§ 4.2.24 - L.R. 20 maggio 1986, n. 19.
Disciplina per la programmazione e l'esecuzione delle opere pubbliche.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:4. assetto del territorio e dell'ambiente
Capitolo:4.2 edilizia e lavori pubblici
Data:20/05/1986
Numero:19


Sommario
Art. 1.  Obiettivi.
Art. 2.  Programmazione pluriennale.
Art. 3.  Piani attuativi annuali d'intervento.
Art. 4.  Formazione dei programmi pluriennali e dei Piani attuativi annuali.
Art. 5.  Approvazione dei progetti.
Art. 6.  Osservatorio regionale delle opere pubbliche.
Art. 7.  Operatività.
Art. 8.  Ambiti di applicazione.
Art. 9.  Finanziamenti.
Art. 10.  Concessione contributo regionale.
Art. 11.  Contributi in conto capitale.
Art. 11 bis. 
Art. 12.  Reimpiego delle economie.
Art. 13.  Contributi suppletivi.
Art. 14.  Contributi in annualità costanti.
Art. 15.  Garanzia fidejussoria.
Art. 16.  Revisione prezzi.
Art. 17.  Adempimenti dei soggetti beneficiari.
Art. 18.  Approvazione progetti.
Art. 19.  Vigilanza sugli interventi.
Art. 20.  Pronto intervento.
Art. 21.  Affidamento dell'esecuzione di opere pubbliche alle Comunità montane.
Art. 22.  Ambiti di applicazione.
Art. 23.  Elenco regionale dei prezzi.
Art. 24.  Avvisi di gara.
Art. 25.  Aggiudicazione lavori.
Art. 26.  Pubblica utilità.
Art. 27.  Occupazione d'urgenza.
Art. 28.  Affidamento in concessione.
Art. 29.  Collaudi.
Art. 30.  Contratto di lavoro.
Art. 30 bis. 
Art. 31.  Abrogazione di norme.
Art. 32.  Norma transitoria.


§ 4.2.24 - L.R. 20 maggio 1986, n. 19. [1]

Disciplina per la programmazione e l'esecuzione delle opere pubbliche.

(B.U. n. 38 del 28 maggio 1986).

 

Art. 1. Obiettivi.

     La presente legge, in coerenza con gli obiettivi del Piano regionale di sviluppo e del Piano urbanistico territoriale, disciplina la programmazione e la attuazione degli interventi in materia di opere pubbliche da realizzarsi nel territorio regionale, regolando le modalità di erogazione dei finanziamenti e di esercizio della vigilanza.

 

 

TITOLO I

Programmazione delle opere pubbliche

 

     Art. 2. Programmazione pluriennale.

     1. Gli obiettivi indicati all'art. 1 vengono conseguiti con la redazione di Programmi pluriennali e Piani attuativi annuali delle opere pubbliche realizzate dalla Regione, dagli Enti locali territoriali, dagli Enti pubblici operanti nel territorio regionale, ivi compresi i Consorzi pubblici e le Comunità montane nonché le Società a partecipazione pubblica [2].

     2. I programmi pluriennali delle opere pubbliche sono predisposti dalla Giunta regionale con il concorso degli Enti interessati, tenuto conto delle relazioni previsionali e programmatiche approvate dai comuni ai sensi dell'art. 1/quater del D.L. 28 febbraio 1983, n. 35, convertito in legge con modificazioni 26 aprile 1983, n. 131.

     3. I programmi pluriennali sono approvati dal Consiglio regionale in armonia con il Piano regionale di sviluppo, del quale recepiscono gli indirizzi e gli obiettivi generali e costituiscono integrazione, hanno la validità di tre anni e sono aggiornabili ogni anno in occasione delle revisioni del bilancio pluriennale.

     4. Il programma pluriennale delle opere pubbliche stabilisce:

     a) gli indirizzi generali della programmazione nei diversi settori, gli obiettivi e le relative priorità;

     b) i fabbisogni per aree geografiche, distinti per ciascun settore d'intervento e determinati sulla base di criteri oggettivi fondati su standards di soddisfacimento;

     c) le fonti di finanziamento prevedibili nel periodo di validità del programma, tenuto anche conto dei programmi della Cassa depositi e prestiti, dell'Istituto per il credito sportivo e delle condizioni e possibilità di accesso al credito nazionale ed internazionale;

     d) gli ambiti territoriali di intervento;

     e) gli indirizzi per la scelta dei progetti da finanziare in ciascun settore;

     f) i tempi e le modalità di presentazione, da parte dei soggetti interessati, delle proposte di intervento corredate da progetti di fattibilità o pre-progetti, al fine dell'inserimento nei piani annuali di cui al successivo art. 3.

     5. Il programma pluriennale stabilisce caratteristiche e dimensioni di quei progetti di fattibilità o pre-progetti da esaminare tenendo conto del criterio di valutazione costi-benefici.

     6. Per interventi di rilevante interesse regionale o per progetti integrati di area, redatti dalla Regione anche di concerto con altri Enti, il programma pluriennale può contenere anche l'individuazione dei soggetti titolari degli interventi, i finanziamenti loro assegnati, nonché le modalità e le procedure per la esecuzione delle opere.

     7. Il programma pluriennale costituisce strumento di indirizzo e coordinamento per la redazione delle relazioni previsionali e programmatiche di cui al precedente secondo comma.

 

     Art. 3. Piani attuativi annuali d'intervento.

     1. I programmi pluriennali sono attuati mediante piani annuali d'intervento, approvati dalla Giunta regionale, di norma in occasione dell'approvazione del bilancio annuale di previsione [3].

     2. I piani attuativi annuali sono redatti distintamente per ciascuno dei settori d'intervento determinati dal Piano pluriennale e stabiliscono:

     a) i criteri di priorità adottati per la individuazione delle opere da finanziare;

     b) gli interventi ammessi a finanziamento;

     c) la misura dei contributi concessi nelle forme di cui al successivo art. 9, con l'indicazione della spesa massima ritenuta ammissibile e, nel caso di contributi in annualità costanti, della loro durata;

     d) i soggetti che realizzano gli interventi ed i necessari collegamenti tra gli stessi;

     e) i tempi per la redazione dei progetti esecutivi, per l'appalto dei lavori e per la loro esecuzione, nonché le modalità per il loro controllo.

     3. Il piano attuativo annuale potrà individuare soggetti interessati all'attuazione degli interventi diversi da quelli indicati nel precedente art. 2, primo comma, in relazione alle specifiche esigenze di settore.

     4. La individuazione degli interventi ammessi a finanziamento avviene sulla base:

     - dell'esame di rispondenza ai criteri fissati dal programma pluriennale dei progetti di fattibilità presentati;

     - dell'analisi dei fabbisogni attuali e futuri;

     - della partecipazione del soggetto attuatore al finanziamento [4] dell'opera.

     5. Il programma pluriennale o il piano attuativo annuale possono prevedere l'accantonamento di una quota massima del 15 per cento dei finanziamenti da destinare ad interventi urgenti ed imprevedibili, al completamento di opere già finanziate ed alla redazione da parte della Regione, di progetti per interventi di rilevante interesse regionale o di progetti integrati di area [5].

 

     Art. 4. Formazione dei programmi pluriennali e dei Piani attuativi annuali.

     1. La Giunta regionale, per predisporre la proposta di programma pluriennale delle opere pubbliche da presentare al Consiglio regionale, istituisce, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 17 agosto 1984, n. 41, il Dipartimento delle opere pubbliche.

     2. I piani attuativi annuali di intervento sono trasmessi all'approvazione della Giunta regionale dall'assessore competente.

     3. Qualora la materia del piano sia di competenza di più uffici viene costituito, tra questi, un apposito gruppo di lavoro.

     4. Entro il 31 marzo di ogni anno la Giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione illustrativa delle attività svolte in esecuzione ai piani attuativi annuali con riferimento all'anno precedente.

 

     Art. 5. Approvazione dei progetti.

     I programmi pluriennali ed i piani attuativi annuali stabiliscono quali progetti, la cui titolarità sia di altro Ente, devono essere approvati dalla Giunta regionale prima dell'appalto dei lavori ai fini del finanziamento.

 

     Art. 6. Osservatorio regionale delle opere pubbliche.

     1. Per la formazione dei programmi pluriennali e dei piani attuativi annuali la Giunta regionale promuove ricerche nelle aree geografiche d'intervento, studi di fattibilità su opere di interesse regionale ed istituisce l'Osservatorio delle opere pubbliche, unità operativa integrata ai sensi dell'art. 41 della L.R. 17 agosto 1984, n. 41.

     2. L'Osservatorio è finalizzato:

     a) alla predisposizione di una banca dei dati relativi alle opere pubbliche ed alle infrastrutture sociali e civili esistenti e progettate nel territorio regionale, anche al fine di determinare indici di fabbisogno in relazione agli standards di soddisfacimento delle popolazioni, fissati dai Programmi pluriennali;

     b) alla raccolta di dati statistici e conoscitivi sulle imprese operanti nella regione, sulle forme e sugli esiti degli appalti e sul rispetto delle normative vigenti in materia di subappalto, di prevenzione infortunistica e di contrattazione collettiva di lavoro.

     c) alla predisposizione del notiziario regionale degli appalti pubblici di importo superiore a 100 milioni e delle concessioni, da pubblicare semestralmente sul B.U.R., in ossequio a quanto stabilito dall'art. 8 della legge 17 febbraio 1987, n. 80, secondo le modalità che saranno determinate dalla Giunta regionale [6].

     3. Gli enti, contestualmente alla registrazione del contratto di appalto o degli atti aggiuntivi ed all'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, inviano alla Giunta regionale, a mezzo rete telematica, le informazioni necessarie alla predisposizione del notiziario regionale di cui al comma 2, lett. c), con le forme e le procedure definite dal disciplinare di cui all'art. 2, comma 2, della legge regionale istitutiva della rete telematica regionale sugli appalti [7].

     4. (Abrogato) [8].

     5. Gli altri Enti pubblici sono tenuti, ai sensi dell'art. 8 della legge 17 febbraio 1987, n. 80, a trasmettere trimestralmente alla Giunta regionale i dati relativi agli appalti e alle concessioni secondo le modalità stabilite dalla stessa Giunta regionale.

     6. Alla formazione della banca dati dell'Osservatorio ed al loro aggiornamento provvedono gli uffici regionali preposti alla elaborazione e verifica dei programmi in relazione anche alle informazioni fornite dai Comitati regionali di controllo sugli atti degli Enti locali e dagli altri Enti pubblici [9].

 

     Art. 7. Operatività.

     1. La Giunta regionale può eseguire mediante appalto o concessione opere pubbliche di interesse regionale rilevanti ai fini dell'attuazione del Programma pluriennale delle opere pubbliche.

     2. La Giunta regionale può inoltre, per favorire l'attuazione dei Piani attuativi annuali su richiesta degli Enti attuatori, fornire la consulenza ed il supporto tecnico-amministrativo per la progettazione, l'appalto e l'esecuzione delle opere.

 

 

TITOLO II

Norme per l'attuazione degli interventi finanziati dalla regione

 

     Art. 8. Ambiti di applicazione.

     Le norme del presente titolo si applicano alle opere pubbliche realizzate con il contributo della Regione dagli Enti locali territoriali e dagli Enti pubblici operanti nel territorio regionale, ivi compresi i Consorzi pubblici e le Comunità montane.

 

     Art. 9. Finanziamenti.

     1. Per la realizzazione delle opere pubbliche di cui al precedente articolo, la Giunta regionale concede contributi in conto capitale, contributi costanti in annualità e garanzie fidejussorie, nella misura massima del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile per la realizzazione delle opere, ivi compreso l'eventuale onere per spese tecniche, revisione prezzi, acquisizione aree di sedime ed I.V.A.

     2. I contributi possono, altresì, essere concessi per la acquisizione al patrimonio degli Enti di immobili necessari per la realizzazione di opere pubbliche.

     3. Il contributo regionale, per quanto riguarda le spese tecniche, non può superare il limite stabilito dalle vigenti tariffe professionali e comunque la misura massima del 7 per cento del costo dell'opera; ulteriori eventuali oneri eccedenti saranno a carico dell'Ente titolare del progetto.

 

     Art. 10. Concessione contributo regionale.

     1. Per i progetti che, ai sensi del precedente art. 5, sono sottoposti al controllo della Regione, la concessione dei contributi in conto capitale od in annualità e delle garanzie fidejussorie, nonché l'assunzione dell'impegno di spesa, sono disposte dalla Giunta regionale contestualmente all'approvazione del progetto esecutivo.

     2. Per gli altri progetti la concessione dei contributi e delle garanzie fidejussorie e l'assunzione dell'impegno di spesa sono disposte dalla Giunta regionale alla presentazione della deliberazione di approvazione del progetto esecutivo e di una relazione tecnico-illustrativa di conformità dello stesso al progetto di fattibilità per il quale l'opera è stata ammessa a finanziamento. La relazione di conformità deve costituire parte integrante della deliberazione.

 

     Art. 11. Contributi in conto capitale.

     1. I contributi in conto capitale vengono liquidati nel modo seguente:

     a) 50 per cento, su disposizione del dirigente dell'ufficio competente, alla presentazione della deliberazione di affidamento e del verbale di consegna e di inizio dei lavori;

     b) 40 per cento, su disposizione del dirigente dell'ufficio competente, alla presentazione della deliberazione con la quale l'Ente, sulla base degli stati di avanzamento e certificati di pagamento emessi e di ogni altra ulteriore spesa sostenuta, rendiconta il primo 50 per cento anticipato;

     c) 10 per cento con deliberazione della Giunta regionale, alla conclusione dei lavori a seguito della presentazione, da parte dell'Ente interessato, della deliberazione di approvazione del certificato di collaudo da eseguirsi nei termini fissati dal primo e secondo comma dell'art. 5 della legge 10 dicembre 1981, n. 741 o di regolare esecuzione nonché della relazione acclarante i rapporti economici tra Ente e Regione.

     2. Per le opere di importo inferiore a 60 [10] milioni i contributi in conto capitale vengono liquidati nel modo seguente:

     a) 90 per cento, su disposizione del dirigente dell'ufficio competente, alla presentazione della deliberazione di affidamento e del verbale di consegna e di inizio dei lavori;

     b) 10 per cento, con deliberazione della Giunta regionale, alla conclusione dei lavori a seguito della presentazione, da parte dell'Ente interessato, della deliberazione di approvazione del certificato di collaudo da eseguirsi nei termini fissati dal primo e secondo comma dell'art. 5 della legge 10 dicembre 1981, n. 741 o di regolare esecuzione nonché della relazione acclarante i rapporti economici tra Ente e Regione.

     3. La Giunta regionale può prevedere, in caso di urgenza, aperture di credito a favore degli Enti attuatori.

     4. In caso di acquisizione di immobili al patrimonio degli Enti, ai fini di cui al secondo comma del precedente articolo 9, la liquidazione del contributo può essere disposta dalla Giunta regionale in un'unica soluzione, su presentazione di idonea documentazione attestante l'acquisizione dei beni stessi.

 

     Art. 11 bis.

     Qualora i lavori vengano eseguiti in economia dalle Amministrazioni interessate, la liquidazione dei contributi in conto capitale è effettuata secondo le modalità di cui al precedente art. 11, ad eccezione della prima anticipazione che viene liquidata dalla Giunta regionale contestualmente alla formale concessione del contributo [11].

 

     Art. 12. Reimpiego delle economie.

     1. La Giunta regionale destina le eventuali economie ad integrazione del fondo di cui al quinto comma del precedente art. 3.

     2. Su motivata richiesta dell'Ente, la Giunta regionale può autorizzare l'impiego delle economie per lavori complementari a quelli eseguiti.

 

     Art. 13. Contributi suppletivi.

     1. Giunta regionale, utilizzando le somme accantonate ai sensi del quinto comma del precedente art. 3, può concedere contributi suppletivi per maggiori oneri derivanti dall'aggiudicazione dei lavori con offerte in aumento, lavori imprevisti, danni di forza maggiore e tacitazione di riserve.

     2. In caso di mancato rispetto degli adempimenti amministrativi e dei termini contrattuali, determinati da comportamenti od omissioni da parte degli Enti attuatori o a questi addebitabili, i conseguenti maggiori oneri di qualsiasi natura restano comunque a carico degli stessi.

 

     Art. 14. Contributi in annualità costanti.

     1. La Giunta regionale concede contributi in annualità costanti su mutui appositamente contratti dai soggetti titolari degli interventi.

     2. I contributi vengono erogati dalla Regione in annualità, sulla base di apposito atto deliberativo dell'Ente interessato che approva il contratto definitivo di mutuo ed il piano di ammortamento del mutuo contratto con un istituto bancario pubblico o privato o con altro Ente pubblico.

     3. L'erogazione dei contributi di cui al presente articolo è effettuata direttamente agli Enti interessati ovvero agli istituti mutuanti con decorrenza dalla data di ammortamento dei mutui e per la durata degli stessi [12].

     3/bis. La Giunta regionale, a seguito della presentazione da parte degli Enti interessati della deliberazione di approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, della relazione acclarante i rapporti economici tra Regione e Ente, nonché del piano di ammortamento definitivo del mutuo contratto, verifica la spesa realmente sostenuta e provvede alla rideterminazione del contributo sulle annualità residue di ammortamento del mutuo [13].

     3/ter. La Giunta regionale assegna all'Ente beneficiario, ai fini della presentazione della documentazione di cui al precedente comma, un termine trascorso il quale dispone la sospensione del pagamento delle residue rate di contributo fino all'avvenuta presentazione dei documenti stessi [14].

     3/quater. Gli eventuali interessi di mora da versare per effetto dell'avvenuta sospensione del pagamento delle rate residue, nonché le restanti rate di ammortamento sono a carico degli Enti interessati [15].

     4. L'erogazione avviene, in caso di acquisizione al patrimonio dell'Ente beneficiario, ai fini di cui al secondo comma del precedente articolo 9, nella misura del 100 per cento dell'importo concesso, con delibera della Giunta regionale.

 

     Art. 15. Garanzia fidejussoria.

     1. La Giunta regionale può concedere, per la realizzazione delle opere inserite nel Programma pluriennale o nei Piani attuativi annuali, garanzie fidejussorie ai soggetti carenti di cespiti delegabili o di altra idonea garanzia.

     2. Gli Enti interessati sono tenuti all'invio di apposito atto deliberativo dal quale risulti la integrale o parziale carenza di cespiti delegabili a garanzia dei mutui contraendi; in caso di carenza parziale la garanzia regionale opera per la quota di ammortamento non coperta dalle delegazioni sui cespiti propri dell'Ente.

     3. Per i mutui contratti dagli Enti interessati con la Cassa depositi e prestiti e con l'Istituto del credito sportivo la Regione può, inoltre, offrire la garanzia prevista dagli artt. 5, comma 1, lett. c) e 6 del D.M. 1 febbraio 1985 [16].

     4. All'onere per il rilascio delle garanzie di cui al comma 1 del presente articolo si fa fronte con lo stanziamento annuale del capitolo 6045 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale [17].

 

     Art. 16. Revisione prezzi.

     1. Per lavori di importo a base d'asta superiore a 700 milioni, ovvero per quelli con tempo utile di realizzazione previsto in progetto superiore a trecento giorni, l'Ente interessato deve predisporre, per la determinazione della revisione prezzi, il programma dei lavori di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1981, n. 741.

     2. Per lavori, di importo a base d'asta superiore a 200 milioni, la Giunta regionale, in sede di concessione del contributo, può stabilire sulla base delle caratteristiche e della durata dei lavori che l'Ente beneficiario sia tenuto alla presentazione alla Regione del programma dei lavori, determinato sulla base della durata progettuale degli stessi e del prevedibile andamento dei costi. In carenza di presentazione del programma dei lavori l'onere della revisione prezzi è a carico dell'Ente realizzatore.

 

     Art. 17. Adempimenti dei soggetti beneficiari.

     1. Gli Enti ammessi ai contributi di cui ai precedenti articoli sono tenuti, per l'espletamento di tutti gli adempimenti di loro competenza, al rispetto dei termini assegnati nei provvedimenti regionali di ammissione al contributo previsti all'art. 3, secondo comma, lettera e).

     2. La decorrenza dei termini assegnati, senza che sia stata presentata alla Giunta regionale motivata istanza di proroga, comporta la decadenza dall'ammissione al contributo.

     3. La Giunta regionale, valutate le motivazioni addotte, può assegnare un ulteriore termine, trascorso il quale destina il contributo ad altro intervento.

     4. Qualora l'Ente interessato non provveda ai singoli adempimenti nei termini indicati nel provvedimento regionale di concessione del contributo, la Giunta regionale, previa diffida dell'Assessore competente, revoca il contributo e le eventuali somme anticipate vanno restituite alla Regione.

 

     Art. 18. Approvazione progetti.

     1. I progetti di cui all'art. 5, sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale entro 60 giorni dal loro ricevimento. In caso di progetti riguardanti materie di competenza di più uffici, la Giunta regionale, per l'istruttoria, si avvale di appositi gruppi di lavoro costituiti da personale appartenente agli uffici competenti.

     2. La Giunta regionale può altresì avvalersi del parere della Commissione tecnico-amministrativa di cui all'art. 9 della legge regionale 9 maggio 1977, n. 20.

     3. L'approvazione della Giunta regionale, relativamente ai progetti di cui al presente articolo, interviene anche sugli atti di collaudo, sulle perizie di variante o suppletive, sulla tacitazione delle riserve e sulla eventuale convenzione per l'affidamento dei lavori in concessione.

 

     Art. 19. Vigilanza sugli interventi.

     Gli uffici competenti verificano periodicamente lo stato di attuazione degli interventi non sottoposti ad approvazione della Giunta regionale, di norma, sulla base delle erogazioni effettuate ai sensi dei precedenti artt. 11 e 14 e del programma dei lavori di cui all'art. 16, relazionando semestralmente alla Giunta regionale.

 

     Art. 20. Pronto intervento.

     1. Gli interventi urgenti a seguito di calamità pubblica sono disciplinati dal Titolo II della legge regionale 5 dicembre 1978, n. 65.

     2. L'art. 25 della legge regionale 5 dicembre 1978, n. 65 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 21. Affidamento dell'esecuzione di opere pubbliche alle Comunità montane.

     1. Ferme restando le competenze delegate alle Comunità montane ai sensi della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 47, gli Enti locali territoriali, prima di esperire gare per l'appalto di opere pubbliche da realizzarsi con i contributi della Regione, sono tenuti a verificare la possibilità che la Comunità montana competente per territorio realizzi gli interventi con le proprie maestranze.

     1/bis. La dichiarazione di disponibilità ad eseguire le opere va resa entro giorni 15 dal ricevimento della richiesta. Trascorso inutilmente il predetto termine la stessa si intende resa in senso negativo [18].

     2. Nel caso in cui la Comunità montana sia in grado di provvedere alla realizzazione delle opere i rapporti tra la stessa e l'Ente locale sono disciplinati da una apposita convenzione.

 

 

TITOLO III

Norme generali

 

     Art. 22. Ambiti di applicazione.

     Fermo restando quanto disposto da specifiche norme statali alle opere pubbliche realizzate anche in assenza di contributo regionale si applicano le norme del presente titolo.

 

     Art. 23. Elenco regionale dei prezzi.

     1. La Giunta regionale, al fine di coordinare l'attività tecnico-amministrativa degli Enti attuatori degli interventi, predispone l'elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche.

     2. L'elenco regionale, aggiornato ogni sei mesi, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e viene utilizzato per la formazione degli elenchi prezzi negli appalti di opere pubbliche. L'adozione di prezzi superiori a quelli previsti nell'elenco regionale deve essere adeguatamente motivata nella deliberazione di approvazione del progetto, sulla base di specifiche analisi.

     3. Per la formazione e l'aggiornamento dell'elenco regionale dei prezzi la Giunta regionale si avvale di una commissione tecnica, presieduta dall'Assessore dell'area ambiente e infrastrutture o suo delegato, composta da:

     - quattro tecnici designati dalla Giunta regionale tra i dipendenti assegnati agli Uffici dell'area ambiente e infrastrutture;

     - un tecnico designato dal Provveditorato regionale alle OO.PP.;

     - un tecnico designato dalla Provincia di Perugia;

     - un tecnico designato dalla Provincia di Terni;

     - un tecnico designato dall'ANCI in rappresentanza dei Comuni;

     - un tecnico designato dalla Federazione regionale degli industriali;

     - un tecnico designato congiuntamente dalla Confederazione nazionale delle piccole imprese delle Province di Perugia e Terni;

     - un tecnico designato congiuntamente dagli I.E.R.P. delle Province di Perugia e Terni;

     - un tecnico designato dall'Associazione maggiormente rappresentativa del Movimento cooperativo di produzione e lavoro, individuata dalla Giunta regionale;

     - un rappresentante degli ingegneri designato congiuntamente dagli Ordini professionali delle Province di Perugia e Terni;

     - un rappresentante degli architetti designato congiuntamente dagli Ordini professionali delle Province di Perugia e di Terni;

     - un rappresentante dei geometri designato congiuntamente dai Collegi provinciali dei geometri di Perugia e Terni;

     - un rappresentante dei geologi designato dall'Ordine regionale dei geologi.

     4. Possono essere invitati a far parte della commissione tecnica esperti in discipline tecniche per cui si richiede specifica professionalità.

     5. La commissione tecnica è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale.

     6. Qualora entro 30 giorni dalle richieste avanzate dalla Giunta regionale non siano pervenute alcune delle designazioni di cui al terzo comma, la commissione è validamente costituita con la designazione dei 2/3 dei suoi componenti.

     7. La Giunta regionale entro sei mesi dall'emanazione della presente legge, individua con proprio atto le modalità di funzionamento della commissione tecnica che si avvale di una segreteria formata da personale dell'Ufficio edilizia ed attrezzature per servizi.

     8. L'Ente attuatore delle opere si avvale, ai fini revisionali, delle tabelle dei prezzi della manodopera, materiali, trasporti e noli elaborate dalla commissione regionale istituita dal Ministero dei lavori pubblici, che verranno pubblicate periodicamente nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 24. Avvisi di gara.

     1. Ferme restando le forme di pubblicità previste dalle normative statali, gli avvisi di gara per l'esecuzione dei lavori di importo a base d'asta superiore a 100 milioni sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione e pubblicizzati tramite la rete telematica regionale sugli appalti [19].

     2. La richiesta di pubblicazione degli avvisi di gara nel Bollettino Ufficiale della Regione avviene tramite la rete telematica regionale sugli appalti, ovvero, nel caso di impedimenti tecnici, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento immediatamente dopo la esecutività del provvedimento di approvazione dei progetti e la disponibilità dei relativi finanziamenti. L'avvenuto ricevimento dell'avviso è certificato tempestivamente mediante la rete telematica regionale sugli appalti [20].

     3. La pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione deve essere effettuata entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma precedente.

     4. Al fine di uniformare i comportamenti delle Amministrazioni appaltanti, la Giunta regionale predispone uno schema di documentazione tipo per le diverse fasi di partecipazione alle gare e ne cura la diffusione mediante il Bollettino Ufficiale.

 

     Art. 25. Aggiudicazione lavori.

     1. L'aggiudicazione dei lavori avviene, di norma, col metodo della licitazione privata nei modi indicati dalla legge 2 febbraio 1973, n. 14 e dalla legge 8 agosto 1977, n. 584 e loro modifiche ed integrazioni.

     2. I lavori a base d'asta il cui importo superi un milione di E.C.U., I.V.A. esclusa, sono aggiudicati in base ai criteri previsti dall'art. 24 della legge 8 agosto 1977, n. 584 così come modificato dall'art. 2 della legge 8 ottobre 1984, n. 687 e successive modifiche ed integrazioni.

     3. La Regione e gli altri Enti pubblici possono provvedere all'affidamento dei lavori di loro competenza di importo non superiore a 100 milioni di lire mediante il sistema della trattativa privata.

 

     Art. 26. Pubblica utilità.

     1. L'approvazione dei progetti per l'esecuzione di opere pubbliche da parte degli organi competenti equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere stesse; gli effetti di tale dichiarazione cessano qualora le opere non abbiano inizio entro tre anni dall'approvazione del progetto.

     2. Il provvedimento di approvazione del progetto di cui al comma precedente deve indicare i termini di inizio e compimento delle espropriazioni e dei lavori.

 

     Art. 27. Occupazione d'urgenza.

     Le funzioni amministrative inerenti le occupazioni temporanee e d'urgenza, ivi comprese quelle destinate all'edilizia economica e popolare, od attinenti ad opere pubbliche o di pubblica utilità da eseguire da parte di qualunque soggetto sono delegate ai Comuni.

     2. Restano di competenza della Regione le funzioni amministrative concernenti le occupazioni temporanee e d'urgenza attinenti ad opere pubbliche e di pubblica utilità la cui esecuzione è di spettanza della Regione stessa [21].

 

     Art. 28. Affidamento in concessione.

     1. Le opere pubbliche di cui alla presente legge che rivestono particolare rilevanza tecnico-economica possono essere eseguite con l'affidamento in concessione ad altri Enti, imprese, consorzi, o associazioni temporanee di imprese.

     2. La concessione può comprendere, oltre all'esecuzione dell'opera, anche la sua progettazione.

     3. La convenzione relativa disciplina i rapporti tra concedente e concessionario e deve prevedere:

     a) l'eventuale predisposizione a cura del concessionario dei progetti esecutivi secondo le norme vigenti;

     b) l'acquisizione da parte del concessionario dei necessari atti autorizzativi entro termini stabiliti;

     c) l'approvazione del progetto esecutivo da parte del concedente;

     d) l'espletamento a cura del concessionario, qualora non sia esecutore diretto, delle gare di appalto per l'esecuzione dei lavori tra imprese aventi i requisiti di legge, con le modalità previste per l'aggiudicazione di appalti di opere pubbliche dalle norme vigenti e dalle disposizioni di cui alla presente legge;

     e) le modalità per la partecipazione del concedente alla vigilanza sui lavori ed ai collaudi in corso d'opera e definitivi;

     f) le modalità e i termini per la consegna dell'opera al concedente e le relative penalità in caso di ritardo;

     g) le modalità e i termini di pagamento del corrispettivo della concessione e la determinazione delle ritenute di garanzia;

     h) le modalità e i termini per la manutenzione delle opere fino al collaudo;

     i) i casi di decadenza e di revoca della concessione e le modalità per la relativa declaratoria.

     4. La scelta del concessionario, qualora non sia un ente pubblico, deve essere preceduta da una gara di qualificazione, sulla base dello schema di convenzione di cui al presente articolo, al fine di assicurare l'affidabilità del concessionario e la convenienza tecnico-economica dell'affidamento.

     5. L'affidamento in concessione può prevedere altresì la sola costruzione delle opere pubbliche o la loro costruzione e gestione.

 

     Art. 29. Collaudi.

     1. Per tutte le opere per le quali è previsto l'atto di collaudo la nomina del collaudatore è disposta, con le modalità previste dalla legge regionale 21 ottobre 1981, n. 70, dai soggetti medesimi che provvedono all'approvazione degli atti di collaudo.

     1/bis. Per le opere realizzate con il contributo regionale la nomina del collaudatore avviene con le modalità indicate nell'art. 4, comma 3, della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 70 [22].

     2. L'atto di collaudo è obbligatorio ove vengano avanzate riserve da parte dell'appaltatore.

     3. Per opere di particolare rilevanza possono essere nominate commissioni collaudatrici tecnico-amministrative, anche in corso d'opera.

 

     Art. 30. Contratto di lavoro.

     Gli enti appaltanti di opere pubbliche hanno l'obbligo di vigilare sull'applicazione, da parte dell'impresa esecutrice delle opere appaltate, del contratto collettivo di lavoro ai propri dipendenti.

 

     Art. 30 bis.

     1. Per quanto non espressamente previsto nel titolo terzo della presente legge si applicano le disposizioni statali vigenti in materia di opere pubbliche [23].

 

 

TITOLO IV

Norme finali

 

     Art. 31. Abrogazione di norme.

     Sono abrogate le norme regionali relative a procedure di programmazione, di erogazione del finanziamento e di controllo di opere pubbliche che contrastano con quelle stabilite dalla presente legge, ivi comprese quelle di attribuzione di funzioni in materia di programmazione delle strutture edilizie e degli impianti sportivi alla Consulta dello sport ai sensi dell'art. 13 della L.R. 23 aprile 1980, n. 32, nonché quelle di attribuzione di funzioni, in materia di programmazione delle strutture edilizie destinate alla cultura, alla Consulta regionale per i beni e le attività culturali ai sensi degli artt. 7 e 9 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 39.

 

     Art. 32. Norma transitoria.

     1. Restano valide le procedure di liquidazione dei finanziamenti per le opere pubbliche per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è già intervenuta la deliberazione di ammissione al finanziamento regionale.

     2. Fino alla approvazione del primo programma delle opere pubbliche possono essere approvati singoli piani annuali per la localizzazione di finanziamenti disposti da leggi nazionali o da leggi regionali.

     3. In tale caso i piani annuali saranno predisposti tenendo conto di quanto stabilito dall'art. 3 e dall'art. 2, sesto comma.

     4. Per le opere finanziate con i piani annuali valgono le modalità di erogazione e di controllo previste dalla presente legge.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 42 della L.R. 21 gennaio 2010, n. 3.

[2] Così modificato con L.R. 29-3-1988, n. 10.

[3] Comma così modificato dall’art. 6 della L.R. 16 febbraio 2005, n. 8.

[4] Così modificato con L.R. 29-3-1988, n. 10.

[5] Così modificato con L.R. 29-3-1988, n. 10.

[6] Così modificato con L.R. 29-3-1988, n. 10.

[7] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 13 aprile 1995, n. 31.

[8] Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 13 aprile 1995, n. 31.

[9] Così modificato con L.R. 29-3-1988, n. 10.

[10] Così modificato con L.R. 29-3-1988, n. 10.

[11] Così modificato con L.R. 29-3-1988, n. 10.

[12] Così modificato con L.R. 29-3-1988, n. 10.

[13] Così modificato con L.R. 29-3-1988, n. 10.

[14] Così modificato con L.R. 29-3-1988, n. 10.

[15] Così modificato con L.R. 29-3-1988, n. 10.

[16] Così modificato con L.R. 29-3-1988, n. 10.

[17] Così modificato con L.R. 29-3-1988, n. 10.

[18] Così modificato con L.R. 29-3-1988, n. 10.

[19] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 13 aprile 1995, n. 31.

[20] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 13 aprile 1995, n. 31.

[21] Così modificato con L.R. 29-3-1988, n. 10.

[22] Così modificato con L.R. 29-3-1988, n. 10.

[23] Così modificato con L.R. 29-3-1988, n. 10.