Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.1 assistenza sanitaria |
Data: | 22/11/2010 |
Numero: | 17 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche all’articolo 1 della l.r. 13/2003) |
Art. 2. (Modifiche all’articolo 2 della l.r. 13/2003) |
Art. 3. (Sostituzione dell’articolo 3 della l.r. 13/2003) |
Art. 4. (Inserimento dell’articolo 3 bis nella l.r. 13/2003) |
Art. 5. (Modifiche all’articolo 4 della l.r. 13/2003) |
Art. 6. (Modifiche all’articolo 5 della l.r. 13/2003) |
Art. 7. (Modifiche all’articolo 8 della l.r. 13/2003) |
Art. 8. (Consulta delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica ) |
Art. 9. (Inserimento del Capo II bis nella l.r. 13/2003) |
Art. 10. (Modifiche all’articolo 9 della l.r. 13/2003) |
Art. 11. (Modifiche all’articolo 10 della l.r. 13/2003) |
Art. 12. (Modifica all’articolo 13 della l.r. 13/2003) |
Art. 13. (Sostituzione dell’articolo 19 della l.r. 13/2003) |
Art. 14. (Modifiche all’articolo 20 della l.r. 13/2003) |
Art. 15. (Inserimento dell’articolo 20 bis nella l.r. 13/2003) |
Art. 16. (Modifiche all’articolo 21 della l.r. 13/2003) |
Art. 17. (Modifica all’articolo 23 della l.r. 13/2003) |
Art. 18. (Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 26/1996) |
Art. 19. (Disposizioni finanziarie) |
Art. 20. (Norme transitorie e finali) |
Art. 21. (Abrogazioni) |
§ 3.1.155 - L.R. 22 novembre 2010, n. 17.
Modifiche alla legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 "Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale"
(B.U. 25 novembre 2010, n. 104)
Art. 1. (Modifiche all’articolo 1 della
1. La rubrica dell’articolo 1 della
2. Al comma 1 dell’articolo 1 della
3. Il comma 3 dell’articolo 1 della
Art. 2. (Modifiche all’articolo 2 della
1. La rubrica dell’articolo 2 della
2. Il comma 1 dell’articolo 2 della
“1. Per enti del servizio sanitario regionale si intendono, ai fini della presente legge:
a) l’Azienda sanitaria unica regionale (ASUR), con sede in Ancona;
b) le Aziende indicate al comma 1 bis;
c) l’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico per anziani (INRCA) di Ancona.”.
3. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della
“1 bis. Per Aziende ospedaliere, ai fini della presente legge, si intendono l’Azienda ospedaliero universitaria “Ospedali Riuniti Umberto I - G.M. Lancisi – G. Salesi” con sede in Ancona e l’Azienda ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” con sede a Pesaro.”.
4. Il comma 2 dell’articolo 2 della
“2. Le Aziende di cui al comma 1 sono dotate di personalità giuridica pubblica e di autonomia imprenditoriale ai sensi della normativa statale vigente.”.
5. Il comma 3 dell’articolo 2 della
“3. L’ASUR è articolata in aree vaste, in zone territoriali e in distretti.”.
6. Il comma 6 dell’articolo 2 della
“6. L’Azienda ospedaliero universitaria “Ospedali Riuniti Umberto I – G.M. Lancisi – G. Salesi”, nata dalla fusione delle aziende ospedaliere “ Umberto I” e “ G.M. Lancisi e G. Salesi”, concorre sia al raggiungimento degli obbiettivi della pianificazione socio sanitaria regionale che alla realizzazione dei compiti istituzionali dell’Università. Sono articolazioni organizzative dell’Azienda ospedaliera universitaria i presidi di alta specializzazione di cui all’articolo 17.".
7. Dopo il comma 6 dell’articolo 2 della
“6 bis. L’Azienda ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” è disciplinata dalla
Art. 3. (Sostituzione dell’articolo 3 della
1. L’articolo 3 della
“Art. 3 (Funzioni della Giunta regionale)
1. La Giunta regionale, nel rispetto del piano socio-sanitario regionale, esercita le funzioni di indirizzo e controllo in materia di sanità e di integrazione socio-sanitaria.
2. La Giunta regionale, in particolare:
a) adotta gli atti di indirizzo interpretativi e applicativi della normativa;
b) definisce gli obiettivi specifici per gli enti del servizio sanitario regionale;
c) impartisce direttive per i Direttori generali, con particolare riguardo:
1) all’applicazione uniforme, da parte delle aziende, dei contratti collettivi nazionali, compresi quelli relativi all’area della dirigenza medico-veterinaria;
2) allo svolgimento della contrattazione decentrata integrativa da parte delle delegazioni trattanti di parte pubblica;
3) al controllo della spesa e ai limiti relativi alla stipula di contratti dirigenziali a tempo determinato e al conferimento di incarichi di natura occasionale o coordinata e continuativa a carattere amministrativo e contabile;
4) all’esecuzione di opere e lavori e all’acquisizione di servizi e forniture;
5) alla gestione dei sistemi informativi;
6) all’integrazione funzionale degli enti del servizio sanitario regionale;
d) delimita le aree vaste, su proposta del Direttore generale dell’ASUR;
e) assegna agli enti del servizio sanitario regionale e all’Agenzia regionale sanitaria (ARS) le risorse destinate al finanziamento del servizio sanitario regionale ai sensi della normativa vigente e stabilisce la quota riservata alla Regione per l’esercizio delle attività di competenza delle strutture regionali;
f) approva gli atti aziendali di cui all’articolo 5 e le modifiche degli stessi;
g) effettua il controllo della spesa e vigila sull’imparzialità e il buon andamento dell’attività e sulla qualità dell’assistenza, anche mediante l’esercizio dell’attività ispettiva;
h) promuove la progettazione ed assicura il funzionamento del sistema informativo sanitario integrato. A tal fine individua i sistemi informativi di rilievo regionale e provvede alla loro attivazione e alla gestione del data center e delle infrastrutture telematiche;
i) approva il piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare, che individua i termini e le modalità per le alienazioni e i criteri per la destinazione del ricavato, ai sensi dell’articolo 35 della
l) approva il programma di cui all’articolo 20 della
m) provvede ad assicurare l’erogazione, da parte delle farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il Servizio sanitario regionale, dei nuovi servizi previsti dal
n) determina i criteri e le modalità per l’autorizzazione, la vigilanza e l’accreditamento delle strutture pubbliche e private;
o) definisce, ai sensi dell’articolo 23 della
p) nomina e revoca i direttori generali degli enti del servizio sanitario regionale e designa i membri del Collegio sindacale di competenza regionale dell’ASUR e delle Aziende ospedaliere;
q) designa i componenti di competenza regionale nelle commissioni esaminatrici di cui al
r) effettua il controllo sugli atti generali degli enti del servizio sanitario regionale nei casi e nei modi previsti dalla legge;
s) esercita, in caso di inerzia da parte degli enti del servizio sanitario regionale e previa diffida, i necessari poteri sostitutivi;
t) adotta gli atti necessari ad assicurare l’integrazione socio-sanitaria.
3. Le direttive di cui al comma 2, lettera c), numero 1) sono adottate previo confronto con le organizzazioni sindacali che hanno sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro.
4. Il budget generale degli enti del servizio sanitario regionale, allegato al bilancio economico preventivo annuale degli enti medesimi, contiene i budget destinati ai progetti regionali.
5. La Giunta regionale mette a disposizione dei soggetti della partecipazione informazioni e dati conoscitivi sul funzionamento del sistema sanitario regionale anche con l’utilizzo delle moderne tecnologie informatiche.”.
Art. 4. (Inserimento dell’articolo 3 bis nella
1. Dopo l’articolo 3 della
“Art. 3 bis. (Dipartimento per la salute e per i servizi sociali)
1. E’ istituito nell’ambito delle strutture organizzative della Giunta regionale il dipartimento per la salute e per i servizi sociali.
2. Il dipartimento ha competenza in materia di sanità e di servizi sociali.
3. Il direttore del dipartimento è nominato dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 28 della
4. Il direttore del dipartimento assicura l’esercizio organico e integrato delle funzioni degli enti del servizio sanitario regionale e promuove l’integrazione con il sistema regionale dei servizi sociali.
5. Il direttore del dipartimento in particolare:
a) propone alla Giunta regionale ed al Presidente gli atti di competenza ed esprime il parere di legittimità e di regolarità tecnica;
b) definisce i rapporti tra gli enti del servizio sanitario regionale e stabilisce le procedure per la collaborazione tra gli stessi;
c) verifica il perseguimento degli obiettivi del piano socio-sanitario regionale da parte degli ambiti territoriali sociali.
6. Il direttore del dipartimento predispone le proposte di atto di cui all’articolo 3, comma 2, lettere a), b), c), e), h), i), l) e n), sentiti i Direttori generali degli enti del servizio sanitario regionale.
7. Le proposte di atto che coinvolgono materie di competenza di altre strutture organizzative della Giunta regionale sono predisposte d’intesa con i dirigenti delle strutture medesime.
8. Per l’esercizio delle funzioni il direttore del dipartimento si avvale delle strutture dello stesso dipartimento e dell’ARS.
9. Nell’ambito del dipartimento sono istituite apposite strutture dirigenziali per l’esercizio delle funzioni concernenti i servizi sociali.
10. Le strutture dirigenziali di cui al comma 9 sono coordinate da un’apposita posizione di funzione. Il relativo dirigente assume le funzioni di vicedirettore del dipartimento e, congiuntamente al direttore del dipartimento:
a) propone alla Giunta regionale ed al Presidente gli atti di competenza in materia di servizi sociali;
b) esprime il parere di legittimità e di regolarità tecnica sugli atti di cui alla lettera a).
11. Ai fini dell’applicazione della
Art. 5. (Modifiche all’articolo 4 della
1. Il comma 1 dell’articolo 4 della
“1. Sono organi dell’ASUR il direttore generale e il collegio sindacale.”.
2. Il comma 4 dell’articolo 4 della
“4. Il direttore generale convoca periodicamente i coordinatori di area vasta. I coordinatori di area vasta, in particolare, sono sentiti in merito:
a) all’individuazione delle innovazioni di prodotto per soddisfare le necessità e le preferenze degli utilizzatori dei servizi, nell’ambito dei piani di attività dell’ASUR;
b) alla definizione dei programmi di sviluppo delle risorse umane e delle azioni organizzative necessarie per l’attuazione delle strategie aziendali, inclusi i processi di mobilità del personale conseguenti alla riorganizzazione, nonché la consistenza e le variazioni delle dotazioni organiche delle strutture operanti nei diversi ambiti;
c) alla promozione dell’integrazione dei servizi dell’ASUR anche con quelli svolti dai soggetti esterni, inclusa la definizione, il monitoraggio e la verifica degli accordi contrattuali con gli altri enti del servizio sanitario regionale e con erogatori privati, nonché con gli enti locali, sia nell’ambito di programmi intersettoriali di prevenzione sia per le attività socio-assistenziali;
d) alla valutazione del raggiungimento degli obiettivi aziendali;
e) alla definizione dei contenuti dell’atto aziendale;
f) all’elaborazione di proposte ed istruzioni finalizzate ad assicurare comportamenti uniformi da parte delle strutture decentrate.”.
3. Al comma 6 dell’articolo 4 della
4. Il comma 7 dell’articolo 4 della
“7. Il compenso del Direttore generale dell’ASUR è stabilito dalla Giunta regionale. Il compenso dei direttori generali delle Aziende ospedaliere, dei coordinatori di area vasta e dei direttori di zona, articolato per fasce omogenee in relazione ai posti letto, alla popolazione servita e all’entità del budget assegnato, è stabilito dalla Giunta regionale in misura inferiore al compenso stabilito dalla Giunta regionale medesima per il Direttore generale dell’ASUR.”.
5. Il comma 8 dell’articolo 4 della
“8. Entro il mese di marzo di ciascun anno, il Direttore generale dell’ASUR procede alla verifica dei risultati conseguiti dai coordinatori di area vasta e dai direttori di zona e, conseguentemente, alla conferma o meno degli stessi. Il Direttore generale dell’ASUR, qualora ricorrano le circostanze di cui all’articolo 3 bis del
Art. 6. (Modifiche all’articolo 5 della
1. Al comma 1 dell’articolo 5 della
2. Il comma 2 dell’articolo 5 della
“2. L’atto aziendale o le sue modificazioni sono adottati dal Direttore generale, sulla base degli indirizzi e criteri determinati dalla Giunta medesima sentita la competente commissione assembleare. Le modifiche dell’atto aziendale dell’ASUR sono altresì adottate sentiti i coordinatori di area vasta.”.
Art. 7. (Modifiche all’articolo 8 della
1. Al comma 1 dell’articolo 8 della
2. Il comma 2 dell’articolo 8 della
“2. I direttori dei dipartimenti di area vasta e dei dipartimenti delle Aziende ospedaliere, individuati tra i dirigenti delle professioni sanitarie afferenti alle singole aree, infermieristico-ostetrica, tecnica, della riabilitazione e della prevenzione, sono nominati rispettivamente dal Direttore generale dell’ASUR e dai Direttori generali delle Aziende ospedaliere.”.
3. L’alinea del comma 3 dell’articolo 8 della
“I direttori dei dipartimenti di area vasta e dei dipartimenti delle Aziende ospedaliere partecipano alla definizione delle linee strategiche e delle politiche aziendali relative ai processi ed ai programmi di competenza e sono responsabili:”.
4. Il comma 4 dell’articolo 8 della
“4. Nelle Aziende ospedaliere per ogni area infermieristico-ostetrica, tecnica, della riabilitazione e della prevenzione, viene nominato un dirigente.”.
5. Dopo il comma 4 dell’articolo 8 della
“4 bis. I Dipartimenti di area vasta sono costituiti da almeno un dirigente per ogni zona territoriale, garantendo un dirigente infermieristico presso ciascuna zona territoriale e la presenza di almeno un dirigente per area tecnica, della riabilitazione e della prevenzione nel complesso dell’ASUR. In ciascuna zona territoriale le aree non coperte dal dirigente sono rappresentate da posizioni organizzative.
4 ter. Il Direttore generale individua tra i dirigenti di area vasta un dirigente per ciascuna area professionale cui assegnare funzioni di indirizzo e coordinamento. Tali funzioni sono esercitate a livello centrale a supporto della direzione generale.”.
6. Il comma 5 dell’articolo 8 della
“5. Il direttore del dipartimento di area vasta delle professioni infermieristico-ostetriche, tecniche, della prevenzione e della riabilitazione è individuato dal Direttore generale tra i dirigenti indicati al comma 4 bis.”.
7. Dopo il comma 5 dell’articolo 8 della
“5 bis. L’atto aziendale può prevedere l’istituzione di un’area sociale professionale secondo gli indirizzi dettati dalla Giunta regionale.”.
Art. 8. (Consulta delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica )
1. E’ istituita presso la Giunta regionale la Consulta delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica.
2. La Consulta è composta da un rappresentante regionale dei collegi e delle associazioni professionali per ognuna delle ventidue professioni sanitarie riconosciute dal Sistema sanitario nazionale e costituita secondo le modalità determinate dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione assembleare.
3. La Consulta fornisce parere obbligatorio agli organi regionali competenti sugli atti relativi alle professioni di cui al presente articolo.
4. I pareri sono espressi nel termine di quindici giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine gli atti possono essere adottati prescindendo dal parere medesimo.
5. La Giunta regionale e l’Assemblea legislativa possono richiedere alla Consulta pareri su atti diversi da quelli indicati al comma 3.
Art. 9. (Inserimento del Capo II bis nella
1. Dopo il Capo II della
“CAPO II bis - Organizzazione centrale e di area vasta
Art. 8 bis. (Funzioni dell’ASUR)
1. L’ASUR, nel rispetto degli obiettivi assegnati e delle direttive impartite dalla Giunta regionale, esercita a livello centralizzato le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo dell’attività aziendale e di area vasta, nonché le funzioni concernenti:
a) la contabilità e il bilancio;
b) il controllo di gestione;
c) la tesoreria unica;
d) i sistemi informativi aziendali;
e) il contenzioso e la consulenza legale;
f) la gestione del patrimonio immobiliare relativamente agli atti di alienazione, permuta e costituzione di diritti reali;
g) l’esecuzione di opere e lavori e l’acquisizione di beni e servizi;
h) la gestione dei magazzini e della logistica;
i) l’amministrazione del personale della direzione centrale, comprese le procedure di reclutamento e la valutazione dei dirigenti;
l) l’autorizzazione alla stipula dei contratti dirigenziali a tempo determinato e al conferimento di incarichi di natura occasionale o coordinata e continuativa a carattere amministrativo o contabile.
2. Il Direttore generale dell’ASUR:
a) adotta l’atto aziendale, il piano strategico, il bilancio preventivo economico annuale e pluriennale, il bilancio di esercizio, la dotazione organica, che definisce la consistenza qualitativa e quantitativa del personale, e la programmazione del fabbisogno;
b) approva i regolamenti attuativi, i budget di area vasta e l’articolazione di area vasta della dotazione organica e la programmazione del fabbisogno di personale di area vasta, tenuto conto del confronto effettuato con le delegazioni di parte sindacale di area vasta;
c) impartisce direttive per l’approvazione dei piani di area vasta, dei budget di zona e per l’assegnazione del personale alle zone;
d) nomina e revoca i direttori di zona e, nell’ambito dei Collegi di area vasta, i relativi coordinatori, che mantengono le funzioni di direttori di zona.
3. L’atto aziendale, il piano strategico, il bilancio preventivo economico annuale e pluriennale, il bilancio di esercizio ed i budget di area vasta sono sottoposti al previo confronto con le organizzazioni sindacali. La dotazione organica, la programmazione del fabbisogno di personale, l’articolazione di area vasta della dotazione organica e della programmazione del fabbisogno di personale, nonché le direttive per l’assegnazione del personale alle zone sono sottoposti ad informazione, concertazione e contrattazione, nel rispetto delle disposizioni del contratto nazionale di lavoro.
4. Per l’acquisizione di beni, la prestazione di servizi, ad eccezione di quelli di natura intellettuale, e la realizzazione di lavori di manutenzione non programmabili, l’ASUR valuta, in via prioritaria, la possibilità di concludere accordi quadro di cui all’articolo 3, comma 13, del
5. Il Direttore generale può delegare alle aree vaste le funzioni concernenti l’esecuzione di opere e lavori, l’acquisizione di beni e servizi, la gestione dei magazzini e della logistica.
6. Su richiesta degli altri enti del servizio sanitario regionale, l’ASUR può operare come centrale di committenza per conto degli stessi, ai sensi delle disposizioni statali vigenti, per l’acquisizione di forniture o servizi, per l’aggiudicazione di appalti o la conclusione di accordi quadro di lavori, forniture o servizi.
7. L’ASUR, secondo quanto indicato dal piano socio-sanitario regionale, promuove intese con l’INRCA per la riqualificazione della rete ospedaliera al fine di assicurare l’integrazione funzionale delle prestazioni e il coordinamento operativo relativo alla prevenzione secondaria delle patologie cronico-degenerative degli anziani.
Art. 8 ter. (Area vasta).
1. L’area vasta costituisce l’entità di riferimento per l’ottimizzazione dei servizi, per la programmazione integrata e il coordinamento tra zone confinanti.
2. In ciascuna area vasta è istituito il Collegio di area vasta, composto dai direttori delle zone territoriali comprese nella stessa area vasta.
3. Il Collegio è presieduto dal coordinatore di area vasta e decide a maggioranza dei componenti. In caso di parità, prevale il voto del coordinatore. Le decisioni del Collegio sono vincolanti per i direttori delle zone territoriali.
4. Il Collegio di area vasta:
a) approva, in conformità con le direttive del Direttore generale dell’ASUR, il piano di area vasta e i budget di zona e assegna il personale alle zone, sentite le organizzazioni sindacali che hanno sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto;
b) nomina la delegazione di parte pubblica, che è presieduta dal coordinatore di area vasta;
c) assume iniziative finalizzate allo sviluppo e al miglioramento dei servizi erogati.
5. Il coordinatore:
a) rappresenta l’ASUR ai fini della contrattazione decentrata integrativa;
b) è responsabile della contrattazione, dell’organizzazione e della gestione del personale, fatte salve le funzioni delegate ai direttori di zona;
c) gestisce le relazioni sindacali.
6. La contrattazione è effettuata dalla delegazione trattante di area vasta.
7. I contratti decentrati integrativi sottoscritti a livello di area vasta sono definitivi.
8. Sono esercitate a livello di area vasta:
a) le funzioni concernenti l’assistenza sanitaria individuate nell’atto aziendale;
b) le funzioni concernenti l’amministrazione del personale, comprese le procedure di reclutamento, la mobilità tra le zone e la valutazione della dirigenza, il supporto al controllo di gestione, il rischio clinico;
c) le funzioni concernenti l’acquisizione di beni e servizi, l’esecuzione di opere e lavori, nonché la gestione dei magazzini e della logistica, delegate dal Direttore generale e le funzioni concernenti la gestione del patrimonio immobiliare con riferimento agli atti di disposizione diversi da quelli concernenti l’alienazione, la permuta e la costituzione di diritti reali.
9. Il Collegio di area vasta individua le zone territoriali nelle quali sono esercitate le funzioni di area vasta.
10. Il coordinatore adotta i provvedimenti necessari per assicurare il funzionamento delle relative strutture, compresi quelli relativi alla mobilità tra le zone nel rispetto del regolamento per la mobilità in area vasta.
11. Le funzioni di area vasta sono esercitate in stretto raccordo con l’attività degli altri enti del servizio sanitario regionale.”.
Art. 10. (Modifiche all’articolo 9 della
1. All’alinea del comma 1 dell’articolo 9 della
2. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 9 della
3. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 9 della
4. Le lettere b) e h) del comma 1 dell’articolo 9 della
5. La lettera f) del comma 1 dell’articolo 9 della
“f) alla corretta utilizzazione delle risorse assegnate;”.
6. Il comma 2 dell’articolo 9 della
“2. La Giunta regionale definisce gli ambiti territoriali sociali in modo da assicurarne la coincidenza con gli ambiti delle zone territoriali.”.
7. Dopo il comma 2 dell’articolo 9 della
“2 bis. La Giunta regionale, per assicurare una maggiore integrazione socio-sanitaria, può individuare, sulla base di parametri demografici e territoriali e ferma restando la coincidenza con i distretti sanitari, una diversa articolazione degli ambiti territoriali sociali, a condizione che il costo complessivo degli apparati amministrativi non sia incrementato rispetto a quello sostenuto in caso di coincidenza tra ambito sociale e zona territoriale.”.
Art. 11. (Modifiche all’articolo 10 della
1. All’alinea del comma 1 dell’articolo 10 della
2. Le lettere a), h) e m) del comma 1 dell’articolo 10 della
3. La lettera l) del comma 1 dell’articolo 10 della
“l) della nomina dei direttori di dipartimento zonale;”.
4. Il comma 2 dell’articolo 10 della
5. Il comma 3 dell’articolo 10 della
“3. Il direttore di zona è nominato dal Direttore generale dell’ASUR tra gli iscritti nell’elenco di cui all’articolo 4, comma 6, che non versino in nessuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’articolo 3 del
6. Al comma 4 dell’articolo 10 della
Art. 12. (Modifica all’articolo 13 della
1. Il comma 1 dell’articolo 13 della
“1. I distretti costituiscono il livello territoriale di base in cui si realizza in ogni zona territoriale la gestione integrata tra servizi sanitari, socio-sanitari e sociali.”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 13 della
“1 bis. L’attività distrettuale è svolta sulla base del programma delle attività distrettuali approvato, nel rispetto degli indirizzi contenuti nel piano di area vasta, secondo criteri e modalità stabiliti dal piano socio-sanitario regionale.”.
Art. 13. (Sostituzione dell’articolo 19 della
1. L’articolo 19 della
“Art. 19 (Piano triennale di area vasta)
1. La programmazione delle funzioni a livello di area vasta è effettuata attraverso il relativo piano triennale.
2. Il piano di area vasta definisce, nel rispetto del piano socio-sanitario regionale, gli obiettivi dell’attività e l’organizzazione dei servizi sanitari e sociosanitari.
3. Il piano di area vasta è approvato dal Collegio di area vasta, previo parere della Conferenza di area vasta di cui all’articolo 20 bis ed è aggiornato annualmente.”.
Art. 14. (Modifiche all’articolo 20 della
1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 20 della
“c) sulla valutazione dell’operato del Direttore generale dell’ASUR e delle Aziende ospedaliere anche ai fini della verifica dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati e della valutazione relativa alla funzionalità dei servizi ed alla loro razionale distribuzione sul territorio;”.
2. La lettera c bis) del comma 1 dell’articolo 20 della
Art. 15. (Inserimento dell’articolo 20 bis nella
1. Dopo l’articolo 20 della
“Art. 20 bis (Conferenze di area vasta)
1. Presso ciascuna area vasta è istituita la Conferenza di area vasta, composta:
a) dai Sindaci o dagli assessori da essi delegati dei Comuni compresi nell’area medesima;
b) dai rappresentanti delle parti sociali e dell’associazionismo, individuati con le modalità definite dalla Giunta regionale.
2. La Conferenza esercita funzioni propositive e consultive relative al livello di area vasta e, in particolare, esprime parere obbligatorio sui piani di area vasta.
3. La Conferenza è costituita secondo criteri e modalità determinate dalla Giunta Regionale. Nella prima seduta la Conferenza elegge il Presidente tra i soggetti indicati alla lettera a) del comma 1.
4. Il funzionamento della Conferenza è disciplinato da un regolamento dalla stessa approvato.
5. Salva diversa disposizione del regolamento indicato al comma 4 la Conferenza delibera a maggioranza dei presenti.”.
Art. 16. (Modifiche all’articolo 21 della
1. Le lettere c), g) ed h) del comma 2 dell’articolo 21 della
Art. 17. (Modifica all’articolo 23 della
1. Al comma 1 dell’articolo 23 della
Art. 18. (Sostituzione dell’articolo 4 della
1. L’articolo 4 della
“Art.4 - (Agenzia regionale sanitaria)
1. L’Agenzia regionale sanitaria (ARS) è strumento operativo per la gestione delle funzioni del dipartimento per la salute e per i servizi sociali e per il raccordo con gli enti del servizio sanitario regionale, con particolare riferimento alle seguenti materie:
a) assistenza sanitaria territoriale;
b) assistenza ospedaliera;
c) assistenza farmaceutica;
d) prevenzione e promozione della salute nei luoghi di vita e di lavoro;
e) integrazione socio sanitaria;
f) investimenti sanitari;
g) sanità veterinaria.
2. L’ARS è soggetto di diritto pubblico dotato di autonomia amministrativa e contabile.
3. L’organizzazione dell’ARS si articola in posizioni dirigenziali di progetto e di funzione. L’ARS è retta da un dirigente nominato dalla Giunta regionale.
4. La Giunta regionale:
a) definisce gli obiettivi dell’ARS;
b) istituisce le posizioni dirigenziali di progetto e di funzione su proposta del direttore di dipartimento e parere del comitato di direzione di cui all’articolo 8 della
5. Nelle materie di cui al comma 1 la Giunta regionale adotta gli atti di propria competenza su proposta del direttore dell’ARS.
6. Per quanto non previsto dalla presente legge in ordine alla competenza della Giunta regionale e dei dirigenti dell’ARS si applicano le disposizioni della
7. L’ARS si avvale di personale proprio, al quale si applica il contratto del comparto Regioni ed Autonomie Locali.
8. All’ARS può essere trasferito il personale del ruolo unico regionale.
9. La Giunta regionale può autorizzare l’utilizzo, da parte dell’ARS, del personale a tempo indeterminato degli enti del servizio sanitario regionale. L’utilizzo é subordinato all’assenso del direttore generale dell’ente di provenienza ed è deliberato dalla Giunta regionale, su proposta del direttore del dipartimento e previo parere del comitato di direzione di cui all’articolo 8 della
10. Gli incarichi di direzione delle posizioni di progetto e di funzione sono conferiti dalla Giunta regionale, su proposta del direttore del dipartimento e parere del comitato di direzione di cui all’articolo 8 della
11. I dirigenti di cui al comma 10 sono posti in posizione di comando. La Giunta definisce il trattamento economico ad essi spettante nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del relativo comparto. Il posto di ruolo vacante negli enti del servizio sanitario regionale non può essere in alcun modo ricoperto.
12. L’ARS, in casi eccezionali e straordinari, e comunque quando siano necessarie, per la realizzazione di specifici progetti, conoscenze ed esperienze non riscontrabili nell’ambito della dirigenza della medesima ARS e della Regione, può conferire con contratto a termine di diritto privato, nel limite massimo di due unità, incarichi a soggetti esterni in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 28, comma 3, della
Art. 19. (Disposizioni finanziarie)
1. Alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge si provvede, a decorrere dall’anno 2011, mediante l’utilizzo delle risorse del fondo sanitario regionale.
1 bis. Nei casi di progetti o programmi finanziati dallo Stato o dall'Unione europea, l'ARS può ricorrere all'utilizzo di contratti di lavoro flessibili di personale per lo svolgimento delle relative attività, su proposta del direttore che adotta i relativi atti e previo parere del comitato di direzione di cui all'articolo 8 della
Art. 20. (Norme transitorie e finali)
1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede:
a) alla costituzione del dipartimento per la salute e per i servizi sociali e ne definisce l’organizzazione interna;
b) alla riorganizzazione dell’Agenzia regionale sanitaria (ARS) di cui all’articolo 4 della
2. [Fino al termine della presente legislatura la direzione dell’ARS è assicurata dal direttore del dipartimento di cui alla lettera a) del comma 1] [2].
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Direttore generale dell’ASUR nomina i coordinatori di area vasta.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale ridefinisce gli ambiti territoriali sociali sulla base di quanto disposto dai commi 2 e 2 bis dell’articolo 9 della
5. In fase di prima applicazione della presente legge è fatta salva l’individuazione delle aree vaste di cui alla
6. Le spese per il personale dell’ARS continuano a fare carico sul Fondo sanitario regionale. Si applicano all’ARS le disposizioni concernenti le limitazioni di spesa previste per gli enti del servizio sanitario regionale.
7. Nella
Art. 21. (Abrogazioni)
1. Sono abrogati:
a) i commi 2 e 3 dell’articolo 2 e la lettera g) del comma 2 dell’articolo 28 della
b) il comma 5 dell’articolo 28 della
c) l’articolo 18 della
d) il comma 4 dell’articolo 28 della
[1] Comma aggiunto dall'art. 29 della
[2] Comma abrogato dall'art. 18 della