Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 4. assetto del territorio e dell'ambiente |
Capitolo: | 4.1 urbanistica |
Data: | 21/07/2004 |
Numero: | 14 |
§ 4.1.59 - L.R. 21 luglio 2004, n. 14. [1]
Ripristino ambientale dei siti inquinati e disciplina del Piano per la bonifica delle aree inquinate.
(B.U. 4 agosto 2004, n. 32 – S.O. n. 1).
Art. 1. (Finalità e oggetto).
1. La presente legge, in attuazione degli articoli 17, 19 e 21 del
a) istituisce, ai sensi dell’articolo 17 del
b) definisce le modalità di approvazione e attuazione del programma di finanziamento per la progettazione e l’esecuzione degli interventi di messa in sicurezza d’emergenza, di bonifica e ripristino ambientale;
c) istituisce, ai sensi dell’articolo 17, comma 9, del
Art. 2. (Anagrafe dei siti da bonificare).
1. È istituita l’Anagrafe dei siti da bonificare di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), che contiene:
a) l’elenco dei siti da bonificare;
b) l’elenco dei siti sottoposti a intervento di bonifica e ripristino ambientale, di bonifica e ripristino ambientale con misure di sicurezza, di messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale, nonché degli interventi realizzati nei siti medesimi.
2. L’elenco dei siti da bonificare è predisposto e aggiornato, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del
a) delle notifiche dei soggetti di cui all’articolo 7 del
b) delle comunicazioni dei soggetti pubblici, di cui all’articolo 8 del
c) delle notifiche dei soggetti interessati, di cui all’articolo 9 del
d) degli accertamenti eseguiti dall’autorità competente che attestano un superamento dei valori di concentrazione-limite accettabili, di cui all’allegato 1 del
Art. 3. (Piano di bonifica).
1. Il Piano di bonifica di cui all’articolo 1, formulato sulla base del censimento delle aree potenzialmente inquinate, oltre a quanto previsto dall’articolo 5 della
a) lo stato di attuazione del precedente piano di bonifica;
b) la lista dei siti di interesse pubblico per i quali è stato accertato il superamento dei valori di concentrazione-limite accettabili, stabiliti dall’allegato 1 del
c) la lista dei siti per i quali esiste un pericolo concreto e attuale di inquinamento, ma non è ancora stato dimostrato l’eventuale superamento dei valori di concentrazione-limite accettabili, stabiliti dall’allegato 1 del
d) la lista dei siti per i quali i soggetti interessati hanno presentato notifica, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del
e) la lista delle «aree vaste» potenzialmente interessate da criticità ambientali che necessitano di ulteriori informazioni e/o approfondimenti sulla qualità ambientale, di seguito denominata «Lista A4»;
f) i criteri per l’attuazione degli interventi previsti dal piano stesso;
g) i criteri e le procedure per l’individuazione delle tipologie di progetti di bonifica non soggetti ad approvazione preventiva, di cui all’articolo 19, comma 1, lett. h) del D.Lgs. 22/97 e all’articolo 13 del
Art. 4. (Effetti del piano di bonifica).
1. L’inserimento di un sito nella «Lista A1» comporta:
a) l’imposizione di un vincolo che impedisce ogni variazione di destinazione d’uso fino all’avvenuta bonifica;
b) l’obbligo di eseguire l’intervento di messa in sicurezza e/o bonifica;
c) l’attivazione dei poteri provvedimentali del Comune o della Regione, in base alle rispettive competenze, ai fini degli interventi di bonifica, secondo l’ordine di priorità stabilito nel piano di bonifica e in relazione alle disponibilità finanziarie;
d) la facoltà di utilizzo futuro dell’area esclusivamente in conformità a quanto previsto nell’atto di certificazione di corretta esecuzione degli interventi di bonifica, rilasciato dalla Provincia competente per il territorio.
2. L’inserimento di un sito nella «Lista A2» comporta:
a) l’obbligo per il Comune territorialmente competente di invitare il responsabile dell’inquinamento e/o i proprietari del sito ad attivare, entro trenta giorni, gli accertamenti preliminari, sulla base delle indicazioni fornite dall’Agenzia per la protezione dell’ambiente - ARPA, volti a verificare il superamento dei valori di concentrazione-limite accettabili, stabiliti dall’allegato 1 del
b) l’esecuzione d’ufficio, da parte del Comune territorialmente competente, a mezzo dell’ARPA, degli accertamenti preliminari, di cui alla lettera a), qualora il soggetto obbligato non provveda o si tratti di siti di competenza pubblica;
c) la trasmissione da parte dell’ARPA al Comune territorialmente competente e alla Regione di apposita documentazione tecnica attestante l’assenza di contaminazione, con conseguente eliminazione del sito dalla «Lista A2», qualora, a seguito dell’esecuzione degli accertamenti preliminari, non risulti un superamento dei valori di concentrazione-limite accettabili, stabiliti dall’allegato 1 del
3. Per le «aree vaste», potenzialmente interessate da criticità ambientali, della «Lista A4», l’ARPA, sulla base delle peculiarità dell’area e delle matrici ambientali interessate, propone alla Giunta regionale, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno specifico programma di monitoraggio ambientale definendone le caratteristiche, l’estensione e i costi relativi.
Art. 5. (Aggiornamento della «Lista A1»).
1. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, può aggiornare la «Lista A1» nel corso di validità del Piano di bonifica, tenendo conto dei rischi di natura ambientale e della rilevanza socio-economica dei siti interessati.
2. La Giunta regionale procede all’aggiornamento di cui al comma 1 sulla base dei seguenti elementi:
a) individuazione di nuovi siti, tra quelli inseriti nell’anagrafe dei siti da bonificare, di competenza pubblica;
b) acquisizione di nuovi elementi conoscitivi sui siti già compresi nella «Lista A1», tali da determinare una diversa priorità di intervento;
c) certificazione di avvenuta bonifica da parte della Provincia territorialmente competente, con conseguente eliminazione del sito dalla «Lista A1».
Art. 6. (Aree con impianti dismessi).
1. I titolari delle attività identificabili tra quelle del censimento, di cui all’articolo 17, comma 1 bis, del
2. Il sindaco, avvalendosi dell’ARPA, può prescrivere l’effettuazione di verifiche atte ad accertare la sussistenza di residuali rischi o fattori di nocività o di contaminazioni, nonché la necessità di interventi di messa in sicurezza e/o bonifica.
3. Per le aree industriali dismesse di cui al comma 1, il sindaco, sentito il parere dell’ARPA, può subordinare il riutilizzo dell’area alle verifiche atte ad accertare il superamento dei valori di concentrazione-limite accettabili per l’uso previsto.
Art. 7. (Occupazione temporanea dei suoli per l’effettuazione di verifiche, controlli e monitoraggio).
1. Al fine di procedere all’installazione di centraline di monitoraggio e misurazione e di altri impianti fissi e al prelievo di campioni, i soggetti e gli organi pubblici di cui all’articolo 17 del
Art. 8. (Approvazione dei progetti e autorizzazione degli interventi).
1. I provvedimenti di approvazione di cui all’articolo 10 del
Art. 9. (Termine dell’istruttoria di bonifica).
1. Qualora i risultati dell’esecuzione del piano di caratterizzazione, di cui all’articolo 10 del
Art. 10. (Abbandono di rifiuti).
1. L’ordinanza sindacale di cui all’articolo 14 del
2. Al termine degli interventi di rimozione dei rifiuti di cui al comma 1, l’ARPA comunica al sindaco la eventuale necessità di svolgere gli accertamenti preliminari per definire la condizione di inquinamento delle matrici ambientali coinvolte.
3. Qualora, a seguito della rimozione dei rifiuti, sia rilevato il superamento dei valori di concentrazione-limite accettabili nelle matrici ambientali, il Comune attiva le procedure previste dall’articolo 17 del
Art. 11. (Ripristino ambientale).
1. Gli interventi di bonifica e ripristino ambientale devono essere adeguati alla destinazione d’uso e alle caratteristiche morfologiche, vegetazionali e paesaggistiche dell’area, nel rispetto delle norme urbanistiche, paesaggistiche e ambientali vigenti.
2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 si privilegia, ove possibile, l’impiego di materiali organici di adeguata qualità, provenienti da attività di recupero di rifiuti urbani, ai sensi dell’articolo 22, comma 5, lettera c) del
Art. 12. (Interventi di privati assistiti da contributo pubblico).
1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 1, comma 7, della
Art. 13. (Programma annuale di finanziamento di interventi).
1. La Giunta regionale, entro il 30 aprile di ogni anno, approva il programma di finanziamento degli interventi di cui agli articoli 4 e 12, definendo le modalità di erogazione dei contributi in conto capitale, fino al cento per cento della spesa ritenuta ammissibile.
2. Qualora entro sei mesi dalla data di concessione del finanziamento non siano state avviate le procedure di esecuzione dell’intervento, la Giunta regionale può disporre la revoca del finanziamento.
Art. 14. (Finanziamento degli interventi di bonifica).
1. Per il finanziamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale, ivi incluse le spese relative agli interventi di cui all’articolo 7, dei siti inquinati eseguiti dai comuni, in via sostitutiva del soggetto obbligato, come definito dall’articolo 14 del
Art. 15. (Norma finanziaria).
1. Al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge si fa fronte per l’anno 2004 con le seguenti risorse di bilancio:
— limitatamente agli interventi di cui all’articolo 4 effettuati sui siti di proprietà pubblica, con le risorse previste nel Docup obiettivo 2 in materia di bonifica e allocate nella unità previsionale di base 05.2.015 denominata «Docup Ob. 2 (2000/2006) - Misura 3.3 – Infrastrutture ambientali» e con le risorse previste nella unità previsionale di base 05.2.018 denominata «Interventi di bonifica e ripristino ambientale» (cap. 9147) del bilancio annuale di previsione, parte spesa;
— per gli interventi previsti nell’articolo 12 con le risorse allocate nella unità previsionale di base 05.2.018 denominata «Interventi di bonifica e ripristino ambientale » (cap. 9148);
— per gli interventi di cui all’articolo 14 attraverso l’istituzione di un fondo denominato «Fondo per il finanziamento, in via sostitutiva, degli interventi di pronto intervento per fronteggiare fenomeni occasionali di inquinamento», allocato nella unità previsionale di base 05.2.018 denominata «Interventi di bonifica e ripristino ambientale» (cap. 9140).
2. Per gli anni 2004 e successivi l’entità della spesa per gli interventi che gravano nella unità previsionale di base 05.2.018 è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, lett. c) della vigente legge regionale di contabilità.
3. Le somme recuperate a fronte degli interventi effettuati in forza dell’articolo 14 della presente legge sono introitate nel bilancio di previsione, parte entrate, nella unità previsionale di base 3.02.002 denominata «Altri recuperi» (cap. 2679).
4. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui al presente articolo, sia in termini di competenza che di cassa.
Art. 16. (Norme finali e transitorie).
1. In sede di prima applicazione il Piano di bonifica è approvato dal Consiglio regionale entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge e scade contemporaneamente al Piano di gestione dei rifiuti urbani, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) e all’articolo 3 della
2. Entro sei mesi dalla data di approvazione del Piano di bonifica per i siti compresi nella «Lista A3» di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d) devono essere attivate le procedure previste dall’articolo 10 del
Art. 17. (Modificazione della
1. All’articolo 19, comma 2, lettera b) della
[1] Abrogata dall'art. 50 della