Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.5 cultura, informazione e beni culturali |
Data: | 29/06/1979 |
Numero: | 37 |
Sommario |
Art. 1. Fino all'approvazione della legge quadro nazionale di tutela prevista dall'art. 38 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, la Regione Puglia interviene per la conservazione, la valorizzazione, il [...] |
Art. 2. Gli interventi saranno effettuati su segnalazione degli Enti locali e degli Enti ed Istituzioni pubbliche e private, secondo un piano di priorità predisposto dalla Giunta regionale sentita la [...] |
Art. 3. Le domande per la concessione del contributi devono pervenire alla Regione Puglia - Assessorato alla Cultura - entro il 30 marzo di ogni anno e devono essere corredate dal progetto dei lavori di [...] |
Art. 4. Il contributo è pari alla spesa riconosciuta ammissibile ed è a fondo perduto. |
Art. 5. Gli immobili per i quali sono stati erogati contributi ai sensi della presente legge debbono essere aperti al pubblico godimento secondo la vigente normativa statale. |
Art. 6. (Disposizioni finanziarie). - (Omissis). |
§ III.5.5 - L.R. 29 giugno 1979, n. 37. [1]
Conservazione e valorizzazione dei beni immobili d'interesse storico-artistico, edilizia monumentale, bibliotecaria, teatrale - Interventi straordinari ed urgenti.
Art. 1. Fino all'approvazione della legge quadro nazionale di tutela prevista dall'art. 38 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, la Regione Puglia interviene per la conservazione, la valorizzazione, il restauro del patrimonio monumentale regionale, tutelato e vincolato ai sensi della legge n. 1089 dell'1 giugno 1939, che abbisogna di interventi straordinari ed urgenti.
Art. 2. Gli interventi saranno effettuati su segnalazione degli Enti locali e degli Enti ed Istituzioni pubbliche e private, secondo un piano di priorità predisposto dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare.
I contributi sono concessi ai comuni nei cui territori insistono i beni immobili secondo il piano di priorità di cui al primo comma.
Art. 3. Le domande per la concessione del contributi devono pervenire alla Regione Puglia - Assessorato alla Cultura - entro il 30 marzo di ogni anno e devono essere corredate dal progetto dei lavori di conservazione o restauro ai sensi dalle normativa statale vigente nella materia.
L'Assessorato richiederà parere alla competente Sovrintendenza, salva la norma di cui all'art. 124 della Costituzione.
Art. 4. Il contributo è pari alla spesa riconosciuta ammissibile ed è a fondo perduto.
Ferme restando le competenze degli organi dello Stato in ordine alle procedure ed esecuzioni degli interventi di cui alla
Art. 5. Gli immobili per i quali sono stati erogati contributi ai sensi della presente legge debbono essere aperti al pubblico godimento secondo la vigente normativa statale.
Art. 6. (Disposizioni finanziarie). - (Omissis).
Le istanze vanno prodotte entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per i fondi relativi all'anno 1978. Le altre istanze relative al fondi da iscrivere nel bilancio 1979, vanno presentate entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; per gli anni successivi le istanze vanno presentate entro il 30 aprile di ciascun anno.
[1] Abrogata dall'art. 25 della