Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.5 artigianato e industria |
Data: | 20/07/2020 |
Numero: | 62 |
Sommario |
Art. 1. Promozione dei prodotti dell’artigianato artistico e tradizionale toscano. Modifiche all’articolo 20 della l.r. 53/2008 |
Art. 2. Promozione dei prodotti dell'artigianato artistico e tradizionale toscano. Abrogazione dell’articolo 21 della l.r. 53/2008 |
Art. 3. Modifiche alla l.r. 22/2016 |
Art. 4. Entrata in vigore |
§ 4.5.112 - L.R. 20 luglio 2020, n. 62.
Promozione dei prodotti dell’artigianato artistico e tradizionale toscano. Modifiche alla l.r. 53/2008 e alla l.r. 22/2016.
(B.U. 22 luglio 2020, n. 71)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Vista la
Vista la
Considerato che:
1. A seguito di segnalazione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) sono emerse potenziali criticità degli articoli 20 e 21 della
2. I suddetti articoli, limitando la possibilità per altri operatori del settore di beneficiare dei contributi di cui al punto precedente, possono contrastare con la Costituzione, in particolare in materia di libertà d’iniziativa economica (articolo 41) e di tutela della concorrenza (articolo 117, comma 2, lettera e), anche se su tali disposizioni non è mai stata posta questione di illegittimità costituzionale;
3. Pertanto le modifiche che si apportano agli articoli 20 e 21 della
4. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre l'entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
Approva la presente legge
CAPO I
Modifiche alla
Art. 1. Promozione dei prodotti dell’artigianato artistico e tradizionale toscano. Modifiche all’articolo 20 della
1. La rubrica dell’articolo 20 della
2. Il comma 2 dell’articolo 20 della
Art. 2. Promozione dei prodotti dell'artigianato artistico e tradizionale toscano. Abrogazione dell’articolo 21 della
1. L’articolo 21 della
CAPO II
Modifiche alla
Art. 3. Modifiche alla
1. Il titolo della
2. Il punto 7 del preambolo della
3. L’articolo 20 della
Art. 4. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.