Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.8 artigianato e industria |
Data: | 31/08/1993 |
Numero: | 21 |
Sommario |
Art. 1. 1. Per l'attuazione del Programma Operativo Plurifondo FESR-FSE per le zone industriali in declino della provincia di Pesaro-Urbino, regolamento CEE 2052/1988, obiettivo 2, per l'anno 1993, [...] |
Art. 2. 1. La Regione, al fine di garantire la massima diffusione degli interventi previsti dalla presente legge, attiva tutte le azioni dirette al coinvolgimento dei soggetti interessati, ivi compreso [...] |
Art. 3. 1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione |
§ 4.8.27 - L.R. 31 agosto 1993, n. 21. [1]
Attuazione del programma operativo plurifondo FESR - FSE per le zone industriali in declino della Provincia di Pesaro-Urbino regolamento CEE 2052/88 obiettivo 2 - anni 1992/1993.
(B.U. 6 settembre 1993, n. 60).
1. Per l'attuazione del Programma Operativo Plurifondo FESR-FSE per le zone industriali in declino della provincia di Pesaro-Urbino,
2. Alla copertura delle spese autorizzate per effetto del comma 1, si provvede con le entrate indicate nell'allegata tabella A.
3. Le somme occorrenti al pagamento delle spese autorizzate al comma 1, sono iscritte a carico dei capitoli indicati nell'allegata tabella C.
4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1993 sono introdotte le variazioni indicate nella stessa tabella C.
5. L'autorizzazione di spesa, già stabilita dalla
6. L'autorizzazione di spesa già stabilita dalla
7. Gli impegni assunti ed i pagamenti disposti a carico dei capitoli 3322150, 3322151 e 3322152, dello stato di previsione della spesa per l'anno 1993, sono trasferiti rispettivamente a carico dei capitoli 3861101, 3861102 e 3861103, istituiti con la presente legge.
8. La giunta regionale è autorizzata ad assumere, nel 1993, obbligazioni per importi pari alle complessive autorizzazioni di spesa, a condizione che le medesime non vengano a scadenza nell'anno 1993 per importi superiori agli stanziamenti iscritti, per il detto anno, nei rispettivi capitoli.
1. La Regione, al fine di garantire la massima diffusione degli interventi previsti dalla presente legge, attiva tutte le azioni dirette al coinvolgimento dei soggetti interessati, ivi compreso un convegno promozionale e divulgativo da tenersi entro il mese di settembre 1993.
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.
TABELLE
(Omissis) [2]
[1] Abrogata dall’art. 40 della
[2] Tabelle sostituite dall'art. 1 della