Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 4. assetto del territorio e dell'ambiente |
Capitolo: | 4.6 calamità naturali |
Data: | 20/08/1981 |
Numero: | 61 |
Sommario |
Art. 1. Le funzioni previste dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, sono delegate alle Province di Perugia e di Terni, salvo quanto disposto dai successivi articoli. |
Art. 2. Avverso i provvedimenti relativi alla domanda di autorizzazione di cui agli artt. 2 e 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, è ammesso ricorso amministrativo al Presidente della Giunta regionale ai [...] |
Art. 3. (Omissis) |
Art. 4. Le Province individuano con propri atti il funzionario competente ad esercitare le funzioni di cui agli articoli 21, comma secondo, e 22 della legge 2 febbraio 1974, n. 64. |
Art. 5. Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le disposizioni di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64. |
Art. 6. Le funzioni ed i compiti già spettanti all'Ufficio del Genio civile ai sensi della legge 5 novembre 1971, n. 1086, sono delegati alle Province di Perugia e di Terni. |
Art. 7. All'indirizzo e coordinamento delle funzioni delegate alle Province con la presente legge provvede la Giunta regionale, alla quale gli Enti delegatari sono tenuti a trasmettere annualmente una [...] |
Art. 8. Le attribuzioni in materia di ricostruzione, consolidamento e trasferimento di nuclei abitati a seguito di fenomeni di dissesto idrogeologico e di altre calamità naturali attribuite, dall'art. 7 [...] |
Art. 9. Le Province di Perugia e di Terni inizieranno ad esercitare le funzioni ed i compiti delegati con la presente legge entro 3 mesi dalla sua entrata in vigore. |
Art. 10. 1. La delega di cui alla presente legge non comprende: |
Art. 11. Norma finanziaria. Gli stanziamenti annuali per l'attuazione della presente legge saranno determinati con le modalità previste dall'art. 5, secondo comma, della legge regionale di contabilità 3 [...] |
Art. 12. Norma transitoria. Le funzioni amministrative di cui alla presente legge saranno esercitate, fino all'approvazione della stessa, dalla Regione. |
§ 4.6.18 - L.R. 20 agosto 1981, n. 61. [1]
Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, contenente provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per zone sismiche e di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, concernente la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica.
(B.U. n. 46 del 22 agosto 1981).
TITOLO I
Delega delle funzioni di cui alla
Art. 1. Le funzioni previste dalla
La delega concerne altresì l'accertamento della rispondenza dei progetti alle norme o direttive tecniche vigenti.
Art. 2. Avverso i provvedimenti relativi alla domanda di autorizzazione di cui agli artt. 2 e 18 della
Art. 4. Le Province individuano con propri atti il funzionario competente ad esercitare le funzioni di cui agli articoli 21, comma secondo, e 22 della
Il funzionario individuato ai sensi del comma precedente è citato per il dibattimento a norma dell'articolo 23 della stessa legge.
Art. 5. Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le disposizioni di cui alla
TITOLO II
Delega delle funzioni di cui alla
Art. 6. Le funzioni ed i compiti già spettanti all'Ufficio del Genio civile ai sensi della
TITOLO III
Disposizioni finali e transitorie
Art. 7. All'indirizzo e coordinamento delle funzioni delegate alle Province con la presente legge provvede la Giunta regionale, alla quale gli Enti delegatari sono tenuti a trasmettere annualmente una relazione illustrativa sull'attività svolta, unitamente al rendiconto delle spese sostenute per l'esercizio della delega.
La Giunta regionale provvede annualmente ad informare il Consiglio regionale in ordine a quanto previsto dal precedente comma.
Le funzioni delegate sono esercitate in via sostitutiva dalla Giunta regionale, previa diffida, in caso di inerzia o inadempimento degli Enti delegatari.
Le spese necessarie per l'esercizio delle funzioni delegate sono a carico della Regione e vengono annualmente rimborsate alle Province sulla base del rendiconto di cui al primo comma. Le spese di cui al primo comma ricomprendono altresì quelle necessarie per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 27 della
Art. 8. Le attribuzioni in materia di ricostruzione, consolidamento e trasferimento di nuclei abitati a seguito di fenomeni di dissesto idrogeologico e di altre calamità naturali attribuite, dall'art. 7 lett. b) della
Art. 9. Le Province di Perugia e di Terni inizieranno ad esercitare le funzioni ed i compiti delegati con la presente legge entro 3 mesi dalla sua entrata in vigore.
Art. 10. 1. La delega di cui alla presente legge non comprende:
a) le funzioni di cui all'art. 13 della
b) le funzioni amministrative per le opere pubbliche la cui esecuzione è di spettanza regionale;
c) le funzioni amministrative concernenti le opere per il consolidamento di abitati in cui si intervenga ai sensi della
d) le funzioni amministrative concernenti gli sbarramenti di ritenuta delle acque per invasi artificiali aventi volume di invaso non superiore a 100.000 mc. ed altezza di sbarramento non superiore a m. 10.
2. La Giunta regionale, relativamente alle funzioni concernenti le opere di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, individua con propri atti da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le procedure ai fini della gestione delle competenze previste dagli artt. 18, 21, 22 e 23 della
Art. 11. Norma finanziaria. Gli stanziamenti annuali per l'attuazione della presente legge saranno determinati con le modalità previste dall'art. 5, secondo comma, della
- Cap. 850 (Tit. I - sez. 1 - rubr. 4 - cat. 5 - tipo 1.1. - sett. 32) denominato: «Rimborso alle Amministrazioni provinciali di Perugia e Terni delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni loro delegate, nelle materie di cui alla
- Cap. 851 (Tit. 1 - sez. 1 - rubr. 4 - cat. 5 - Tipo 1.1. - sett. 32) denominato: «Rimborso alle Amministrazioni di Perugia e Terni delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni, loro delegate, nelle materie di cui alla
Art. 12. Norma transitoria. Le funzioni amministrative di cui alla presente legge saranno esercitate, fino all'approvazione della stessa, dalla Regione.
[1] Abrogata dall'art. 23 della
[2] Articolo abrogato con
[3] Articolo così sostituito con