Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.2 fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (feaog) |
Data: | 19/07/1993 |
Numero: | 1992 |
Sommario |
Art. 1. Le spese sostenute dagli Stati membri a partire dal 1 gennaio 1993 nel quadro delle azioni contemplate nei titoli II, VII e VIII del regolamento (CEE) n. 2328/91, nonché delle azioni previste [...] |
Art. 2. |
Art. 3. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee |
§ 1.2.21 - Regolamento 19 luglio 1993, n. 1992.
Regolamento (CEE) n. 1992/93 del Consiglio relativo al trasferimento dalla sezione "orientamento" alla sezione "garanzia" del FEAOG del finanziamento di alcuni aiuti istituiti dai regolamenti (CEE) n. 1096/88 e (CEE) n. 2328/91 e che modifica il regolamento (CEE) n. 2328/91 per quanto riguarda il cofinanziamento del regime inteso ad incentivare il ritiro dei seminativi dalla produzione.
(G.U.C.E. 24 luglio 1993, n. L 182).
Le spese sostenute dagli Stati membri a partire dal 1 gennaio 1993 nel quadro delle azioni contemplate nei titoli II, VII e VIII del regolamento (CEE) n. 2328/91, nonché delle azioni previste dal regolamento (CEE) n. 1096/88, sono imputabili al FEAOG, sezione "garanzia".
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
[1] Modifica gli articoli 1 e 31 del regolamento (CEE) n. 2328/91.