§ 3.1.153 - L.R. 22 settembre 2009, n. 21.
Istituzione dell'Azienda ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord"


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:22/09/2009
Numero:21


Sommario
Art. 1.  (Istituzione dell’Azienda ospedaliera)
Art. 2.  (Costituzione, organizzazione e funzionamento dell’Azienda ospedaliera)
Art. 3.  (Disciplina applicabile)
Art. 4.  (Disposizioni transitorie)


§ 3.1.153 - L.R. 22 settembre 2009, n. 21.

Istituzione dell'Azienda ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord"

(B.U. 1 ottobre 2009, n. 91)

 

Art. 1. (Istituzione dell’Azienda ospedaliera)

1. E’ istituita l’Azienda ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord”, nell’ambito del servizio sanitario regionale, che incorpora l’Azienda ospedaliera San Salvatore di Pesaro e la struttura ospedaliera S. Croce di Fano del presidio ospedaliero dell’ASUR - Zona territoriale n. 3.

 

     Art. 2. (Costituzione, organizzazione e funzionamento dell’Azienda ospedaliera)

1. L’Azienda di cui all’articolo 1, comma 1, è costituita ai sensi dell’articolo 3, comma 1 bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421). L’atto aziendale ne disciplina, ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del servizio sanitario regionale), l’organizzazione e il funzionamento assicurando in particolare l’esercizio unitario delle funzioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, nonché il coordinamento e l’integrazione dell’attività dei servizi territoriali delle Zone di riferimento con quella dei presidi ospedalieri e degli altri soggetti erogatori pubblici e privati.

2. L’atto aziendale individua le caratteristiche delle due strutture, diversificate ed integrate, che costituiscono le articolazioni organizzative dell’Azienda, definendo la loro autonomia operativa nell’ambito degli obiettivi e dei budget fissati dalla Giunta regionale.

 

     Art. 3. (Disciplina applicabile)

1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano all’Azienda le disposizioni statali e regionali vigenti.

 

     Art. 4. (Disposizioni transitorie)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentiti la competente Commissione assembleare e gli enti locali interessati, stabilisce, ai sensi dell’articolo 5 della l.r. 13/2003, gli indirizzi e i criteri per l’elaborazione dell’atto aziendale di cui all’articolo 2 e per regolare i rapporti giuridici e patrimoniali tra la nuova Azienda ospedaliera e l’ASUR.

2. Il procedimento di formazione dell’atto aziendale è disciplinato dall’articolo 5, comma 2, della l.r. 13/2003.

3. Entro lo stesso termine di cui al comma 1, la Giunta regionale nomina il Direttore generale della nuova Azienda ospedaliera.

4. L’Azienda ospedaliera San Salvatore di Pesaro ed i suoi organi continuano ad operare sotto il coordinamento operativo della Giunta regionale. Il Direttore generale decade dalle sue funzioni contestualmente alla nomina del Direttore generale della nuova Azienda ospedaliera.

5. Con l’adozione dell’atto aziendale da parte del Direttore generale della nuova Azienda ospedaliera, l’Azienda ospedaliera San Salvatore di Pesaro è soppressa e si intende costituita la nuova Azienda, che subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi della precedente.