Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.1 assistenza sanitaria |
Data: | 22/09/2009 |
Numero: | 21 |
Sommario |
Art. 1. (Istituzione dell’Azienda ospedaliera) |
Art. 2. (Costituzione, organizzazione e funzionamento dell’Azienda ospedaliera) |
Art. 3. (Disciplina applicabile) |
Art. 4. (Disposizioni transitorie) |
§ 3.1.153 - L.R. 22 settembre 2009, n. 21.
Istituzione dell'Azienda ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord"
(B.U. 1 ottobre 2009, n. 91)
Art. 1. (Istituzione dell’Azienda ospedaliera)
1. E’ istituita l’Azienda ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord”, nell’ambito del servizio sanitario regionale, che incorpora l’Azienda ospedaliera San Salvatore di Pesaro e la struttura ospedaliera S. Croce di Fano del presidio ospedaliero dell’ASUR - Zona territoriale n. 3.
Art. 2. (Costituzione, organizzazione e funzionamento dell’Azienda ospedaliera)
1. L’Azienda di cui all’articolo 1, comma 1, è costituita ai sensi dell’articolo 3, comma 1 bis, del
2. L’atto aziendale individua le caratteristiche delle due strutture, diversificate ed integrate, che costituiscono le articolazioni organizzative dell’Azienda, definendo la loro autonomia operativa nell’ambito degli obiettivi e dei budget fissati dalla Giunta regionale.
Art. 3. (Disciplina applicabile)
1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano all’Azienda le disposizioni statali e regionali vigenti.
Art. 4. (Disposizioni transitorie)
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentiti la competente Commissione assembleare e gli enti locali interessati, stabilisce, ai sensi dell’articolo 5 della
2. Il procedimento di formazione dell’atto aziendale è disciplinato dall’articolo 5, comma 2, della
3. Entro lo stesso termine di cui al comma 1, la Giunta regionale nomina il Direttore generale della nuova Azienda ospedaliera.
4. L’Azienda ospedaliera San Salvatore di Pesaro ed i suoi organi continuano ad operare sotto il coordinamento operativo della Giunta regionale. Il Direttore generale decade dalle sue funzioni contestualmente alla nomina del Direttore generale della nuova Azienda ospedaliera.
5. Con l’adozione dell’atto aziendale da parte del Direttore generale della nuova Azienda ospedaliera, l’Azienda ospedaliera San Salvatore di Pesaro è soppressa e si intende costituita la nuova Azienda, che subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi della precedente.