§ 3.1.33 - Legge Regionale del 2 giugno 1992 n. 23.
Diritti della partoriente e del bambino ospedalizzato.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:02/06/1992
Numero:23

§ 3.1.33 - Legge Regionale del 2 giugno 1992 n. 23.

Diritti della partoriente e del bambino ospedalizzato.

(B.U. 11 giugno 1992, n. 51).

 

(Abrogata dall'art. 15 della L.R. 27 luglio 1998, n. 22).