§ 6.3.15 - Legge Regionale 2 gennaio 1995, n. 2.
Assestamento del Bilancio 1994.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 norme finanziarie
Data:02/01/1995
Numero:2


Sommario
Art. 1.  Modificazione dei residui attivi e passivi presunti alla chiusura dell'esercizio 1993.
Art. 2.  Modificazione della presunta giacenza di cassa al termine dell'esercizio 1993.
Art. 3.  Modificazione del saldo finanziario positivo presunto al termine dell'esercizio 1993.
Art. 4.  Fondo di riserva per le spese obbligatorie.
Art. 5.  Fondo di riserva di cassa.
Art. 6.  Altre variazioni degli stanziamenti di competenza e di cassa.
Art. 7.  Integrazione dell'elenco delle spese dichiarate obbligatorie.
Art. 8.  Modificazioni ai fondi globali.
Art. 9.  Modificazione della tabella B approvata con l'articolo 11 della L.R. 22 giugno 1994, n. 21.
Art. 10.  Modificazioni delle autorizzazioni di spesa per l'attuazione di leggi che prevedono interventi a carattere continuativo o ricorrente e pluriennale.
Art. 11.  Modificazioni delle autorizzazioni alla contrazione di mutui per la copertura dei disavanzi del bilancio per l'anno 1994 e precedenti.
Art. 12.  Modifica dell'elenco 7 e del prospetto C allegati al bilancio per l'anno 1994.
Art. 13.  Rinnovo delle autorizzazioni di spesa.
Art. 14.  Iniziative culturali L.R. 27 aprile 1990, n. 51.
Art. 15.  Integrazione delle opere pubbliche programmate negli anni 1992 e precedenti.
Art. 16.  Finanziamento dei programmi di investimento degli enti locali e degli altri soggetti.
Art. 17.  Attuazione degli interventi comunitari.
Art. 18.  Quadro generale riassuntivo.
Art. 19.  Disposizioni diverse.
Art. 20.  Impegni di spesa per la utilizzazione degli stanziamenti.


§ 6.3.15 - Legge Regionale 2 gennaio 1995, n. 2.

Assestamento del Bilancio 1994.

(B.U. 5 gennaio 1995, n. 1).

 

Art. 1. Modificazione dei residui attivi e passivi presunti alla chiusura dell'esercizio 1993.

     1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1993, già iscritti, ai sensi dell'articolo 41, quinto comma, punto 1, della L.R. 30 aprile 1980, n. 25 nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno 1994 per l'importo presunto di lire 1.278.239.340.635, sono modificati secondo le risultanze di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge e restano stabiliti nell'importo complessivo di lire 2.049.788.336.542.

     2. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1993, già iscritti, ai sensi dell'articolo 41, quinto comma, punto 1, della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1994 per l'importo presunto di lire 1.404.630.655.215, sono modificati secondo le risultanze di cui alla tabella 2 e restano stabiliti nell'importo complessivo di lire 1.412.025.952.817.

 

     Art. 2. Modificazione della presunta giacenza di cassa al termine dell'esercizio 1993.

     1. L'ammontare della giacenza di cassa alla chiusura dell'esercizio, già iscritta, ai sensi dell'articolo 41, sesto comma, della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, nel bilancio per l'anno 1994 per l'importo presunto di lire 1.549.243.094.776 è confermato, per effetto delle risultanze del rendiconto dell'anno 1993, nell'importo di lire 1.549.243.094.776, di cui lire 25.474.745.049 presso il tesoriere della Regione e lire 1.523.768.349.727 presso la tesoreria centrale dello Stato sui conti correnti intrattenuti con la medesima.

 

     Art. 3. Modificazione del saldo finanziario positivo presunto al termine dell'esercizio 1993.

     1. L'ammontare del saldo finanziario positivo al termine dell'esercizio 1993, iscritto nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno 1994 per l'importo presunto di lire 2.734.070.117.652, è stabilito in lire 2.187.005.478.501.

 

     Art. 4. Fondo di riserva per le spese obbligatorie.

     1. Il fondo di riserva per le spese obbligatorie, già stabilito, per effetto dell'articolo 5, comma 2, della L.R. 22 giugno 1994, n. 21 in lire 28.400.000.000 è aumentato di lire 6.506.306.198 di cui lire 1.500.000.000 per il pagamento dei residui passivi dichiarati perenti.

     2. Lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo 5200101 dello stato di previsione della spesa è aumentato di lire 6.506.306.198.

 

     Art. 5. Fondo di riserva di cassa.

     1. Il fondo di riserva di cassa, già stabilito, per effetto dell'articolo 7 della L.R. 22 giugno 1994, n. 21 in lire 190.000.000.000 è rideterminato in lire 220.000.000.000.

     2. Lo stanziamento del capitolo 5200103 dello stato di previsione della spesa è aumentato di lire 30.000.000.000.

 

     Art. 6. Altre variazioni degli stanziamenti di competenza e di cassa.

     1. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1994 sono introdotte le ulteriori variazioni di cui alle tabelle 1 e 2 allegate alla presente legge.

 

     Art. 7. Integrazione dell'elenco delle spese dichiarate obbligatorie.

     1. L'elenco delle spese dichiarate obbligatorie, di cui all'articolo 5, comma 1, della L.R. 22 giugno 1994, n. 21, elenco 5, è integrato mediante inclusione dei capitoli di nuova istituzione contraddistinti con i numeri 6400101, 6400102, 6400201 e 6400203.

 

     Art. 8. Modificazioni ai fondi globali.

     1. Il fondo globale per il finanziamento degli oneri dipendenti da nuovi provvedimenti recanti spese di parte corrente, già stabilito, per effetto dell'articolo 4, comma 1, lettera a), della L.R. 22 giugno 1994, n. 21 in lire 11.441 milioni, iscritto a carico del capitolo 5100101, è aumentato di lire 635 milioni. Nel correlativo elenco 1 l'accantonamento di cui alla partita 15 è integrato di lire 500 milioni e nell'elenco medesimo è aggiunta la partita 16 con la denominazione "Interventi a favore del collegio del Mondo Unito di Duino Aurisina" con la dotazione di lire 135 milioni.

     2. Il fondo globale per il finanziamento degli oneri dipendenti da nuovi provvedimenti recanti spese di investimento, già stabilito, per effetto dell'articolo 4, comma 1, lettera b), della L.R. 22 giugno 1994, n. 21 in lire 20.214 milioni, iscritto a carico del capitolo 5100201 è aumentato di lire 9.800 milioni. Nel correlativo elenco 2 gli accantonamenti di cui alle seguenti partite sono integrati degli importi a fianco di ciascuno indicati:

     a) partita 3 lire 500 milioni

     b) partita 4 lire 300 milioni

     c) partita 12 lire 1.000 milioni

     d) partita 20 lire 7.500 milioni

     Nel medesimo elenco 2 è aggiunta la partita 3bis con la denominazione "Interventi a favore delle aree protette naturali" con la dotazione di lire 500 milioni.

 

     Art. 9. Modificazione della tabella B approvata con l'articolo 11 della L.R. 22 giugno 1994, n. 21.

     1. La tabella B allegata alla L.R. 22 giugno 1994, n. 21 è sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge.

 

     Art. 10. Modificazioni delle autorizzazioni di spesa per l'attuazione di leggi che prevedono interventi a carattere continuativo o ricorrente e pluriennale.

     1. Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1 della L.R. 22 giugno 1994, n. 21 ricomprese nella tabella A allegata alla predetta legge, sono modificate, per i seguenti capitoli, negli importi a fianco di ciascuno indicati:

     (Omissis).

 

     Art. 11. Modificazioni delle autorizzazioni alla contrazione di mutui per la copertura dei disavanzi del bilancio per l'anno 1994 e precedenti.

     1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 67, secondo comma, della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, l'autorizzazione alla contrazione di mutui per la copertura del disavanzo del bilancio per l'anno 1994, già stabilita nell'importo di lire 141.040.459.285 per effetto dell'articolo 31 della L.R. 22 giugno 1994, n. 21, si stabilisce nel nuovo importo di lire 115.137.577.026.

     2. L'importo complessivo dei mutui da contrarsi per la copertura dei disavanzi dei bilanci degli anni 1993 e precedenti, già stabilito in lire 503.700.596.300 per effetto dell'articolo 13, comma 1, della L.R. 22 giugno 1994, n. 21, si stabilisce nel nuovo importo di lire 502.106.617.011.

     3. E' autorizzata la contrazione di un mutuo passivo per l'importo di lire 17.854.401.571 per la copertura della quota parte del disavanzo sanitario a carico della Regione per l'anno 1990 il cui stanziamento di competenza e di cassa è iscritto a carico del capitolo 5002227 dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno 1994.

     4. Per la contrazione del mutuo di cui al precedente comma 3 si applicano le modalità e le condizioni previste dall'articolo 34 della L.R. 22 giugno 1994, n. 21.

 

     Art. 12. Modifica dell'elenco 7 e del prospetto C allegati al bilancio per l'anno 1994.

     1. L'elenco 7 annesso alla L.R. 22 giugno 1994, n. 21 è sostituito dall'elenco 3, allegato alla presente legge.

     2. Il prospetto C allegato alla L.R. 22 giugno 1994, n. 21 è modificato nel modo che segue:

     (Omissis).

 

     Art. 13. Rinnovo delle autorizzazioni di spesa.

     1. L'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 1, della L.R. 17 luglio 1991, n. 18 è rinnovata nei limiti d'impegno di durata decennale rispettivamente per lire 350 milioni con decorrenza dall'anno 1994 e lire 1.000 milioni con decorrenza dall'anno 1995.

     2. Le autorizzazioni di spesa già stabilite negli anni anteriori al 1994, i cui stanziamenti risultino reiscritti per le medesime finalità si intendono rinnovate per l'anno 1994 per importo pari a quello delle somme stanziate.

 

     Art. 14. Iniziative culturali L.R. 27 aprile 1990, n. 51.

     1. La tabella D annessa alla L.R. 22 giugno 1994, n. 21 è integrata con le seguenti iniziative:

     "a) progetto n. 19 - Comune di Ascoli Piceno, manifestazioni relative alla riapertura del Teatro Ventidio Basso, lire 200 milioni".

     2. Il progetto 12 della medesima tabella D è integrato dell'importo di lire 90 milioni.

 

     Art. 15. Integrazione delle opere pubbliche programmate negli anni 1992 e precedenti.

     1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 12 della L.R. 22 giugno 1994, n. 21 è integrata con le parole "nonché adeguamento e miglioramento della rete viaria".

     2. All'elenco F allegato alla L.R. 2 agosto 1989, n. 21 sono apportate le seguenti modificazioni:

     "a) riduzione di lire 100 milioni nella assegnazione al comune di Cerreto d'Esi;

     b) integrazione di lire 100 milioni con assegnazione al comune di Montecosaro".

     3. Gli stanziamenti iscritti al capitolo 2212247 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1994 e relativi ai finanziamenti all'Ente Fiera di Ancona per la ricostruzione in altra sede degli immobili sono comprensivi degli oneri per acquisizione delle aree destinate a parcheggio, a compensazione di quelle occupate per la costruzione dell'asse attrezzato e comunque per un importo non superiore a lire 500.000.000.

     4. Lo stanziamento di lire 2.200 milioni iscritto a carico del capitolo 4251102 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1994 è comprensivo dell'importo di lire 810 milioni relativo agli interventi programmati e realizzati nell'anno 1993.

     5. Lo stanziamento di lire 7.076.600.000 iscritto a carico del capitolo 4231101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1994 è comprensivo dell'importo di lire 80 milioni relativo alla gestione degli asili nido dei comuni di Maiolati Spontini, Ripatransone e Macerata per l'asilo nido denominato "l'Orsacchiotto" con riferimento all'anno 1993.

 

     Art. 16. Finanziamento dei programmi di investimento degli enti locali e degli altri soggetti.

     1. L'autorizzazione di spese di cui all'articolo 17, comma 1, della L.R. 11 maggio 1993, n. 15 è rinnovata per gli anni 1995 e 1996 nei due limiti di impegno di durata quindicennale di lire 2.000 milioni e 3.000 milioni rispettivamente con decorrenza dall'anno 1995 e dall'anno 1996 e termine nell'anno 2009 e 2010, recanti una spesa complessiva di lire 75.000 milioni [1].

 

     Art. 17. Attuazione degli interventi comunitari.

     1. In applicazione della L.R. 11 aprile 1994, n. 13, concernente la modifica della L.R. 31 agosto 1993, n. 21 attuativa del programma operativo plurifondo FERS-FSE per le zone industriali in declino della Provincia di Pesaro-Urbino regolamento CEE 2052/88 obiettivo 2, anni 1992/1993, gli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1994 sono stabiliti negli importi a fianco di ciascuno indicati:

     (Omissis).

     2. In attuazione della L.R. 25 luglio 1994, n. 25 concernente modifica alla L.R. 3 settembre 1992, n. 40 recante "Attuazione del programma operativo plurifondo per lo sviluppo delle zone rurali della regione Marche (Regolamento CEE 2052/88 - obiettivo 5b)", gli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1994 sono stabiliti negli importi a fianco di ciascuno indicati:

     (Omissis).

 

     Art. 18. Quadro generale riassuntivo.

     1. E' approvato il quadro generale riassuntivo degli stanziamenti di competenza del bilancio per l'anno 1994 nelle risultanze di cui alla tabella 3 allegata alla presente legge.

 

     Art. 19. Disposizioni diverse.

     1. La denominazione del capitolo 1710102 dello stato di previsione della spesa del bilancio di cui alla L.R. 22 giugno 1994, n. 21 è integrata con le parole "da realizzarsi da parte del partner greco".

     2. L'autorizzazione di spesa, recata dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della L.R. 22 giugno 1994, n. 21 è modificata in lire 900.000.000.

     3. All'articolo 3, comma 1, della L.R. 22 giugno 1994, n. 21, le parole "misura massima di lire 2.300.000" sono sostituite con le parole "misura massima di lire 2.600.000".

     4. L'autorizzazione legislativa recata dall'articolo 1, comma 2 della L.R. 14 marzo 1994, n. 8 è incrementata di lire 340 milioni.

     5. L'entità delle spese recate dall'articolo 9 della L.R. 2 giugno 1992, n. 23 è modificata nel modo che segue: da lire 2.700 milioni a lire 1.800 milioni.

     L'entità delle spese recate dall'articolo 8 della L.R. 2 giugno 1992, n. 23 è modificata nel modo che segue: da lire 1.180 milioni a lire 2.080 milioni.

 

     Art. 20. Impegni di spesa per la utilizzazione degli stanziamenti.

     1. E' autorizzata, in deroga al disposto di cui all'articolo 86 della L.R. 25 aprile 1980, n. 25, l'assunzione di impegni di spesa a carico dei capitoli i cui stanziamenti risultino integrati o stabiliti dalla presente legge entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore.

 

 


[1] Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 28 marzo 1995, n. 26.