Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 4. assetto del territorio e dell'ambiente |
Capitolo: | 4.2 edilizia e lavori pubblici |
Data: | 03/08/2010 |
Numero: | 17 |
Sommario |
Art. 1. (Modificazione dell’art. 18) |
§ 4.2.81 - L.R. 3 agosto 2010, n. 17.
Modificazione della legge regionale 27 gennaio 2010, n. 5 (Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche).
(B.U. 5 agosto 2010, n. 36)
Art. 1. (Modificazione dell’art. 18)
1. Il comma 1, dell’articolo 18 della
“1. Per tutti gli interventi edilizi di cui all’articolo 7, comma 1 e all’articolo 8, comma 2 è necessario effettuare il collaudo statico volto ad accertare che la realizzazione degli interventi avvenga in conformità a quanto previsto nel progetto. Il collaudo statico va normalmente eseguito in corso d’opera tranne casi particolari in cui tutti gli elementi portanti principali siano ancora ispezionabili, controllabili e collaudabili ad opere ultimate.”.