Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.3 finanza, tributi e contabilità |
Data: | 28/11/2007 |
Numero: | 31 |
Sommario |
Articolo 45 e articolo 82 – comma 6 – della legge regionale di contabilità 28.2.2000, n. 13 – Assestamento del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2007 e reiscrizione di somme stanziate a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l’esercizio 2006 – Modificazioni ed integrazioni delle leggi regionali 29.3.2007, n. 7 e 30.3.2007, n. 9. (B.U. 29 novembre 2007, n. 52 - S.S.) |
Art. 1. (Saldo finanziario) |
Art. 2. (Copertura finanziaria) |
Art. 3. (Fondi da reiscrivere) |
Art. 4. (Fondi perenti) |
Art. 5. (Modifiche alla legge regionale 30 marzo 2007, n. 9) |
Art. 6. (Finanziamento delle risorse decentrate) |
Art. 7. (Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 31 luglio 2007, n. 26 – Norma finanziaria) |
Art. 8. (Modifiche alle tabelle allegate alle leggi regionali 29 marzo 2007, n. 7 e 30 marzo 2007, n. 9) |
Art. 9. (Variazioni al bilancio) |
§ 2.3.277 - L.R. 28 novembre 2007, n. 31.
(B.U. 29 novembre 2007, n. 52 - S.S.)
Art. 1. (Saldo finanziario)
1. Ai sensi del comma 2, dell’articolo 37, della
Art. 2. (Copertura finanziaria)
1. Per far fronte al disavanzo finanziario di cui all’articolo 1, determinato dalla mancata stipulazione di mutui autorizzati con l’articolo 10, comma 4, della
2. All’onere conseguente dal comma 1, si fa fronte con quota degli stanziamenti previsti nelle UPB 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio 2007 e successivi, del bilancio pluriennale 2007/2009.
3. Per gli effetti di cui all’articolo 10, comma 1, della
Art. 3. (Fondi da reiscrivere)
1. L’ammontare dei fondi da reiscrivere nella parte spesa del bilancio regionale per l’anno 2007, in relazione a stanziamenti di precedenti esercizi, finanziati con entrate a destinazione vincolata e non utilizzati entro il termine dell’esercizio 2006, a norma dell’articolo 82, comma 6, della
Art. 4. (Fondi perenti)
1. Per gli effetti di cui all’articolo 42, comma 3, della
Art. 5. (Modifiche alla
1. Ai commi 1, 4 e 7, dell’articolo 10 della
2. L’articolo 11 della
“Art. 11. (Ristrutturazione indebitamento)
1. La Regione concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica anche attraverso la ristrutturazione dei prestiti precedentemente contratti, allo scopo di conseguire economie negli oneri di ammortamento attualmente sostenuti. A tal fine, la Giunta regionale è autorizzata a ristrutturare in qualunque forma tecnica in uso nei mercati (compresi l’estinzione anticipata, e/o la rinegoziazione, e/o rimodulazione, e/o sostituzione), i mutui o i prestiti contratti a condizioni più onerose di quelle attuali di mercato e le connesse operazioni in strumenti finanziari derivati, anche attraverso la contrazione, in sostituzione, di nuovi mutui e/o prestiti obbligazionari di importo comprensivo del debito residuo dei mutui da estinguere anticipatamente e degli oneri di ristrutturazione, allo scopo di ottenere una riduzione degli oneri di ammortamento.
L’indebitamento così ristrutturato non potrà eccedere la durata di quaranta anni.
2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a deliberare per le operazioni con rimborso del capitale in un’unica soluzione alla scadenza, la costituzione di un fondo vincolato di ammortamento del debito per la restituzione del capitale oggetto dei prestiti obbligazionari, anche mediante l’utilizzo di strumenti derivati previsti dalla prassi, con assorbimento degli oneri di ristrutturazione connessi.
3. Alle operazioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto non incompatibili, i commi 7, 8, 9 e 10 dell’articolo 10.
4. All’onere derivante dal presente articolo si fa fronte con gli stanziamenti iscritti nei relativi bilanci alle Unità previsionali di base 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio pluriennale 2007/2009 per far fronte alle rate di ammortamento di mutui dei quali si autorizza l’estinzione anticipata.”.
3. L’articolo 12 della
“Art. 12. (Gestione attiva del portafoglio di debiti)
1. La ristrutturazione del debito esistente, attraverso l’uso di strumenti derivati, può essere effettuata tramite le operazioni previste dalla prassi dei mercati finanziari, anche in relazione all’articolo 41 della
2. Per garantire le operazioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni del comma 9 dell’articolo 10.”.
Art. 6. (Finanziamento delle risorse decentrate)
1. Lo stanziamento relativo al fondo per l’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e la produttività, previsto dall’articolo 31, comma 2, del CCNL del 22 gennaio 2004 (CCNL del comparto regioni e delle autonomie locali per il quadriennio normativo 2002-2005) è determinato per l’anno 2007 in euro 8.670.000,00.
2. All’onere di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse previste nella Unità previsionale di base 02.1.013 “Gestione delle risorse umane” del corrente bilancio di previsione.
Art. 7. (Modifiche all’articolo 2 della
1. Al commia 1, dell’articolo 2, della
2. Al commia 2, dell’articolo 2, della
Art. 8. (Modifiche alle tabelle allegate alle leggi regionali 29 marzo 2007, n. 7 e 30 marzo 2007, n. 9)
1. Alla tabella C) della
2. Alla tabella D) della
3. La tabella H) della
4. La tabella E) della
5. La tabella L) della
6. La tabella M) della
7. Alla tabella P) della
Art. 9. (Variazioni al bilancio)
1. Al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2007 e al bilancio pluriennale 2007/2009 sono apportate le variazioni di cui alle tabelle A) e B) allegate alla presente legge.
2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1 e delle somme reiscritte ai sensi dell’articolo 3, sono rinnovate le autorizzazioni di spesa negli importi e per gli interventi di cui alle relative leggi regionali o statali.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Tabelle A - L
(Omissis)