Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.3 enti locali |
Data: | 09/03/2015 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche all’articolo 1 della l.r. 4/2007) |
Art. 2. (Modifica all’articolo 2 della l.r. 4/2007) |
Art. 3. (Modifiche all’articolo 3 della l.r. 4/2007) |
Art. 4. (Modifiche all’articolo 4 della l.r. 4/2007) |
Art. 5. (Modifiche all’articolo 7 della l.r. 4/2007) |
Art. 6. (Modifica all’articolo 8 della l.r. 4/2007) |
Art. 7. (Modifiche all’articolo 9 della l.r. 4/2007) |
Art. 8. (Modifica all’articolo 14 della l.r. 4/2007) |
Art. 9. (Modifica all’articolo 16 della l.r. 4/2007) |
§ 2.3.48 - L.R. 9 marzo 2015, n. 8.
Modifiche alla legge regionale 10 aprile 2007, n. 4 “Disciplina del Consiglio delle autonomie locali”
(B.U. 19 marzo 2015, n. 24)
Art. 1. (Modifiche all’articolo 1 della
1. Il comma 1 dell’articolo 1 della
“1. Il Consiglio delle autonomie locali è l’organo permanente di rappresentanza istituzionale del sistema delle autonomie locali delle Marche nonché di consultazione, concertazione e di raccordo fra la Regione e gli enti locali. Esso è composto:
a) dai Presidenti delle Province;
b) dai Sindaci dei Comuni capoluogo di provincia;
c) da diciassette Sindaci in rappresentanza dei Comuni diversi da quelli indicati alla lettera b);
d) da tre Presidenti di Unione montana in rappresentanza delle Unioni montane.”.
2. Il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 1 della
Art. 2. (Modifica all’articolo 2 della
1. Al comma 1 dell’articolo 2 della
Art. 3. (Modifiche all’articolo 3 della
1. La rubrica dell’articolo 3 della
2. Al comma 1 dell’articolo 3 della
3. Al comma 3 dell’articolo 3 della
Art. 4. (Modifiche all’articolo 4 della
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 4 della
2. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 4 della
3. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 4 della
“c) nel caso dei Presidenti di Unione montana, un Assessore allo scopo designato.”.
Art. 5. (Modifiche all’articolo 7 della
1. La rubrica dell’articolo 7 della
2. Al comma 1 dell’articolo 7 della
3. Al comma 4 dell’articolo 7 della
4. Il comma 5 dell’articolo 7 della
Art. 6. (Modifica all’articolo 8 della
1. Nel secondo periodo del comma 1 dell’articolo 8 della
Art. 7. (Modifiche all’articolo 9 della
1. Al comma 1 dell’articolo 9 della
2. Al comma 4 dell’articolo 9 della
Art. 8. (Modifica all’articolo 14 della
1. Al comma 4 dell’articolo 14 della
Art. 9. (Modifica all’articolo 16 della
1. Al comma 5 dell’articolo 16 della