Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 4. assetto del territorio e dell'ambiente |
Capitolo: | 4.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 16/06/1998 |
Numero: | 21 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità della legge). |
Art. 2. (Utilizzazione della carta riciclata). |
Art. 3. (Raccolta differenziata). |
Art. 4. (Informazione del personale e comunicazioni annuali sull'attività svolta). |
Art. 5. (Utilizzazione e raccolta differenziata negli uffici privati). |
Art. 6. (Norme transitorie e finali). |
Art. 7. (Norma finanziaria). |
§ 4.4.27 - L.R. 16 giugno 1998, n. 21.
Norme per l'impiego della carta riciclata e per la raccolta differenziata della carta di rifiuto negli uffici pubblici.
(B.U. n. 41 del 24 giugno 1998).
Art. 1. (Finalità della legge).
1. La presente legge detta norme per l'utilizzazione della carta riciclata presso gli uffici pubblici operanti nel territorio della regione Umbria, nonché per la raccolta differenziata della carta di rifiuto, nel rispetto di quanto disposto dal
Art. 2. (Utilizzazione della carta riciclata).
1. Le province, i comuni e le comunità montane, nonché le Amministrazioni pubbliche di enti dipendenti o comunque istituiti dalla Regione con uffici operanti nel territorio della regione Umbria coprono il fabbisogno annuale di carta degli stessi con una quota di carta riciclata così stabilito:
a) almeno il 40 per cento del fabbisogno nei primi due anni;
b) almeno il 50 per cento del fabbisogno nel terzo e nel quarto anno;
c) almeno il 60 per cento del fabbisogno a partire dal quinto anno [1].
2. La Regione incentiva il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 anche con riferimento all'attività delle altre Amministrazioni pubbliche con uffici operanti nel territorio dell'Umbria.
3. A tal fine entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale predispone apposito regolamento per l'approvazione da parte del Consiglio regionale.
Art. 3. (Raccolta differenziata).
1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2 assicurano la raccolta differenziata della carta presente nei rifiuti prodotti nei medesimi uffici.
2. La carta raccolta separatamente deve essere conferita nei modi stabiliti dalle disposizioni del Comune nel quale ha sede ogni singolo ufficio.
3. La carta proveniente dalla raccolta differenziata è destinata al recupero tecnologico.
Art. 4. (Informazione del personale e comunicazioni annuali sull'attività svolta).
1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2 assumono adeguate iniziative di informazione e di sensibilizzazione del proprio personale sulle finalità dell'utilizzazione della carta riciclata e della raccolta differenziata della carta di rifiuto.
2. Le amministrazioni di cui al comma 1 comunicano alla Giunta regionale entro il 15 febbraio di ogni anno e con riferimento all'anno precedente:
a) i quantitativi di carta riciclata usati nei propri uffici operanti nella regione Umbria, nonché il livello percentuale raggiunto rispetto al consumo complessivo;
b) il numero di dipendenti addetti agli uffici sopraindicati;
c) i quantitativi di carta di rifiuto raccolta negli stessi uffici in modo differenziato e conferita ai competenti servizi di gestione dei rifiuti.
3. Entro il 30 marzo di ciascun anno la Giunta regionale provvede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della relazione sullo stato di attuazione della presente legge.
Art. 5. (Utilizzazione e raccolta differenziata negli uffici privati).
1. La Regione promuove iniziative finalizzate all'utilizzazione della carta riciclata anche negli uffici privati e alla raccolta differenziata della carta di rifiuto.
Art. 6. (Norme transitorie e finali).
1. La Regione promuove e coordina le iniziative finalizzate a favorire l'attuazione della presente legge, attivando, con propri atti, conferenze dei servizi, accordi di programma e altri interventi.
Art. 7. (Norma finanziaria).
1. Per le finalità di cui alla presente legge la spesa prevista è pari a lire 100.000.000 (centomilioni) che vengono impegnati al capitolo 9710 (fondo di riserva) dell'esercizio finanziario 1998.
[1] Comma così modificato dall’art. 19 della