Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.3 norme finanziarie |
Data: | 02/01/1995 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. Modificazione dei residui attivi e passivi presunti alla chiusura dell'esercizio 1993. |
Art. 2. Modificazione della presunta giacenza di cassa al termine dell'esercizio 1993. |
Art. 3. Modificazione del saldo finanziario positivo presunto al termine dell'esercizio 1993. |
Art. 4. Fondo di riserva per le spese obbligatorie. |
Art. 5. Fondo di riserva di cassa. |
Art. 6. Altre variazioni degli stanziamenti di competenza e di cassa. |
Art. 7. Integrazione dell'elenco delle spese dichiarate obbligatorie. |
Art. 8. Modificazioni ai fondi globali. |
Art. 9. Modificazione della tabella B approvata con l'articolo 11 della L.R. 22 giugno 1994, n. 21. |
Art. 10. Modificazioni delle autorizzazioni di spesa per l'attuazione di leggi che prevedono interventi a carattere continuativo o ricorrente e pluriennale. |
Art. 11. Modificazioni delle autorizzazioni alla contrazione di mutui per la copertura dei disavanzi del bilancio per l'anno 1994 e precedenti. |
Art. 12. Modifica dell'elenco 7 e del prospetto C allegati al bilancio per l'anno 1994. |
Art. 13. Rinnovo delle autorizzazioni di spesa. |
Art. 14. Iniziative culturali L.R. 27 aprile 1990, n. 51. |
Art. 15. Integrazione delle opere pubbliche programmate negli anni 1992 e precedenti. |
Art. 16. Finanziamento dei programmi di investimento degli enti locali e degli altri soggetti. |
Art. 17. Attuazione degli interventi comunitari. |
Art. 18. Quadro generale riassuntivo. |
Art. 19. Disposizioni diverse. |
Art. 20. Impegni di spesa per la utilizzazione degli stanziamenti. |
§ 6.3.15 - Legge Regionale 2 gennaio 1995, n. 2.
Assestamento del Bilancio 1994.
(B.U. 5 gennaio 1995, n. 1).
Art. 1. Modificazione dei residui attivi e passivi presunti alla chiusura dell'esercizio 1993.
1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1993, già iscritti, ai sensi dell'articolo 41, quinto comma, punto 1, della
2. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1993, già iscritti, ai sensi dell'articolo 41, quinto comma, punto 1, della
Art. 2. Modificazione della presunta giacenza di cassa al termine dell'esercizio 1993.
1. L'ammontare della giacenza di cassa alla chiusura dell'esercizio, già iscritta, ai sensi dell'articolo 41, sesto comma, della
Art. 3. Modificazione del saldo finanziario positivo presunto al termine dell'esercizio 1993.
1. L'ammontare del saldo finanziario positivo al termine dell'esercizio 1993, iscritto nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno 1994 per l'importo presunto di lire 2.734.070.117.652, è stabilito in lire 2.187.005.478.501.
Art. 4. Fondo di riserva per le spese obbligatorie.
1. Il fondo di riserva per le spese obbligatorie, già stabilito, per effetto dell'articolo 5, comma 2, della
2. Lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo 5200101 dello stato di previsione della spesa è aumentato di lire 6.506.306.198.
Art. 5. Fondo di riserva di cassa.
1. Il fondo di riserva di cassa, già stabilito, per effetto dell'articolo 7 della
2. Lo stanziamento del capitolo 5200103 dello stato di previsione della spesa è aumentato di lire 30.000.000.000.
Art. 6. Altre variazioni degli stanziamenti di competenza e di cassa.
1. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1994 sono introdotte le ulteriori variazioni di cui alle tabelle 1 e 2 allegate alla presente legge.
Art. 7. Integrazione dell'elenco delle spese dichiarate obbligatorie.
1. L'elenco delle spese dichiarate obbligatorie, di cui all'articolo 5, comma 1, della
Art. 8. Modificazioni ai fondi globali.
1. Il fondo globale per il finanziamento degli oneri dipendenti da nuovi provvedimenti recanti spese di parte corrente, già stabilito, per effetto dell'articolo 4, comma 1, lettera a), della
2. Il fondo globale per il finanziamento degli oneri dipendenti da nuovi provvedimenti recanti spese di investimento, già stabilito, per effetto dell'articolo 4, comma 1, lettera b), della
a) partita 3 lire 500 milioni
b) partita 4 lire 300 milioni
c) partita 12 lire 1.000 milioni
d) partita 20 lire 7.500 milioni
Nel medesimo elenco 2 è aggiunta la partita 3bis con la denominazione "Interventi a favore delle aree protette naturali" con la dotazione di lire 500 milioni.
Art. 9. Modificazione della tabella B approvata con l'articolo 11 della
1. La tabella B allegata alla
Art. 10. Modificazioni delle autorizzazioni di spesa per l'attuazione di leggi che prevedono interventi a carattere continuativo o ricorrente e pluriennale.
1. Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1 della
(Omissis).
Art. 11. Modificazioni delle autorizzazioni alla contrazione di mutui per la copertura dei disavanzi del bilancio per l'anno 1994 e precedenti.
1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 67, secondo comma, della
2. L'importo complessivo dei mutui da contrarsi per la copertura dei disavanzi dei bilanci degli anni 1993 e precedenti, già stabilito in lire 503.700.596.300 per effetto dell'articolo 13, comma 1, della
3. E' autorizzata la contrazione di un mutuo passivo per l'importo di lire 17.854.401.571 per la copertura della quota parte del disavanzo sanitario a carico della Regione per l'anno 1990 il cui stanziamento di competenza e di cassa è iscritto a carico del capitolo 5002227 dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno 1994.
4. Per la contrazione del mutuo di cui al precedente comma 3 si applicano le modalità e le condizioni previste dall'articolo 34 della
Art. 12. Modifica dell'elenco 7 e del prospetto C allegati al bilancio per l'anno 1994.
1. L'elenco 7 annesso alla
2. Il prospetto C allegato alla
(Omissis).
Art. 13. Rinnovo delle autorizzazioni di spesa.
1. L'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 1, della
2. Le autorizzazioni di spesa già stabilite negli anni anteriori al 1994, i cui stanziamenti risultino reiscritti per le medesime finalità si intendono rinnovate per l'anno 1994 per importo pari a quello delle somme stanziate.
Art. 14. Iniziative culturali
1. La tabella D annessa alla
"a) progetto n. 19 - Comune di Ascoli Piceno, manifestazioni relative alla riapertura del Teatro Ventidio Basso, lire 200 milioni".
2. Il progetto 12 della medesima tabella D è integrato dell'importo di lire 90 milioni.
Art. 15. Integrazione delle opere pubbliche programmate negli anni 1992 e precedenti.
1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 12 della
2. All'elenco F allegato alla
"a) riduzione di lire 100 milioni nella assegnazione al comune di Cerreto d'Esi;
b) integrazione di lire 100 milioni con assegnazione al comune di Montecosaro".
3. Gli stanziamenti iscritti al capitolo 2212247 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1994 e relativi ai finanziamenti all'Ente Fiera di Ancona per la ricostruzione in altra sede degli immobili sono comprensivi degli oneri per acquisizione delle aree destinate a parcheggio, a compensazione di quelle occupate per la costruzione dell'asse attrezzato e comunque per un importo non superiore a lire 500.000.000.
4. Lo stanziamento di lire 2.200 milioni iscritto a carico del capitolo 4251102 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1994 è comprensivo dell'importo di lire 810 milioni relativo agli interventi programmati e realizzati nell'anno 1993.
5. Lo stanziamento di lire 7.076.600.000 iscritto a carico del capitolo 4231101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1994 è comprensivo dell'importo di lire 80 milioni relativo alla gestione degli asili nido dei comuni di Maiolati Spontini, Ripatransone e Macerata per l'asilo nido denominato "l'Orsacchiotto" con riferimento all'anno 1993.
Art. 16. Finanziamento dei programmi di investimento degli enti locali e degli altri soggetti.
1. L'autorizzazione di spese di cui all'articolo 17, comma 1, della
Art. 17. Attuazione degli interventi comunitari.
1. In applicazione della
(Omissis).
2. In attuazione della
(Omissis).
Art. 18. Quadro generale riassuntivo.
1. E' approvato il quadro generale riassuntivo degli stanziamenti di competenza del bilancio per l'anno 1994 nelle risultanze di cui alla tabella 3 allegata alla presente legge.
Art. 19. Disposizioni diverse.
1. La denominazione del capitolo 1710102 dello stato di previsione della spesa del bilancio di cui alla
2. L'autorizzazione di spesa, recata dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della
3. All'articolo 3, comma 1, della
4. L'autorizzazione legislativa recata dall'articolo 1, comma 2 della
5. L'entità delle spese recate dall'articolo 9 della
L'entità delle spese recate dall'articolo 8 della
Art. 20. Impegni di spesa per la utilizzazione degli stanziamenti.
1. E' autorizzata, in deroga al disposto di cui all'articolo 86 della
[1] Comma così modificato dall'art. 13 della