§ 3.1.4 - L.R. 23 aprile 1980, n. 35.
Contributi a favore delle Associazioni del commercio e del turismo [2].


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 interventi generali per l'economia
Data:23/04/1980
Numero:35


Sommario
Art. 1.      La Giunta regionale è autorizzata a concedere, alle Associazioni professionali autonome dei commercianti e alle associazioni operanti nel settore del turismo (associazioni e cooperative degli [...]
Art. 2.      Per la concessione del contributo di cui alla presente legge è autorizzata per l'anno 1980, sia in termini di competenza che di cassa la spesa di lire 140.000.000, con imputazione al cap. 5570 [...]


§ 3.1.4 - L.R. 23 aprile 1980, n. 35. [1]

Contributi a favore delle Associazioni del commercio e del turismo [2].

(B.U. n. 26 del 30 aprile 1980).

 

Art. 1.

     La Giunta regionale è autorizzata a concedere, alle Associazioni professionali autonome dei commercianti e alle associazioni operanti nel settore del turismo (associazioni e cooperative degli albergatori e degli agenti di viaggio, associazioni turistiche facenti capo ai sindacati dei lavoratori e associazioni democratiche del tempo libero) maggiormente rappresentative a livello nazionale e operanti sul territorio regionale, contributi annuali per il finanziamento di quelle iniziative che, in coerenza con il programma regionale di sviluppo, sono dirette al potenziamento dei settori da ciascuna di esse rappresentati [3].

     Gli organismi di cui al precedente comma debbono presentare documentata richiesta alla Giunta regionale per l'anno 1980 entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, per gli anni successivi entro il 30 gennaio. La Giunta regionale dispone la concessione del contributo annuale, determinandone l'entità, tenuto conto dei programmi di attività.

     Dal 1981 la concessione del contributo è disposta dalla Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare.

 

     Art. 2.

     Per la concessione del contributo di cui alla presente legge è autorizzata per l'anno 1980, sia in termini di competenza che di cassa la spesa di lire 140.000.000, con imputazione al cap. 5570 (Tit. 1 - sez. 10 - rubr. 48 - cat. 5 - tipo 1.1. - settore 20) di nuova istituzione denominato: «Concessione di contributi alle associazioni del commercio, dell'artigianato e del turismo».

     All'onere suddetto si fa fronte come segue:

     - quanto a lire 60.000.000 mediante utilizzo - ai sensi dell'art. 26, quinto comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23 - della disponibilità del fondo globale iscritto al cap. 9700 del bilancio per l'esercizio 1979 (elenco n. 4 numero d'ordine 6);

     - quanto a lire 80.000.000 con la disponibilità del fondo globale iscritto allo stesso capitolo del bilancio 1980 (elenco n. 4).

     La Giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio dell'esercizio 1980 le conseguenti variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa a norma dell'art. 28, secondo comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23.

     Per gli anni successivi l'entità della spesa per le finalità della presente legge sarà stabilita con legge di bilancio ai sensi dell'art. 5 della vigente legge regionale di contabilità.

 


[1] Abrogata dall'art. 4 della L.R. 26 marzo 2008, n. 5.

[2] Titolo così modificato dall'art. 61 della L.R. 12 marzo 1990, n. 5.

[3] Così modificato dall'art. 61 della L.R. 12 marzo 1990, n. 5.