Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.2 enti regionali |
Data: | 16/01/1995 |
Numero: | 11 |
Sommario |
Art. 1. Finalità. |
Art. 2. Compiti. |
Art. 3. Organizzazione. |
Art. 4. Utilizzazione del personale. |
Art. 5. Norma transitoria. |
Art. 6. Dichiarazione d'urgenza. |
§ 2.2.23 - Legge Regionale 16 gennaio 1995, n. 11.
Istituzione del servizio fitosanitario regionale.
(B.U. 25 gennaio 1995, n. 4).
Art. 1. Finalità.
1. Per l'esercizio delle funzioni amministrative, trasferite dallo Stato alle Regioni ai sensi del
Art. 2. Compiti.
1. Competono al servizio fitosanitario regionale i sottoelencati compiti:
a) l'applicazione sul territorio delle direttive fitosanitarie recepite dall'ordinamento nazionale;
b) i controlli fitosanitari, anche per sondaggio, e la vigilanza sui vegetali e prodotti vegetali, oggetto della direttiva, nelle fasi di produzione e di commercializzazione e il controllo e le relative autorizzazioni per il rilascio del "passaporto delle piante";
c) la certificazione fitosanitaria per i vegetali e prodotti vegetali destinati ai paesi terzi;
d) l'effettuazione dei controlli fitosanitari nei punti di entrata del territorio nazionale;
e) la vigilanza sullo stato fitosanitario delle colture agrarie, forestali ed ornamentali, nonché dei loro prodotti e sugli esami di laboratorio del materiale vegetale;
f) la proposta di interventi di lotta obbligatoria ed il controllo sulla loro esecuzione;
f bis) la prescrizione ai proprietari dei boschi infestati da organismi nocivi ad eseguire determinati interventi di lotta fitosanitaria, anche in deroga alle vigenti prescrizioni emanate dalla Giunta regionale, fatto salvo quanto stabilito dalla normativa statale in materia di lotta fitosanitaria obbligatoria [1];
g) la raccolta e la divulgazione dei dati relativi alla presenza e alla diffusione di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali a livello regionale;
h) la registrazione dei produttori e degli importatori dei vegetali sottoposti al regime fitosanitario, nonché la tenuta del registro regionale;
i) la effettuazione di indagini sistematiche e periodiche per verificare la presenza di organismi nocivi nelle zone protette di cui all'articolo 8, lettera c), del
l) l'attività di studio e di sperimentazione di idonei mezzi di difesa contro gli organismi nocivi alle piante coltivate;
m) l'assistenza tecnica specialistica e la predisposizione dei programmi di difesa integrata delle colture finanziati dalla Regione e attuati dai consorzi fitosanitari e dalle associazioni dei produttori;
n) gli esami diagnostici di laboratorio del materiale vegetale e del terreno riscontrati infetti e/o infestati da organismi nocivi.
Art. 3. Organizzazione.
1. I compiti del servizio fitosanitario regionale sono esercitati provvisoriamente dall'ente di sviluppo nelle Marche nell'ambito delle competenze del servizio sviluppo agricolo in attesa del riordino dell'ente stesso.
2. Il consiglio di amministrazione dell'ente stabilisce l'articolazione organizzativa necessaria per l'esercizio dei compiti ai sensi e secondo le modalità di cui all'articolo 20, comma 2, della
Art. 4. Utilizzazione del personale.
1. Per l'esercizio dei compiti di cui alla presente legge sono utilizzate, quale prima dotazione organica, nell'ambito di quella dell'ente di sviluppo di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 8 della
a) n. 1 dipendente appartenente alla prima qualifica funzionale dirigenziale;
b) n. 3 dipendenti appartenenti all'ottava qualifica funzionale e già in servizio presso i recapiti di Ancona e San Benedetto del Tronto dell'osservatorio per le malattie delle piante per l'Abruzzo, il Molise e le Marche con sede a Pescara;
c) n. 7 dipendenti appartenenti alla settima qualifica funzionale che rivestono la figura professionale di istruttore direttivo in materia di divulgazione agricola di cui alla
2. L'allegato alla
(Omissis).
3. Il personale di cui al comma 1 svolge i compiti di cui all'articolo 2, assumendo la qualifica di ispettore fitosanitario ai sensi dell'articolo 34 del
Art. 5. Norma transitoria.
1. La Regione Marche provvede a comunicare alla Regione Abruzzo la risoluzione della convenzione relativa all'osservatorio per le malattie delle piante, approvata con deliberazione della giunta regionale n. 1808 del 6 aprile 1987 nei termini previsti dalla convenzione stessa.
2. Il trasferimento dei compiti già svolti dall'osservatorio di cui al comma 1 ha effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 6. Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.
[1] Lettera inserita dall'art. 36 della L.R. 23 febbraio 2005, n. 6.
[2] Vedi Errata Corrige in B.U. 6 febbraio 1995, n. 9.