Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 29. Cooperazione internazionale |
Capitolo: | 29.2 cooperazione giudiziaria |
Data: | 20/01/1997 |
Numero: | 17 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite [...] |
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di lettere di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto [...] |
Art. 3. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 1.150 milioni per l'anno 1996 ed a lire 150 milioni annue a decorrere dall'anno 1997, si [...] |
Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana |
§ 29.2.71 – L. 20 gennaio 1997, n. 17.
Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite relativo al trasferimento della sede da Roma a Torino del Centro interregionale delle Nazioni Unite per la ricerca in materia di criminalità e giustizia (UNICRI), firmate rispettivamente a Roma ed a Vienna il 16 maggio 1995.
(G.U. 12 febbraio 1997, n. 35, S.O.)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite relativo al trasferimento della sede da Roma a Torino del Centro interregionale delle Nazioni Unite per la ricerca in materia di criminalità e giustizia (UNICRI), firmate rispettivamente a Roma ed a Vienna il 16 maggio 1995.
1. Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di lettere di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto nello stesso scambio di lettere.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 1.150 milioni per l'anno 1996 ed a lire 150 milioni annue a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.