Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 4. assetto del territorio e dell'ambiente |
Capitolo: | 4.1 urbanistica |
Data: | 23/12/2004 |
Numero: | 31 |
Sommario |
Art. 1. (Integrazioni dell’art. 17). |
Art. 2. (Integrazione della l.r. 14/2002). |
Art. 3. (Norme finali e transitorie). |
§ 4.1.61 - L.R. 23 dicembre 2004, n. 31. [1]
Integrazioni della legge regionale 31 luglio 2002, n. 14 - Norme per la gestione integrata dei rifiuti.
(B.U. 31 dicembre 2004, n. 57).
Art. 1. (Integrazioni dell’art. 17).
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 17 della
«2 bis. L’esercizio delle attività di recupero di cui al presente articolo è soggetto alla prestazione di idonea garanzia finanziaria, a favore della provincia competente per territorio, per una somma commisurata alla tipologia dell’impianto ed ai quantitativi massimi dichiarati secondo quanto stabilito dalla Giunta regionale con apposito atto.
2 ter. La provincia territorialmente competente, decorso un anno dall’avvenuta iscrizione nel registro di cui all’articolo 33, comma 3 del
2 quater. La provincia competente, ove accerti il mancato effettivo avvio delle operazioni di recupero assegna un termine per la regolarizzazione, decorso inutilmente il quale, dispone il divieto di inizio dell’attività e la cancellazione dal registro tenuto ai sensi dell’articolo 33, comma 2 del
Art. 2. (Integrazione della
1. Dopo l’articolo 17 della
«Art. 17 bis. (Sistema di recupero dei rifiuti).
1. La Regione, sentite le Province e i Comuni territorialmente interessati, promuove, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di libera concorrenza, la razionalizzazione, efficienza, autosufficienza e minore impatto ambientale delle attività di recupero dei rifiuti operanti sul territorio regionale mediante incentivi anche di natura finanziaria per la rilocalizzazione in aree idonee degli impianti esistenti, accorpamento di attività per aree vocate e classi merceologiche omogenee dei flussi di materiali in entrata ed uscita, potenziamento e sviluppo, anche consortile, delle attività di logistica, movimentazione e valorizzazione dei materiali secondo criteri di prossimità.».
Art. 3. (Norme finali e transitorie).
1. Le imprese esercenti attività di recupero in procedura semplificata già iscritte nell’apposito registro provinciale alla data di entrata in vigore della presente legge, prestano la garanzia finanziaria prevista all’articolo 17, comma 2 bis, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, pena la cancellazione dal registro di cui all’art. 33, comma 3 del d.lgs. 22/97.
2. Entro il termine di cui al comma 1 è data facoltà alle imprese di ridurre le quantità annue comunicate ed iscritte tramite apposita variazione da produrre alla provincia competente al fine di prestare garanzia finanziaria congrua all’attività effettivamente esercitata.
3. Le imprese esercenti attività di recupero in procedura semplificata già iscritte nell’apposito registro provinciale da oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono assoggettate, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della stessa, alla verifica di effettivo avvio delle attività comunicate secondo quanto previsto dall’articolo 17, comma 2 bis.
4. Gli impianti di gestione di rifiuti effettivamente avviati alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora lo stabilimento ovvero l’area adibita ad attività di recupero sia conforme alle norme tecniche indicate per lo svolgimento delle attività ma ricada in area non idonea secondo i criteri vigenti, sono esclusi da qualsiasi cambiamento delle operazioni di recupero di cui all’allegato C del
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
[1] Abrogata dall'art. 50 della