§ VI.3.62 – L.R. 4 maggio 1999, n. 17.
Misure di rilievo finanziario per la programmazione regionale e la razionalizzazione della spesa (Collegato alla Legge di Bilancio di previsione per [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:6. programmazione, finanza, demanio e patrimonio
Capitolo:6.3 programmazione, leggi finanziarie e di bilancio
Data:04/05/1999
Numero:17


Sommario
Art. 1.  (Modificazioni e integrazioni legge regionale 30 maggio 1977, n. 17).
Art. 2.  (Modificazioni legge regionale 25 gennaio 1977, n. 2).
Art. 3.  (Fondo per il cofinanziamento dei programmi comunitari).
Art. 4.  (Norme procedurali di impegno della spesa in materia sanitaria).
Art. 5.  (Norme procedurali di attuazione della ristrutturazione della rete ospedaliera).
Art. 6.  (Ripartizione fondo sanitario regionale).
Art. 7.  (Disposizioni transitorie per l'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico - IRCCS - Bari).
Art. 8.  (Azioni di rivalsa sanitarie).
Art. 9.  (Modalità per l'accesso alle prestazioni riabilitative).
Art. 10.  (Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 36 del 1994).
Art. 11.  (Norme di accelerazione delle procedure di liquidazione degli usi civici).
Art. 12.  (Proroga termini legge regionale 11 maggio 1990, n. 30 e successive modificazioni e integrazioni).
Art. 13.  (Sostegno portatori di handicap).
Art. 14.  (Programma di interventi e di riparto per l'integrazione scolastica degli handicappati).
Art. 15.  (Fondo socio-assistenziale).
Art. 16.  (Utilizzo delle risorse assegnate ai Comuni negli esercizi precedenti).
Art. 17.  (Disposizioni per l'eliminazione del contenzioso tra Regione ed enti locali e pubblici).
Art. 18.  (Assistenza ex ONMI ai minori).
Art. 19.  (Osservatorio regionale del volontariato).
Art. 20.  (Procedure di utilizzo dei finanziamenti).
Art. 21.  (Beni e attività culturali).
Art. 22.  (Legge regionale 27 dicembre 1996, n. 30 - Modifica procedure per la concessione di contributi).
Art. 23.  (Modifica articolo 57, comma 2, della legge regionale n. 14 del 1998).
Art. 24.  (Norme transitorie in materia di formazione professionale per l'anno formativo 1999-2000).
Art. 25.  (Norme di elaborazione e aggiornamento del piano regionale dei trasporti).
Art. 26.  (Definizione partite debitorie residuali).
Art. 27.  (Schema d'atto d'obbligo articolo 8 legge 17 febbraio 1992, n. 179).
Art. 28.  (Norme in materia di controlli sui Consorzi di bonifica).
Art. 29.  (Deliberazioni).
Art. 30.  (Osservatorio europeo interregionale delle migrazioni mediterranee).
Art. 31.  (Modifica art. 65 legge regionale n. 14 del 1998).
Art. 32.  (Disposizioni in materia di aiuti a finalità regionale).
Art. 33.  (Programmazione annuale della spesa).


§ VI.3.62 – L.R. 4 maggio 1999, n. 17.

Misure di rilievo finanziario per la programmazione regionale e la razionalizzazione della spesa (Collegato alla Legge di Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999 e bilancio pluriennale 1999-2001).

(B.U. 7 maggio 1999, n. 47 suppl.).

 

TITOLO I

NORME IN MATERIA DI CONTABILITA' REGIONALE

 

Art. 1. (Modificazioni e integrazioni legge regionale 30 maggio 1977, n. 17). [1]

 

     Art. 2. (Modificazioni legge regionale 25 gennaio 1977, n. 2).

     1. Al comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 25 gennaio 1977, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni sono soppresse le disposizioni di cui alle lettere a) e c).

 

     Art. 3. (Fondo per il cofinanziamento dei programmi comunitari).

     1. [2]

     2. In attuazione della delibera CIPE n. 224 del 3 dicembre 1997, tutte le somme assegnate alla Regione Puglia per l'attuazione dei regolamento comunitario FEOGA n. 2085/1993 che risultano impegnate, alla data del 31 dicembre 1998, per le quali è accertata dal competente Settore l'insussistenza delle obbligazioni correlate, alimentano ai sensi dell'articolo 11 della L.R. 31/1998, così come modificato dal comma 1 del presente articolo, il fondo per il cofinanziamento dei programmi comunitari istituito con l'articolo 32 della legge regionale 3 giugno 1996, n. 6 e sono destinate al cofinanziamento nazionale del fondo FEOGA.

     3. I fondi assegnati alla Regione Puglia a valere sul piano regionale di sviluppo e specificatamente destinati dal Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica al cofinanziamento dei programmi operativi comunitari, impegnati alla data del 31 dicembre 1998, per i quali è accertata dal competente Settore la insussistenza delle obbligazioni correlate, alimentano il fondo di cui al comma 2.

 

TITOLO II

NORME SETTORIALI FINALIZZATE AL RISANAMENTO

FINANZIARIO E RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA

 

CAPO I

Disposizioni in materia sanitaria

 

     Art. 4. (Norme procedurali di impegno della spesa in materia sanitaria). [3]

     1. Gli atti e i provvedimenti dirigenziali e di Giunta regionale, anche di carattere programmatorio comunque incidenti sul sistema sanitario pugliese, oltre che indicare gli adempimenti contabili di cui alla legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni e integrazioni, devono altresì contenere l'espressa dichiarazione dei responsabili del procedimento amministrativo che le spese derivanti dagli stessi atti sono contenute nei limiti del fondo sanitario regionale ovvero delle ulteriori correlate assegnazioni statali a destinazione vincolata e che non producono oneri aggiuntivi rispetto alle predette assegnazioni.

     2. Nelle more dell'adozione della deliberazione di Giunta regionale di riparto delle quote del fondo sanitario regionale di parte corrente alle Aziende sanitarie, le anticipazioni mensili sono contenute nei limiti di un dodicesimo delle assegnazioni dell'esercizio precedente.

 

     Art. 5. (Norme procedurali di attuazione della ristrutturazione della rete ospedaliera).

     1. L'attivazione relativa alle nuove istituzioni previste nel piano di ristrutturazione della rete ospedaliera può avvenire dietro specifica autorizzazione della Giunta regionale con atto da sottoporre al parere vincolante della prima Commissione consiliare permanente, su richiesta dell'Azienda sanitaria con apposita deliberazione del Direttore generale, corredata di relazione sugli effetti economici, finanziari e patrimoniali di detta attivazione. In particolare, la relazione deve contenere la certificazione della copertura economico-finanziaria, nell'ambito del proprio bilancio, evidenziando il quadro di compatibilità dei provvedimenti di riordino da attivare con le quote del FSR attribuite in ciascun anno, al netto della mobilità interregionale.

     2. Il quadro di compatibilità finanziaria, deve essere certificato da parte del Collegio dei revisori dei conti e va accompagnato dall'illustrazione dell'andamento della spesa riferito, in particolare, a quelle per il personale, beni e servizi, assistenza farmaceutica e assistenza convenzionale e deve, altresì, tenere conto dei risultati di amministrazione e gestionali così come rilevati dai conti consuntivi degli esercizi relativi al biennio precedente all'esercizio finanziario decorso rispetto all'anno di presentazione della proposta.

     3. La suddetta copertura finanziaria può essere dimostrata secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2 anche attraverso la realizzazione di disattivazioni e/o riconversioni di posti letto e servizi nell'ambito della stessa Azienda sanitaria.

     4. In caso di mancata copertura finanziaria, le richieste, che saranno inoltrate alla Regione con evidenziazione nella relazione degli effetti economici, finanziari e patrimoniali, possono essere prese in esame dalla Giunta regionale, con le modalità previste dai commi 1, 2 e 3, in correlazione a disattivazioni previste in altre Aziende sanitarie e, comunque, in coincidenza con il piano annuale di riparto del FSR nell'ambito del quale potranno essere considerate le nuove attivazioni, in relazione alla disponibilità finanziaria regionale, ai piani delle prestazioni, ai tetti di spesa e ai limiti di trasferimenti alle Aziende a carico del FSR. In tale ipotesi il provvedimento di riparto del FSR deve essere sottoposto al parere vincolante della prima Commissione consiliare permanente per la parte riguardante le su indicate autorizzazioni.

     5. La Giunta regionale, nell'esame delle richieste e nel rilascio delle autorizzazioni, adotta il criterio di priorità assoluta per le nuove istituzioni direttamente correlate all'avvio del sistema dell'emergenza sanitaria 118 e ai servizi di prevenzione.

     6. Nel procedimento di autorizzazione delle nuove attivazioni deve, comunque, essere rispettata la disposizione di cui all'articolo 32, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, circa l'estensione dell'obbligo del pareggio di bilancio ai presidi ospedalieri delle Aziende USL.

     7. Tutti gli atti della Regione, delle Aziende sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere riguardanti l'esecuzione del piano di riordino della rete ospedaliera, ivi compresi quelli inerenti le strutture sanitarie transitoriamente accreditate e/o da accreditare a gestione privata, devono conformarsi agli obiettivi del patto di stabilità interno approvato con l'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con particolare riferimento alla riduzione dei disavanzo, alla garanzia del corretto impiego delle risorse e appropriati livelli di utilizzazione dei servizi, al rispetto degli indicatori e parametri concernenti gli aspetti strutturali e organizzativi nonché al perseguimento del complessivo equilibrio economico nel rispetto dei livelli di assistenza.

     8. I procedimenti di richiesta, di autorizzazione per l'attivazione delle nuove istituzioni contenute nel piano di riordino della rete ospedaliera possono essere avviati dai Direttori generali a condizione che sia garantito il pareggio di bilancio per l'esercizio in corso e che il conto consuntivo dell'esercizio precedente non presenti disavanzo gestionale e successivamente all'approvazione, da parte della Regione, degli assetti organizzativi di cui all'articolo 22 della legge regionale 28 dicembre 1994, n. 36 e all'articolo 62 della legge regionale 6 maggio 1998 n. 14, nonché secondo le procedure e le direttive previste dalla delibera di Giunta regionale n. 4268 del 23 dicembre 1998.

     9. Tutte le procedure di attivazione del piano di riordino ospedaliero devono essere rispettate anche per le proposte gestionali riferibili all'applicazione dell'articolo 4, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e le eventuali proposte gestionali attraverso costituzioni di società miste possono essere inoltrate alla Giunta regionale successivamente all'approvazione di specifiche direttive da adottarsi con delibera della Giunta regionale previo parere vincolante delle Commissioni consiliari prima e terza, che devono esprimersi entro trenta giorni.

     10. Al fine del raggiungimento dell'equilibrio tra i costi sostenuti per l'assistenza ospedaliera regionale e la quota percentuale assegnata dal riparto annuale del FSN, la Giunta regionale predispone un apposito piano per obiettivi rapportato alle tipologie dei presidi, posti letto e servizi assistenziali previsti dal piano di riordino.

     11. La Giunta regionale può esaminare eventuali richieste attuative per le nuove istituzioni del piano di riordino solo dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della delibera CIPE del riparto annuale del FSN e successivamente all'approvazione del piano dei costi di previsione su indicato, procedendo all'attuazione della riduzione dell'attuale spesa ospedaliera regionale annuale nella misura del 2 per cento per l'anno 1999, del 2,5 per cento per l'anno 2000 e del 3 per cento per l'anno 2001.

     12. I procedimenti di richiesta di autorizzazione per l'attivazione delle nuove istituzioni contenute nel piano di riordino, inoltre, possono essere avviati, fermo restando il rispetto di tutte le procedure e i vincoli finanziari e non, di cui ai precedenti commi, allorché i presidi delle Aziende sanitarie locali abbiano l'obiettivo tendenziale del raggiungimento del tasso di ospedalizzazione fissato [160/1000 abitanti] dal provvedimento di riordino.

     (Comma 13 rinviato)

 

     Art. 6. (Ripartizione fondo sanitario regionale).

     1. Al fine di consentire alle Aziende sanitarie e alle istituzioni sanitarie di programmare e organizzare le attività proprie, la ripartizione del fondo sanitario regionale e l'individuazione delle quote riservate annualmente alle Aziende ospedaliere, di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 30 dicembre 1994, n. 38, sono effettuate dalla Giunta regionale entro e non oltre il 31 maggio di ciascun anno ed entro i limiti del fondo sanitario regionale assegnato per l'anno in corso.

 

     Art. 7. (Disposizioni transitorie per l'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico - IRCCS - Bari). [4]

     1. All'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblico Ospedale oncologico di Bari, anche in considerazione dei costi sostenuti per la mancata disponibilità di una sede propria, è estesa la possibilità di finanziamento dei costi non coperti con gli introiti rivenienti dalla tariffazione delle prestazioni di degenza e ambulatoriali nonché da entrate proprie, prevista per le Aziende ospedaliere dall'articolo 20, comma 6, della legge regionale 5 giugno 1997, n. 16.

     2. Il finanziamento dei costi dell'IRCCS pubblico Ospedale oncologico di Bari non coperti è corrisposto per gli anni 1998 e 1999 mediante acconti mensili pari all'80 per cento e conguagli annuali calcolati sulla base delle risultanze dei dati contabili finali.

 

     Art. 8. (Azioni di rivalsa sanitarie).

     1. [5]

 

     Art. 9. (Modalità per l'accesso alle prestazioni riabilitative).

     1. In attuazione del provvedimento 7 maggio 1998 "Linee guida del Ministero della sanità per le attività di riabilitazione", è abrogata ogni norma regionale che stabilisce il limite di età di cui al punto 1, lett. d), della circolare dell'8 settembre 1987 assistenza sanitaria riabilitativa specifica - allegata alla delibera di Giunta regionale n. 3395 del 16 aprile 1987 - (BURP n. 1 del 2 gennaio 1989).

     2. In tal senso si intendono modificate le modalità per l'accesso alle prestazioni riabilitative erogate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 nelle strutture pubbliche e private, le cui convenzioni con le ASL sono conseguentemente adeguate.

 

     Art. 10. (Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 36 del 1994).

     (Articolo 10 rinviato).

 

CAPO II

Disposizioni in materia di valorizzazione e miglioramento ambientale dei demani civici

 

     Art. 11. (Norme di accelerazione delle procedure di liquidazione degli usi civici).

     1. [6]

     2. [7]

     3. In ossequio all'articolo 10 della legge n. 1766 del 1927, così come previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge regionale n. 7 del 1998, possono prevedersi riduzioni del prezzo di stima per i residenti, nella misura che verrà stabilita autonomamente da ciascun Comune, con deliberazione motivata del Consiglio comunale, purché tale riduzione non sia inferiore ad un terzo del valore venale attuale dell'area.

     4. Le Amministrazioni comunali devono destinare i fondi rivenienti dalle alienazioni alla realizzazione di opere di valorizzazione dei restanti demani civici previa autorizzazione allo svincolo delle somme con atto dirigenziale del Settore agricoltura della Regione Puglia.

     5. Al fine di accelerare le procedure per le operazioni peritali di stima i Comuni possono avvalersi dei propri uffici tecnici per essere poi sottoposti al giudizio di congruità della Commissione regionale, previsto dall'articolo 8 della legge regionale n. 7 del 1998.

 

     Art. 12. (Proroga termini legge regionale 11 maggio 1990, n. 30 e successive modificazioni e integrazioni).

     1. Le norme transitorie di tutela di particolare interesse ambientale

- paesaggistico di cui alla legge regionale 11 maggio 1990, n. 30 e

successive modificazioni ed integrazioni sono prorogate fino alla data di

entrata in vigore del piano urbanistico territoriale tematico "Paesaggio e

beni ambientali", già adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n.

6946 dell'11 ottobre 1994, e comunque fino alla data del 31 dicembre 1999.

 

CAPO III

Disposizioni in materia di servizi sociali

 

     Art. 13. (Sostegno portatori di handicap).

     1. I finanziamenti statali a destinazione vincolata di cui al cap. 784030 sono finalizzati al sostegno delle persone con handicap grave, in attuazione delle misure previste dall'articolo 39, comma 2, lettere I - bis) ed I - ter) della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

     2. La Giunta regionale fissa i criteri e le modalità di erogazione dei fondi assegnati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 21 maggio 1998, n. 162.

 

     Art. 14. (Programma di interventi e di riparto per l'integrazione scolastica degli handicappati).

     1. Il programma di intervento e di riparto di cui all'articolo 4 della legge regionale 9 giugno 1987, n. 16 e dell'articolo 18 della legge regionale 18 marzo 1997, n. 10 è prorogato di un ulteriore anno.

     2. In attesa degli accordi di programma, gli interventi in favore delle AUSL, che attuano le convenzioni di cui all'articolo 5, comma 4, della legge regionale n. 16 del 1987, saranno confermati, nei limiti delle somme stanziate in bilancio, ove sia intervenuta la proroga delle convenzioni già in atto, con durata delle stesse per l'intero anno solare.

 

     Art. 15. (Fondo socio-assistenziale). [8]

     [1. Il fondo globale per i servizi socio-assistenziali di cui al cap. 784010, detratte le quote di cui ai successivi commi, è ripartito ai Comuni sulla base dei seguenti parametri:

     a) 3/10 in parti uguali tra tutti i Comuni;

     b) 4/10 in base alla popolazione residente e al numero degli immigrati nel Comune ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 11 maggio 1990, n. 29;

     c) 1/10 in base alla disoccupazione;

     d) 1/10 in base alla popolazione ultrasessantenne;

     e) 1/10 in base alla popolazione infradiciottenne.

     2. Una quota del fondo di cui al comma 1 è riservata alle provvidenze integrative a favore degli hanseniani e delle loro famiglie ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge regionale 17 aprile 1990, n. 11.

     3. Gli stanziamenti di cui al comma 1, assegnati quali contributi regionali, sono utilizzati dai Comuni, nell'ambito della loro programmazione territoriale, per tutte le funzioni amministrative socio-assistenziali di competenza.

     4. Una quota non inferiore al 20 per cento dell'assegnazione attribuita al singolo Comune è vincolata per assicurare i servizi socio-assistenziali a favore dei portatori di handicap con patologie stabilizzate, presso le strutture di riabilitazione.]

 

     Art. 16. (Utilizzo delle risorse assegnate ai Comuni negli esercizi precedenti).

     1. I contributi di spesa corrente, concessi a qualsiasi titolo ai Comuni per le attività socio-assistenziali sino all'esercizio finanziario 1996 e non utilizzati restano attribuiti ai medesimi Comuni ad incremento della quota del Fondo regionale per le spese socio-assistenziali dell'esercizio corrente.

     2. I Comuni, entro e non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono comunicare all'Assessorato regionale alla ragioneria l'entità dei contributi di cui al comma 1, con specificazione del titolo d'attribuzione.

     3. In caso di omessa comunicazione nei termini di cui al comma 2 i Comuni sono tenuti alla restituzione delle quote di contributi non utilizzati.

 

     Art. 17. (Disposizioni per l'eliminazione del contenzioso tra Regione ed enti locali e pubblici).

     1. Le azioni di recupero dei contributi di spesa corrente concessi a qualsiasi titolo ai Comuni per le attività socio-assistenziali sono sospese a condizione che gli stessi dichiarino di rinunciare al contenzioso giudiziario eventualmente promosso ed accettino la compensazione degli oneri legali.

     2. Ai Comuni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 16 e la materia del contendere deve ritenersi cessata.

     3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle azioni di recupero dei contributi concessi alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ai sensi della legge regionale 28 novembre 1983, n. 20. I contributi non utilizzati restano attribuiti alle medesime istituzioni per le attività assistenziali istituzionali.

 

     Art. 18. (Assistenza ex ONMI ai minori).

     1. Lo stanziamento previsto al cap. 781070 é destinato al rimborso della quota a carico della Regione per l'assistenza ex ONMI ai minori illegittimi riconosciuti dalla sola madre di cui all'articolo 3 del regio decreto 8 maggio 1927, n. 798 richiesto dalle Amministrazioni provinciali per le anticipazioni relative agli esercizi finanziari decorsi.

     2. Il rimborso è disposto previa attestazione con atto formale da parte dell'Amministrazione richiedente della spesa effettivamente sostenuta.

 

     Art. 19. (Osservatorio regionale del volontariato).

     1. Lo stanziamento previsto al capitolo di nuova istituzione 786010 è destinato al finanziamento delle attività dell'Osservatorio regionale del volontariato, istituito ai sensi della legge regionale 16 marzo 1994, n. 11, e al rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione dei suoi componenti alle riunioni del medesimo Osservatorio.

 

CAPO IV

Disposizioni in materia di ambiente

 

     Art. 20. (Procedure di utilizzo dei finanziamenti). [9]

     1. I finanziamenti concessi, a valere sullo stanziamento del bilancio di previsione della Regione Puglia per il fondo di cui all'articolo 15, commi 1 e 2, della legge regionale 22 gennaio 1997, n. 5, sono utilizzati dai soggetti destinatari entro l'esercizio finanziario successivo a quello di avvenuta erogazione della prima anticipazione, pena la revoca dei finanziamenti medesimi e la restituzione delle anticipazioni erogate.

     2. I soggetti beneficiari dei finanziamenti contributivi regionali devono presentare la rendicontazione entro il 30 giugno dell'esercizio finanziario successivo a quello di effettiva utilizzazione delle risorse, pena la revoca dei finanziamenti medesimi e la restituzione delle anticipazioni erogate.

     3. L'erogazione del saldo è concessa ai soggetti beneficiari dopo il riscontro e la validazione del rendiconto di cui al comma 2 del presente articolo.

     4. Per i finanziamenti già concessi, a valere sulle risorse degli esercizi finanziari 1997 e 1998 ed effettivamente erogati nel corso degli anni 1998 e 1999, i soggetti destinatari sono tenuti a presentare la relativa rendicontazione delle spese, entro il 31 marzo 2002, pena la revoca dei finanziamenti medesimi e la restituzione delle anticipazioni concesse.

 

CAPO V

Disposizioni in materia di turismo, cultura e beni culturali

 

     Art. 21. (Beni e attività culturali). [10]

 

CAPO VI

Disposizioni in materia di formazione professionale,

lavoro, cooperazione, diritto allo studio e istruzione

 

     Art. 22. (Legge regionale 27 dicembre 1996, n. 30 - Modifica procedure per la concessione di contributi).

     1. In deroga alle norme di cui al Titolo I della legge regionale 27 dicembre 1996, n. 30, possono essere concessi contributi di cui all'articolo 3 della predetta legge regionale ai soggetti destinatari degli stessi, che hanno già presentato istanza nel corso dell'anno 1998, previo rinnovo della sola domanda, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

 

     Art. 23. (Modifica articolo 57, comma 2, della legge regionale n. 14 del 1998).

     1. [11]

 

     Art. 24. (Norme transitorie in materia di formazione professionale per l'anno formativo 1999-2000). [12]

 

CAPO VII

Disposizioni in materia di trasporti

 

     Art. 25. (Norme di elaborazione e aggiornamento del piano regionale dei trasporti).

     1. E' autorizzata per l'esercizio 1999 la spesa di lire 300 milioni per l'aggiornamento del piano regionale dei trasporti e per l'elaborazione del piano triennale dei servizi, con imputazione al capitolo di spesa n. 0552026.

     2. [13].

     3. [14].

     4. [15].

     5. Alla spesa derivante dai commi 3 e 4 si fa fronte con lo stanziamento del capitolo n. 0553023 di nuova istituzione e con i residui di stanziamento del capitolo n. 0552010.

     6. Le annualità dei contributi statali per investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali, assegnate per gli anni 1997, 1998 e 1999 ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge 18 giugno 1998, n. 194, sono utilizzate nel corrente esercizio in linea capitale, secondo modalità da stabilire dalla Giunta regionale.

     7. [16].

     8. I contributi di esercizio liquidati nell'anno 1999 in vigenza della legge regionale 19 marzo 1982, n. 13 per i servizi automobilistici del TPRL sono imputati in conto degli interventi finanziari di cui all'articolo 4, comma 4, lett. a), della legge regionale n. 13 del 1999.

 

CAPO VIII

Disposizioni in materia di edilizia residenziale

 

     Art. 26. (Definizione partite debitorie residuali).

     1. Per il completamento e la definizione di tutte le partite debitorie residuali in edilizia residenziale pubblica a finanziamento statale pervenute dagli esercizi 1990/1996, sono utilizzate le disponibilità finanziarie derivanti dai residui di stanziamento o da eventuali riduzioni per insussistenza di residui passivi propri accertati sul cap. 1120034 ora cap. 491034.

 

     Art. 27. (Schema d'atto d'obbligo articolo 8 legge 17 febbraio 1992, n. 179).

     1. Al fine di consentire l'attivazione degli interventi di recupero e di nuova costruzione di alloggi destinati alla locazione per uso abitativo primario di lavoratori dipendenti, previsti in attuazione dell'articolo 8 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 e di utilizzare le relative risorse assegnate dallo Stato e messe a disposizione della Regione Puglia dal Segretario generale CER, la Giunta regionale è autorizzata, nella vigenza del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ad adottare con deliberazione lo schema d'atto d'obbligo previsto dall'articolo 8, comma 10, della legge n. 179 del 1992 e a definire i rapporti contrattuali da indicare nelle convenzioni comunali previsti dal punto 2.5 del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 5 agosto 1994.

     2. Dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia di tale delibera di Giunta decorre, a pena decadenza, il termine per l'inizio dei lavori per i soggetti individuati con delibera di Giunta regionale n. 1072 del 25 marzo 1997.

 

CAPO IX

Disposizioni in materia di agricoltura

 

     Art. 28. (Norme in materia di controlli sui Consorzi di bonifica). [17]

 

     Art. 29. (Deliberazioni). [18]

 

CAPO X

Disposizioni in materia di immigrazione

 

     Art. 30. (Osservatorio europeo interregionale delle migrazioni mediterranee).

     1. Al fine di partecipare alle spese derivanti dalla costituzione, d'intesa con il Consiglio di Europa, dell'Osservatorio europeo interregionale delle migrazioni mediterranee, viene iscritta al cap. 0001265 del bilancio di previsione per il 1999 la somma di lire 100 milioni.

 

CAPO XI

Disposizioni in materia di risorse naturali e difesa del suolo

 

     Art. 31. (Modifica art. 65 legge regionale n. 14 del 1998).

     1. Il trasferimento di fondi ai Consorzi di bonifica per la gestione degli impianti irrigui regionali di cui alla legge regionale 18 aprile 1994, n. 15, già prorogato al biennio 1997-98 ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale n. 16 del 1997, viene esteso all'anno 1999, nei limiti dello stanziamento previsto al capitolo 131072 del bilancio regionale.

     2. [19].

 

CAPO XII

Disposizioni previste dalla Unione europea - Articolo 93 del Trattato

 

     Art. 32. (Disposizioni in materia di aiuti a finalità regionale). [20]

 

CAPO XIII

Disposizioni in materia di protezione civile

 

     Art. 33. (Programmazione annuale della spesa).

     1. La Giunta regionale, con deliberazione annuale, su proposta del Presidente del Comitato regionale di protezione civile, nei limiti dello stanziamento previsto nel capitolo 531040 dello stato di previsione delle spese, determina gli obiettivi, i progetti e le attività da perseguire e attuare da parte del Settore di protezione civile, stabilendone le priorità e gli indirizzi generali tenuto conto delle funzioni di cui al decreto legislativo n. 112 del 1998.

     2. La deliberazione di cui al comma 1 può essere modificata nel corso dell'esercizio finanziario e può disporre limitazioni e revoche di azioni e progetti comportanti spese, salvo nei casi di intervenuto diritto di terzi, ove occorra disporre di risorse finanziarie da destinare ad interventi urgenti di protezione civile resisi necessari per accadimenti occorsi successivamente.

     3. La deliberazione di cui al comma 1 determina di massima l'eventuale spesa per gli obiettivi, i progetti e le attività individuate.

     4. In sede di definizione ovvero in corso di attuazione, ove si appalesi necessità ovvero opportunità, può essere, con successiva deliberazione della Giunta regionale, modificata la previsione di attribuzione, fermo il limite dello stanziamento del capitolo di bilancio.


[1] Articolo abrogato dall'art. 115 della L.R. 16 novembre 2001, n. 28, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 115 della L.R. 28/2001.

[2] Modifica il comma 1 dell'art. 11 della L.R. 21 dicembre 1998, n. 31.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 13 della L.R. 13 dicembre 1999, n. 32.

[4] Le disposizioni di cui al presente articolo sono prorogate dall'art. 28 della L.R. 22 dicembre 2000, n. 28 fino alla data indicata nello stesso art. 28 della L.R. 28/2000.

[5] Sostituisce l'art. 2 della L.R. 2 aprile 1981, n. 24.

[6] Aggiunge il comma 5 all'art. 1 della L.R. 28 gennaio 1998, n. 7.

[7] Aggiunge il comma 4 all'art. 9 della L.R. 28 gennaio 1998, n. 7.

[8] Articolo abrogato dall’art. 70 della L.R. 10 luglio 2006, n. 20.

[9] Articolo così sostituito dall’art. 24 della L.R. 5 dicembre 2001, n. 32.

[10] Articolo modificato dall'art. 62 della L.R. 12 aprile 2000, n. 9. Sostituisce il comma 1 dell'art. 2 della L.R. 11 maggio 1990, n. 28.

[11] Sostituisce il comma 2 dell'art. 57 della L.R. 6 maggio 1998, n. 14, che aggiungeva un comma all'art. 7 della L.R. 20 gennaio 1998, n. 3.

[12] Articolo abrogato dall’art. 36 della L.R. 7 agosto 2002, n. 15.

[13] Comma abrogato dall’art. 38 della L.R. 31 ottobre 2002, n. 18.

[14] Comma abrogato dall'art. 16 della L.R. 13 dicembre 1999, n. 32.

[15] Comma abrogato dall'art. 16 della L.R. 13 dicembre 1999, n. 32.

[16] Sostituisce la lett. c), comma 3, art. 32 della L.R. 25 marzo 1999, n. 13.

[17] Sostituisce il comma 2, art. 35 della L.R. 31 maggio 1980, n. 54.

[18] Sostituisce l'art. 36 della L.R. 31 maggio 1980, n. 54.

[19] Integra il comma 2, art. 65 della L.R. 6 maggio 1998, n. 14.

[20] Modifica il comma 3, art. 5 della L.R. 14 gennaio 1999, n. 1.