88 e (CEE) n. 232891 e che modifica il regolamento (CEE) n. 232891 per quanto riguarda il cofinanziamento del regime inteso ad incentivare il ritiro dei seminativi dalla produzione."> § 1.2.21 - Regolamento 19 luglio 1993, n. 1992.
Regolamento (CEE) n. 1992/93 del Consiglio relativo al trasferimento dalla sezione "orientamento" alla sezione "garanzia" del FEAOG del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.2 fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (feaog)
Data:19/07/1993
Numero:1992


Sommario
Art. 1.      Le spese sostenute dagli Stati membri a partire dal 1 gennaio 1993 nel quadro delle azioni contemplate nei titoli II, VII e VIII del regolamento (CEE) n. 2328/91, nonché delle azioni previste [...]
Art. 2. 
Art. 3.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee


§ 1.2.21 - Regolamento 19 luglio 1993, n. 1992.

Regolamento (CEE) n. 1992/93 del Consiglio relativo al trasferimento dalla sezione "orientamento" alla sezione "garanzia" del FEAOG del finanziamento di alcuni aiuti istituiti dai regolamenti (CEE) n. 1096/88 e (CEE) n. 2328/91 e che modifica il regolamento (CEE) n. 2328/91 per quanto riguarda il cofinanziamento del regime inteso ad incentivare il ritiro dei seminativi dalla produzione.

(G.U.C.E. 24 luglio 1993, n. L 182).

 

Art. 1.

     Le spese sostenute dagli Stati membri a partire dal 1 gennaio 1993 nel quadro delle azioni contemplate nei titoli II, VII e VIII del regolamento (CEE) n. 2328/91, nonché delle azioni previste dal regolamento (CEE) n. 1096/88, sono imputabili al FEAOG, sezione "garanzia".

 

     Art. 2. [1]

 

     Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 


[1] Modifica gli articoli 1 e 31 del regolamento (CEE) n. 2328/91.