Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.2 enti regionali |
Data: | 16/09/2013 |
Numero: | 28 |
Sommario |
Art. 1. (Modifica dell’articolo 2 della l.r. 9/1997) |
Art. 2. (Sostituzione dell’articolo 3 della l.r. 9/1997) |
Art. 3. (Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 9/1997) |
Art. 4. (Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 9/1997) |
Art. 5. (Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 9/1997) |
Art. 6. (Sostituzione dell’articolo 9 della l.r. 9/1997) |
Art. 7. (Sostituzione dell’articolo 12 della l.r. 9/1997) |
Art. 8. (Disposizioni finanziarie) |
Art. 9. (Norme finali e abrogazioni) |
§ 2.2.74 - L.R. 16 settembre 2013, n. 28.
Riordino dell'Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM). Modifiche alla legge regionale 14 gennaio 1997, n. 9
(B.U. 26 settembre 2013, n. 75)
Art. 1. (Modifica dell’articolo 2 della
1. Il comma 2 dell’articolo 2 della
“2. Oltre ai compiti attribuiti dalle leggi regionali di settore, l’ASSAM esercita le funzioni concernenti:
a) i servizi specialistici per il trasferimento dell’innovazione di processo e di prodotto nel settore agroalimentare e della silvicoltura;
b) i servizi di consulenza e assistenza per la certificazione di qualità dei prodotti;
c) le attività per la valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari e per la tutela della biodiversità attraverso la valorizzazione delle razze animali e delle varietà vegetali locali;
d) l’attività di sperimentazione diretta al miglioramento e allo sviluppo della produzione agricola e agroalimentare;
e) la promozione e la divulgazione dei risultati della sperimentazione di cui alla lettera d);
f) le attività di formazione, nei limiti dell’accreditamento ottenuto, anche in raccordo con il sistema regionale della formazione professionale;
g) l’individuazione di filiere strategiche per l’orientamento produttivo del settore;
h) la progettazione di livello interregionale, nazionale e comunitaria, nonché l’attivazione di reti tematiche e di parternariato al fine di accedere ai fondi comunitari;
i) il supporto all’attività della Regione derivante dalla partecipazione alla Rete delle Regioni europee “OGM free”;
l) la valutazione economica dei progetti in materia agroalimentare;
m) la gestione dei vivai forestali e del Centro sperimentale per la tartuficoltura della Regione;
n) le attività di analisi chimico-fisiche e sensoriali per la caratterizzazione e la valorizzazione qualitativa agroalimentare e la tutela agroambientale;
o) le attività di controllo tecnico e di vigilanza sui prodotti e sui processi produttivi agricoli e agroalimentari;
p) la raccolta e l’elaborazione dei dati meteorologici a supporto delle imprese agricole, in sinergia con il servizio meteorologico della protezione civile;
q) la ricerca applicata e la sperimentazione di prodotti e servizi in agricoltura, utili allo sviluppo della “green economy”.”.
Art. 2. (Sostituzione dell’articolo 3 della
1. L’articolo 3 della
1. Sono organi dell’ASSAM:
a) il direttore;
b) il revisore unico.
Art. 3. (Sostituzione dell’articolo 4 della
1. L’articolo 4 della
“Art. 4 (Direttore)
1. Il direttore dell’ASSAM è nominato dalla Giunta regionale, per la durata della legislatura regionale, tra i dirigenti della Regione e degli enti da essa dipendenti, tenendo conto del curriculum professionale, della formazione culturale e dei risultati conseguiti nei precedenti incarichi.
2. In caso di conferimento dell’incarico di cui al comma 1 a un dirigente della Giunta regionale, lo stesso dirigente mantiene, senza remunerazione aggiuntiva, anche la direzione di una struttura dirigenziale della medesima Giunta regionale.
3. Il conferimento dell’incarico di cui al comma 1 a un dirigente di altro ente dipendente comporta il collocamento in aspettativa senza assegni dello stesso dirigente, con riconoscimento dell’anzianità di servizio per la durata dell’incarico.
4. Per quanto non previsto dalla presente legge, al direttore si applicano le disposizioni della
Art. 4. (Sostituzione dell'articolo 5 della
1. L’articolo 5 della
“Art. 5 (Attribuzioni del direttore)
1. Il direttore:
a) ha la rappresentanza legale dell'ASSAM;
b) predispone il programma annuale di attività, di cui all'articolo 13, i bilanci preventivi e consuntivi, la relazione di gestione e la relazione sull'attuazione del programma;
c) predispone il regolamento di organizzazione dell'ASSAM ivi compresa la determinazione dell'organico del personale, il regolamento di amministrazione e contabile;
d) sovrintende all'amministrazione dell'ASSAM, definisce gli obiettivi e gli interventi da attuare, indica le priorità ed emana le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione.
2. In caso di assenza o di impedimento del direttore, le funzioni di ordinaria amministrazione sono espletate dal vicedirettore, scelto dal direttore medesimo tra i dirigenti dell’ASSAM.”.
Art. 5. (Sostituzione dell'articolo 6 della
1. L’articolo 6 della
“Art. 6 (Revisore unico)
1. Il revisore unico è nominato dalla Giunta regionale, per la durata della legislatura regionale, tra gli iscritti nel registro di cui al
Art. 6. (Sostituzione dell’articolo 9 della
1. L’articolo 9 della
“Art. 9 (Trattamento economico del direttore e indennità del revisore unico)
1. Il trattamento economico omnicomprensivo spettante al direttore è stabilito dalla Giunta regionale, tenendo conto delle dimensioni organizzative, delle competenze e delle risorse finanziarie, umane e strumentali dell’ASSAM e comunque in misura non superiore a quello previsto per i dirigenti regionali.
2. Il trattamento economico di cui al comma 1, in caso di incarico conferito a dirigente della Giunta regionale, tiene altresì conto della direzione di una struttura della Giunta regionale medesima.
3. Al revisore unico è corrisposta un’indennità mensile lorda pari al quindici per cento del compenso spettante al direttore.”.
Art. 7. (Sostituzione dell’articolo 12 della
1. L’articolo 12 della
“Art. 12 (Personale)
1. L’ASSAM dispone di una dotazione organica propria, determinata sulla base dei criteri fissati dalla Giunta regionale. I posti della dotazione organica sono coperti da personale proprio nonché dal personale assegnato ai sensi dell’articolo 21.
2. L’assunzione di personale da parte dell’ASSAM avviene con contratto individuale di lavoro:
a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3 dell’articolo 35 del
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le posizioni contrattuali ed i profili professionali per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.
3. Il rapporto di lavoro del personale proprio dell’ASSAM è disciplinato dal contratto collettivo di settore. In alternativa, nei confronti dello stesso personale può trovare applicazione, previo accordo sia con le organizzazioni sindacali di categoria che del comparto Regioni e Autonomie locali, il contratto collettivo del comparto di pubblico impiego applicato al personale di cui all’articolo 21. Il relativo costo è a carico dell’ASSAM.
4. La contrattazione decentrata integrativa è effettuata dall’ASSAM secondo le disponibilità del proprio bilancio e sulla base delle direttive impartite dalla Giunta regionale.
5. La gestione del personale può essere svolta dalla struttura organizzativa regionale competente in materia, previa stipulazione di apposita convenzione non onerosa, a condizione che l’ASSAM non disponga di strutture organizzative operanti in tale materia.”.
Art. 8. (Disposizioni finanziarie)
1. Alle spese derivanti dalla
a) per euro 3.126.843 mediante impiego delle somme autorizzate per il finanziamento della
b) per euro 502.000 mediante impiego delle somme autorizzate nella tabella C della
2. Per gli anni successivi l’entità della spesa sarà stabilita con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.
3. Ai fini della gestione la Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al Programma operativo annuale (POA) per l’anno 2013.
Art. 9. (Norme finali e abrogazioni)
1. Gli organi e il direttore generale dell’ASSAM in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad esercitare le loro funzioni fino alla cessazione dei relativi incarichi.
2. Le norme relative agli organi e al direttore generale dell’ASSAM abrogate, modificate o sostituite dalla presente legge continuano ad applicarsi fino alla cessazione degli organi ai sensi del comma 1.
3. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell’articolo 2, gli articoli 7 e 11 e i commi 1, 2, 3 e 4 dell’articolo 25 della