Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.7 artigianato |
Data: | 01/04/1996 |
Numero: | 9 |
Sommario |
Art. 31. (Abrogazioni). |
Art. 32. (Norme transitorie e finali). |
§ 3.7.17 - L.R. 1 aprile 1996, n. 9. [1]
Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42, recante norme per il funzionamento degli organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato e per la tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane, e modificazioni della legge regionale 12 marzo 1990, n. 5, recante testo unico dell'artigianato.
(B.U. n. 17 del 10 aprile 1996).
Artt. 1. - 30. [2]
Art. 31. (Abrogazioni).
1. Sono abrogate le seguenti norme regionali:
a) titolo nono della
b) artt. 1, 2, 3, 4 e 6 della
Art. 32. (Norme transitorie e finali).
1. In sede di prima applicazione della presente legge le commissioni provinciali per l'artigianato sono costituite entro 15 mesi dalla data di entrata in vigore della stessa [3].
2. Fino alla costituzione delle commissioni provinciali disciplinate dalla presente legge le relative funzioni sono esercitate dai commissari in carica.
3. I provvedimenti emanati in base alla preesistente normativa ai fini dell'indizione delle elezioni dei rappresentanti degli artigiani in seno alle commissioni provinciali per l'artigianato sono revocati.
[1] Abrogata dall'art. 55 della
[2] Articoli di modifica della
[3] Comma così modificato dall'art. 1 della