§ 2.3.283 - L.R. 27 marzo 2008, n. 6.
Bilancio di previsione annuale per l’esercizio finanziario 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 finanza, tributi e contabilità
Data:27/03/2008
Numero:6


Sommario
Art. 1.  (Stato di previsione dell’entrata)
Art. 2.  (Stato di previsione della spesa)
Art. 3.  (Quadro generale riassuntivo)
Art. 4.  (Destinazione dell’avanzo finanziario presunto iscritto alla Unità previsionale di base 0.01.002 dell’entrata)
Art. 5.  (Risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria regionale per l’anno 2008)
Art. 6.  (Variazioni al bilancio con provvedimenti della Giunta regionale)
Art. 7.  (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine)
Art. 8.  (Fondo di riserva per le spese impreviste)
Art. 9.  (Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa)
Art. 10.  (Autorizzazione al ricorso all’indebitamento)
Art. 11.  (Ristrutturazione indebitamento)
Art. 12.  (Gestione attiva del portafoglio di debiti)
Art. 13.  (Cessione dei crediti)
Art. 14.  (Spese per la edizione di cataloghi scientifici)
Art. 15.  (Spese per lo sportello del consumatore)
Art. 16.  (Spese per la carta tecnica regionale)
Art. 17.  (LR 17 maggio 1994, n. 14, articolo 9 – Istituzione capitolo di spesa – Osservatorio degli habitat naturali)
Art. 18.  (Modifica denominazione Unità previsionale di base e capitoli di spesa)
Art. 19.  (Piano di sviluppo rurale 2007/2013 – Anticipazione fondi all’Agea)
Art. 20.  (Apertura di credito a favore dei funzionari delegati)
Art. 21.  (Rinuncia alla riscossione di entrate di modesta entità)
Art. 22.  (Approvazione del bilancio pluriennale 2008/2010)
Art. 23.  (Bilanci di Enti dipendenti dalla Regione)


§ 2.3.283 - L.R. 27 marzo 2008, n. 6.

Bilancio di previsione annuale per l’esercizio finanziario 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010.

(B.U. 28 marzo 2008, n. 15 - S.S. n. 3)

 

Art. 1. (Stato di previsione dell’entrata)

1. Lo stato di previsione dell’entrata della Regione Umbria per l’anno finanziario 2008 annesso alla presente legge (Tabella A), è approvato in euro 6.226.428.787,71 in termini di competenza e in euro 6.821.932.914,34 in termini di cassa.

2. Sono autorizzati l’accertamento e la riscossione secondo leggi in vigore delle imposte e delle tasse di ogni specie ed il versamento nella cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti per l’anno finanziario 2008 secondo lo stato di previsione di cui al comma 1.

3. Ai sensi dell’articolo 41 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni, l’articolazione in Unità previsionali di base della parte entrata del bilancio di previsione 2008 è determinata così come previsto dallo stato di previsione delle entrate (Tabella A).

 

     Art. 2. (Stato di previsione della spesa)

1. Lo stato di previsione della spesa della Regione Umbria per l’anno finanziario 2008 annesso alla presente legge (Tabella B), è approvato in euro 6.226.428.787,71 in termini di competenza e in euro 6.821.932.914,34 in termini di cassa.

2. È autorizzato l’impegno della spesa per l’anno finanziario 2008 entro il limite degli stanziamenti di competenza iscritti nello stato di previsione di cui al comma 1.

3. È altresì autorizzato il pagamento delle spese per l’anno finanziario 2008 entro il limite degli stanziamenti di cassa iscritti nello stato di previsione di cui al comma 1.

4. Ai sensi dell’articolo 41 della legge regionale n. 13/2000 l’articolazione in funzioni obiettivo e Unità previsionali di base della parte spesa del bilancio di previsione 2008 è determinata così come previsto dallo stato di previsione della spesa (Tabella B).

 

     Art. 3. (Quadro generale riassuntivo)

1. È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l’anno finanziario 2008 annesso alla presente legge.

 

     Art. 4. (Destinazione dell’avanzo finanziario presunto iscritto alla Unità previsionale di base 0.01.002 dell’entrata)

1. L’avanzo finanziario presunto di euro 1.034.039.119,42 iscritto alla Unità previsionale di base 0.01.002 dello stato di previsione dell’entrata in dipendenza di fondi stanziati a fronte di entrate a destinazione vincolata e non utilizzati entro l’esercizio 2007, è destinato agli interventi indicati nella Tabella I) allegata alla presente legge.

2. Eventuali rettifiche alle somme iscritte, ai sensi del comma 1, saranno apportate con la legge di assestamento del bilancio 2008 in base alle operazioni di chiusura dell’esercizio precedente.

 

     Art. 5. (Risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria regionale per l’anno 2008)

1. Le risorse per il finanziamento della spesa sanitaria regionale per l’anno 2008 ammontano a euro 1.468.019.327,00 e sono destinate agli interventi indicati nella Tabella M) allegata alla presente legge.

 

     Art. 6. (Variazioni al bilancio con provvedimenti della Giunta regionale)

1. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, al bilancio di previsione per l’anno 2008, le variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa delle Unità previsionali di base contenute nelle partite di giro sia dell’entrata che della spesa in dipendenza del movimento di fondi sui conti correnti infruttiferi intestati “Regione Umbria” presso la Tesoreria centrale e provinciale dello Stato.

2. La Giunta regionale è, altresì, autorizzata, ai sensi dell’articolo 46, comma 3 della legge regionale n. 13/2000, ad effettuare variazioni compensative fra le Unità previsionali di base individuate nell’Elenco n. 3) allegato alla presente legge.

 

     Art. 7. (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine)

1. Sono considerate spese obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell’articolo 42, comma 2 della legge regionale n. 13/2000, quelle indicate nell’Elenco n. 1) allegato alla presente legge.

2. Sono in ogni caso integrabili tutte le Unità previsionali di base per consentire il pagamento dei residui passivi eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa a norma dell’articolo 82, comma 3 della legge regionale n. 13/2000.

 

     Art. 8. (Fondo di riserva per le spese impreviste)

1. In osservanza dell’articolo 43 della legge regionale n. 13/2000 è approvato l’Elenco n. 2) allegato alla presente legge.

 

     Art. 9. (Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa)

1. Il fondo di riserva di cassa di cui all’articolo 44 della legge regionale n. 13/2000 è stabilito per l’anno 2008 in euro 475.315.579,36 e iscritto nella Unità previsionale di base 16.1.002.

 

     Art. 10. (Autorizzazione al ricorso all’indebitamento)

1. Per conseguire il pareggio finanziario del bilancio preventivo regionale dell’esercizio 2008, ai sensi dell’articolo 63 della legge regionale n. 13/2000, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere uno o più mutui ovvero ad effettuare altre operazioni di indebitamento fino all’importo complessivo di euro 56.000.500,00 per una durata massima di anni trenta ed entro il limite di spesa di euro 650.000,00 per l’anno 2008 e di euro 4.770.000,00 per gli anni successivi [1].

2. Al conseguente onere relativo agli anni 2008 e successivi si farà fronte con quota degli stanziamenti appositamente previsti nelle Unità previsionali di base 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio pluriennale 2008/2010 allegato (Appendice n. 1).

3. Per gli effetti di cui all’articolo 10, comma 1 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modifiche, i mutui e le altre forme di indebitamento di cui al comma 1 sono diretti al finanziamento delle spese indicate nella Tabella E) allegata alla presente legge.

4. Per far fronte al presunto disavanzo finanziario alla chiusura dell’esercizio 2007, determinato dalla mancata stipulazione dei mutui autorizzati con l’articolo 10, comma 4 della legge regionale 30 marzo 2007, n. 9, come modificato dall’articolo 5 della legge regionale 28 novembre 2007, n. 31 è rinnovata l’autorizzazione alla Giunta regionale ad assumere, a norma dell’articolo 63 della legge regionale n. 13/2000 uno o più mutui ovvero ad effettuare altre operazioni di indebitamento fino all’importo complessivo di euro 107.391.709,43 per una durata massima di anni trenta ed entro il limite di spesa di euro 6.500.000,00 per l’anno 2008 e di euro 9.000.000,00 per gli anni successivi [2].

5. Al conseguente onere relativo agli anni 2008 e successivi si farà fronte con quota degli stanziamenti appositamente previsti nelle Unità previsionali di base 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio pluriennale 2008/2010 allegato (Appendice n. 1).

6. Per gli effetti di cui all’articolo 10, comma 1 della legge n. 281/1970, i mutui e le altre forme di indebitamento di cui al comma 4 sono diretti al finanziamento delle spese indicate nella Tabella H) allegata alla presente legge.

7. Le operazioni di indebitamento di cui al presente articolo possono realizzarsi anche tramite emissione di prestiti obbligazionari, della durata massima di anni trenta. La Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 10 della legge n. 281/1970 e dell’articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modificazioni ed integrazioni, ne determina di massima le condizioni e le modalità, entro i limiti stabiliti dalle disposizioni legislative, ivi compresa, per le operazioni con rimborso del capitale in un’unica soluzione alla scadenza, la costituzione di un fondo vincolato di ammortamento del debito, anche mediante l’utilizzo di strumenti derivati, per la restituzione a scadenza del capitale oggetto del prestito obbligazionario [3].

8. Il rimborso dei mutui e dei prestiti obbligazionari viene garantito dalla Regione mediante iscrizione nel proprio bilancio, in appositi capitoli di spesa, per tutta la durata del prestito, delle somme occorrenti per effettuare, alle previste scadenze, i pagamenti per quote capitali ed interessi nonché per gli eventuali oneri di operazioni di copertura del rischio di cambio o di tasso di interesse. Su tali somme viene istituito speciale vincolo a favore dell’ente o degli enti creditizi incaricati del servizio del prestito ovvero dell’operazione di copertura dei rischi.

9. In relazione alla garanzia di cui al comma 8, la Giunta regionale può dare mandato al tesoriere di provvedere, alle scadenze previste secondo il piano di ammortamento finanziario, al versamento delle somme occorrenti al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e delle somme sulle eventuali operazioni in strumenti derivati presso l’ente o gli enti creditizi incaricati del servizio del prestito o dell’operazione di copertura del rischio, con priorità assoluta rispetto alle altre spese di natura obbligatoria. Il tesoriere è a tal fine autorizzato ad accantonare su alcune delle entrate acquisite dalla Regione le somme necessarie al pagamento, con specifico vincolo irrevocabile a favore dell’ente o degli enti creditizi incaricati del servizio del prestito o dell’operazione di copertura del rischio. Qualora il gettito delle entrate assoggettate a tale vincolo, per qualsiasi causa, venga meno, o risulti insufficiente al pagamento delle somme necessarie, il tesoriere provvede ad accantonare tali somme sul totale di tutte le entrate della Regione.

10. La Giunta regionale pone in essere tutte le procedure necessarie all’emissione dei prestiti obbligazionari, comprese quelle relative all’ottenimento ed all’aggiornamento di uno o più rating in funzione delle caratteristiche del prestito stesso.

11. L’onere per l’attuazione del presente articolo grava sugli stanziamenti delle corrispondenti Unità previsionali di base del bilancio di previsione annuale e pluriennale 2008/2010.

12. Gli effetti delle disposizioni di cui ai commi precedenti sono subordinati alla preventiva approvazione del rendiconto relativo all’esercizio finanziario 2006.

 

     Art. 11. (Ristrutturazione indebitamento)

1. La Regione concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica anche attraverso la ristrutturazione dei prestiti precedentemente contratti, allo scopo di conseguire economie negli oneri di ammortamento attualmente sostenuti. A tal fine, la Giunta regionale è autorizzata a ristrutturare in qualunque forma tecnica in uso nei mercati, (compresi l’estinzione anticipata, e/o la rinegoziazione, e/o rimodulazione, e/o sostituzione) i mutui o i prestiti contratti a condizioni più onerose di quelle attuali di mercato e le connesse operazioni in strumenti finanziari derivati, anche attraverso la contrazione, in sostituzione, di nuovi mutui e/o prestiti obbligazionari di importo comprensivo del debito residuo dei mutui da estinguere anticipatamente e degli oneri di ristrutturazione, allo scopo di ottenere una riduzione degli oneri di ammortamento. L’indebitamento così ristrutturato non potrà eccedere la durata di anni quaranta.

2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a deliberare per le operazioni con rimborso del capitale in un’unica soluzione alla scadenza, la costituzione di un fondo vincolato di ammortamento del debito per la restituzione del capitale oggetto dei prestiti obbligazionari, anche mediante l’utilizzo di strumenti derivati previsti dalla prassi, con assorbimento degli oneri di ristrutturazione connessi.

3. Alle operazioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto non incompatibili, i commi 8, 9 e 10 dell’articolo 10.

4. All’onere derivante dal presente articolo si fa fronte con gli stanziamenti iscritti nei relativi bilanci alle Unità previsionali di base 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio pluriennale 2008/2010 per far fronte alle rate di ammortamento di mutui dei quali si autorizza l’estinzione anticipata.

 

     Art. 12. (Gestione attiva del portafoglio di debiti)

1. La ristrutturazione del debito esistente, attraverso l’uso di strumenti derivati, può essere effettuata tramite le operazioni previste dalla prassi dei mercati finanziari, anche in relazione all’articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e del D.M. 1° dicembre 2003, n. 389, del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell’interno. L’utilizzo di tali strumenti ha l’obiettivo di garantire una gestione attiva del portafoglio di debito, mirando ad un rapporto ottimale rischio/costi.

2. Per garantire le operazioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni del comma 9 dell’articolo 10.

 

     Art. 13. (Cessione dei crediti)

1. In relazione alle opportunità di mercato, e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, la Giunta regionale è autorizzata a ricorrere alla cessione ad intermediari finanziari dei crediti della Regione, da realizzarsi anche mediante la cartolarizzazione dei crediti ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130 e successive modificazioni ed integrazioni, determinando le condizioni e le modalità di massima delle operazioni e ponendo in essere tutte le procedure necessarie all’esecuzione.

2. All’onere relativo al presente articolo si farà fronte con gli stanziamenti che saranno appositamente previsti nelle Unità previsionali di base 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio pluriennale 2008/2010.

 

     Art. 14. (Spese per la edizione di cataloghi scientifici)

1. L’assunzione degli impegni di spesa a valere sulla quota di stanziamento di euro 15.500,00 iscritto in corrispondenza dell’Unità previsionale di base 10.1.007 – cap. 989 dello stato di previsione della spesa è subordinata al preventivo accertamento della corrispondente entrata iscritta nella Unità previsionale di base 2.03.001 – cap. 2674.

 

     Art. 15. (Spese per lo sportello del consumatore)

1. L’assunzione degli impegni di spesa a valere sulla quota di stanziamento iscritto in corrispondenza della Unità previsionale di base 08.1.013 – cap. 5695 dello stato di previsione della spesa per euro 11.000,00 è subordinata al preventivo accertamento della corrispondente entrata iscritta nella Unità previsionale di base 2.03.001 – cap. 2673.

 

     Art. 16. (Spese per la carta tecnica regionale)

1. L’assunzione degli impegni di spesa a valere sulla quota di stanziamento di euro 103.300,00 della Unità previsionale di base 05.1.008 – cap. 5804 della parte spesa del bilancio 2008 è subordinata al preventivo accertamento della corrispondente entrata iscritta nella Unità previsionale di base 2.03.001 – cap. 2670.

 

     Art. 17. (LR 17 maggio 1994, n. 14, articolo 9 – Istituzione capitolo di spesa – Osservatorio degli habitat naturali)

1. Ai sensi dell’articolo 9, della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, è istituito, nella Unità previsionale di base 07.1.013 della parte spesa del bilancio regionale, il cap. 4196 con la seguente denominazione “Spese per l’Osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche. LR 17/5/1994, n. 14, art. 9”.

 

          Art. 18. (Modifica denominazione Unità previsionale di base e capitoli di spesa)

1. Alla denominazione della Unità previsionale di base della parte spesa del bilancio regionale n. 05.1.017, sostituire la parola “delegate” con la parola “conferite”.

2. Alla denominazione della Unità previsionale di base della parte spesa del bilancio regionale n. 11.1.001, prima della parola “Agenzia” aggiungere la parola “Ex”.

3. La denominazione della Unità previsionale di base della parte spesa del bilancio regionale n. 03.1.004, assume la seguente nuova denominazione “Attività in materia di costruzioni in zone sismiche”.

4. La denominazione della Unità previsionale di base della parte spesa del bilancio regionale n. 05.1.005, assume la seguente nuova denominazione “Realizzazione e informatizzazione di cartografia geologica e geotematica”.

5. La denominazione della Unità previsionale di base della parte spesa del bilancio regionale n. 05.2.026, assume la seguente nuova denominazione “Interventi in materia di difesa, tutela ambientale e protezione civile”.

6. La denominazione della Unità previsionale di base della parte spesa del bilancio regionale n. 06.2.003, assume la seguente nuova denominazione “Interventi sulle infrastrutture ferroviarie”.

 

     Art. 19. (Piano di sviluppo rurale 2007/2013 – Anticipazione fondi all’Agea)

1. È autorizzata, per l’anno 2008, a titolo di anticipazione all’Agea su fondi del Regolamento Cee 1698/2005, per il finanziamento delle misure del PSR 2007/2013 dove la Regione Umbria è beneficiario finale, la spesa di euro 2.000.000,00 (Unità previsionale di base 07.2.014 - cap. 8200).

 

     Art. 20. (Apertura di credito a favore dei funzionari delegati)

1. Per l’anno 2008 sono autorizzate, a norma dell’articolo 76, comma 2 della legge regionale n. 13/2000, aperture di credito a favore dei funzionari delegati entro i limiti massimi e per le Unità previsionali di base di spesa indicate nella Tabella P) allegata alla presente legge.

 

     Art. 21. (Rinuncia alla riscossione di entrate di modesta entità)

1. In relazione al disposto dell’articolo 65 della legge regionale n. 13/2000, la Giunta regionale è autorizzata a rinunciare – nel corso dell’anno 2008 – ai diritti di credito che la Regione Umbria vanta in materia di entrate di qualsiasi natura, comprese le pene pecuniarie, qualora il loro ammontare non superi l’importo di euro 17,00.

2. Nei casi di cui al comma 1 il competente ufficio regionale è esonerato dall’emissione dell’avviso di notifica, ove previsto.

 

     Art. 22. (Approvazione del bilancio pluriennale 2008/2010)

1. È approvato il bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2008/2010 secondo le risultanze contenute nell’Appendice n. 1 della presente legge.

 

     Art. 23. (Bilanci di Enti dipendenti dalla Regione)

1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 52 della legge regionale n. 13/2000 sono allegati al bilancio regionale i bilanci di previsione dei seguenti Enti dipendenti dalla Regione:

a) Agenzia territoriale per l’edilizia residenziale (ATER) della Provincia di Perugia di cui alla legge regionale 19 giugno 2002, n. 11 (Appendice n. 2);

b) Agenzia territoriale per l’edilizia residenziale (ATER) della Provincia di Terni di cui alla legge regionale 19 giugno 2002, n. 11 (Appendice n. 3);

c) Azienda regionale di promozione turistica di cui alla legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18 (Appendice n. 4);

d) Istituto per la storia dell’Umbria contemporanea di cui alle legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6, modificata dalla legge regionale 27 dicembre 2001, n. 36 (Appendice n. 5);

e) Centro per le pari opportunità di cui alla legge regionale 18 novembre 1987, n. 51 e successive modificazioni e integrazioni (Appendice n. 6);

f) Agenzia Umbria Ricerche di cui alla legge regionale 27 marzo 2000, n. 30 e successive modificazioni (Appendice n. 7);

g) Centro studi giuridici e politici di cui alla legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1 (Appendice n. 8);

h) Agenzia per il diritto allo studio universitario (ADiSU) di cui alla legge regionale 28 marzo 2006, n. 6 (Appendice n. 9);

i) Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l’innovazione in agricoltura (ARUSIA) di cui alla legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35 e successive modificazioni (Appendice n. 10);

j) Centro per la documentazione e la ricerca antropologica in Valnerina e nella dorsale appenninica umbra (CEDRAV) di cui alla legge regionale 18 aprile 1990, n. 24 (Appendice n. 11);

k) Agenzia per la promozione e l’educazione alla salute, la documentazione, l’informazione e la promozione culturale in ambito socio-sanitario (SEDES) di cui alla legge regionale 9 agosto 1995, n. 33 e successive modificazioni (Appendice n. 12).

 

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 

ALLEGATO 1

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

 

«TABELLA A - STATO DI PREVISIONE DELL’ENTRATA»

«TABELLA B - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA»

«TABELLA C - Verifica della prescrizione di cui all’art. 36, comma 2, della L.R. 28 febbraio 2000, n. 13»

«TABELLA D - Equilibrio del bilancio di cassa - art. 36, comma 4, della L.R. 28 febbraio 2000, n. 13»

«TABELLA E - Destinazione del mutuo di euro 56.000.500,00 la cui assunzione è stata autorizzata con l’art. 10 della legge di bilancio» [4]

«TABELLA F - Situazione mutui e prestiti» [5]

«TABELLA G - Determinazione del limite massimo di indebitamento (art. 23, D.lgs. 28 marzo 2000, n. 76

«TABELLA H - Destinazione del mutuo di euro 107.391.709,43 iscritto all’U.P.B. 5.01.001 dello stato di previsione dell’entrata ai sensi dell’art. 36, comma 3, della L.R. 28 febbraio 2000, n. 13 e art. 3, D.L. 12 luglio 2004, n. 168 (convertito dalla l. 30 luglio 2004, n. 191) (Ripiano bilanci 2006-2007)» [6]

«TABELLA I - Destinazione dell’avanzo finanziario iscritto all’U.P.B. 0.01.002 dell’entrata ai sensi dell’art. 82, comma 6, della L.R. 28 febbraio 2000, n. 13»

«TABELLA L - Entrate e spese tra loro correlate triennio 2008/2009/2010 (competenza) - art. 38, comma 5, L.R. 28 febbraio 2000, n. 13» [7]

«TABELLA M - Risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria regionale per l’anno 2008 secondo l’accordo Stato/Regioni (art. 83, L. 23 dicembre 2000, n. 388[8]

«TABELLA N - Raffronto delle entrate derivanti da assegnazioni statali per l’esercizio di funzioni delegate dallo Stato, con le spese aventi la destinazione di cui alle assegnazioni medesime (art. 38, comma 5, L.R. 28 febbraio 2000, n. 13

«TABELLA O - Previsioni relative alle spese da effettuarsi da parte degli Enti locali per lo svolgimento di funzioni delegate dalla Regione (art. 38, comma 5, L.R. 28 febbraio 2000, n. 13[9]

«TABELLA P - Importo massimo in ragione annua delle aperture di credito da autorizzare da parte della Giunta regionale a favore dei funzionari delegati a norma dell’art. 76, comma 2, della L.R. 28 febbraio 2000, n. 13»

«TABELLA Q – U.P.B. del bilancio regionale rilevanti ai fini I.V.A.»

«TABELLA R - Riclassificazione della spesa per categorie secondo l’analisi economica (art. 38, comma 3, lett. a), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13

«TABELLA S - Riclassificazione della spesa per sezioni secondo l’analisi funzionale (art. 38, comma 3, lett. b), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13

«TABELLA T - Collegamenti tra criteri di ripartizione (art. 38, comma 3, lett. c), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13

«TABELLA U - Classificazione COFOG (art. 38, comma 4, L.R. 28 febbraio 2000, n. 13

«TABELLA V - Suddivisione delle U.P.B. per capitoli (art. 39 L.R. 28 febbraio 2000, n. 13

«TABELLA Z - Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione stessa a favore di Enti e/o di altri soggetti (art. 32, comma 3, L.R. 28 febbraio 2000, n. 13

 

«ELENCO N. 1 - Spese obbligatorie (art. 42, comma 4, L.R. 28 febbraio 2000, n. 13

«ELENCO N. 2 - Spese impreviste (art. 43, comma 3, L.R. 28 febbraio 2000, n. 13

«ELENCO N. 3 – U.P.B. collegate ai fini delle variazioni compensative (art. 46, comma 4, L.R. 28 febbraio 2000, n. 13[10]

 

«APPENDICE N. 1 - BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2008-2010

Quadro generale riassuntivo

Parte Entrata

Parte Spesa

Riepiloghi Parte Entrata

Riepiloghi Parte Spesa»

 

«APPENDICE N. 2 – AGENZIA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI PERUGIA (A.T.E.R.)

(L.R. 19 giugno 2002, n. 11)

Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008 (Riepiloghi)»

 

«APPENDICE N. 3 - AGENZIA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI TERNI (A.T.E.R.)

(L.R. 19 giugno 2002, n. 11)

Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008 (Riepiloghi)»

 

«APPENDICE N. 4 - AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA DELL’UMBRIA (A.P.T.)

(L.R. 27 dicembre 2006, n. 18)

Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008 (Riepiloghi)»

 

«APPENDICE N. 5 – ISTITUTO PER LA STORIA DELL’UMBRIA CONTEMPORANEA (I.S.U.C.)

(LL.RR. 14 febbraio 1995, n. 6 e 27 dicembre 2001, n. 36)

Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008 (Riepiloghi)»

 

«APPENDICE N. 6 – CENTRO PER LE PARI OPPORTUNITA’ (C.P.O.)

(LL.RR. 18 novembre 1987, n. 51 e 27 dicembre 1989, n. 45)

Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008 (Riepiloghi)»

 

«APPENDICE N. 7 – AGENZIA UMBRIA RICERCHE (L.R. 27 marzo 2000, n. 30)

Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008 (Riepiloghi)»

 

«APPENDICE N. 8 – CENTRO STUDI GIURIDICI E POLITICI

(L.R. 21 gennaio 2003, n. 1)

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«APPENDICE N. 9 – AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO (A.DI.S.U.)

(L.R. 28 marzo 2006, n. 6)

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«APPENDICE N. 10 – AGENZIA REGIONALE UMBRA PER LO SVILUPPO E L’INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA (A.R.U.S.I.A.)

(L.R. 26 ottobre 1994, n. 35 e successive modificazioni)

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«APPENDICE N. 11 – CENTRO PER LA DOCUMENTAZIONE E LA RICERCA ANTROPOLOGICA IN VALNERINA E NELLA DORSALE APPENNINICA UMBRA (CEDRAV)

(L.R. 18 aprile 1990, n. 24)

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«APPENDICE N. 12 – AGENZIA PER LA PROMOZIONE E L’EDUCAZIONE ALLA SALUTE, LA DOCUMENTAZIONE, L’INFORMAZIONE E LA PROMOZIONE CULTURALE IN AMBITO SOCIO-SANITARIO (S.E.D.E.S.)

(L.R. 9 agosto 1995, n. 33)

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(Omissis)


[1] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 13 novembre 2008, n. 16.

[2] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 13 novembre 2008, n. 16.

[3] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 13 novembre 2008, n. 16.

[4] Tabella modificata dall'art. 7 della L.R. 13 novembre 2008, n. 16.

[5] Tabella modificata dall'art. 7 della L.R. 13 novembre 2008, n. 16.

[6] Tabella modificata dall'art. 7 della L.R. 13 novembre 2008, n. 16.

[7] Tabella modificata dall'art. 7 della L.R. 13 novembre 2008, n. 16.

[8] Tabella modificata dall'art. 7 della L.R. 13 novembre 2008, n. 16.

[9] Tabella modificata dall'art. 7 della L.R. 13 novembre 2008, n. 16.

[10] Elenco sostituito dall'art. 7 della L.R. 13 novembre 2008, n. 16.