Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.1 assistenza sanitaria |
Data: | 01/08/2011 |
Numero: | 17 |
Sommario |
Art. 1. (Modifica dell'articolo 1 della l.r. 13/2003) |
Art. 2. (Modifica dell'articolo 2 della l.r. 13/2003) |
Art. 3. (Modifica dell'articolo 3 della l.r. 13/2003) |
Art. 4. (Modifiche dell'articolo 4 della l.r. 13/2003) |
Art. 5. (Modifica dell'articolo 5 della l.r. 13/2003) |
Art. 6. (Modifica dell'articolo 6 della l.r. 13/2003) |
Art. 7. (Modifica dell'articolo 7 della l.r. 13/2003) |
Art. 8. (Modifica dell'articolo 8 della l.r. 13/2003) |
Art. 9. (Modifica della rubrica del Capo II bis della l.r. 13/2003) |
Art. 10. (Modifiche dell'articolo 8 bis della l.r. 13/2003) |
Art. 11. (Modifica della rubrica del Capo III della l.r. 13/2003) |
Art. 12. (Sostituzione dell'articolo 9 della l.r. 13/2003) |
Art. 13. (Sostituzione dell'articolo 10 della l.r. 13/2003) |
Art. 14. (Modifiche dell'articolo 12 della l.r. 13/2003) |
Art. 15. (Modifiche dell'articolo 13 della l.r. 13/2003) |
Art. 16. (Modifica dell'articolo 14 della l.r. 13/2003) |
Art. 17. (Modifica dell'articolo 15 della l.r. 13/2003) |
Art. 18. (Modifica dell'articolo 16 della l.r. 13/2003) |
Art. 19. (Modifica dell'articolo 19 della l.r. 13/2003) |
Art. 20. (Modifica dell'articolo 20 della l.r. 13/2003) |
Art. 21. (Modifica dell'articolo 20 bis della l.r. 13/2003) |
Art. 22. (Modifica dell'articolo 22 della l.r. 13/2003) |
Art. 23. (Modifica dell'articolo 23 della l.r. 13/2003) |
Art. 24. (Modifica dell'articolo 24 della l.r. 13/2003) |
Art. 25. (Modifica dell'articolo 26 della l.r. 13/2003) |
Art. 26. (Modifica dell'articolo 26 bis della l.r. 13/2003) |
Art. 27. (Modifica dell'articolo 27 della l.r. 13/2003) |
Art. 28. (Sostituzione dell'allegato 1 alla l.r. 13/2003) |
Art. 29. (Modifiche della l.r. 26/1996 e della l.r. 17/2010) |
Art. 30. (Norme transitorie e finali) |
Art. 31. (Abrogazioni) |
§ 3.1.159 - L.R. 1 agosto 2011, n. 17.
Ulteriori modifiche della Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13: "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale", della Legge regionale 17 luglio 1996, n. 26: "Riordino del Servizio Sanitario Regionale" e modifica della legge regionale 22 novembre 2010, n. 17".
(B.U. 11 agosto 2011, n. 68)
Art. 1. (Modifica dell'articolo 1 della
1. Al comma 2 dell'articolo 1 della
Art. 2. (Modifica dell'articolo 2 della
1. Al comma 3 dell'articolo 2 della
2. All'alinea del comma 4 dell'articolo 2 della
3. Alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 2 della
Art. 3. (Modifica dell'articolo 3 della
1. All'alinea della lettera c) del comma 2 dell'articolo 3 della
2. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 3 della
"d) delimita i distretti su proposta del Direttore generale dell'ASUR e previo parere della competente commissione assembleare;".
3. Alla lettera p) del comma 2 dell'articolo 3 della
4. Dopo la lettera p) del comma 2 dell'articolo 3 della
"p bis) verifica i risultati conseguiti dai direttori generali degli enti del servizio sanitario regionale. Per tale verifica si avvale del supporto del Comitato di controllo interno e di valutazione di cui alla
Art. 4. (Modifiche dell'articolo 4 della
1. All'alinea del comma 4 dell'articolo 4 della
2. Il comma 7 dell'articolo 4 della
"7. Il compenso del Direttore generale dell'ASUR è stabilito dalla Giunta regionale entro i limiti previsti dalla normativa statale, in misura comunque inferiore al trattamento economico complessivo annuo previsto per i consiglieri regionali dell'Assemblea legislativa delle Marche. Il compenso dei direttori generali delle Aziende ospedaliere e dei direttori di area vasta, articolato per fasce omogenee in relazione ai posti letto, alla popolazione servita e all'entità del budget assegnato, è stabilito dalla Giunta regionale in misura inferiore al compenso stabilito dalla Giunta regionale medesima per il Direttore generale dell'ASUR.".
3. Il comma 8 dell'articolo 4 della
"8. Entro il mese di marzo di ciascun anno, il Direttore generale dell'ASUR verifica i risultati conseguiti dai direttori di area vasta ai fini della conferma o meno degli stessi. Il Direttore generale dell'ASUR, qualora ricorrano le circostanze di cui all'articolo 3 bis del
Art. 5. (Modifica dell'articolo 5 della
1. Al comma 2 dell'articolo 5 della
2. Al comma 3 dell'articolo 5 della
3. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 5 della
Art. 6. (Modifica dell'articolo 6 della
1. Il comma 2 dell'articolo 6 della
"2. L'atto aziendale dell'ASUR delimita la competenza territoriale dei dipartimenti distinguendoli in dipartimenti aziendali e dipartimenti di area vasta.".
2. Il comma 3 dell'articolo 6 della
"3. L'organizzazione dipartimentale riguarda, in particolare, le funzioni ospedaliere, di emergenza-urgenza, di prevenzione, di integrazione socio-sanitaria e amministrativa. I dipartimenti di prevenzione, i dipartimenti ospedalieri e i dipartimenti di salute mentale hanno competenza di area vasta.".
3. Al comma 4 dell'articolo 6 della
Art. 7. (Modifica dell'articolo 7 della
1. Alla rubrica e al comma 1 dell'articolo 7 della
Art. 8. (Modifica dell'articolo 8 della
1. Il comma 4 bis dell'articolo 8 della
"4 bis. I dipartimenti di area vasta sono costituiti da almeno un dirigente infermieristico per ogni area vasta e da almeno un dirigente per area tecnica, della riabilitazione e della prevenzione nel complesso dell'ASUR. Il numero dei dirigenti infermieristici è definito nell'atto aziendale. In ciascuna area vasta le aree non coperte dal dirigente sono rappresentate da posizioni organizzative.".
Art. 9. (Modifica della rubrica del Capo II bis della
1. Alla rubrica del Capo II bis della
Art. 10. (Modifiche dell'articolo 8 bis della
1. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 8 bis della
2. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 8 bis della
"d) propone alla Giunta regionale la nomina dei direttori di area vasta e, qualora ricorrano le circostanze di cui all'articolo 3 bis del
3. Al comma 3 dell'articolo 8 bis della
Art. 11. (Modifica della rubrica del Capo III della
1. Alla rubrica del Capo III della
Art. 12. (Sostituzione dell'articolo 9 della
1. L'articolo 9 della
"Art. 9 (Aree vaste territoriali)
1. Le aree vaste territoriali sono articolazioni dell'ASUR, i cui ambiti territoriali sono definiti nell'allegato A, aventi il compito di assicurare alla popolazione residente le prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza (LEA) e l'equo accesso ai servizi e alle funzioni di tipo sanitario, sociale e di elevata integrazione sanitaria, organizzate nel territorio. Esse provvedono, in particolare:
a) alla definizione degli obiettivi di salute secondo gli indirizzi delineati dalla pianificazione aziendale e al loro perseguimento attraverso i piani di area vasta;
b) alla gestione delle risorse umane e strumentali dei servizi sanitari di area vasta;
c) all'integrazione dei servizi sanitari con i servizi sociali;
d) al coordinamento dei servizi sanitari di area vasta relativi ai differenti livelli assistenziali (ospedale, distretto, prevenzione);
e) alla rilevazione, all'orientamento e alla valutazione della domanda socio-sanitaria, alla verifica del grado di soddisfacimento della stessa, nonché alla valutazione complessiva dei consumi;
f) alla corretta utilizzazione delle risorse assegnate;
g) alla gestione dei rapporti di informazione e collaborazione con la Conferenza di area vasta di cui all'articolo 20 bis;
h) alla negoziazione con le organizzazioni sindacali, sulla base degli indirizzi aziendali.
2. L'area vasta è unità amministrativa autonoma ai fini della contrattazione collettiva. La contrattazione è effettuata dalla delegazione trattante di area vasta.
3. I contratti decentrati integrativi sottoscritti a livello di area vasta sono definitivi.
4. Sono esercitate a livello di area vasta:
a) le funzioni concernenti l'assistenza sanitaria e socio-sanitaria individuate nell'atto aziendale;
b) le funzioni concernenti l'amministrazione del personale, comprese le procedure di reclutamento e la valutazione della dirigenza, il supporto al controllo di gestione, il rischio clinico;
c) le funzioni concernenti l'acquisizione di beni e servizi, l'esecuzione di opere e lavori, nonché la gestione dei magazzini e della logistica, delegate dal Direttore generale e le funzioni concernenti la gestione del patrimonio immobiliare con riferimento agli atti di disposizione diversi da quelli concernenti l'alienazione, la permuta e la costituzione di diritti reali.
5. Le funzioni di area vasta sono esercitate in stretto raccordo con l'attività degli altri enti del servizio sanitario regionale.
6. La Giunta regionale definisce gli ambiti territoriali sociali di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della
7. La Giunta regionale, per assicurare una maggiore integrazione socio-sanitaria, può individuare più ambiti territoriali sociali all'interno di ciascun distretto, a condizione che il costo complessivo degli apparati amministrativi non sia incrementato rispetto a quello sostenuto in caso di coincidenza tra ambito sociale e distretto.".
Art. 13. (Sostituzione dell'articolo 10 della
1. L'articolo 10 della
"Art. 10 (Direttore di area vasta)
1. Il direttore di area vasta è responsabile della gestione complessiva del relativo ambito territoriale e in particolare:
a) della programmazione, in coerenza con la pianificazione aziendale, attraverso la definizione degli obiettivi di salute e l'elaborazione del piano di area vasta;
b) del coordinamento tra le attività ospedaliere, i servizi distrettuali e le attività di prevenzione;
c) dei rapporti di informazione e collaborazione con la Conferenza di area vasta di cui all'articolo 20 bis;
d) dell'accesso ai servizi locali e aziendali attraverso un sistema integrato e finalizzato al controllo e al rispetto dei tempi d'attesa definiti a livello aziendale;
e) della gestione del budget di area vasta e della relativa negoziazione con i responsabili delle articolazioni organizzative dell'area vasta in termini di obiettivi, di attività e di risorse;
f) della valutazione epidemiologica della domanda e del suo grado di soddisfazione attraverso l'offerta di servizi;
g) dell'istituzione di un sistema organizzato per il governo clinico anche attraverso la piena utilizzazione del collegio di direzione di area vasta;
h) della nomina dei direttori di dipartimento di area vasta.
2. Il direttore di area vasta:
a) approva il piano di area vasta, in conformità con le direttive del Direttore generale dell'ASUR;
b) rappresenta l'ASUR ai fini della contrattazione decentrata integrativa;
c) è responsabile della contrattazione, dell'organizzazione e della gestione del personale;
d) nomina e presiede la delegazione di parte pubblica;
e) gestisce le relazioni sindacali.
3. Il direttore di area vasta è nominato dalla Giunta regionale tra gli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 4, comma 6, che non versino in nessuna delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 3 del
4. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il direttore di area vasta è coadiuvato dal collegio di direzione di area vasta, nonché dai coordinatori degli ambiti di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della
Art. 14. (Modifiche dell'articolo 12 della
1. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 12 della
2. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 12 della
3. Il comma 1 dell'articolo 12 della
Art. 15. (Modifiche dell'articolo 13 della
1. Al comma 1 dell'articolo 13 della
2. Alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 13 della
Art. 16. (Modifica dell'articolo 14 della
1. All'alinea e alle lettere a), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 14 della
2. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 14 della
3. Al comma 3 dell'articolo 14 della
Art. 17. (Modifica dell'articolo 15 della
1. Il comma 1 dell'articolo 15 della
"1. Il presidio ospedaliero è l'articolazione organizzativa ospedaliera dell'area vasta territoriale dotata di autonomia gestionale che aggrega funzionalmente tutti gli stabilimenti ospedalieri aventi sede nella medesima area vasta, con esclusione di quelli facenti parte delle Aziende ospedaliere di cui all'articolo 2, comma 1. Il presidio ospedaliero assicura la fornitura di prestazioni specialistiche, di ricovero e ambulatoriali, secondo le caratteristiche qualitative previste dalla programmazione regionale e i volumi di attività specificati dai piani di produzione negoziati con la direzione di area vasta.".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 15 della
"1 bis. La Giunta regionale, sentiti il Direttore generale dell'ASUR e la competente commissione assembleare, può prevedere più presidi ospedalieri nell'ambito della medesima area vasta, assicurandone l'integrazione funzionale e a condizione che le relative strutture amministrative siano dislocate in un'unica sede.".
Art. 18. (Modifica dell'articolo 16 della
1. Al comma 1 dell'articolo 16 della
Art. 19. (Modifica dell'articolo 19 della
1. Al comma 3 dell'articolo 19 della
Art. 20. (Modifica dell'articolo 20 della
1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 20 della
2. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 20 della
3. Il comma 3 dell'articolo 20 della
Art. 21. (Modifica dell'articolo 20 bis della
1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 20 bis della
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 20 bis della
"1 bis. Alle riunioni della Conferenza possono essere invitati, senza diritto di voto, i rappresentanti dell'associazionismo e delle organizzazioni sindacali confederali.".
3. Al comma 3 dell'articolo 20 bis della
Art. 22. (Modifica dell'articolo 22 della
1. Al comma 2 dell'articolo 22 della
Art. 23. (Modifica dell'articolo 23 della
1. Al comma 1 dell'articolo 23 della
Art. 24. (Modifica dell'articolo 24 della
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 24 della
"1 bis. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito l'elenco delle associazioni operanti a livello regionale impegnate nella tutela del diritto alla salute nelle attività relative alla programmazione, al controllo e alla valutazione dei servizi sanitari a livello regionale, aziendale e distrettuale. Le associazioni iscritte nell'elenco sono sentite, anche attraverso forme di consultazione on line, sugli schemi di provvedimenti previsti al comma 1 e sulla verifica dei risultati conseguiti dai provvedimenti stessi. La Giunta regionale, sentita la competente commissione assembleare, disciplina con regolamento:
a) i criteri e le modalità di iscrizione e cancellazione dall'elenco;
b) le forme e le modalità delle consultazioni delle associazioni di volontariato e di tutela dei diritti iscritte nell'elenco medesimo.".
2. All'alinea del comma 3 dell'articolo 24 della
Art. 25. (Modifica dell'articolo 26 della
1. Al comma 1 dell'articolo 26 della
2. Al comma 2 dell'articolo 26 della
Art. 26. (Modifica dell'articolo 26 bis della
1. Al comma 2 dell'articolo 26 bis della
Art. 27. (Modifica dell'articolo 27 della
1. Il comma 1 dell'articolo 27 della
"1. L'istituto della mobilità è disciplinato dalle leggi e dai CCNL vigenti, avendo a riferimento, quale ente di appartenenza del dipendente, l'area vasta."
Art. 28. (Sostituzione dell'allegato 1 alla
1. L'Allegato 1 alla
"Allegato A
Aree vaste territoriali (articolo 9)
AREA VASTA TERRITORIALE N. 1
Comuni:
Acqualagna
Apecchio
Auditore
Barchi
Belforte all'Isauro
Borgo Pace
Cagli
Cantiano
Carpegna
Cartoceto
Colbordolo
Fano
Fermignano
Fossombrone
Fratte Rosa
Frontino
Frontone
Gabicce Mare
Gradara
Isola del Piano
Lunano
Macerata Feltria
Mercatello sul Metauro
Mercatino Conca
Mombaroccio
Mondavio
Mondolfo
Monte Cerignone
Monte Porzio
Montecalvo in Foglia
Monteciccardo
Montecopiolo
Montefelcino
Montegrimano Terme
Montelabbate
Montemaggiore al Metauro
Orciano di Pesaro
Peglio
Pergola
Pesaro
Petriano
Piagge
Piandimeleto
Pietrarubbia
Piobbico
Saltara
San Costanzo
San Giorgio di Pesaro
San Lorenzo in Campo
Sant'Angelo in Lizzola
Sant'Angelo in Vado
Sant'Ippolito
Sassocorvaro
Sassofeltrio
Serra Sant'Abbondio
Serrungarina
Tavoleto
Tavullia
Urbania
Urbino
AREA VASTA TERRITORIALE N. 2
Comuni:
Agugliano
Ancona
Apiro
Arcevia
Barbara
Belvedere Ostrense
Camerano
Camerata Picena
Castelbellino
Castelcolonna
Castelfidardo
Castelleone di Suasa
Castelplanio
Cerreto d'Esi
Chiaravalle
Cingoli
Corinaldo
Cupramontana
Fabriano
Falconara Marittima
Filottrano
Genga
Jesi
Loreto
Maiolati Spontini
Mergo
Monsano
Monte San Vito
Montecarotto
Montemarciano
Monterado
Monteroberto
Morro d'Alba
Numana
Offagna
Osimo
Ostra
Ostra Vetere
Poggio San Marcello
Poggio San Vicino
Polverigi
Ripe
Rosora
San Marcello
San Paolo di Jesi
Santa Maria Nuova
Sassoferrato
Senigallia
Serra de' Conti
Serra San Quirico
Sirolo
Staffolo
AREA VASTA TERRITORIALE N. 3
Comuni:
Acquacanina
Appignano
Belforte del Chienti
Bolognola
Caldarola
Camerino
Camporotondo di Fiastrone
Castelraimondo
Castelsantangelo sul Nera
Cessapalombo
Civitanova Marche
Colmurano
Corridonia
Esanatoglia
Fiastra
Fiordimonte
Fiuminata
Gagliole
Gualdo
Loro Piceno
Macerata
Matelica
Mogliano
Monte San Giusto
Monte San Martino
Montecassiano
Montecavallo
Montecosaro
Montefano
Montelupone
Morrovalle
Muccia
Penna San Giovanni
Petriolo
Pieve Torina
Pievebovigliana
Pioraco
Pollenza
Porto Recanati
Potenza Picena
Recanati
Ripe San Ginesio
San Ginesio
San Severino Marche
Sant'Angelo in Pontano
Sarnano
Sefro
Serrapetrona
Serravalle di Chienti
Tolentino
Treia
Urbisaglia
Ussita
Visso
AREA VASTA TERRITORIALE N. 4
Comuni:
Altidona
Amandola
Belmonte Piceno
Campofilone
Falerone
Fermo
Francavilla d'Ete
Grottazzolina
Lapedona
Magliano di Tenna
Massa Fermana
Monsampietro Morico
Montappone
Monte Rinaldo
Monte San Pietrangeli
Monte Urano
Monte Vidon Combatte
Monte Vidon Corrado
Montefalcone Appennino
Montefortino
Montegiberto
Montegiorgio
Montegranaro
Monteleone di Fermo
Montelparo
Monterubbiano
Montottone
Moresco
Ortezzano
Pedaso
Petritoli
Ponzano di Fermo
Porto San Giorgio
Porto Sant'Elpidio
Rapagnano
Santa Vittoria in Matenano
Sant'Elpidio a Mare
Servigliano
Smerillo
Torre San Patrizio
AREA VASTA TERRITORIALE N. 5
Comuni:
Acquasanta Terme
Acquaviva Picena
Appignano del Tronto
Arquata del Tronto
Ascoli Piceno
Carassai
Castel di Lama
Castignano
Castorano
Colli del Tronto
Comunanza
Cossignano
Cupra Marittima
Folignano
Force
Grottammare
Maltignano
Massignano
Monsampolo del Tronto
Montalto delle Marche
Montedinove
Montefiore dell'Aso
Montegallo
Montemonaco
Monteprandone
Offida
Palmiano
Ripatransone
Roccafluvione
Rotella
San Benedetto del Tronto
Spinetoli
Venarotta".
Art. 29. (Modifiche della
1. Al comma 8 dell'articolo 4 della
2. Il comma 9 dell'articolo 4 della
"9. La Giunta regionale può autorizzare l'utilizzo, da parte dell'ARS e del dipartimento per la salute e per i servizi sociali, del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti del servizio sanitario regionale per l'espletamento dei propri compiti istituzionali. L'utilizzo è deliberato dalla Giunta regionale su proposta del direttore del dipartimento, previo parere del comitato di direzione di cui all'articolo 8 della
3. Dopo il comma 1 dell'articolo 19 della
"1 bis. Nei casi di progetti o programmi finanziati dallo Stato o dall'Unione europea, l'ARS può ricorrere all'utilizzo di contratti di lavoro flessibili di personale per lo svolgimento delle relative attività, su proposta del direttore che adotta i relativi atti e previo parere del comitato di direzione di cui all'articolo 8 della
Art. 30. (Norme transitorie e finali)
1. Il Direttore generale dell'ASUR, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, propone alla Giunta regionale la nomina dei direttori delle aree vaste. La Giunta regionale nomina i direttori medesimi entro i successivi trenta giorni.
2. La Giunta regionale individua, previo parere obbligatorio della competente commissione assembleare, i distretti entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il direttore di area vasta nomina i direttori di distretto nei successivi trenta giorni.
3. Fino alla nomina dei direttori di distretto di cui al comma 2 resta ferma l'articolazione distrettuale dell'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) esistente alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Contestualmente alle nomine di cui ai commi 1 e 2 decadono rispettivamente i direttori di zona e i direttori di distretto in carica alla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data i direttori medesimi continuano a operare in base alle norme previgenti.
5. La Giunta regionale promuove la stipula di accordi per disciplinare, fino alla costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie di area vasta e comunque non oltre il 30 aprile 2012, la partecipazione delle rappresentanze sindacali unitarie zonali alla negoziazione.
Art. 31. (Abrogazioni)
1. Sono abrogati l'articolo 8 ter e l'articolo 21 della