Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.6 cooperazione |
Data: | 24/01/2006 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. (Sostituzione dell’articolo 3). |
Art. 2. (Modifica dell’articolo 11). |
Art. 3. (Integrazione dell’articolo 15). |
§ 4.6.18 – L.R. 24 gennaio 2006, n. 1. [1]
Modifiche alla L.R. 16 aprile 2003, n. 5 “Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione”.
(B.U. 2 febbraio 2006, n. 13).
Art. 1. (Sostituzione dell’articolo 3).
1. L’articolo 3 della
“Art. 3 (Sostegno alla capitalizzazione per progetti di sviluppo cooperativo)
1. La Regione sostiene progetti di sviluppo delle piccole e medie imprese cooperative e dei loro consorzi, attraverso il potenziamento del capitale di rischio delle stesse.
2. L’intervento di cui al comma 1 è attuato mediante il concorso all’istituzione di un fondo per investimenti in capitale di rischio, alimentato da risorse pubbliche e private. Il fondo è utilizzato per l’acquisizione di partecipazioni, la partecipazione in pool con investitori istituzionali e imprese, la partecipazione in società finanziarie per il capitale di rischio o altre attività che permettano il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1. Le partecipazioni assunte sono temporanee e di minoranza. Sono esclusi interventi nei confronti di imprese in difficoltà o volti alla ristrutturazione finanziaria di imprese in difficoltà.
3. Destinatarie dell’intervento sono le piccole e medie imprese cooperative, secondo la definizione comunitaria in vigore al momento di concessione dell’aiuto.
4. La quota regionale del fondo, l’importo complessivo, l’entità minima del finanziamento privato, i criteri e le modalità per l’attuazione sono stabiliti dalla Giunta regionale.”
Art. 2. (Modifica dell’articolo 11).
1. Alla fine del comma 2 dell’articolo 11 della
Art. 3. (Integrazione dell’articolo 15).
1. Dopo il comma 5 dell’articolo 15 della
“5 bis. La Giunta regionale presenta alla Commissione europea la richiesta dell’eventuale proroga o rinnovo del regime di aiuto previsto all’articolo 3.”.
[1] Gli estremi della presente legge sono stati così corretti con avviso pubblicato nel B.U. 9 febbraio 2006, n. 17.