Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 6. programmazione, finanza, demanio e patrimonio |
Capitolo: | 6.3 programmazione, leggi finanziarie e di bilancio |
Data: | 06/05/1998 |
Numero: | 14 |
Sommario |
Art. 1. (Stato di previsione delle entrate). |
Art. 2. (Stato di previsione della spesa). |
Art. 3. (Impegni e pagamenti delle spese). |
Art. 4. (Modifiche della codifica regionale e interregionale di bilancio). |
Art. 5. (Quadro generale riassuntivo). |
Art. 6. (Elenco spese obbligatorie). |
Art. 7. (Fondo di riserva per spese obbligatorie). |
Art. 8. (Fondo di riserva per spese impreviste). |
Art. 9. (Fondo di riserva di cassa). |
Art. 10. (Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione). |
Art. 11. (Fondo per residui passivi perenti). |
Art. 12. (Variazioni di bilancio - Autorizzazione alla Giunta regionale). |
Art. 13. (Iscrizione delle economie da reiscrivere tra i residui di stanziamento). |
Art. 14. (Bilancio pluriennale). |
Art. 15. (Mutuo a definitivo ripiano del disavanzo di amministrazione). |
Art. 16. (Mutuo relativo al consolidamento dei debiti verso gli Istituti di credito). |
Art. 17. (Ricontrattazione tassi di interesse). |
Art. 18. (Finanziamento oneri per ritardati pagamenti). |
Art. 19. (Disposizioni in materia di gestione liquidatoria ex ERSAP). |
Art. 20. (Attività formative aziendali. Oneri pregressi). |
Art. 21. (Operazioni contabili compensative nel Settore formazione professionale - Enti gestori). |
Art. 22. (Progetto di revisione organica della legge di contabilità regionale). |
Art. 23. (Anticipazioni di pagamento delle ASL). |
Art. 24. (Enti fieristici regionali - Art. 39 legge regionale 22 giugno 1994, n. 22). |
Art. 25. (Contributo straordinario all'Ente autonomo Fiera del Levante). |
Art. 26. (Norme integrative legge regionale 17 aprile 1979, n. 22 in materia di biblioteche). |
Art. 27. (Conservazione e valorizzazione beni immobili). |
Art. 28. (Conferimento patrimonio ONPI). |
Art. 29. (Osservatorio europeo internazionale delle migrazioni mediterranee). |
Art. 30. (Leggi regionali 17 giugno 1983, n. 8 e 17 aprile 1984, n. 17 |
Art. 31. (Piano regionale di sviluppo). |
Art. 32. (Fondo per il cofinanziamento dei programmi comunitari). |
Art. 33. (Azioni promozionali). |
Art. 34. (Livello organizzativo dell'assistenza primaria). |
Art. 35. (Disposizioni finanziarie in materia sanitaria). |
Art. 36. (Ripartizione Fondo sanitario regionale). |
Art. 37. (Assistenza sanitaria dell'IRCCS pubblico - Ospedale Oncologico di Bari). |
Art. 38. (Programma degli interventi per l'integrazione scolastica degli handicappati). |
Art. 39. (Assistenza ex ONMI ai minori). |
Art. 40. (Fusione tra le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza). |
Art. 41. (Proroga termine art. 30, comma 2, legge regionale 17 giugno 1994, n. 21). |
Art. 42. (Progetti di assistenza integrata). |
Art. 43. (Adesione al Consorzio "Centro internazionale di alti studi universitari"). |
Art. 44. (Consorzi di bonifica - Sospensione riscossione tributi). |
Art. 45. (Controllo sugli atti dei Consorzi di bonifica). |
Art. 46. (Oneri di manutenzione ed esercizio della diga del Locone). |
Art. 47. (Disposizioni per il Settore dei trasporti). |
Art. 48. (Proroga termini tasse di concessione regionale all'esercizio del commercio su aree pubbliche). |
Art. 49. (Indennità di funzione). |
Art. 50. (Legge regionale 8 gennaio 1992, n. 1 - Art. 2, comma 1, lett. a) - Indennità). |
Art. 51. (Personale inquadrato ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 6 giugno 1989, n. 6). |
Art. 52. (Inquadramento personale proveniente da Enti o da Amministrazioni pubbliche). |
Art. 53. (Sviluppo della rete dei metanodotti per il completamento della metanizzazione della Regione Puglia). |
Art. 54. (Edilizia residenziale). |
Art. 55. (Modifiche e integrazioni legge regionale 28 gennaio 1998, n. 5). |
Art. 56. (Modifica art. 47 legge regionale 6 marzo 1995, n. 3). |
Art. 57. (Modifiche legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3). |
Art. 58. (Tributo speciale per il deposito dei rifiuti solidi). |
Art. 59. (Tasse di concessione governative. Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473 - art. 8). |
Art. 60. (Modifiche legge regionale 31 maggio 1980, n. 54). |
Art. 61. (Modifica comma 1 art. 10 legge regionale 30 dicembre 1994, n. 38). |
Art. 62. (Modifica legge regionale 28 dicembre 1994, n. 36 - art. 22 "Dipartimento ospedaliero"). |
Art. 63. (Modifica art. 19 legge regionale 5 giugno 1997, n. 16). |
Art. 64. (Modifica art. 31 legge regionale 27 febbraio 1995, n. 7). |
Art. 65. (Integrazione art. 23 legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7). |
Art. 66. (Modifica art. 24 legge regionale n. 7 del 1997). |
Art. 67. (Modifiche art. 27 legge regionale n. 7 del 1997). |
Art. 68. (Modifiche e integrazioni art. 32 legge regionale n. 7 del 1997). |
Art. 71. (Modifica art. 3 legge regionale n. 25 del 1996). |
§ VI.3.54 - L.R. 6 maggio 1998, n. 14.
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1998 e bilancio pluriennale 1998-2000.
(B.U. 15 maggio 1998, n. 46 suppl.).
TITOLO I
NORME DI BILANCIO
Art. 1. (Stato di previsione delle entrate).
1. Lo stato di previsione delle entrate della Regione Puglia per l'anno finanziario 1998, annesso alla presente legge, è approvato in lire 40.206.055.141.260 in termini di competenza e in lire 52.166.927.902.318 in termini di cassa.
2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento, la riscossione e il versamento nella cassa della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante nell'esercizio finanziario 1998.
Art. 2. (Stato di previsione della spesa).
1. Lo stato di previsione della spesa della Regione Puglia per l'anno finanziario 1998, annesso alla presente legge, è approvato in lire 40.206.055.141.260 in termini di competenza e in lire 52.166.927.902.318 in termini di cassa.
2. In conseguenza della mancata definizione nel corso del 1997 del mutuo a completamento del ripiano del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 1992, determinato in lire 1.203.303.535.957, è iscritta la somma di lire 403 miliardi in termini di sola competenza al capitolo 0001010 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1998.
3. Al finanziamento della somma di cui al comma 2 si provvede, per l'esercizio finanziario 1998, attraverso la contrazione di mutuo a termini dell'art. 20 del
Art. 3. (Impegni e pagamenti delle spese).
1. E' autorizzato l'impegno delle spese della Regione per l'esercizio finanziario 1998, entro il limite degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione di cui all'art. 2, fatto salvo l'impegno autorizzato sugli esercizi futuri a norma degli artt. 60 e 61 della
2. E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l'esercizio finanziario 1998, entro il limite degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione di cui all'art. 2.
Art. 4. (Modifiche della codifica regionale e interregionale di bilancio).
1. In considerazione della recente introduzione del nuovo programma informatico di contabilità e delle specifiche codifiche introdotte in connessione con i relativi criteri di classificazione dei capitoli di bilancio per settore di interventi, la Ragioneria è autorizzata ad apportare d'ufficio ogni necessaria modifica tecnica alla codifica di riferimento, alla luce anche degli emanandi provvedimenti di attuazione della legge di organizzazione dell'Amministrazione regionale.
Art. 5. (Quadro generale riassuntivo).
E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1998, di cui all'allegato n. 1 alla presente legge.
Art. 6. (Elenco spese obbligatorie).
1. Sono considerate spese obbligatorie ai sensi della legge regionale di contabilità quelle descritte nell'elenco allegato n. 2 alla presente legge.
Art. 7. (Fondo di riserva per spese obbligatorie).
1. Il fondo di riserva per spese obbligatorie, determinato per l'esercizio finanziario 1998 in lire 3.031.393.962, è iscritto al cap. 1110010 ed è gestito a termini dell'art. 36 della
Art. 8. (Fondo di riserva per spese impreviste).
1. Il fondo di riserva per spese impreviste, determinato per l'esercizio finanziario 1998 in lire 900 milioni è iscritto al capitolo 1110030 ed è gestito a termini dell'art. 37 della
Art. 9. (Fondo di riserva di cassa).
1. Il fondo di riserva di cassa, determinato per l'esercizio finanziario 1998 in lire 267.448.825.966, è iscritto al cap. 1110020 ed è gestito a termini dell'art. 41 della
2. La Giunta regionale è autorizzata ad attivare con proprie deliberazioni le procedure di cui al comma 3 dell'art. 41 della
Art. 10. (Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione).
1. Il fondo globale per la copertura degli oneri derivanti da provvedimenti legislativi della Regione che si prevede di finanziare nell'anno 1998 è iscritto al capitolo 1110070 ed è gestito a termini dell'art. 38 della legge di contabilità regionale.
2. L'allegato n. 3 della presente legge indica l'oggetto e l'importo degli stanziamenti a carico del fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che la Regione prevede di approvare nel corso dell'anno 1998.
Art. 11. (Fondo per residui passivi perenti).
1. Il fondo per il pagamento dei residui dichiarati perenti ai fini amministrativi, determinato per l'esercizio finanziario 1998 in lire 16 miliardi, è iscritto al cap. 1110045 ed è gestito a termini dell'art. 71 della
Art. 12. (Variazioni di bilancio - Autorizzazione alla Giunta regionale).
1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre, con proprio atto, le iscrizioni e le reiscrizioni di cui al comma 1 dell'art. 43 della
Art. 13. (Iscrizione delle economie da reiscrivere tra i residui di stanziamento).
1. A seguito della avvenuta iscrizione, in esecuzione dell'art. 9, comma 16, della
Art. 14. (Bilancio pluriennale).
1. A norma dell'art. 6 e seguenti della
TITOLO II
DISPOSIZIONI PER IL RISANAMENTO
DELLA SITUAZIONE DEBITORIA
Art. 15. (Mutuo a definitivo ripiano del disavanzo di amministrazione).
1. Al fine di pervenire al definitivo ripiano del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 1992 di cui all'art. 2, comma 3, della presente legge, la Regione Puglia, a termini dell'art. 20 del
2. Le disponibilità finanziarie provenienti dall'attivazione del mutuo di cui al comma 1 sono utilizzate per il ripiano del residuo disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto generale per l'esercizio 1995 di cui alla
3. La verifica in ordine alla utilizzazione delle predette risorse finanziarie per le finalità di cui al comma 2 sarà effettuata al termine degli esercizi finanziari 1998 e 1999 mediante apposito atto deliberativo da adottare da parte della Giunta regionale sulla base di specifiche rilevazioni predisposte dalla Ragioneria. Qualora dovessero risultare eccedenze di risorse non utilizzabili, si provvede, per pari importo, alla riduzione del mutuo stipulato.
4. Il mutuo sarà stipulato a un tasso effettivo annuo pari a quello di riferimento risultante più conveniente tra quelli praticati dagli Istituti e Cassa di cui al comma 1 e per la durata massima dell'ammortamento di venti anni.
5. A tal fine è autorizzata l'iscrizione nel bilancio pluriennale 1999-2000, al capitolo 1122020, della spesa annua del servizio di ammortamento di lire 45 miliardi, comprensiva degli interessi di preammortamento, per il 1999 e di lire 40 miliardi per l'anno 2000.
6. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere all'assunzione del mutuo predetto con proprio atto deliberativo, nei limiti, alle condizioni e con le modalità previsti dalla presente legge.
7. Il pagamento delle annualità di ammortamento e degli interessi del mutuo è garantito dalla Regione mediante l'iscrizione nel bilancio di previsione, per tutta la durata del mutuo, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti.
8. Gli oneri di cui al comma 7 troveranno copertura, così come previsto dall'art. 42, comma 6, del
9. Le spese di cui al presente articolo rivestono carattere obbligatorio a norma dell'art. 56, comma 3, della
Art. 16. (Mutuo relativo al consolidamento dei debiti verso gli Istituti di credito).
1. L'annualità di ammortamento da iscrivere al capitolo 1121040 dello stato di previsione della spesa, derivante dalle operazioni di consolidamento della esposizione debitoria verso le banche per mutui diretti e indiretti, per credito agrario e di edilizia residenziale agevolata a valere su leggi regionali, viene elevata a lire 225 miliardi al fine di considerare il previsto consolidamento, da definire, secondo le intese sottoscritte, attraverso appositi atti convenzionali aggiuntivi, dei debiti nel settore edilizio maturati nel corso del 1997 per un ammontare di lire 90 miliardi.
2. Per le finalità di cui al comma 1 e per quelle connesse al debito in edilizia in maturazione negli anni 1999 e 2000, è iscritta, nel bilancio pluriennale, al capitolo 1121040, quale rata di ammortamento, la somma di lire 235 miliardi per l'anno 1999 e di lire 245 miliardi per l'anno 2000.
3. Il pagamento delle annualità di ammortamento e degli interessi dei mutui è garantito dalla Regione mediante iscrizione nel bilancio di previsione, per tutta la durata del mutuo, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti.
4. Gli oneri di cui al comma 3 troveranno copertura, così come previsto dall'art. 42, comma 6, del
5. Il predetto vincolo viene esteso, in caso di insufficiente gettito delle erogazioni relative alla accisa sulla benzina, di cui all'art. 3, comma 12, della
6. Le spese di cui al presente articolo rivestono carattere obbligatorio a norma dell'art. 36, comma 3, della
Art. 17. (Ricontrattazione tassi di interesse).
1. In relazione alle operazioni di rimodulazione e ricontrattazione delle condizioni previste nella intesa convenzionale già sottoscritta di cui all'art. 16, da definire con gli Istituti di credito interessati, in attuazione dell'art. 17 della
2. Le eventuali economie provenienti dalle operazioni di rimodulazione di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente all'incremento del cap. 1110050 concernente il fondo di cofinanziamento dei programmi comunitari di cui all'art. 32 della
Art. 18. (Finanziamento oneri per ritardati pagamenti).
1. Al fine di provvedere alla liquidazione degli oneri per ritardati pagamenti vengono iscritte sui corrispondenti capitoli di spesa 0001315, 0001316 e 0001317 del bilancio di previsione per l'anno 1998 le somme rispettivamente di lire 3 miliardi quale quota interessi, di lire 1 miliardo 500 milioni quale quota rivalutazione e di lire 1 miliardo quali spese procedimentali e legali.
2. La misura degli interessi di cui al comma 1 è quella stabilita dagli atti convenzionali ovvero da provvedimenti di ingiunzione giudiziale.
TITOLO III
NORME SETTORIALI FINALIZZATE
AL RISANAMENTO FINANZIARIO
Art. 19. (Disposizioni in materia di gestione liquidatoria ex ERSAP).
1. Al fine di sostenere le operazioni di consolidamento di cui all'art. 2, comma 3, della
2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 e al fine di consentire la definizione dei rapporti obbligatori derivanti dalla gestione liquidatoria ex-ERSAP, potranno essere utilizzate altresì le disponibilità finanziarie derivanti dai residui di stanziamento o da eventuali riduzioni per insussistenza di residui passivi propri accertati sui capitoli 111030, 111040, 111064 e 111075, nonché dalle economie di bilancio provenienti dall'esercizio 1997 sul capitolo 0004940 "Spese di funzionamento connesse alle attività di sviluppo agricolo e al soppresso ERSAP (leggi regionali 11 marzo 1988, n. 11 e n. 18 del 1997)".
Art. 20. (Attività formative aziendali. Oneri pregressi).
1. In considerazione delle disponibilità finanziarie comunitarie e statali realizzatesi sugli appositi capitoli di bilancio degli esercizi 1994, 1995 e 1996 connesse alle attività formative svolte dalle aziende di cui alla
Art. 21. (Operazioni contabili compensative nel Settore formazione professionale - Enti gestori). [1]
Art. 22. (Progetto di revisione organica della legge di contabilità regionale). [2]
Art. 23. (Anticipazioni di pagamento delle ASL).
RINVIATO DAL GOVERNO.
Art. 24. (Enti fieristici regionali - Art. 39
1. Per gli Enti fieristici regionali a carattere regionale - art. 39
a) per l'Ente Fiera di Foggia, la somma di lire 800 milioni;
b) per l'Ente Fiera di Francavilla Fontana, la somma di lire 100 milioni.
3. Il finanziamento recato dal cap. 0352025 della Parte Spesa è vincolato per importo pari a lire 900 milioni in termini di competenza e cassa per gli interventi di cui al comma 1.
Art. 25. (Contributo straordinario all'Ente autonomo Fiera del Levante).
RINVIATO DAL GOVERNO.
Art. 26. (Norme integrative
1. Ai fini della definizione contabile dei rendiconti presentati dagli Enti gestori delle biblioteche ai sensi degli artt. 8 e 10 della
TITOLO IV
DISPOSIZIONI PER I PROGRAMMI
DI INTERVENTO DELLA REGIONE
Art. 27. (Conservazione e valorizzazione beni immobili).
1. Con riferimento agli interventi in materia di conservazione e valorizzazione dei beni immobili di interesse storico-artistico- architettonico e archeologico, nonché di edilizia monumentale, bibliotecaria e teatrale di cui alla
2. RINVIATO DAL GOVERNO.
Art. 28. (Conferimento patrimonio ONPI). [3]
1. In attuazione delle disposizioni della
2. RINVIATO DAL GOVERNO.
3. RINVIATO DAL GOVERNO.
4. RINVIATO DAL GOVERNO.
Art. 29. (Osservatorio europeo internazionale delle migrazioni mediterranee).
RINVIATO DAL GOVERNO.
Art. 30. (Leggi regionali 17 giugno 1983, n. 8 e 17 aprile 1984, n. 17
- Revoca dei contributi).
1. I contributi assentiti, ai sensi delle leggi regionali 17 giugno 1983, n. 8 - art. 22 - e 17 aprile 1984, n. 17 - artt. 14 e 15 - in favore delle Amministrazioni locali che alla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano presentato istanza di liquidazione a saldo, nei modi previsti, sono revocati.
2. Ai fini del recupero delle somme anticipate alle Amministrazioni ai sensi delle leggi di cui al comma 1, si provvederà in via compensativa in sede di erogazione delle future risorse regionali da accreditare in favore delle medesime.
Art. 31. (Piano regionale di sviluppo).
1. Per la redazione del Piano regionale di sviluppo previsto dalla
2. La Giunta regionale si avvale, a tal fine, anche del Comitato tecnico scientifico, così come previsto dalla norma di cui al comma 1.
3. RINVIATO DAL GOVERNO.
Art. 32. (Fondo per il cofinanziamento dei programmi comunitari).
1. Il fondo per il cofinanziamento dei programmi comunitari di cui al capitolo 1110050, istituito con l'art. 32 della
2. Le relative risorse vengono prioritariamente utilizzate per il cofinanziamento delle spese relative all'attuazione, in tutto o in parte, del piano finanziario II triennio relativo alle misure facenti capo al FESR e al FEOGA per le quali è possibile l'attivazione immediata delle risorse medesime.
Art. 33. (Azioni promozionali).
RINVIATO DAL GOVERNO.
Art. 34. (Livello organizzativo dell'assistenza primaria).
1. L'assistenza primaria sul territorio della Regione Puglia, sulla base delle indicazioni espresse dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1008 dell'8 marzo 1995, e per effetto dell'art. 19, punto 3, del
Art. 35. (Disposizioni finanziarie in materia sanitaria).
1. Le disponibilità finanziarie derivanti dai residui di stanziamento o da eventuali riduzioni per insussistenza di residui passivi propri accertati sui capitoli finanziati dalle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente per gli anni 1994 e precedenti possono essere utilizzate per il finanziamento della maggiore spesa sanitaria di parte corrente relativa agli anni 1994 e precedenti, con particolare riguardo alla spesa concernente gli anni 1990 e 1991 a carico del bilancio regionale.
Art. 36. (Ripartizione Fondo sanitario regionale).
1. Al fine di consentire alle Aziende sanitarie e alle Istituzioni sanitarie di poter programmare e organizzare le attività proprie per l'anno 1998, la ripartizione del Fondo sanitario regionale e l'individuazione delle quote riservate alle Aziende ospedaliere per l'anno 1998 di cui all'art. 7, comma 1, della
Art. 37. (Assistenza sanitaria dell'IRCCS pubblico - Ospedale Oncologico di Bari).
RINVIATO DAL GOVERNO.
Art. 38. (Programma degli interventi per l'integrazione scolastica degli handicappati).
1. Nelle more della concreta attuazione della
Art. 39. (Assistenza ex ONMI ai minori).
1. Lo stanziamento previsto al capitolo 0781070 è destinato al rimborso della quota a carico della Regione per l'assistenza ex ONMI ai minori illegittimi riconosciuti dalla sola madre di cui all'art. 3 del
2. La Giunta regionale è autorizzata a disporre i rimborsi alle Amministrazioni provinciali richiedenti ad avvenuta presentazione della documentazione attestante la spesa sostenuta.
Art. 40. (Fusione tra le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza).
1. Al fine di favorire la fusione tra le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), viene riconosciuta, con decreto del Presidente della Regione, su istanza di parte e sulla base di specifico programma, per ogni ambito sanitario, una IPAB capofila chiamata a realizzare, attraverso l'assorbimento di altre IPAB, una rete di servizi alla persona, articolata sul territorio e diversificata in attività socio- assistenziali di carattere domiciliare e residenziale.
2. Alle IPAB riconosciute capofila viene riservato il 50 per cento delle risorse finanziarie di cui al cap. 784018, da erogare sulla base delle modalità fissate dall'art. 42 della
Art. 41. (Proroga termine art. 30, comma 2,
1. Il termine di cui al comma 2 dell'art. 30 della
Art. 42. (Progetti di assistenza integrata).
1. Lo stanziamento previsto al capitolo 784015 è riservato al finanziamento dei progetti di assistenza integrata agli anziani proposti dai Comuni con popolazione inferiore a ventimila abitanti non finanziati con i precedenti programmi di intervento.
2. L'eventuale stanziamento non utilizzato è destinato al finanziamento di progetti proposti dai Comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti.
3. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge determina i criteri per la ripartizione dei fondi e le modalità di accesso ai contributi.
Art. 43. (Adesione al Consorzio "Centro internazionale di alti studi universitari").
RINVIATO DAL GOVERNO.
Art. 44. (Consorzi di bonifica - Sospensione riscossione tributi).
RINVIATO DAL GOVERNO.
Art. 45. (Controllo sugli atti dei Consorzi di bonifica). [4]
[1. Al fine dell'esercizio del controllo sugli atti dei Consorzi di Bonifica, di competenza della Giunta regionale e del Consiglio regionale, in attesa dell'adozione della nuova normativa regionale in materia di controllo sugli atti degli enti locali e degli enti regionali, l'attività istruttoria finalizzata al controllo da parte dei competenti organi è effettuata dagli uffici delle Sezioni del Comitato regionale di controllo nel cui ambito provinciale hanno sede i Consorzi stessi.]
Art. 46. (Oneri di manutenzione ed esercizio della diga del Locone).
1. La Regione, rilevate le finalità di pubblico interesse perseguite con la realizzazione della diga del Locone, alla quale è sotteso anche lo schema irriguo del Comprensorio di Minervino Alto e, considerato che le funzioni in materia di irrigazione rientrano nella competenza regionale, concorre nelle spese di manutenzione ed esercizio della suddetta diga anche per la salvaguardia delle condizioni socio-economiche del territorio interessato.
2. A tal fine è stanziata, nello stato di previsione di spesa per l'esercizio finanziario 1998, la somma di lire 700 milioni con il seguente capitolo di nuova istituzione:
Cap. n. i. 131022 "Spese per la manutenzione ed esercizio della diga del Locone, da riconoscere all'Ente gestore".
Art. 47. (Disposizioni per il Settore dei trasporti).
1. RINVIATO DAL GOVERNO.
2. Il termine massimo del 28 febbraio 1997 fissato dall'art. 11 della
3. Le partite debitorie delle cessate aziende affidatarie di autoservizi interurbani, da sistemare dalla Giunta regionale in applicazione dell'art. 3 della
4. RINVIATO DAL GOVERNO.
5. E' autorizzata la spesa di lire 800 milioni per l'aggiornamento del piano regionale dei trasporti e per l'elaborazione del piano triennale dei servizi, di cui all'art. 14 del
6. Alla spesa derivante dall'attuazione dei commi 3 e 5 si provvede con gli stanziamenti iscritti nei capitoli nn. O552010, 0004950 e 0553022 del bilancio per l'esercizio finanziario 1998.
7. Il capitale sociale della Società regionale trasporti - SRT Spa è fissato, in sede di costituzione, in lire 300 milioni ed è interamente sottoscritto dalla Regione con onere a carico del capitolo 0552009 del bilancio per l'esercizio finanziario 1998.
8. Sono abrogati l'art. 3 della
9. Per accedere al contributo straordinario di cui al comma 3 dell'art. 3 della
10. Per accedere al contributo straordinario di cui al comma 5 dell'art. 23 della
11. Le partecipazioni azionarie della Regione Puglia sono sempre minoritarie. I relativi conferimenti, sia di prima costituzione che di aumento del capitale sociale, possono essere fatti anche con beni immobili e/o mobili registrati, con l'osservanza degli artt. 2342 e seguenti del Codice civile.
12. La composizione delle Commissioni per le gestioni stralcio delle cessate gestioni di autoservizi interurbani in affidamento regionale, istituite in attuazione della disposizione di cui al comma 1 dell'art. 3 della
Art. 48. (Proroga termini tasse di concessione regionale all'esercizio del commercio su aree pubbliche).
1. Il termine del 31 gennaio previsto dall'art. 11, comma 3, del
Art. 49. (Indennità di funzione).
RINVIATO DAL GOVERNO.
Art. 50. (
RINVIATO DAL GOVERNO.
Art. 51. (Personale inquadrato ai sensi dell'art. 5 della
RINVIATO DAL GOVERNO.
Art. 52. (Inquadramento personale proveniente da Enti o da Amministrazioni pubbliche).
RINVIATO DAL GOVERNO.
Art. 53. (Sviluppo della rete dei metanodotti per il completamento della metanizzazione della Regione Puglia).
1. Al fine di consentire il completamento, nei territori della Regione attualmente privi del servizio, del Programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'art. 11 della
2. Per la realizzazione delle infrastrutture necessarie al completamento della metanizzazione, la Regione Puglia attiverà le procedure di cui alla
Art. 54. (Edilizia residenziale).
1. I Comuni sono delegati a esercitare le funzioni attinenti la verifica dei requisiti soggettivi dei beneficiari di edilizia agevolata e/o convenzionata, nonché la verifica del mantenimento degli obblighi di legge, secondo modalità, fissate in apposito atto di Giunta regionale, che consentano, anche all'Assessorato regionale competente, lo svolgimento dei rapporti con gli Istituti di credito convenzionati.
2. Nel caso in cui il Comune non rilasci la prescritta certificazione entro novanta giorni dalla data della richiesta, l'Assessorato competente, su richiesta dell'interessato, si sostituisce all'Amministrazione comunale nel compimento del relativo atto.
3. Ai sensi del comma 2 dell'art. 2 della
TITOLO V
CONTABILITA' REGIONALE E
MODIFICAZIONI NORMATIVE
Art. 55. (Modifiche e integrazioni
Art. 56. (Modifica art. 47
1. Il comma 2 dell'art. 47 della
Art. 57. (Modifiche
Art. 58. (Tributo speciale per il deposito dei rifiuti solidi).
1. [7].
2. Sono abrogati l'art. 41 della
Art. 59. (Tasse di concessione governative.
1. [8].
2. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni previste dal
Art. 60. (Modifiche
RINVIATO DAL GOVERNO.
Art. 61. (Modifica comma 1 art. 10
Art. 62. (Modifica
1. [10].
2. L'art. 35 della
Art. 63. (Modifica art. 19
1. [11].
2. Le attività formative inserite nel piano di formazione 1997, autorizzate dallo Stato con decreto interministeriale che non preveda limiti temporali di attuazione, finanziate unicamente con fondi comunitari, statali e aziendali, non sono assoggettate al rispetto delle scadenze dei termini fissati dalla
Art. 64. (Modifica art. 31
1. [12].
2. RINVIATO DAL GOVERNO.
3. RINVIATO DAL GOVERNO.
Art. 65. (Integrazione art. 23
1. RINVIATO DAL GOVERNO.
2. Sino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di inquadramento del personale addetto alla gestione degli impianti irrigui di cui all'art. 5, comma 2, della
E data facoltà ai Consorzi di bonifica di richiedere alla Regione Puglia, limitatamente all'esercizio finanziario 1999, la corresponsione, in nome e per conto dei medesimi, dei salari al personale operaio addetto alla gestione degli impianti irrigui regionali sulla base di appositi tabulati nominativi predisposti dai suddetti Consorzi. Le somme eventualmente erogate secondo le modalità di cui sopra costituiscono quota parte delle anticipazioni delle spese di gestione di cui all'articolo 3 della
Art. 66. (Modifica art. 24
Art. 67. (Modifiche art. 27
RINVIATO DAL GOVERNO.
Art. 68. (Modifiche e integrazioni art. 32
1. L'art. 32 della legge regionale n. 7 è così modificato e integrato:
a) [15];
b) RINVIATO DAL GOVERNO
c) [16].
TITOLO VI
MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE
REGIONALE 21 NOVEMBRE 1996, N. 25
Artt. 69. - 70. [17]
Art. 71. (Modifica art. 3
Artt. 72. - 74. [19]
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Allegati
(Omissis)
[1] Articolo abrogato dall’art. 36 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 115 della
[3] Articolo così modificato dall'art. 29 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 40 della
[5] Modifica gli artt. 1, 2, 3, 5 e sostituisce l'art. 10 della
[6] Modifica gli artt. 5 e 7 della
[7] Sostituisce gli artt. 6 e 7 della
[8] Sostituisce l'art. 6 della
[9] Sostituisce la lettera c), comma 1, art. 10, della
[10] Modifica l'art. 22 della
[11] Sostituisce il comma 4, art. 19, della
[12] Modifica l'art. 31 della
[13] Comma 2 così integrato dall'art. 31 della
[14] Aggiunge il comma 3 all'art. 24 della
[15] Modifica il comma 3, art. 32, della
[16] Sostituisce il comma 5, art. 32, della
[17] Modificano gli artt. 1 e 2 della
[18] Sostituisce l'art. 3 della
[19] Aggiungono gli artt. 4 bis, 4 ter, e 4 quater alla