al capitolo 5820 di nuova istituzione denominato "Spese per istruttorie, studi, indagini, consulenze, pubblicazioni in materia di valutazione di impatto ambientale".

     2. All'onere di cui al precedente comma si fa fronte con quota della disponibilità che sarà appositamente prevista sul fondo globale del capitolo 6120 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998.

     3. La Giunta regionale - a norma dell'art. 28, comma 2, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23 e successive modificazioni - è autorizzata ad apportare al bilancio di previsione 1998 le conseguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa.

     4. Per gli anni 1999 e successivi l'onere di cui al precedente comma 1, sarà annualmente determinato con legge di bilancio ai sensi dell'art. 5, legge regionale 3 maggio 1978, n. 23.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 

Allegati

(Omissis)

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 38 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 12.