Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.5 tutela dell'ambiente - caccia e pesca |
Data: | 12/02/2014 |
Numero: | 3 |
Sommario |
Art. 1 . Esercizio delle funzioni amministrative in materia di autorizzazione integrata ambientale |
Art. 2 . Integrazioni all’articolo 22 della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 38 |
Art. 3 . Integrazioni all’articolo 21 della l.r. 38/2011 |
Art. 4 . Integrazione all’articolo 5 della l.r. 17/2007 |
§ V.5.147 - L.R. 12 febbraio 2014, n. 3.
Esercizio delle funzioni amministrative in materia di Autorizzazione integrata ambientale (AIA) - Rischio di incidenti rilevanti (RIR) - Elenco tecnici competenti in acustica ambientale.
(B.U. 17 febbraio 2014, n. 21)
Capo I
Disposizioni in materia ambientale
Art. 1. Esercizio delle funzioni amministrative in materia di autorizzazione integrata ambientale
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, la delega per l’istruttoria e il rilascio di provvedimenti di autorizzazione integrata ambientale per l’esercizio degli impianti esistenti e nuovi, nonché il riesame, il rinnovo e l’aggiornamento, attribuita nei termini di cui all’articolo 7 della
2. L’esercizio delle attività tecnico amministrative, così come delegate, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge e i procedimenti in corso sono conclusi dall’Autorità che li ha avviati.
Art. 2. Integrazioni all’articolo 22 della
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 22 della
“1 bis. Il gestore, su richiesta dell’autorità competente (Ente Regione) e dell’autorità di controllo (ARPA), in relazione alle attività svolte per il rilascio e il controllo dell’autorizzazione integrata ambientale, provvede a versare la tariffa istruttoria (Ti) nel bilancio della Regione Puglia, quella per controlli (Tc) e controlli programmati con prelievi e analisi (Ta) nel bilancio di ARPA Puglia.”.
Capo II
Disposizioni in materia
di rischio di incidente rilevante
Art. 3. Integrazioni all’articolo 21 della
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 21 della
“1 bis. La tariffa in acconto per istruttoria e controlli, definita dalla Giunta regionale con
1 ter. La tariffa definitiva, nei termini che saranno fissati dall’emanando Decreto ministeriale di cui all’articolo 29, comma 2, del
Capo III
Disposizioni in materia di acustica
Art. 4. Integrazione all’articolo 5 della
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 5 della
“2 bis. La Regione Puglia, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, disciplina con apposito regolamento le modalità per l’iscrizione, la tenuta e la gestione dell’elenco dei tecnici competenti in acustica ambientale. Dalla data di pubblicazione del regolamento il comma 2 dell’articolo 5 della
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della