§ 1.1.44 – L.R. 18 novembre 1987, n. 51.
Centro per la realizzazione della parità e delle pari opportunità tra uomo e donna.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:1. assetto istituzionale e ordinamento della regione
Capitolo:1.1 norme statutarie - organi e competenze
Data:18/11/1987
Numero:51


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Compiti del Centro.
Art. 3.  Principi organizzativi.
Art. 4.  Organizzazione interna del Centro.
Art. 5.  Regolamento.
Art. 6.  Gestione economico-finanziaria e struttura operativa.
Art. 7.  Indennità.
Art. 8.  Norme transitorie e finali.
Art. 9.  Norma finanziaria.


§ 1.1.44 – L.R. 18 novembre 1987, n. 51. [1]

Centro per la realizzazione della parità e delle pari opportunità tra uomo e donna.

(B.U. 23 novembre 1987, n. 86).

 

     Art. 1. Finalità.

     1. La Regione dell'Umbria, per favorire l'effettiva attuazione dei principi di uguaglianza e parità sociale sanciti dalla Costituzione, dalle leggi e dallo Statuto regionale istituisce il «Centro regionale per la realizzazione della parità e delle pari opportunità tra uomo e donna», denominato «Centro per le pari opportunità» [2].

 

     Art. 2. Compiti del Centro.

     1. Per il conseguimento delle finalità della presente legge il Centro:

     a) promuove ed attua indagini e ricerche sulla condizione della donna, sui percorsi dell'identità femminile e sulla differenza sessuale;

     b) promuove iniziative istituzionali, predispone progetti e formula pareri nei confronti degli organi regionali con l'obiettivo di:

     1) verificare l'applicazione delle leggi di parità esistenti;

     2) favorire l'accesso delle donne ai posti di lavoro e incrementare le opportunità di istruzione e di avanzamento professionale e di carriera delle donne;

     3) favorire la reale possibilità di inserimento nella vita sociale della donna promuovendo una adeguata politica dei servizi sociali anche al fine di facilitare una piena corresponsabilità della coppia all'interno della famiglia.

     2. Il Centro provvede al reperimento, conservazione e diffusione di materiale di documentazione bibliografica e di informazione sulla condizione femminile ed istituisce, allo scopo di una migliore utilizzazione di tali fonti, una biblioteca specializzata ed un archivio documentario.

     3. Il Centro favorisce la conoscenza della normativa e delle politiche riguardanti la donna, nonché dei risultati delle indagini e delle ricerche di cui ai commi precedenti assumendo iniziative di informazione rivolte agli organismi istituzionali, al mondo del lavoro, alle donne, all'opinione pubblica.

     4. Il Centro provvede alla predisposizione di una relazione annuale sulla condizione femminile da inviare alla Giunta regionale, che la trasmette al Consiglio regionale per l'esame.

     5. Il Centro si pone come punto di riferimento e di confronto con soggetti pubblici, con particolare riguardo ai Comuni ed alle Province e con soggetti privati, quali in particolare le Associazioni ed i gruppi, organizzati e non, delle donne svolgendo attività di:

     a) informazione e consulenza in materia di parità;

     b) promozione di iniziative culturali;

     c) verifica sull'applicazione, da parte di soggetti pubblici e privati, delle leggi relative alla parità tra uomo e donna, con particolare riferimento alla parità in materia di lavoro, nonché sulle condizioni di impiego delle donne.

 

     Art. 3. Principi organizzativi.

     1. Il Centro promuove rapporti di collaborazione con gli organismi preposti alla realizzazione delle parità e pari opportunità a livello interno, nazionale ed internazionale, nel rispetto dell'art. 4 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e del D.P.C.M. 11 marzo 1980.

     2. Il Centro, per l'espletamento delle sue funzioni, si avvale della collaborazione di Enti pubblici e privati, di Associazioni femminili, Associazioni sindacali, imprenditoriali e di categoria nonché di tutti gli organismi interessati alla condizione femminile.

     3. Tale collaborazione si esplica:

     a) attraverso momenti partecipativi sui temi specifici, a richiesta delle singole Associazioni o Enti;

     b) con la partecipazione delle Associazioni e degli Enti a commissioni di lavoro eventualmente istituite nell'ambito del Centro.

 

     Art. 4. Organizzazione interna del Centro.

     1. Sono organi del Centro:

     a) l'Assemblea;

     b) il Comitato direttivo;

     c) il Presidente;

     d) il Collegio dei revisori dei conti.

     1/bis. I predetti organi si rinnovano con la elezione del Consiglio regionale [3].

     2. L'assemblea del Centro è composta di venti membri eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a 13, fra le donne che abbiano maturato riconosciute esperienze di carattere culturale e politico sulla condizione femminile.

     3. Al fine di cui al comma precedente nei novanta giorni precedenti il rinnovo dell'Assemblea, l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, raccoglie indicazioni e proposte dalle Organizzazioni regionali dei sindacati maggiormente rappresentativi, dai movimenti femminili dei Partiti, dalle Associazioni femminili presenti ed operanti a livello regionale.

     4. I soggetti interessati provvedono a far pervenire le proposte nei trenta giorni dalla richiesta.

     5. L'Assemblea resta in carica per la durata della legislatura regionale ed i suoi componenti sono rieleggibili.

     6. L'Assemblea del Centro elegge il Presidente, a maggioranza assoluta dei componenti e 2 Vice presidenti, con voto limitato.

     7. L'attività del Centro è coordinata da un Comitato direttivo, composto dal Presidente e dai due Vice presidenti e da quattro componenti, eletti dall'Assemblea nel suo seno, con voto limitato a due.

     8. Il collegio dei revisori dei conti è composto dal presidente, designato dal Consiglio regionale e da due membri effettivi e due supplenti, eletti dal Consiglio regionale con voto limitato.

     9. Al collegio dei revisori dei conti compete:

     a) controllare la regolarità amministrativa e contabile del Centro;

     b) verificare la conformità del bilancio preventivo e del conto consuntivo alle norme di legge;

     c) presentare annualmente alla Giunta regionale una relazione sull'andamento amministrativo e contabile del Centro, da allegare al conto consuntivo di cui all'art. 6, comma 6;

     d) assistere alle sedute degli organi deliberanti del Centro [4].

 

     Art. 5. Regolamento.

     1. L'attività ed il funzionamento del Centro sono disciplinate da un regolamento interno approvato dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei componenti.

     2. Il regolamento del Centro tra l'altro:

     1) determina le attribuzioni e le modalità di funzionamento degli organi interni;

     2) disciplina l'articolazione dell'attività dell'Assemblea in commissioni, prevedendo anche la partecipazione alle stesse di rappresentanti di Enti, Associazioni, Istituti interessati all'attività del Centro;

     3) disciplina il funzionamento della biblioteca, prevedendo un comitato per la sua gestione.

 

     Art. 6. Gestione economico-finanziaria e struttura operativa.

     1. Le entrate del Centro sono costituite da contributi di enti pubblici e privati e da eventuali donazioni.

     2. La Regione mette a disposizione del Centro la sede attrezzata e concorre annualmente nelle spese di finanziamento con assegnazione di personale e di un contributo finanziario entro i limiti di spesa determinati a norma dell'art. 9, secondo comma.

     3. La struttura operativa del Centro è costituita nelle forme e con le modalità previste dalla legge sull'ordinamento degli uffici regionali, con particolare riferimento agli articoli 10 e 38, comma 2, della legge regionale 17 agosto 1984, n. 41, per quanto attiene alla dipendenza funzionale del personale e alla determinazione della dotazione organica.

     4. Per studi e ricerche su specifici problemi e l'organizzazione di commissioni di lavoro specialistiche il Centro può avvalersi della collaborazione di esperti esterni e conferire incarichi di collaborazione ad istituti e centri di ricerca pubblici e privati.

     5. Il Centro è dotato di autonomia amministrativa e funzionale. La gestione economico-finanziaria è regolata dalle norme che disciplinano la contabilità e l'amministrazione del patrimonio della Regione, in quanto applicabili.

     6. Il programma annuale di attività e il bilancio preventivo sono deliberati dall'Assemblea e trasmessi, ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23, alla Giunta regionale entro il 1° settembre dell'anno precedente l'esercizio cui si riferisce.

     7. Il conto consuntivo è trasmesso alla Giunta regionale entro il 15 aprile dell'anno successivo all'esercizio cui è riferito, unitamente ad una relazione sull'attività svolta dal Centro [5].

 

     Art. 7. Indennità.

     1. Ai componenti degli organi del Centro viene corrisposta, per ogni giornata di seduta, un'indennità forfettaria pari a lire trentamila, nonché il rimborso delle spese di viaggio previste dalle vigenti disposizioni regionali per il proprio personale di più elevato livello funzionale.

     2. Ai componenti che, per ragioni del loro mandato, si recano in località diversa da quella ove ha sede il Centro, spetta anche il trattamento di missione e il rimborso delle spese previsti per i dipendenti regionali di più elevato livello funzionale.

     3. Al Presidente spetta una indennità mensile lorda, non cumulabile con l'indennità di presenza, pari a lire ottocentomila. Nel caso di assenza non dovuta a comprovati motivi istituzionali o di salute è operata una trattenuta sull'indennità pari a lire trentamila per ciascuna seduta.

 

     Art. 8. Norme transitorie e finali.

     1. L'Assemblea del Centro è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale che ne fissa anche la data e il luogo della prima convocazione.

     2. Nella prima riunione l'Assemblea, presieduta dal componente più anziano, elegge il Presidente, i Vice presidenti ed il Comitato direttivo.

     3. Entro 60 giorni dalla prima seduta, l'Assemblea provvede all'approvazione del regolamento di cui al precedente art. 5.

     4. Il Consiglio regionale procede, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, agli adempimenti di cui al secondo comma dell'art. 4. A tal fine l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale provvede con immediatezza a raccogliere le indicazioni necessarie sulla base delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del- l'art. 4.

     5. La legge 17 novembre 1976, n. 38 4 è abrogata.

     6. Il patrimonio librario ed il materiale di documentazione raccolto dalla Consulta di cui alla legge regionale 17 novembre 1976, n. 38 è trasferito al Centro.

     7. Il Presidente e gli altri organi della Consulta di cui alla legge regionale 17 novembre 1976, n. 38 svolgono i compiti di ordinaria amministrazione fino alla data di insediamento dell'Assemblea del Centro.

 

     Art. 9. Norma finanziaria.

     (omissis).


[1] Abrogata dall'art. 17 della L.R. 15 aprile 2009, n. 6.

[2] Così modificato con L.R. 27-12-1989, n. 45.

[3] Così modificato con L.R. 27-12-1989, n. 45.

[4] Così modificato con L.R. 27-12-1989, n. 45.

[5] Così modificato con L.R. 27-12-1989, n. 45.