§ 3.1.155 - L.R. 22 novembre 2010, n. 17.
Modifiche alla legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 "Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale"


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:22/11/2010
Numero:17


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all’articolo 1 della l.r. 13/2003)
Art. 2.  (Modifiche all’articolo 2 della l.r. 13/2003)
Art. 3.  (Sostituzione dell’articolo 3 della l.r. 13/2003)
Art. 4.  (Inserimento dell’articolo 3 bis nella l.r. 13/2003)
Art. 5.  (Modifiche all’articolo 4 della l.r. 13/2003)
Art. 6.  (Modifiche all’articolo 5 della l.r. 13/2003)
Art. 7.  (Modifiche all’articolo 8 della l.r. 13/2003)
Art. 8.  (Consulta delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica )
Art. 9.  (Inserimento del Capo II bis nella l.r. 13/2003)
Art. 10.  (Modifiche all’articolo 9 della l.r. 13/2003)
Art. 11.  (Modifiche all’articolo 10 della l.r. 13/2003)
Art. 12.  (Modifica all’articolo 13 della l.r. 13/2003)
Art. 13.  (Sostituzione dell’articolo 19 della l.r. 13/2003)
Art. 14.  (Modifiche all’articolo 20 della l.r. 13/2003)
Art. 15.  (Inserimento dell’articolo 20 bis nella l.r. 13/2003)
Art. 16.  (Modifiche all’articolo 21 della l.r. 13/2003)
Art. 17.  (Modifica all’articolo 23 della l.r. 13/2003)
Art. 18.  (Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 26/1996)
Art. 19.  (Disposizioni finanziarie)
Art. 20.  (Norme transitorie e finali)
Art. 21.  (Abrogazioni)


§ 3.1.155 - L.R. 22 novembre 2010, n. 17.

Modifiche alla legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 "Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale"

(B.U. 25 novembre 2010, n. 104)

 

     Art. 1. (Modifiche all’articolo 1 della l.r. 13/2003)

1. La rubrica dell’articolo 1 della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale) è sostituita dalla seguente: “(Principi)”.

2. Al comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 13/2003, le parole “dalle aziende di cui all’articolo 2" sono sostituite dalle parole: “dagli enti di cui all’articolo 2" e le parole “delle aziende stesse” sono sostituite dalle parole: “degli stessi enti”.

3. Il comma 3 dell’articolo 1 della l.r. 13/2003 è abrogato.

 

     Art. 2. (Modifiche all’articolo 2 della l.r. 13/2003)

1. La rubrica dell’articolo 2 della l.r. 13/2003 è sostituita dalla seguente: “(Enti del servizio sanitario regionale)”.

2. Il comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 13/2003 è sostituito dal seguente:

“1. Per enti del servizio sanitario regionale si intendono, ai fini della presente legge:

a) l’Azienda sanitaria unica regionale (ASUR), con sede in Ancona;

b) le Aziende indicate al comma 1 bis;

c) l’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico per anziani (INRCA) di Ancona.”.

3. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 13/2003, sostituito dal comma 2 del presente articolo, è inserito il seguente:

“1 bis. Per Aziende ospedaliere, ai fini della presente legge, si intendono l’Azienda ospedaliero universitaria “Ospedali Riuniti Umberto I - G.M. Lancisi – G. Salesi” con sede in Ancona e l’Azienda ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” con sede a Pesaro.”.

4. Il comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 13/2003 è sostituito dal seguente:

“2. Le Aziende di cui al comma 1 sono dotate di personalità giuridica pubblica e di autonomia imprenditoriale ai sensi della normativa statale vigente.”.

5. Il comma 3 dell’articolo 2 della l.r. 13/2003 è sostituito dal seguente:

“3. L’ASUR è articolata in aree vaste, in zone territoriali e in distretti.”.

6. Il comma 6 dell’articolo 2 della l.r. 13/2003 è sostituito dal seguente:

“6. L’Azienda ospedaliero universitaria “Ospedali Riuniti Umberto I – G.M. Lancisi – G. Salesi”, nata dalla fusione delle aziende ospedaliere “ Umberto I” e “ G.M. Lancisi e G. Salesi”, concorre sia al raggiungimento degli obbiettivi della pianificazione socio sanitaria regionale che alla realizzazione dei compiti istituzionali dell’Università. Sono articolazioni organizzative dell’Azienda ospedaliera universitaria i presidi di alta specializzazione di cui all’articolo 17.".

7. Dopo il comma 6 dell’articolo 2 della l.r. 13/2003, come sostituito dal comma 6 del presente articolo, è aggiunto il seguente:

“6 bis. L’Azienda ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” è disciplinata dalla legge regionale 22 settembre 2009, n. 21 (Istituzione dell’Azienda ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord”). L’INRCA è disciplinato dalla legge regionale 21 dicembre 2006, n. 21 (Disposizioni in materia di riordino della disciplina dell’Istituto ricovero e cura a carattere scientifico “INRCA” di Ancona).”.

 

     Art. 3. (Sostituzione dell’articolo 3 della l.r. 13/2003)

1. L’articolo 3 della l.r. 13/2003 è sostituito dal seguente:

“Art. 3 (Funzioni della Giunta regionale)

1. La Giunta regionale, nel rispetto del piano socio-sanitario regionale, esercita le funzioni di indirizzo e controllo in materia di sanità e di integrazione socio-sanitaria.

2. La Giunta regionale, in particolare:

a) adotta gli atti di indirizzo interpretativi e applicativi della normativa;

b) definisce gli obiettivi specifici per gli enti del servizio sanitario regionale;

c) impartisce direttive per i Direttori generali, con particolare riguardo:

1) all’applicazione uniforme, da parte delle aziende, dei contratti collettivi nazionali, compresi quelli relativi all’area della dirigenza medico-veterinaria;

2) allo svolgimento della contrattazione decentrata integrativa da parte delle delegazioni trattanti di parte pubblica;

3) al controllo della spesa e ai limiti relativi alla stipula di contratti dirigenziali a tempo determinato e al conferimento di incarichi di natura occasionale o coordinata e continuativa a carattere amministrativo e contabile;

4) all’esecuzione di opere e lavori e all’acquisizione di servizi e forniture;

5) alla gestione dei sistemi informativi;

6) all’integrazione funzionale degli enti del servizio sanitario regionale;

d) delimita le aree vaste, su proposta del Direttore generale dell’ASUR;

e) assegna agli enti del servizio sanitario regionale e all’Agenzia regionale sanitaria (ARS) le risorse destinate al finanziamento del servizio sanitario regionale ai sensi della normativa vigente e stabilisce la quota riservata alla Regione per l’esercizio delle attività di competenza delle strutture regionali;

f) approva gli atti aziendali di cui all’articolo 5 e le modifiche degli stessi;

g) effettua il controllo della spesa e vigila sull’imparzialità e il buon andamento dell’attività e sulla qualità dell’assistenza, anche mediante l’esercizio dell’attività ispettiva;

h) promuove la progettazione ed assicura il funzionamento del sistema informativo sanitario integrato. A tal fine individua i sistemi informativi di rilievo regionale e provvede alla loro attivazione e alla gestione del data center e delle infrastrutture telematiche;

i) approva il piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare, che individua i termini e le modalità per le alienazioni e i criteri per la destinazione del ricavato, ai sensi dell’articolo 35 della legge regionale 28 luglio 2009, n. 18 (Assestamento del bilancio 2009);

l) approva il programma di cui all’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 1988), e individua gli interventi a diretta realizzazione regionale;

m) provvede ad assicurare l’erogazione, da parte delle farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il Servizio sanitario regionale, dei nuovi servizi previsti dal decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 (Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell’articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69);

n) determina i criteri e le modalità per l’autorizzazione, la vigilanza e l’accreditamento delle strutture pubbliche e private;

o) definisce, ai sensi dell’articolo 23 della legge regionale 16 marzo 2000, n. 20 (Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), gli accordi quadro con le organizzazioni di categoria relativi alla conclusione dei contratti di cui all’articolo 8 quinquies, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);

p) nomina e revoca i direttori generali degli enti del servizio sanitario regionale e designa i membri del Collegio sindacale di competenza regionale dell’ASUR e delle Aziende ospedaliere;

q) designa i componenti di competenza regionale nelle commissioni esaminatrici di cui al d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 483 (Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale), fermo restando quanto previsto dalla legge regionale 6 novembre 2007, n. 15 (Incarichi di direzione di struttura complessa del servizio sanitario regionale);

r) effettua il controllo sugli atti generali degli enti del servizio sanitario regionale nei casi e nei modi previsti dalla legge;

s) esercita, in caso di inerzia da parte degli enti del servizio sanitario regionale e previa diffida, i necessari poteri sostitutivi;

t) adotta gli atti necessari ad assicurare l’integrazione socio-sanitaria.

3. Le direttive di cui al comma 2, lettera c), numero 1) sono adottate previo confronto con le organizzazioni sindacali che hanno sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro.

4. Il budget generale degli enti del servizio sanitario regionale, allegato al bilancio economico preventivo annuale degli enti medesimi, contiene i budget destinati ai progetti regionali.

5. La Giunta regionale mette a disposizione dei soggetti della partecipazione informazioni e dati conoscitivi sul funzionamento del sistema sanitario regionale anche con l’utilizzo delle moderne tecnologie informatiche.”.

 

     Art. 4. (Inserimento dell’articolo 3 bis nella l.r. 13/2003)

1. Dopo l’articolo 3 della l.r. 13/2003 è inserito il seguente:

“Art. 3 bis. (Dipartimento per la salute e per i servizi sociali)

1. E’ istituito nell’ambito delle strutture organizzative della Giunta regionale il dipartimento per la salute e per i servizi sociali.

2. Il dipartimento ha competenza in materia di sanità e di servizi sociali.

3. Il direttore del dipartimento è nominato dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 28 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione). Allo stesso può essere attribuita anche la direzione dell’ARS.

4. Il direttore del dipartimento assicura l’esercizio organico e integrato delle funzioni degli enti del servizio sanitario regionale e promuove l’integrazione con il sistema regionale dei servizi sociali.

5. Il direttore del dipartimento in particolare:

a) propone alla Giunta regionale ed al Presidente gli atti di competenza ed esprime il parere di legittimità e di regolarità tecnica;

b) definisce i rapporti tra gli enti del servizio sanitario regionale e stabilisce le procedure per la collaborazione tra gli stessi;

c) verifica il perseguimento degli obiettivi del piano socio-sanitario regionale da parte degli ambiti territoriali sociali.

6. Il direttore del dipartimento predispone le proposte di atto di cui all’articolo 3, comma 2, lettere a), b), c), e), h), i), l) e n), sentiti i Direttori generali degli enti del servizio sanitario regionale.

7. Le proposte di atto che coinvolgono materie di competenza di altre strutture organizzative della Giunta regionale sono predisposte d’intesa con i dirigenti delle strutture medesime.

8. Per l’esercizio delle funzioni il direttore del dipartimento si avvale delle strutture dello stesso dipartimento e dell’ARS.

9. Nell’ambito del dipartimento sono istituite apposite strutture dirigenziali per l’esercizio delle funzioni concernenti i servizi sociali.

10. Le strutture dirigenziali di cui al comma 9 sono coordinate da un’apposita posizione di funzione. Il relativo dirigente assume le funzioni di vicedirettore del dipartimento e, congiuntamente al direttore del dipartimento:

a) propone alla Giunta regionale ed al Presidente gli atti di competenza in materia di servizi sociali;

b) esprime il parere di legittimità e di regolarità tecnica sugli atti di cui alla lettera a).

11. Ai fini dell’applicazione della l.r. 20/2001, il dipartimento e il relativo direttore sono equiparati rispettivamente al servizio e al dirigente di servizio competente in materia di sanità. Le funzioni di cui all’articolo 5, comma 3, lettera a), numero 1), della l.r. 20/2001 sono svolte dal segretario generale, sentito il direttore del dipartimento. Al direttore del dipartimento non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 3, lettera b), della l.r. 20/2001. ”.

 

     Art. 5. (Modifiche all’articolo 4 della l.r. 13/2003)

1. Il comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 13/2003 è sostituito dal seguente:

“1. Sono organi dell’ASUR il direttore generale e il collegio sindacale.”.

2. Il comma 4 dell’articolo 4 della l.r. 13/2003 è sostituito dal seguente:

“4. Il direttore generale convoca periodicamente i coordinatori di area vasta. I coordinatori di area vasta, in particolare, sono sentiti in merito:

a) all’individuazione delle innovazioni di prodotto per soddisfare le necessità e le preferenze degli utilizzatori dei servizi, nell’ambito dei piani di attività dell’ASUR;

b) alla definizione dei programmi di sviluppo delle risorse umane e delle azioni organizzative necessarie per l’attuazione delle strategie aziendali, inclusi i processi di mobilità del personale conseguenti alla riorganizzazione, nonché la consistenza e le variazioni delle dotazioni organiche delle strutture operanti nei diversi ambiti;

c) alla promozione dell’integrazione dei servizi dell’ASUR anche con quelli svolti dai soggetti esterni, inclusa la definizione, il monitoraggio e la verifica degli accordi contrattuali con gli altri enti del servizio sanitario regionale e con erogatori privati, nonché con gli enti locali, sia nell’ambito di programmi intersettoriali di prevenzione sia per le attività socio-assistenziali;

d) alla valutazione del raggiungimento degli obiettivi aziendali;

e) alla definizione dei contenuti dell’atto aziendale;

f) all’elaborazione di proposte ed istruzioni finalizzate ad assicurare comportamenti uniformi da parte delle strutture decentrate.”.

3. Al comma 6 dell’articolo 4 della l.r. 13/2003 le parole “, aggiornato entro il mese di gennaio di ciascun anno” sono soppresse.

4. Il comma 7 dell’articolo 4 della l.r. 13/2003 è sostituito dal seguente:

“7. Il compenso del Direttore generale dell’ASUR è stabilito dalla Giunta regionale. Il compenso dei direttori generali delle Aziende ospedaliere, dei coordinatori di area vasta e dei direttori di zona, articolato per fasce omogenee in relazione ai posti letto, alla popolazione servita e all’entità del budget assegnato, è stabilito dalla Giunta regionale in misura inferiore al compenso stabilito dalla Giunta regionale medesima per il Direttore generale dell’ASUR.”.

5. Il comma 8 dell’articolo 4 della l.r. 13/2003 è sostituito dal seguente:

“8. Entro il mese di marzo di ciascun anno, il Direttore generale dell’ASUR procede alla verifica dei risultati conseguiti dai coordinatori di area vasta e dai direttori di zona e, conseguentemente, alla conferma o meno degli stessi. Il Direttore generale dell’ASUR, qualora ricorrano le circostanze di cui all’articolo 3 bis del d.lgs. 502/1992, procede alla risoluzione del contratto con i direttori di zona.”.

 

     Art. 6. (Modifiche all’articolo 5 della l.r. 13/2003)

1. Al comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 13/2003 le parole “di cui all’articolo 3, comma 1 bis, del d.lgs 502/1992" sono soppresse.

2. Il comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 13/2003 è sostituito dal seguente:

“2. L’atto aziendale o le sue modificazioni sono adottati dal Direttore generale, sulla base degli indirizzi e criteri determinati dalla Giunta medesima sentita la competente commissione assembleare. Le modifiche dell’atto aziendale dell’ASUR sono altresì adottate sentiti i coordinatori di area vasta.”.

 

     Art. 7. (Modifiche all’articolo 8 della l.r. 13/2003)

1. Al comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 13/2003 le parole “ed i dipartimenti di zona” sono sostituite dalle parole “e, per quanto riguarda l’ASUR i dipartimenti di area vasta”.

2. Il comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 13/2003 è sostituito dal seguente:

“2. I direttori dei dipartimenti di area vasta e dei dipartimenti delle Aziende ospedaliere, individuati tra i dirigenti delle professioni sanitarie afferenti alle singole aree, infermieristico-ostetrica, tecnica, della riabilitazione e della prevenzione, sono nominati rispettivamente dal Direttore generale dell’ASUR e dai Direttori generali delle Aziende ospedaliere.”.

3. L’alinea del comma 3 dell’articolo 8 della l.r. 13/2003 è sostituito dal seguente:

“I direttori dei dipartimenti di area vasta e dei dipartimenti delle Aziende ospedaliere partecipano alla definizione delle linee strategiche e delle politiche aziendali relative ai processi ed ai programmi di competenza e sono responsabili:”.

4. Il comma 4 dell’articolo 8 della l.r. 13/2003 è sostituito dal seguente:

“4. Nelle Aziende ospedaliere per ogni area infermieristico-ostetrica, tecnica, della riabilitazione e della prevenzione, viene nominato un dirigente.”.

5. Dopo il comma 4 dell’articolo 8 della l.r. 13/2003, sostituito dal comma 4 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:

“4 bis. I Dipartimenti di area vasta sono costituiti da almeno un dirigente per ogni zona territoriale, garantendo un dirigente infermieristico presso ciascuna zona territoriale e la presenza di almeno un dirigente per area tecnica, della riabilitazione e della prevenzione nel complesso dell’ASUR. In ciascuna zona territoriale le aree non coperte dal dirigente sono rappresentate da posizioni organizzative.

4 ter. Il Direttore generale individua tra i dirigenti di area vasta un dirigente per ciascuna area professionale cui assegnare funzioni di indirizzo e coordinamento. Tali funzioni sono esercitate a livello centrale a supporto della direzione generale.”.

6. Il comma 5 dell’articolo 8 della l.r. 13/2003 è sostituito dal seguente:

“5. Il direttore del dipartimento di area vasta delle professioni infermieristico-ostetriche, tecniche, della prevenzione e della riabilitazione è individuato dal Direttore generale tra i dirigenti indicati al comma 4 bis.”.

7. Dopo il comma 5 dell’articolo 8 della l.r. 13/2003, sostituito dal comma 6 del presente articolo è aggiunto il seguente:

“5 bis. L’atto aziendale può prevedere l’istituzione di un’area sociale professionale secondo gli indirizzi dettati dalla Giunta regionale.”.

 

     Art. 8. (Consulta delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica )

1. E’ istituita presso la Giunta regionale la Consulta delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica.

2. La Consulta è composta da un rappresentante regionale dei collegi e delle associazioni professionali per ognuna delle ventidue professioni sanitarie riconosciute dal Sistema sanitario nazionale e costituita secondo le modalità determinate dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione assembleare.

3. La Consulta fornisce parere obbligatorio agli organi regionali competenti sugli atti relativi alle professioni di cui al presente articolo.

4. I pareri sono espressi nel termine di quindici giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine gli atti possono essere adottati prescindendo dal parere medesimo.

5. La Giunta regionale e l’Assemblea legislativa possono richiedere alla Consulta pareri su atti diversi da quelli indicati al comma 3.

 

     Art. 9. (Inserimento del Capo II bis nella l.r. 13/2003)

1. Dopo il Capo II della l.r. 13/2003 è inserito il seguente:

“CAPO II bis - Organizzazione centrale e di area vasta

 

Art. 8 bis. (Funzioni dell’ASUR)

1. L’ASUR, nel rispetto degli obiettivi assegnati e delle direttive impartite dalla Giunta regionale, esercita a livello centralizzato le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo dell’attività aziendale e di area vasta, nonché le funzioni concernenti:

a) la contabilità e il bilancio;

b) il controllo di gestione;

c) la tesoreria unica;

d) i sistemi informativi aziendali;

e) il contenzioso e la consulenza legale;

f) la gestione del patrimonio immobiliare relativamente agli atti di alienazione, permuta e costituzione di diritti reali;

g) l’esecuzione di opere e lavori e l’acquisizione di beni e servizi;

h) la gestione dei magazzini e della logistica;

i) l’amministrazione del personale della direzione centrale, comprese le procedure di reclutamento e la valutazione dei dirigenti;

l) l’autorizzazione alla stipula dei contratti dirigenziali a tempo determinato e al conferimento di incarichi di natura occasionale o coordinata e continuativa a carattere amministrativo o contabile.

2. Il Direttore generale dell’ASUR:

a) adotta l’atto aziendale, il piano strategico, il bilancio preventivo economico annuale e pluriennale, il bilancio di esercizio, la dotazione organica, che definisce la consistenza qualitativa e quantitativa del personale, e la programmazione del fabbisogno;

b) approva i regolamenti attuativi, i budget di area vasta e l’articolazione di area vasta della dotazione organica e la programmazione del fabbisogno di personale di area vasta, tenuto conto del confronto effettuato con le delegazioni di parte sindacale di area vasta;

c) impartisce direttive per l’approvazione dei piani di area vasta, dei budget di zona e per l’assegnazione del personale alle zone;

d) nomina e revoca i direttori di zona e, nell’ambito dei Collegi di area vasta, i relativi coordinatori, che mantengono le funzioni di direttori di zona.

3. L’atto aziendale, il piano strategico, il bilancio preventivo economico annuale e pluriennale, il bilancio di esercizio ed i budget di area vasta sono sottoposti al previo confronto con le organizzazioni sindacali. La dotazione organica, la programmazione del fabbisogno di personale, l’articolazione di area vasta della dotazione organica e della programmazione del fabbisogno di personale, nonché le direttive per l’assegnazione del personale alle zone sono sottoposti ad informazione, concertazione e contrattazione, nel rispetto delle disposizioni del contratto nazionale di lavoro.

4. Per l’acquisizione di beni, la prestazione di servizi, ad eccezione di quelli di natura intellettuale, e la realizzazione di lavori di manutenzione non programmabili, l’ASUR valuta, in via prioritaria, la possibilità di concludere accordi quadro di cui all’articolo 3, comma 13, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice degli contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), anche articolati in lotti in ragione della competenza di ciascuna zona territoriale, prevedendo nel bando di gara il divieto di aggiudicazione di più lotti a favore del medesimo operatore economico.

5. Il Direttore generale può delegare alle aree vaste le funzioni concernenti l’esecuzione di opere e lavori, l’acquisizione di beni e servizi, la gestione dei magazzini e della logistica.

6. Su richiesta degli altri enti del servizio sanitario regionale, l’ASUR può operare come centrale di committenza per conto degli stessi, ai sensi delle disposizioni statali vigenti, per l’acquisizione di forniture o servizi, per l’aggiudicazione di appalti o la conclusione di accordi quadro di lavori, forniture o servizi.

7. L’ASUR, secondo quanto indicato dal piano socio-sanitario regionale, promuove intese con l’INRCA per la riqualificazione della rete ospedaliera  al fine di assicurare l’integrazione funzionale delle prestazioni e il coordinamento operativo relativo alla prevenzione secondaria delle patologie cronico-degenerative degli anziani.

 

Art. 8 ter. (Area vasta).

1. L’area vasta costituisce l’entità di riferimento per l’ottimizzazione dei servizi, per la programmazione integrata e il coordinamento tra zone confinanti.

2. In ciascuna area vasta è istituito il Collegio di area vasta, composto dai direttori delle zone territoriali comprese nella stessa area vasta.

3. Il Collegio è presieduto dal coordinatore di area vasta e decide a maggioranza dei componenti. In caso di parità, prevale il voto del coordinatore. Le decisioni del Collegio sono vincolanti per i direttori delle zone territoriali.

4. Il Collegio di area vasta:

a) approva, in conformità con le direttive del Direttore generale dell’ASUR, il piano di area vasta e i budget di zona e assegna il personale alle zone, sentite le organizzazioni sindacali che hanno sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto;

b) nomina la delegazione di parte pubblica, che è presieduta dal coordinatore di area vasta;

c) assume iniziative finalizzate allo sviluppo e al miglioramento dei servizi erogati.

5. Il coordinatore:

a) rappresenta l’ASUR ai fini della contrattazione decentrata integrativa;

b) è responsabile della contrattazione, dell’organizzazione e della gestione del personale, fatte salve le funzioni delegate ai direttori di zona;

c) gestisce le relazioni sindacali.

6. La contrattazione è effettuata dalla delegazione trattante di area vasta.

7. I contratti decentrati integrativi sottoscritti a livello di area vasta sono definitivi.

8. Sono esercitate a livello di area vasta:

a) le funzioni concernenti l’assistenza sanitaria individuate nell’atto aziendale;

b) le funzioni concernenti l’amministrazione del personale, comprese le procedure di reclutamento, la mobilità tra le zone e la valutazione della dirigenza, il supporto al controllo di gestione, il rischio clinico;

c) le funzioni concernenti l’acquisizione di beni e servizi, l’esecuzione di opere e lavori, nonché la gestione dei magazzini e della logistica, delegate dal Direttore generale e le funzioni concernenti la gestione del patrimonio immobiliare con riferimento agli atti di disposizione diversi da quelli concernenti l’alienazione, la permuta e la costituzione di diritti reali.

9. Il Collegio di area vasta individua le zone territoriali nelle quali sono esercitate le funzioni di area vasta.

10. Il coordinatore adotta i provvedimenti necessari per assicurare il funzionamento delle relative strutture, compresi quelli relativi alla mobilità tra le zone nel rispetto del regolamento per la mobilità in area vasta.

11. Le funzioni di area vasta sono esercitate in stretto raccordo con l’attività degli altri enti del servizio sanitario regionale.”.

 

     Art. 10. (Modifiche all’articolo 9 della l.r. 13/2003)

1. All’alinea del comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 13/2003 le parole “con compiti di programmazione e gestione dei servizi sanitari e socio-sanitari nel rispettivo ambito territoriale, dotate di autonomia gestionale ed operativa,” sono soppresse.

2. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 13/2003 le parole “al loro perseguimento attraverso i piani di attività zonali (PAZ), da definire ed attuare in accordo con i soggetti erogatori dei servizi” sono sostituite dalle parole: “di area vasta”.

3. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 13/2003 le parole “, sia a livello programmatorio che di attuazione,” sono soppresse.

4. Le lettere b) e h) del comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 13/2003 sono abrogate.

5. La lettera f) del comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 13/2003 è sostituita dalla seguente:

“f) alla corretta utilizzazione delle risorse assegnate;”.

6. Il comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 13/2003 è sostituito dal seguente:

“2. La Giunta regionale definisce gli ambiti territoriali sociali in modo da assicurarne la coincidenza con gli ambiti delle zone territoriali.”.

7. Dopo il comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 13/2003 è aggiunto il seguente:

“2 bis. La Giunta regionale, per assicurare una maggiore integrazione socio-sanitaria, può individuare, sulla base di parametri demografici e territoriali e ferma restando la coincidenza con i distretti sanitari, una diversa articolazione degli ambiti territoriali sociali, a condizione che il costo complessivo degli apparati amministrativi non sia incrementato rispetto a quello sostenuto in caso di coincidenza tra ambito sociale e zona territoriale.”.

 

     Art. 11. (Modifiche all’articolo 10 della l.r. 13/2003)

1. All’alinea del comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 13/2003 le parole “programmazione e” sono soppresse.

2. Le lettere a), h) e m) del comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 13/2003 sono abrogate.

3. La lettera l) del comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 13/2003 è sostituita dalla seguente:

“l) della nomina dei direttori di dipartimento zonale;”.

4. Il comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 13/2003 è abrogato.

5. Il comma 3 dell’articolo 10 della l.r. 13/2003 è sostituito dal seguente:

“3. Il direttore di zona è nominato dal Direttore generale dell’ASUR tra gli iscritti nell’elenco di cui all’articolo 4, comma 6, che non versino in nessuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’articolo 3 del d.lgs. n. 502/1992. Il relativo contratto di diritto privato a tempo determinato è stipulato dal Direttore generale dell’ASUR. Ai pubblici dipendenti si applica il disposto dell’articolo 15-septies, comma 4, del d.lgs. n. 502/1992.”.

6. Al comma 4 dell’articolo 10 della l.r. 13/2003 le parole “delle funzioni di programmazione e gestione delle attività zonali e delle azioni definite in sede di negoziazione con il Direttore generale, nonché nell’elaborazione e gestione del piano annuale di zona” sono sostituite dalle parole: “delle proprie funzioni”.

 

     Art. 12. (Modifica all’articolo 13 della l.r. 13/2003)

1. Il comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 13/2003 è sostituito dal seguente:

“1. I distretti costituiscono il livello territoriale di base in cui si realizza in ogni zona territoriale la gestione integrata tra servizi sanitari, socio-sanitari e sociali.”.

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 13/2003, sostituito dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:

“1 bis. L’attività distrettuale è svolta sulla base del programma delle attività distrettuali approvato, nel rispetto degli indirizzi contenuti nel piano di area vasta, secondo criteri e modalità stabiliti dal piano socio-sanitario regionale.”.

 

     Art. 13. (Sostituzione dell’articolo 19 della l.r. 13/2003)

1. L’articolo 19 della l.r. 13/2003 è sostituito dal seguente:

“Art. 19 (Piano triennale di area vasta)

1. La programmazione delle funzioni a livello di area vasta è effettuata attraverso il relativo piano triennale.

2. Il piano di area vasta definisce, nel rispetto del piano socio-sanitario regionale, gli obiettivi dell’attività e l’organizzazione dei servizi sanitari e sociosanitari.

3. Il piano di area vasta è approvato dal Collegio di area vasta, previo parere della Conferenza di area vasta di cui all’articolo 20 bis ed è aggiornato annualmente.”.

 

     Art. 14. (Modifiche all’articolo 20 della l.r. 13/2003)

1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 20 della l.r. 13/2003 è sostituita dalla seguente:

“c) sulla valutazione dell’operato del Direttore generale dell’ASUR e delle Aziende ospedaliere anche ai fini della verifica dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati e della valutazione relativa alla funzionalità dei servizi ed alla loro razionale distribuzione sul territorio;”.

2. La lettera c bis) del comma 1 dell’articolo 20 della l.r. 13/2003 è abrogata.

 

     Art. 15. (Inserimento dell’articolo 20 bis nella l.r. 13/2003)

1. Dopo l’articolo 20 della l.r. 13/2003 è inserito il seguente:

“Art. 20 bis (Conferenze di area vasta)

1. Presso ciascuna area vasta è istituita la Conferenza di area vasta, composta:

a) dai Sindaci o dagli assessori da essi delegati dei Comuni compresi nell’area medesima;

b) dai rappresentanti delle parti sociali e dell’associazionismo, individuati con le modalità definite dalla Giunta regionale.

2. La Conferenza esercita funzioni propositive e consultive relative al livello di area vasta e, in particolare, esprime parere obbligatorio sui piani di area vasta.

3. La Conferenza è costituita secondo criteri e modalità determinate dalla Giunta Regionale. Nella prima seduta la Conferenza elegge il Presidente tra i soggetti indicati alla lettera a) del comma 1.

4. Il funzionamento della Conferenza è disciplinato da un regolamento dalla stessa approvato.

5. Salva diversa disposizione del regolamento indicato al comma 4 la Conferenza delibera a maggioranza dei presenti.”.

 

     Art. 16. (Modifiche all’articolo 21 della l.r. 13/2003)

1. Le lettere c), g) ed h) del comma 2 dell’articolo 21 della l.r. 13/2003 sono abrogate.

 

     Art. 17. (Modifica all’articolo 23 della l.r. 13/2003)

1. Al comma 1 dell’articolo 23 della l.r. 13/2003 le parole “agli articoli 20, 21 e 22” sono sostituite dalle parole: “agli articoli 20, 20 bis, 21 e 22”.

 

     Art. 18. (Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 26/1996)

1. L’articolo 4 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 26 (Riordino del servizio sanitario regionale) è sostituito dal seguente:

“Art.4 - (Agenzia regionale sanitaria)

1. L’Agenzia regionale sanitaria (ARS) è strumento operativo per la gestione delle funzioni del dipartimento per la salute e per i servizi sociali e per il raccordo con gli enti del servizio sanitario regionale, con particolare riferimento alle seguenti materie:

a) assistenza sanitaria territoriale;

b) assistenza ospedaliera;

c) assistenza farmaceutica;

d) prevenzione e promozione della salute nei luoghi di vita e di lavoro;

e) integrazione socio sanitaria;

f) investimenti sanitari;

g) sanità veterinaria.

2. L’ARS è soggetto di diritto pubblico dotato di autonomia amministrativa e contabile.

3. L’organizzazione dell’ARS si articola in posizioni dirigenziali di progetto e di funzione. L’ARS è retta da un dirigente nominato dalla Giunta regionale.

4. La Giunta regionale:

a) definisce gli obiettivi dell’ARS;

b) istituisce le posizioni dirigenziali di progetto e di funzione su proposta del direttore di dipartimento e parere del comitato di direzione di cui all’articolo 8 della l.r. 20 /2001.

5. Nelle materie di cui al comma 1 la Giunta regionale adotta gli atti di propria competenza su proposta del direttore dell’ARS.

6. Per quanto non previsto dalla presente legge in ordine alla competenza della Giunta regionale e dei dirigenti dell’ARS si applicano le disposizioni della l.r. 20/2001.

7. L’ARS si avvale di personale proprio, al quale si applica il contratto del comparto Regioni ed Autonomie Locali.

8. All’ARS può essere trasferito il personale del ruolo unico regionale.

9. La Giunta regionale può autorizzare l’utilizzo, da parte dell’ARS, del personale a tempo indeterminato degli enti del servizio sanitario regionale. L’utilizzo é subordinato all’assenso del direttore generale dell’ente di provenienza ed è deliberato dalla Giunta regionale, su proposta del direttore del dipartimento e previo parere del comitato di direzione di cui all’articolo 8 della l.r. 20/2001. A tale personale può essere attribuita la responsabilità dei procedimenti amministrativi di competenza dell’ARS. Lo stesso personale conserva il trattamento economico in godimento e non può essere sostituito neppure con il ricorso a forme flessibili. L’onere relativo resta a carico dell’ente di provenienza.

10. Gli incarichi di direzione delle posizioni di progetto e di funzione sono conferiti dalla Giunta regionale, su proposta del direttore del dipartimento e parere del comitato di direzione di cui all’articolo 8 della l.r. 20 /2001, a dirigenti di ruolo della Regione o del servizio sanitario regionale.

11. I dirigenti di cui al comma 10 sono posti in posizione di comando. La Giunta definisce il trattamento economico ad essi spettante nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del relativo comparto. Il posto di ruolo vacante negli enti del servizio sanitario regionale non può essere in alcun modo ricoperto.

12. L’ARS, in casi eccezionali e straordinari, e comunque quando siano necessarie, per la realizzazione di specifici progetti, conoscenze ed esperienze non riscontrabili nell’ambito della dirigenza della medesima ARS e della Regione, può conferire con contratto a termine di diritto privato, nel limite massimo di due unità, incarichi a soggetti esterni in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 28, comma 3, della l.r. 20/2001.”.

 

     Art. 19. (Disposizioni finanziarie)

1. Alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge si provvede, a decorrere dall’anno 2011, mediante l’utilizzo delle risorse del fondo sanitario regionale.

1 bis. Nei casi di progetti o programmi finanziati dallo Stato o dall'Unione europea, l'ARS può ricorrere all'utilizzo di contratti di lavoro flessibili di personale per lo svolgimento delle relative attività, su proposta del direttore che adotta i relativi atti e previo parere del comitato di direzione di cui all'articolo 8 della l.r. 20/2001. In tal caso le relative spese non sono computabili ai fini della determinazione del costo del personale della medesima Agenzia [1].

 

     Art. 20. (Norme transitorie e finali)

1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede:

a) alla costituzione del dipartimento per la salute e per i servizi sociali e ne definisce l’organizzazione interna;

b) alla riorganizzazione dell’Agenzia regionale sanitaria (ARS) di cui all’articolo 4 della l.r. 26/1996, come sostituito dall’articolo 18 della presente legge.

2. [Fino al termine della presente legislatura la direzione dell’ARS è assicurata dal direttore del dipartimento di cui alla lettera a) del comma 1] [2].

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Direttore generale dell’ASUR nomina i coordinatori di area vasta.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale ridefinisce gli ambiti territoriali sociali sulla base di quanto disposto dai commi 2 e 2 bis dell’articolo 9 della l.r. 13/2003, come modificato dall’articolo 10 della presente legge.

5. In fase di prima applicazione della presente legge è fatta salva l’individuazione delle aree vaste di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 maggio 2006, n. 511.

6. Le spese per il personale dell’ARS continuano a fare carico sul Fondo sanitario regionale. Si applicano all’ARS le disposizioni concernenti le limitazioni di spesa previste per gli enti del servizio sanitario regionale.

7. Nella l.r. 13/2003 ovunque ricorre l’espressione “Azienda Ospedali Riuniti Umberto I – G.M. Lancisi – G. Salesi”, questa viene sostituita dall’espressione “Azienda ospedaliero universitaria Ospedali Riuniti Umberto I – G.M. Lancisi – G. Salesi”.

 

     Art. 21. (Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

a) i commi 2 e 3 dell’articolo 2 e la lettera g) del comma 2 dell’articolo 28 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 26 (Riordino del servizio sanitario regionale);

b) il comma 5 dell’articolo 28 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione);

c) l’articolo 18 della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale);

d) il comma 4 dell’articolo 28 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 37 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009/2011 della Regione. Legge finanziaria 2009).


[1] Comma aggiunto dall'art. 29 della L.R. 1 agosto 2011, n. 17.

[2] Comma abrogato dall'art. 18 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 45.