Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.5 tutela dell'ambiente - caccia e pesca |
Data: | 03/10/1986 |
Numero: | 30 |
Sommario |
Art. 1. (Campo di applicazione). |
Art. 2. (Definizione e classificazione dei rifiuti). |
Art. 3. (Piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti). |
Art. 4. (Rilevamento statistico). |
Art. 5. (Delega di funzioni). |
Art. 6. (Approvazione dei progetti). |
Art. 7. (Autorizzazioni). |
Art. 8. (Revoca dell'autorizzazione). |
Art. 9. (Garanzie finanziarie). |
Art. 10. (Comitato tecnico). |
Art. 11. (Controlli). |
Art. 12. (Rifiuti urbani, obblighi dei Comuni, Regolamenti comunali). |
Art. 13. (Obblighi del produttore dei rifiuti). |
Art. 14. (Potere sanzionatorio). |
Art. 15. (Norme transitorie e finali). |
Art. 16. (Rinvio). |
§ V.5.18 - L.R. 3 ottobre 1986, n. 30. [1]
D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915. Smaltimento rifiuti. Norme integrative e di prima attuazione.
(B.U. 18 ottobre 1986, n. 156 - supplemento).
Art. 1. (Campo di applicazione).
1. La presente legge detta norme attuative ed integrative, ai sensi dell'art. 6, lettera f), del
Art. 2. (Definizione e classificazione dei rifiuti).
1. Le norme contenute nella presente legge si applicano ai rifiuti come definiti e classificati dall'art. 2 del
Art. 3. (Piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti). [2]
[1. La Regione provvede, con l'osservanza dei principi generali, delle prescrizioni e delle modalità di cui al
2. Il piano deve prevedere:
a) i tipi e le quantità di rifiuti prodotti nel territorio regionale e la possibilità di estrazione dagli stessi di materie utilizzabili e di energia;
b) i metodi di trattamento ottimali in relazione ai tipi e alle quantità;
c) le zone idonee in cui realizzare gli impianti di trattamento, di stoccaggio provvisorio e di stoccaggio definitivo dei rifiuti;
d) la localizzazione delle piattaforme specializzate per lo smaltimento di rifiuti tossici e nocivi;
e) le aree da adibire a centri di raccolta dei veicoli a motore, rimorchi e simili, destinati alla demolizione;
f) l'organizzazione dei nuovi servizi di smaltimento comunali e consortili nonché l'adeguamento di quelli in atto;
g) le gradualità di attuazione del piano e di adeguamento delle situazioni esistenti agli obiettivi stabiliti;
h) le iniziative della Regione dirette a limitare la formazione di rifiuti, a favorirne il riciclo e la utilizzazione, ad estrarne materie utilizzabili ed energia;
i) la spesa necessaria per l'attuazione del piano e gli eventuali interventi finanziari a carico della Regione.
3. Il piano deve tenere conto delle necessarie interazioni con il Piano regionale di risanamento delle acque, particolarmente per quanto attiene la definizione degli ambiti ottimali, di modo che sia assicurata la gestione unitaria di tutti i servizi pubblici di smaltimento dei rifiuti, di depurazione dei liquami urbani, di fognatura e di acquedotto.
4. La Giunta regionale provvede alla elaborazione del progetto di piano previa adozione di una delibera in cui siano stabiliti gli obiettivi e i criteri di impostazione del piano stesso. Su tale delibera la Giunta regionale acquisisce il parere delle province, le quali sono tenute a rimettere il parere entro 40 giorni dalla richiesta.
5. Il progetto di piano è inviato ai Comuni ed alle Province che esprimono il loro parere entro sessanta giorni dal ricevimento; trascorso tale termine il parere si intende espresso favorevolmente.
6. Entro i 90 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al precedente comma, la Giunta regionale adotta la, proposta di piano e la trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione.
7. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 6, lettera b), del
Art. 4. (Rilevamento statistico).
1. Ai fini del rilevamento statistico di cui all'art. 6, lettera e), del
2. La Giunta regionale, tenendo conto delle direttive del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del
3. Sulla base del rilevamento relativo a ciascun anno solare, la Giunta regionale approva una relazione sullo smaltimento dei rifiuti e la trasmette al Comitato interministeriale.
Art. 5. (Delega di funzioni).
1. Sono delegate alle Province, per il territorio di rispettiva competenza, le funzioni concernenti:
a) l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti, anche pericolosi, e l'autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti;
b) l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti, anche pericolosi;
c) le attività in materia di spedizioni transfrontaliere che il regolamento CEE n. 259/93 attribuisce alle autorità competenti di spedizione e di destinazione;
d) l'elaborazione, l'approvazione e l'aggiornamento dei piani per la bonifica di aree inquinate ricadenti entro i confini di un medesimo territorio provinciale [3].
2. Nell'esercizio delle funzioni delegate, le Province devono uniformarsi alla normativa di settore vigente, nonché agli atti di programmazione della Regione [4].
3. Il Consiglio regionale impartirà direttive vincolanti per l'esercizio delle funzioni delegate, con particolare riferimento al personale necessario ed alle risorse occorrenti. Le direttive sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.
4. La delega ha effetto dalla data di pubblicazione della prima direttiva emanata ai sensi del precedente comma.
5. Gli atti adottati nell'esercizio delle funzioni delegate sono definitivi.
6. In caso di inerzia degli enti delegati, la Giunta regionale invita gli stessi a provvedere entro il termine di trenta giorni, decorso il quale assume direttamente i singoli atti.
7. La Regione e gli enti delegati sono tenuti a fornirsi reciprocamente informazioni, dati statistici ed ogni altro elemento utile allo svolgimento delle rispettive funzioni.
8. Alla copertura degli oneri derivanti dall'esercizio della delega, si farà fronte con stanziamenti da iscriversi nell'apposito capitolo del bilancio regionale.
9. Per l'esercizio della delega di cui al presente articolo, le province si avvalgono di appositi comitati tecnici nei quali deve essere comunque garantita la presenza di esperti nei settori chimico, ingegneristico, geologico e sanitario, con specifica competenza nella materia dello smaltimento dei rifiuti.
Art. 6. (Approvazione dei progetti).
1. Sono soggetti ad approvazione i progetti e gli elaborati tecnici relativi alla realizzazione, ampliamento, aggiornamento tecnologico, trasferimento, modifica di impianti di trattamento, recupero, riciclo, smaltimento e stoccaggio provvisorio o definitivo dei rifiuti.
2. Le domande per l'approvazione dei progetti debbono essere presentate all'Amministrazione provinciale, corredate dei progetti stessi e della documentazione di cui agli allegati A e B della presente legge. Le domande e la documentazione prescritta debbono essere altresì inviate al Comune nel cui territorio è prevista l'ubicazione dell'impianto.
3. Non può procedersi all'approvazione dei progetti:
a) se la documentazione esibita non è conforme a quella indicata negli allegati;
b) se l'impresa, società od ente richiedente non dimostri di possedere, sulla base della documentazione di cui al comma precedente, la necessaria idoneità tecnico-economica;
c) se il titolare e/o legale rappresentante e/o il Presidente e/o gli amministratori, anche se non soci, e/o i soci dell'impresa, società o ente risultino condannati o sottoposti a procedimento penale o a misure di sicurezza per uno dei reati previsti dalla
4. Ai soggetti indicati al precedente comma, lettera c), sono parificati, a tutti gli effetti, i dipendenti dell'impresa, società, o ente che, comunque qualificati, abbiano la responsabilità tecnica dell'installazione degli impianti.
5. I progetti sono approvati previo accertamento dei requisiti e delle condizioni stabilite dal
6. Il provvedimento di approvazione deve, tra l'altro, indicare:
a) la denominazione dell'ente o ragione sociale dell'impresa, del titolare e/o legale rappresentante, nonché la sede legale;
b) la potenzialità, le caratteristiche tecniche e le modalità di installazione dell'impianto;
c) la durata dei lavori di costruzione dell'impianto;
d) le modalità, i termini e le condizioni cui l'ente o l'impresa deve attenersi.
7. Con il medesimo o successivo provvedimento può essere disposto l'esercizio provvisorio dell'impianto per il necessario avviamento e per un periodo di tempo non superiore a mesi dodici.
In tal caso si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo.
8. Resta salva la normativa dettata dalla
Art. 7. (Autorizzazioni).
1. Sono soggetti ad autorizzazione:
a) l'esercizio, da parte di enti o imprese concessionarie di Comuni e Consorzi di Comuni, delle attività di smaltimento di rifiuti urbani, di rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani, nonché dei rifiuti speciali costituiti da residui derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani e della depurazione di acque di scarico urbane;
b) l'esercizio di impianti di trattamento, recupero, riciclo, smaltimento e stoccaggio definitivo dei rifiuti di cui alla precedente lettera a);
c) l'esercizio di attività di smaltimento di rifiuti speciali prodotti da terzi;
d) l'esercizio di impianti di trattamento, recupero, riciclo, smaltimento e stoccaggio provvisorio o definitivo di rifiuti speciali;
e) l'esercizio delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti tossici e nocivi;
f) l'esercizio degli impianti di stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi;
g) l'esercizio di impianti di trattamento di rifiuti tossici e nocivi;
h) l'esercizio di discariche controllate e di impianti di smaltimento di rifiuti tossici e nocivi.
2. Le domande di autorizzazione debbono essere presentate all'Amministrazione provinciale, corredate dalla documentazione di cui agli allegati C, D, E, della presente legge. Le domande stesse e la documentazione prescritta debbono essere altresì inviate al Comune sul cui territorio si deve esercitare l'attività o deve aver inizio il trasporto.
3. Le autorizzazioni sono rilasciate entro 60 giorni dalla presentazione delle domande previo accertamento dei requisiti e delle condizioni stabilite dal
4. Il provvedimento di autorizzazione, oltre quanto altro stabilito dalle disposizioni di cui al precedente comma, deve tra l'altro indicare:
a) la denominazione dell'ente o la ragione sociale dell'impresa, nonché la sede legale;
b) il titolare e/o il legale rappresentante dell'ente o impresa, nonché il direttore tecnico ovvero il responsabile o i responsabili dell'esercizio degli impianti e delle attività di cui al presente articolo;
c) i tipi ed i quantitativi massimi dei rifiuti da smaltire;
d) la durata dell'autorizzazione medesima;
e) le modalità, termini e condizioni cui l'ente o impresa deve attenersi.
5. Il provvedimento di autorizzazione può sempre essere modificato od integrato ovvero può essere sospesa l'efficacia, anche a richiesta del soggetto autorizzato, per evitare danno a persone ed a beni, pubblici e privati ed in tutti gli altri casi in cui ciò si renda necessario nel pubblico interesse.
Art. 8. (Revoca dell'autorizzazione).
1. Il soggetto autorizzato ai sensi del precedente articolo è tenuto:
a) a comunicare alla Provincia ogni variazione che intervenga nella persona del titolare e/o legale rappresentante e/o presidente e/o soci e/o amministrazioni dell'impresa, società od ente e così ogni modifica e/o variante che per qualsiasi causa intervenga nella proprietà e/o gestione degli impianti e/o nell'esercizio delle attività di cui al precedente art. 7;
b) a comunicare tempestivamente alla Provincia se, nei con fronti di uno dei soggetti indicati al 3° comma, lettera c), ed al 4° comma del precedente art. 6, sia iniziata l'azione penale o sia proposta l'adozione di misure di sicurezza per le ipotesi di reato previste dalle leggi ivi citate;
c) a comunicare alla Provincia entro il primo bimestre di ciascun anno, ed anche ogni qualvolta ne sia fatta richiesta, i dati relativi alle quantità ed ai tipi di rifiuti prodotti, trasportati, detenuti, trattati o smaltiti nell'anno solare precedente, nonché, per quelli tossici e novici, i dati relativi all'importazione ed esportazione;
d) ad attenersi alle disposizioni di legge, alle prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione e a quelle comunque impartite dalle competenti autorità;
e) a non sospendere l'attività dell'impianto senza esserne, preventivamente autorizzata.
2. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma precedente, la Provincia diffida il soggetto inadempiente stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità.
3. L'autorizzazione è revocata:
- quando le irregolarità non vengano eliminate entro il termine di cui al precedente comma;
- in caso di reiterate violazioni degli obblighi di cui al presente articolo;
- quando comunque si manifestino situazioni di pericolo o danno per la salute pubblica e/o per l'ambiente;
- quanto sia venuto meno il requisito dell'idoneità tecnico-economica o altro presupposto dell'autorizzazione.
Art. 9. (Garanzie finanziarie).
1. I soggetti autorizzati ai sensi del precedente art. 7, lettere b), d), e), f), g), h), esclusi gli enti pubblici, sono tenuti, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di autorizzazione, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, a presentare garanzie finanziarie idonee ad assicurare almeno la copertura dei costi per la chiusura degli impianti in qualunque momento e per la bonifica delle aree interessate, delle installazioni, dei mezzi impiegati.
2. Relativamente agli impianti di stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi, le garanzie finanziarie, devono essere altresì idonee ad assicurare la copertura dei costi fissi connessi al proseguimento dell'esercizio dell'impianto per un tempo non inferiore a dieci anni e dei costi di trattamento finale o di stoccaggio definitivo. Relativamente alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti tossici e nocivi, debbono assicurare almeno la copertura dei costi relativi alla bonifica dei mezzi impiegati.
3. Il provvedimento di autorizzazione stabilisce le modalità di presentazione delle garanzie e la specificazione degli obblighi che debbono essere garantiti e/o dei rischi che debbono essere coperti.
Art. 10. (Comitato tecnico).
1. Il Comitato tecnico per le risorse idriche di cui all'art. 46 della
2. Il parere del Comitato è obbligatorio sugli atti di individuazione delle aree idonee per l'ubicazione degli impianti di smaltimento.
3. Per la funzione di cui al precedente comma il Comitato viene integrato da un medico igienista, un geologo, un chimico ed un ingegnere sanitario.
4. Gli esperti di cui al precedente 2° comma sono nominati con le procedure di cui al 4° comma dell'art. 46 della
Art. 11. (Controlli).
1. Le funzioni di controllo sullo smaltimento dei rifiuti competono alle Province ai sensi dell'art. 104 del
2. Dette funzioni sono esercitate tramite ispezioni e prelievi di campioni all'interno degli stabilimenti, impianti o imprese, che producono, trasportano, trattano o effettuano lo stoccaggio provvisorio o definitivo di rifiuti.
3.Il controllo è finalizzato alla verifica:
a) della osservanza delle prescrizioni dettate dal
b) del possesso delle autorizzazioni di cui all'art. 6 della presente legge e dell'osservanza degli obblighi imposti con le medesime;
c) della conformità dei tipi e delle quantità di rifiuti trasportati, trattati, stoccati o smaltiti, ai tipi ed alle quantità stabilite nel provvedimento di autorizzazione;
d) della regolare tenuta dei registri di carico e scarico, in quanto prescritti;
e) della concordanza delle risultanze dei registri di carico e scarico relativi alle diverse fasi di smaltimento di rifiuti tossici e nocivi.
4. Il controllo è altresì finalizzato alla rilevazione degli effetti che l'esercizio dell'impianto o dell'attività produce sull'ambiente, fisico o biologico, sulla salute della collettività e dei singoli, sulla pubblica igiene.
5. Salvi gli adempimenti di legge connessi all'accertamento di comportamenti sanzionati dagli artt. 24 e seguenti del
Art. 12. (Rifiuti urbani, obblighi dei Comuni, Regolamenti comunali). [5]
[1. Competono obbligatoriamente ai Comuni le attività inerenti lo smaltimento dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, nonché dei rifiuti speciali costituiti da residui della depurazione di acque di scarico urbane o del trattamento di rifiuti urbani. I Comuni esplicano le suddette attività direttamente, mediante aziende municipalizzate, ovvero mediante concessione a enti o imprese specializzate autorizzate ai sensi dell'art. 6, 1° comma, lettere a) e b), della presente legge.
2. I Comuni, entro sei mesi dall'approvazione del piano regionale di cui al precedente art. 3, adottano appositi regolamenti ai sensi dell'art. 8 del
3. Decorso inutilmente il termine di cui al precedente comma, si provvede in via sostitutoria ai sensi di legge.
4. I regolamenti debbono stabilire tra l'altro:
a) i casi in cui i rifiuti speciali sono assimilati agli urbani, per quantità e qualità, nel rispetto dei criteri emanati dal Comitato interministeriale, e debbono essere conferiti obbligatoriamente al servizio pubblico;
b) le norme per assicurare il corretto conferimento al servizio pubblico dei rifiuti prodotti al di fuori del perimetro entro il quale è istituito il servizio di raccolta.]
Art. 13. (Obblighi del produttore dei rifiuti).
1. I produttori dei rifiuti sono tenuti a comunicare alla Provincia, entro due mesi dall'inizio dell'anno, i tipi ed i quantitativi dei rifiuti prodotti nell'anno solare precedente.
2. I produttori di rifiuti speciali, unitamente alle comunicazioni di cui al comma precedente, debbono indicare i processi tecnologici o comunque le attività che danno luogo alle tipologie dei rifiuti prodotti, nonché, nel caso non provvedano direttamente allo smaltimento, i soggetti cui i rifiuti vengono conferiti.
3. Il produttore di rifiuti speciali deve accertarsi che i soggetti ai quali conferisce per lo smaltimento, siano autorizzati ai sensi del precedente art. 7.
4. Produttore dei rifiuti urbani, speciali assimilati agli urbani e speciali costituiti da residui della depurazione di acque di scarico urbane o del trattamento dei rifiuti urbani è il Comune per il territorio di competenza.
Art. 14. (Potere sanzionatorio).
1. Le somme derivanti dall'esercizio del potere sanzionatorio sono incamerate dalle Amministrazioni provinciali, secondo la competenza territoriale, con vincolo di destinazione alla copertura delle spese necessarie per l'espletamento dei controlli di cui all'art. 12 della presente legge.
Art. 15. (Norme transitorie e finali).
1. Fino all'approvazione del piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti, le autorizzazioni di cui al precedente art. 7 sono rilasciate in via provvisoria.
2. Le attività e gli impianti già esercitati alla data di entrata in vigore del
3. Le autorizzazioni di cui al precedente comma non hanno comunque validità oltre il termine indicato; i soggetti autorizzati sono tenuti, a pena di decadenza dell'autorizzazione, a riproporre istanza, nei modi e nelle forme stabiliti dai precedenti artt. 6 e 7, entro il 30 ottobre 1986.
4. Ai fini dell'istruttoria delle istanze di cui agli artt. 6 e 7 della presente legge, le Amministrazioni provinciali possono richiedere l'acquisizione di certificazioni, studi, elaborati, pareri ritenuti volta per volta necessari, anche se non compresi negli allegati alla presente legge.
5. Alle modifiche ed integrazioni della documentazione di cui agli allegati alla presente legge, verificate necessarie o opportune anche allo scopo di conformarsi a norme di legge o atti di indirizzo del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del
Art. 16. (Rinvio).
1. Per quanto non previsto dalla presente legge si fa rinvio al
ALLEGATO A |
|
I progetti di cui all'art. 6, relativi agli impianti di trattamento, |
recupero, riciclo, smaltimento, e stoccaggio provvisorio o definitivo dei |
rifiuti, devono essere corredati dai documenti di seguito indicati: |
|
1.00. Relazione generale. |
2.00. Analisi di impatto ambientale. |
3.00. Elaborati tecnici. |
4.00. Certificazioni finanziarie. |
5.00. Certificazioni integrative. |
|
1.00. Relazione generale e sua articolazione. |
1.01. Considerazioni di base del progetto. |
1.02. Indicazione dei processi tecnologici o comunque delle |
attività che danno luogo alle tipologie dei rifiuti da |
smaltire. |
1.03. Individuazione qualitativa e quantitativa dei rifiuti |
da smaltire. |
1.04. Indicazione dei produttori dei rifiuti in riferimento |
ai tipi ed alle qualità. |
1.05. Metodo di trattamento da adottare ed esposizione |
delle ragioni. |
1.06. Ricerche ed indagini effettuate per la scelta dell'area |
ove localizzare l'impianto. |
1.07. Eventuali opere necessarie per la sistemazione |
dell'area interessata dall'impianto. |
1.08. Esigenze in ordine alla eliminazione dei rifiuti solidi, |
liquidi e gassosi. |
1.09. Piano per la bonifica e il recupero delle aree |
interessate dopo la chiusura dell'impianto; progetto per |
la realizzazione delle opere, analisi dei costi |
ed indicazione dei mezzi di finanziamento. |
1.10. Ogni altra utile informazione e notizia. |
|
2.00 Analisi di impatto ambientale e sua articolazione. |
2.01. Situazione generale dell'ambiente interessato |
dall'impianto. |
2.02. Individuazione di possibili effetti negativi |
sull'ambiente fisico e biologico e sulla salute ed |
igiene pubblica. |
2.03. Misure da adottare per evitare, compensare o ridurre |
gli effetti negativi sull'ambiente, per eliminare |
ogni possibilità di inquinamento, anche per quanto |
concerne l'inquinamento da rumore, le esalazioni dannose |
o moleste e lo sviluppo di larve, ratti e insetti. |
2.04. Esame di compatibilità tra il progetto proposto ed i |
piani e le norme in materia di assetto urbano e di |
utilizzazione del suolo relativamente all'area |
interessata, con riferimento anche alla esigenza di |
evitare, ove possibile, l'attraversamento di centri |
abitati da parte di veicoli adibiti al trasporto di |
rifiuti. |
2.05. Ogni altra utile informazione e notizia. |
|
3.00 Elaborati tecnici. |
3.01. Schema quantificato e dettagliato dell'impianto e |
suo dimensionamento. |
3.02. Disegni dell'impianto in scala 1:50. |
3.03. Disegni esecutivi architettonici e strutturali per |
gli edifici di contenimento dei macchinari in scala 1:50. |
3.04. Disegni in pianta e sezione dei particolari più |
significativi in scala adeguata. |
3.05. Schemi funzionali. |
3.06. Disegni di installazione dei macchinari. |
3.07. Schemi quantificati dei sistemi di regolazione, |
supervisione e controllo e loro dimensionamento. |
3.08. Specifiche dettagliate del macchinario, dei sistemi di |
regolazione, supervisione e controllo e di quanto altro |
occorra per la realizzazione dell'opera dell'impianto. |
3.09. Elenco dettagliato dei macchinari, apparecchiature e loro |
accessori nonché degli strumenti di misura, regolazione |
e controllo e loro accessori. |
3.10. Ogni altra utile informazione. |
|
4.00. Certificazioni finanziarie. |
4.01. Preventivo comprendente tutte le spese relative |
all'impianto da realizzare, ivi comprese quelle per |
la progettazione costruttiva di dettaglio, per |
l'assistenza ai montaggi, per l'avviamento, per le prove |
e per il collaudo dell'impianto nonché le spese |
per imprevisti e le spese generali. |
4.02. Indicazione dei mezzi di finanziamento. |
4.03. Piano di ammortamento. |
4.04. Ogni altra utile informazione o notizia. |
|
5.00. Certificazioni integrative. |
5.01. Parere della Commissione edilizia Comunale. |
5.02. Parere sulla localizzazione dell'impianto espresso |
dal Comune sul cui territorio ricade. |
5.03. Parere del competente Ente qualora la |
localizzazione dell'impianto sia prevista all'interno |
di un glomerato o zona industriale. |
5.04. Tavola di zonizzazione dello strumento urbanistico |
generale vigente e/o adottato e/o previsto sulla |
quale siano riportati l'area interessata dall'impianto |
e gli eventuali immobili esistenti limitrofi all'area |
medesima. |
5.05. Tavola di zonizzazione dello strumento urbanistico |
esecutivo se vigente e/o se adottato e/o se previsto |
sulla quale siano riportati gli eventuali... |
immobili esistenti limitrofi all'area medesima. |
5.06. Copia autenticata del titolo di proprietà o di |
costituzione del diritto di superficie o di |
leasing immobiliare o di usufrutto per una durata |
non inferiore a quella prevista per l'impianto medesimo. |
5.07. Copia dell'eventuale compromesso ovvero prova di |
aver attivato la procedura espropriativa in mancanza |
di quanto richiesto al precedente paragrafo. |
5.08. Parere del servizio di igiene pubblica dell'Unità |
sanitaria locale competente per territorio. |
5.09. Ogni altra certificazione idonea a dimostrare |
che l'impianto è progettato in conformità delle |
norme vigenti. |
5.10. Certificato rilasciato dalla cancelleria commerciale |
del competente tribunale, di data non anteriore ai |
tre mesi a quella della domanda, dal quale |
risulti l'indicazione della persona o delle |
persone autorizzate a rappresentare ed impegnare |
legalmente l'impresa richiedente. La certificazione |
non è richiesta se il progetto è presentato da un |
ente pubblico. |
5.11. Certificato generale del casellario giudiziale penale |
nonché dei carichi pendenti in Pretura ed in tribunale |
per il titolare e/o il legale rappresentante e/o |
il presidente e/o gli amministratori dell'impresa. La |
certificazione non è richiesta se il progetto è |
presentato da un ente pubblico. |
|
|
ALLEGATO B |
|
I progetti di cui all'art. 6, della presente legge, relativi alle |
discariche controllate di rifiuti, come classificate al paragrafo 4.2 della |
deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'art. |
5 del |
documenti di seguito indicati: |
|
1.00. Relazione generale. |
2.00. Analisi di impatto ambientale. |
3.00. Elaborati tecnici. |
4.00. Certificazioni finanziarie. |
5.00. Certificazioni integrative. |
|
1.00. Relazione generale e sua articolazione. |
1.01. Considerazioni di base del progetto. |
1.02. Indicazione dei processi tecnologici e comunque |
delle attività che danno luogo alle tipologie dei |
rifiuti da smaltire. |
1.03. Individuazione qualitativa e quantitativa dei rifiuti |
da smaltire. |
1.04. Indicazione dei produttori di rifiuti in riferimento |
ai tipi ed alle quantità. |
1.05. Metodo di trattamento da adottare ed esposizione |
delle ragioni. |
1.06. Ricerche ed indagini effettuate e criteri per la |
scelta dell'area ove localizzare l'impianto, con |
particolare riferimento a quelle geologiche tecniche |
ed idrogeologiche. |
1.07. Eventuali opere necessarie per la sistemazione |
dell'area interessata dall'impianto, con |
particolare riferimento alle opere idrauliche ed |
idrogeologiche. |
1.08. Esigenze in ordine alla eliminazione dei rifiuti liquidi |
e gassosi. |
1.09. Piano per la bonifica e per il recupero delle |
aree interessate dopo la chiusura dell'impianto, |
progetto per la realizzazione delle opere, analisi |
dei costi ed indicazione dei mezzi di finanziamento. |
1.10. Ogni altra utile informazione e notizia. |
|
2.00. Analisi di impatto ambientale e sua articolazione. |
2.01. Situazione generale dell'ambiente interessato |
dall'impianto. |
2.02. Individuazione di possibili effetti negativi |
sull'ambiente umano, fisico e biologico e sulla |
salute ed igiene pubblica. |
2.03. Misure da adottare per evitare, compensare o ridurre |
gli effetti negativi sull'ambiente, per eliminare |
ogni possibilità di inquinamento ed evitare |
esalazioni dannose o moleste e lo sviluppo di larve |
ratti o insetti. |
2.04. Esame della compatibilità tra il progetto |
proposto ed i piani e le norme in materia di |
ambiente e di utilizzazione del suolo relativamente |
all'area interessata, con riferimento anche alla |
esigenza di evitare, ove possibile, l'attraversamento |
di centri abitati da parte dei veicoli adibiti al |
trasporto dei rifiuti. |
2.05. Ogni altra utile informazione e notizia. |
|
3.00. Elaborati tecnici. |
3.01. Schema quantificato e dettagliato dell'impianto e |
suo dimensionamento, anche relativamente allo |
smaltimento del percolato e del biogas. |
3.02. Planimetria scala 1:25.000 con l'esatta |
localizzazione dell'area destinata a discarica. |
3.03. Disegni esecutivi architettonici e strutturali delle |
opere a servizio della discarica. |
3.04. Disegni in pianta e sezione delle impermeabilizzazioni |
in scala adeguata. |
3.05. Planimetria quotata dell'area interessata alla |
discarica, in scala 1:1.000. |
3.06. Planimetria contenente i caratteri |
dell'idrologia superficiale e dell'acclività |
dell'area interessata e di quelle circostanti in |
scala 1:2.000. |
3.07. Studio geologico ed idrogeologico di dettaglio |
dell'area interessata alla discarica e di quelle |
circostanti per un raggio di un chilometro, con |
specificazione dei parametri idrogeologici, chimici |
e batteriologici della falda acquifera. |
3.08. Schemi quantificati dei sistemi di regolazione, |
supervisione e controllo e loro dimensionamento. |
3.09. Elenco dettagliato dei macchinari, apparecchiature |
e loro accessori nonché degli strumenti di misura, |
regolazione e controllo e loro accessori. |
3.10. Sistema di monitoraggio per il controllo |
dell'inquinamento delle acque e dell'aria. |
3.11. Opere di carattere geologico-tecnico, idrogeologico |
ed idraulico. |
3.12. Ogni altra utile informazione. |
|
4.00. Certificazioni finanziarie. |
4.01. Preventivo comprendente tutte le spese relative |
all'impianto da realizzare, ivi comprese quelle |
per la progettazione costruttiva di dettaglio, |
collaudo dell'impianto nonché le spese per |
imprevisti e le spese generali. |
4.02. Indicazione dei mezzi di finanziamento. |
4.03. Piano di ammortamento. |
4.04. Ogni altra utile informazione o notizia. |
|
5.00. Certificazioni integrative. |
5.01. Parere della Commissione edilizia Comunale, |
ove prescritto, e parere della localizzazione |
dell'impianto espresso dal Comune sul cui territorio |
ricade. |
5.02. Parere del competente ente qualora la |
localizzazione dell'impianto sia prevista in |
un agglomerato o zona industriale. |
5.03. Tavola di zonizzazione dello strumento urbanistico |
generale vigente e/o adottato e/o previsto sulla |
quale siano riportati l'area interessata dall'impianto |
e gli eventuali immobili esistenti limitrofi all'area |
medesima. |
5.04. Tavola di zonizzazione dello strumento urbanistico |
esecutivo se vigente e/o se adottato e/o se |
previsto sulla quale siano riportati gli eventuali |
immobili esistenti limitrofi all'area medesima. |
5.05. Parere del servizio di igiene pubblica della Unità |
Sanitaria Locale competente per territorio. |
5.06. Copia autentica del titolo di proprietà o di |
costituzione del diritto di superficie o di |
leasing immobiliare o di usufrutto per una durata |
non inferiore a quella prevista per l'impianto medesimo. |
5.07. Copia dell'eventuale compromesso ovvero prova di |
avere attivato la procedura espropriativa in mancanza |
di quanto richiesto al precedente paragrafo |
5.08. Perizia giurata di un professionista iscritto |
all'Albo, dalla quale risulti: |
a) che il sito prescelto è ubicato a distanza non |
inferiore a quella minima di sicurezza, in relazione |
alle caratteristiche geologiche ed idrogeologiche, che |
al fine di evitare ogni pericolo d'inquinamento, dai |
punti di approvvigionamento di acque destinate ad |
uso potabile e dall'alveo di piena di laghi, fiumi |
e torrenti (per le discariche di prima categoria, |
di seconda categoria tipo B e C, e di terza categoria); |
b) che il sito prescelto è ubicato a distanza di |
sicurezza, a tutela della salute pubblica e della |
sicurezza del traffico, da sistemi viari di grande |
comunicazione e da centri abitati (per le discariche |
di prima categoria, di seconda categoria tipo B e C, e |
di terza categoria); |
c) che il sito prescelto per l'ubicazione abbia |
una stabilità tale, o resa tale mediante le |
opere progettate, da evitare rischi di frane o cedimenti |
del fondo e delle pareti, nonché di spostamenti |
e deformazioni delle opere idrauliche per il drenaggio |
delle acque meteoriche, in quanto previste; |
d) lo spessore, la permeabilità, la capacità di |
ritenzione assorbimento degli strati del suolo fra la |
massa dei rifiuti e le acque superficiali e di falda |
e che tali parametri, accertati attraverso indagini |
di natura idraulica, geologica ed idrogeologica, siano |
tali da preservare le acque dall'inquinamento (per |
le discariche di prima categoria e di seconda categoria |
tipo B, per le quali non siano state previste opere |
di impermeabilizzazione e sistemi di drenaggio o |
captazione del percolato); |
e) lo spessore e le caratteristiche del materiale |
impermeabilizzante, la distanza tra il fondo della |
discarica e il livello di massima escursione |
della falda idrica, la permeabilità e lo spessore |
dello strato di terreno su cui deve essere posato il |
manto impermeabilizzante; la permeabilità |
dello strato impermeabilizzante in condizioni di |
massimo carico idraulico dell'impianto (nei casi in |
cui prescritto o comunque sia |
prevista impermeabilizzazione). |
5.09. Certificazione, rilasciata da laboratori universitari, |
relativa allo spessore ed alla resistenza dei materiali |
da impegnarsi per l'impermeabilizzazione. |
5.10. Ogni altra certificazione idonea a dimostrare che |
l'impianto è progettato in conformità delle norme vigenti. |
5.11. Certificato rilasciato dalla cancelleria commerciale |
del competente tribunale, di data non anteriore ai tre |
mesi a quella della domanda, dal quale risulti |
l'indicazione della persona o delle persone autorizzate a |
rappresentare ed impegnare legalmente l'impresa |
richiedente. La certificazione non è richiesta se |
il progetto è presentato da un ente pubblico. |
5.12. Certificato generale del casellario giudiziale |
penale nonchè dei carichi pendenti in Pretura ed in |
tribunale per il titolare e/o il legale rappresentante |
e/o il presidente e/o gli amministratori dell'impresa. |
La certificazione non è richiesta se il progetto è |
presentato da un ente pubblico. |
La perizia giurata di cui al punto 5.08 può essere |
sostituita, qualora il progetto sia proposto |
all'approvazione da un ente pubblico, da una relazione |
del responsabile dell'ufficio tecnico dell'ente stesso. |
|
|
ALLEGATO C |
|
Le domande per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 7, 1° |
comma, lettere a) e c) della presente legge devono essere corredate dai |
documenti qui di seguito indicati: |
|
1.00. Relazione generale. |
2.00. Idoneità tecnico-economica - documentazione. |
3.00. Certificazioni integrative. |
|
1.00. Relazione generale e sua articolazione. |
1.01. Individuazione qualitativa e quantitativa dei rifiuti, |
con indicazione dei produttori. |
1.02. Descrizione delle varie fasi relative alla raccolta, |
trasporto ed eventuale stoccaggio provvisorio dei rifiuti, |
con indicazione dell'impianto cui sono destinati per |
il finale smaltimento. |
1.03. Misure adottate per evitare danno e/o pericolo di danno |
all'ambiente considerato in tutte le sue componenti, |
ed alla pubblica incolumità. |
1.04. Ogni utile informazione e notizia. |
|
2.00. Idoneità tecnico-economica - documentazione. |
2.01. Titoli di studio e professionali dell'imprenditore e/o |
dei dirigenti dell'impresa, od ente e dei relativi uffici |
tecnici se esistenti ed in particolare del direttore |
tecnico e/o del responsabile o dei responsabili della |
gestione. |
2.02. Elenco del personale addetto o da adibire al servizio |
con indicazione delle qualifiche professionali. |
2.03. Elenco dell'attrezzatura, i mezzi d'opera e |
l'equipaggiamento tecnico di cui si dispone, e |
relazione tecnica sullo stato d'uso. |
2.04. Elenco dei servizi simili od analoghi in gestione o |
gestiti con la indicazione qualitativa e quantitativa |
dei rifiuti smaltiti. |
2.05. Preventivo economico di esercizio con dettagliata analisi |
di costi e ricavi. |
2.06. Referenze bancarie e/o bilanci e/o estratti di bilanci |
quando la pubblicazione ne sia obbligatoria in base |
alla vigente legislazione. |
2.07. Ogni altra utile informazione e notizia. |
|
3.00. Certificazioni integrative (solo se il richiedente è un |
soggetto privato). |
3.01. Certificato d'iscrizione alla competente C.C.I.A.A. |
3.02. Certificati non anteriori di tre mesi alla data della |
domanda dai quali risulti la residenza, il possesso |
della cittadinanza italiana ed il godimento dei diritti |
civili e politici per il titolare e/o legale |
rappresentante e/o il presidente e/o gli amministratori |
dell'impresa, società od ente, che comunque qualificati, |
siano responsabili dell'esercizio delle attività. |
3.03. Atto costitutivo e statuto nonché estratto del libro |
dei soci (solo per le società regolarmente costituite, |
per i consorzi di imprese e per le cooperative di |
produzione e lavoro). |
3.04. Certificato di iscrizione nell'apposito registro |
prefettizio (solo per le cooperative di produzione e |
lavoro). |
3.05. Certificato rilasciato dalla cancelleria commerciale |
del competente tribunale di data non anteriore di tre mesi |
a quella della domanda, dal quale risulti che l'impresa |
richiedente non si trova in stato di fallimento, |
liquidazione coatta o concordato preventivo; |
3.06. Certificato rilasciato dalla cancelleria |
commerciale competente tribunale di data non anteriore |
di tre mesi a quella della domanda, dal quale risulti, |
in base ad atti depositati, 1 indicazione della persona |
o delle persone autorizzate a rappresentare ed impegnare |
legalmente l'impresa richiedente. |
3.07. Certificato generale del casellario giudiziale civile e |
del casellario giudiziale penale nonché certificato |
dei carichi pendenti in pretura e dei carichi pendenti |
in tribunale per i medesimi soggetti indicati al |
paragrafo 3.02. |
|
|
ALLEGATO D |
|
Le domande per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 7, 1° |
comma, lettera e) della presente legge devono essere corredate dai |
documenti di seguito indicati: |
|
1.00. Relazione generale. |
2.00. Elaborati tecnici. |
3.00. Idoneità tecnico-economica - documentazione. |
4.00. Certificazioni integrative. |
|
1.00. Relazione generale e sua articolazione. |
1.01. Indicazione dei processi tecnologici o comunque delle |
attività che danno luogo alle tipologie di rifiuti da |
smaltire. |
1.02. Individuazione delle tipologie dei rifiuti. Per ciascun |
tipo debbono indicarsi le sostanze di cui all'allegato |
al |
o lo contaminano, con riferimento puntuale ai gruppi |
e categorie indicati al paragrafo 1.2 della deliberazione |
27 luglio 1984 del Comitato interministeriale, e |
successive integrazioni e modificazioni. Per ciascun |
gruppo o categorie di sostanze debbono essere indicate |
le concentrazioni. |
1.03. Indicazione dei sistemi e mezzi tecnici presi in |
considerazione come possibili soluzioni e descrizione |
dei criteri di scelta dei mezzi stessi. |
1.04. Descrizione delle varie fasi relative alle operazioni |
di raccolta e trasporto e indicazione dell'impianto di |
trattamento o finale smaltimento su cui sono destinati |
i rifiuti. |
1.05. Descrizione delle caratteristiche costruttive dei sistemi |
e mezzi tecnici prescelti. |
1.06. Misure adottate per evitare danno e/o pericolo di danno |
all'ambiente, considerato in tutte le sue componenti, |
ed alla pubblica incolumità. |
1.07. Ogni altra utile informazione e notizia. |
|
2.00. Elaborati tecnici. |
2.01. Relazione tecnica sullo stato dei macchinari, attrezzature |
e sistemi di misure, regolazione e controllo. |
2.02. Elaborati tecnici dei mezzi dei quali è previsto l'utilizzo. |
2.03. Disegni in pianta e sezione dei particolari dei quali è |
previsto l'utilizzo. |
2.03. Disegni in pianta e sezione dei particolari più |
significativi in scala adeguata. |
2.04. Schemi quantificati e dettagliati dei sistemi di |
regolazione, supervisione e controllo. |
2.05. Preventivo economico di esercizio con dettagliata analisi |
dei costi e ricavi. |
2.06. Ogni altra utile informazione e notizia. |
|
3.00 Idoneità tecnico-economica - documentazione. |
3.01. Titoli di studi e professionali dell'imprenditore e/o |
dei dirigenti dell'impresa od ente e dei relativi uffici |
tecnici se esistenti ed in particolare del direttore |
tecnico e/o del responsabile o dei responsabili della |
gestione. |
3.02. Elenco del personale addetto o da adibire al servizio |
con indicazione delle qualifiche professionali. |
3.03. Elenco delle attrezzature, i mezzi d'opera e |
l'equipaggiamento tecnico di cui si dispone. |
3.04. Elenco dei servizi simili od analoghi in gestione o |
gestiti con l'indicazione qualitativa e quantitativa |
dei rifiuti smaltiti. |
3.05. Referenze bancarie e/o bilanci e/o estratti di bilanci |
quando la pubblicazione ne sia obbligatoria in |
base alla vigente legislazione. |
3.06. Ogni altra utile informazione e notizia. |
|
4.00. Certificazioni integrative (solo se il richiedente è |
un soggetto privato). |
4.01. Certificato d'iscrizione alla competente C.C.I.A.A. |
4.02. Certificati non anteriori di tre mesi alla data della |
domanda dai quali risultino la residenza, il possesso |
della cittadinanza italiana ed il godimento dei diritti |
civili e politici per il titolare e/o legale rappresentante |
e/o il presidente e/o gli amministratori dell'impresa, |
società od ente, che, comunque qualificati, siano |
responsabili dell'esercizio delle attività. |
4.03. Atto costitutivo e statuto nonchè estratto del libro dei |
soci (solo per le Società regolarmente costituite, per |
i consorzi di imprese e per le cooperative di produzione |
e lavoro). |
4.04. Certificato d'iscrizione nell'apposito registro |
prefettizio (solo per le cooperative di produzione e |
lavoro). |
4.05. Certificato rilasciato dalla cancelleria commerciale del |
competente tribunale in data non anteriore di tre mesi |
a quella della domanda dal quale risulti che l'impresa |
richiedente non si trova in stato di fallimento, |
liquidazione coatta o concordato preventivo. |
4.06. Certificato rilasciato dalla cancelleria commerciale |
del competente tribunale in data non anteriore di tre |
mesi a quella della domanda dal quale risulti, in base |
agli atti depositati, l'indicazione della persona o |
delle persone autorizzate a rappresentare ed impegnare |
legalmente l'impresa richiedente. |
4.07. Certificato generale del casellario giudiziale civile |
e del casellario giudiziale penale nonché certificato |
dei carichi pendenti in pretura e dei carichi pendenti |
in tribunale per i medesimi soggetti indicati al |
paragrafo 4.02. |
|
|
ALLEGATO E |
|
Le domande per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 7, 1° |
comma, lettere b), d), f), g), h) della presente legge devono essere |
corredate dai documenti di seguito indicati: |
|
1.00. Relazione generale. |
2.00. Elaborati tecnici. |
3.00. Idoneità tecnico-economica-documentazione. |
4.00. Certificazioni integrative. |
|
1.00. Relazione generale e sua articolazione. |
1.01. Indicazione dei processi tecnologici o comunque delle |
attività che danno luogo alle tipologie dei rifiuti. |
1.02. Individuazione qualitativa e quantitativa dei rifiuti |
da smaltire. Per i rifiuti tossici e nocivi debbono |
indicarsi, per ciascun tipo, le sostanze di cui |
all'allegato al |
sono contenute o lo contaminano, con riferimento puntuale |
ai gruppi e categorie indicati al paragrafo 1.2 della |
deliberazione 2 luglio 1984 del Comitato interministeriale |
e successive integrazioni e modificazioni; di tali |
sostanze debbono essere indicate anche le concentrazioni. |
1.03. Indicazione dei produttori dei rifiuti in riferimento ai |
tipi e alle quantità. |
1.04. Modalità e cautela da osservarsi nella gestione ed |
esercizio dei macchinari ed attrezzature dell'impianto. |
1.05. Descrizione delle varie fasi relative alle operazioni di |
trattamento e stoccaggio dei rifiuti, con indicazione |
dell'impianto per il finale smaltimento. |
1.06. Descrizione dei sistemi di controllo, di regolazione e di |
misura installati durante le fasi di trattamento e |
stoccaggio. |
1.07. Misure adottate per evitare danno e/o pericolo di danno |
all'ambiente, considerato in tutte le sue componenti, |
ed alla pubblica incolumità. |
1.08. Ogni altra utile informazione e notizia. |
|
2.00. Elaborati tecnici. |
2.01. Verbale di collaudo dell'impianto, ovvero, per le |
discariche, certificato di regolare esecuzione della opera. |
2.02. Relazione tecnica sullo stato dei macchinari, attrezzature, |
impianti e sistemi di misure, regolazione e controllo. |
2.03. Piano di emergenza commisurato alla pericolosità dei |
rifiuti (solo per gli impianti di trattamento, |
stoccaggio provvisorio e stoccaggio definitivo dei |
rifiuti tossici e nocivi). |
2.04. Preventivo economico di esercizio con dettagliata analisi |
dei costi e ricavi. |
2.05. Gli elaborati tecnici previsti al paragrafo 3.00 degli |
allegati A o B. |
2.06. Ogni altra utile informazione e notizia. |
|
3.00. Idoneità tecnico-economica documentazione. |
3.01. Titoli di studio e professionali dell'imprenditore e/o |
dei dirigenti dell'impresa, od ente e dei relativi uffici |
tecnici se esistenti ed in particolare del direttore |
tecnico e/o del responsabile o dei responsabili della |
gestione. |
3.02. Elenco del personale addetto o da adibire all'esercizio |
e gestione dell'impianto con indicazione delle qualifiche |
professionali. |
3.03. Elenco dell'attrezzatura, i mezzi d'opera e |
l'equipaggiamento tecnico di cui si dispone. |
3.04. Elenco dei servizi simili o analoghi in gestione o gestiti |
con l'indicazione qualitativa e quantitativa dei rifiuti |
smaltiti. |
3.05. Referenze bancarie e/o bilanci e/o estratti di bilanci |
quando la pubblicazione ne sia obbligatoria in base |
alla vigente legislazione. |
3.06. Ogni altra utile informazione e notizia. |
|
4.00. Certificazioni integrative (le certificazioni di cui ai |
punti 4.04 e seguenti devono essere prodotte solo se |
il richiedente è un soggetto privato). |
4.01. Concessione edilizia corredata dai disegni di progetto |
recante il competente visto di approvazione con gli |
estremi della concessione medesima. |
4.02. Certificato del competente ente attestante la |
localizzazione dell'impianto o del deposito all'interno |
di un agglomerato o zona industriale ovvero al di fuori |
dell'agglomerato o zona industriale ma all'interno |
dell'area industriale. |
4.03. Copia autentica del titolo di proprietà o di costituzione |
del diritto di superficie o di leasing immobiliare o |
di usufrutto per una durata non inferiore a quella per |
la quale si chiede l'autorizzazione. |
4.04. Certificato d'iscrizione alla competente C.C.I.A.A. |
4.05. Certificati non anteriori di tre mesi alla data della |
domanda dai quali risultino la residenza, il possesso |
della cittadinanza italiana ed il godimento dei diritti |
civili e politici per il titolare e/o legale |
rappresentante e/o il presidente e/o gli amministratori |
dell'impresa, società o ente, nonché per i dipendenti |
dell'impresa, società o ente, che, comunque |
qualificati, siano responsabili dell'esercizio degli |
impianti. |
4.06. Atto costitutivo e statuto nonchè estratto del libro dei |
soci (solo per le società regolarmente costituite, per |
i consorzi di imprese e per le cooperative di produzione |
e lavoro). |
4.07. Certificato d'iscrizione nell'apposito registro |
prefettizio (solo per le cooperative di produzione e |
lavoro). |
4.08. Certificato rilasciato dalla cancelleria commerciale del |
competente tribunale di data non anteriore di tre mesi |
a quella della domanda dal quale risulti che l'impresa |
richiedente non si trova in stato di fallimento, |
liquidazione coatta o concordato preventivo. |
4.09. Certificato rilasciato dalla cancelleria commerciale |
del competente tribunale di data non anteriore di tre |
mesi a quella della domanda dal quale risulti, in base |
ad atti depositati, l'indicazione della persona o |
delle persone autorizzate a rappresentare ed impegnare |
legalmente l'impresa richiedente. |
4.10. Certificato generale del casellario giudiziale civile e |
del casellario giudiziale penale nonchè certificato dei |
carichi pendenti in tribunale per i medesimi soggetti |
indicati al paragrafo 4.05. |
[1] Per una proroga delle disposizioni della presente legge, vedi l'art. 22 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 13 della
[3] Comma così sostituito dall'art. 23 della
[4] Comma così sostituito dall'art. 23 della
[5] Articolo abrogato dall'art. 13 della