Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.2 enti regionali |
Data: | 03/05/1982 |
Numero: | 14 |
Sommario |
Art. 1. In attuazione del regolamento CEE n. 270/79 relativo allo sviluppo della divulgazione agricola in Italia è costituito, secondo l'allegato statuto che forma parte integrante della presente legge, [...] |
Art. 2. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 1982 la spesa di L. 25.000.000. |
Art. 3. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione. |
§ 2.2.5 - Legge Regionale del 3 maggio 1982 n. 14.
Costituzione del consorzio interregionale tra le Regioni Lazio, Marche, Toscana e Umbria per la formazione dei divulgatori agricoli in attuazione del regolamento del Consiglio delle Comunità Economiche Europee del 6 febbraio 1979, n. 270.
In attuazione del regolamento CEE n. 270/79 relativo allo sviluppo della divulgazione agricola in Italia è costituito, secondo l'allegato statuto che forma parte integrante della presente legge, il consorzio tra le regioni Lazio, Marche, Toscana e Umbria che assume i compiti e le funzioni di "Centro Interregionale per la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento dei divulgatori agricoli".
Eventuali modifiche al predetto statuto sono approvate con legge regionale.
Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 1982 la spesa di L. 25.000.000.
Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del precedente comma sono iscritte ai sensi dell'art. 59 - terzo comma - della
Le somme occorrenti per gli anni successivi saranno stanziate a carico dei capitoli corrispondenti.
La copertura degli oneri di cui al primo comma è assicurata, per l'anno 1982, mediante utilizzazione dei fondi ascritti al capitolo 5100101 elenco 2 partita n. 9 - parte del bilancio 1981 utilizzati ai sensi dell'art. 59 - terzo comma - della
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.
ALLEGATO
Statuto del consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori
agricoli tra le regioni Lazio - Marche - Toscana e Umbria.
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1. Costituzione, oggetto, denominazione, sede e durata del
Consorzio.
Tra le Regioni Lazio, Marche, Toscana e Umbria di seguito denominate: "Enti", è costituito un consorzio che assume i compiti e le funzioni di centro interregionale per la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento dei divulgatori agricoli.
Il consorzio opera come strumento di attuazione del
Il consorzio viene gestito ed amministrato, secondo le disposizioni del presente Statuto e secondo regolamenti interni deliberati dal consiglio generale.
Il consorzio è denominato: "Consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli C.I.F.D.A." ed ha sede legale in Foligno, località S. Eraclio, (provincia di Perugia).
Il consorzio ha la durata di venti anni.
Articolo 2. Scopi del consorzio.
Il consorzio, nell'ambito delle direttive stabilite a livello di comitato interregionale persegue, senza fini speculativi, le seguenti finalità:
- la formazione, l'aggiornamento ed il perfezionamento dei divulgatori polivalenti, specializzati e del personale direttivo in materia di divulgazione, da inserire in servizi di divulgazione;
- l'aggiornamento e il perfezionamento di divulgatori già in servizio presso gli enti consorziati, gli enti locali, gli enti di sviluppo nonché presso:
a) associazioni di assistenza intera-aziendali;
b) associazioni di produttori;
c) organizzazioni professionali;
d) organizzazioni cooperative agricole;
e) altri enti ed istituzioni operanti in agricoltura;
- ogni altro compito interessante la divulgazione agricola affidatagli dal "Comitato interregionale per lo sviluppo della divulgazione agricola" di cui al
A tal fine il consorzio:
a) formula il programma annuale di attività da sottoporre all'approvazione del "Comitato interregionale per lo sviluppo della divulgazione agricola", sulla base di un'analisi delle esigenze di formazione espresse dagli enti consorziati;
b) progetta ed attua le singole iniziative in programma, in stretto collegamento con i servizi di divulgazione degli enti consorziati, con il contributo delle università e dei centri di ricerca anche esteri;
c) valuta le iniziative e le sperimentazioni didattiche, anche attraverso incontri periodici con i divulgatori e responsabili dei servizi di divulgazione;
d) concorre, con gli enti consorziati, alla attività di studio e alla verifica dell'idoneità delle tecniche di divulgazione;
e) adotta, nell'ambito dei criteri definiti in sede di comitato interregionale e tenuto conto dei profili professionali previsti dagli enti consorziati, indirizzi uniformi per la selezione dei partecipanti ai corsi dei formatori e la scelta dell'altro personale docente, che potrà provenire anche dall'estero, impiegato dal consorzio interregionale;
f) definisce l'eventuale articolazione territoriale e funzionale delle attività del consorzio con particolare riferimento ai corsi di specializzazione e i periodi di stages;
g) assume ogni altra iniziativa necessaria alla realizzazione delle attività formative e alla raccolta di una documentazione specializzata sulla divulgazione e informazione agricola.
Il consorzio può provvedere altresì, su iniziativa degli enti consorziati interessati, allo svolgimento di attività formative collegate a quelle di cui al precedente comma e altre concernenti l'applicazione delle direttive comunitarie socio-strutturali, con particolare riferimento a corsi per informatori socio-economici.
Articolo 3. Strutture.
Per lo svolgimento dei compiti istituzionali il consorzio utilizza, sulla base di specifica convenzione, principalmente le strutture ed i servizi del centro di addestramento professionale agricolo "Francesco Mancini" con sede in S. Eraclio - Foligno (PG) - ed eventuali altre strutture ubicate nel territorio degli enti consorziati.
Titolo II
ORGANI ISTITUZIONALI
Articolo 4. Organi del consorzio.
Gli organi sociali del consorzio sono:
a) il consiglio generale;
b) il comitato direttivo;
c) il presidente del consorzio;
d) il collegio dei revisori dei conti.
Articolo 5. Composizione e funzionamento del consiglio generale. Il consiglio generale è composto da:
a) tre rappresentanti di ciascun ente consorziato, cioé:
- dagli assessori pro-tempore competenti in materia di agricoltura e di formazione professionale o, in caso di assenza, da un loro delegato;
- dal funzionario responsabile della divulgazione agricola o, in caso di assenza, da altro esperto in divulgazione agricola;
b) un rappresentante di ciascuna delle sei organizzazioni professionali e cooperative del settore agricolo maggiormente rappresentative a livello nazionale designato dalle stesse;
c) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e foreste.
Ogni componente del consiglio generale ha diritto ad un solo voto. Di norma il consiglio generale delibera a maggioranza semplice dei votanti con prevalenza del voto del presidente in caso di parità; per le deliberazioni concernenti i regolamenti interni è necessaria la maggioranza dei due terzi dei votanti.
Il consiglio generale si riunisce almeno due volte l'anno per deliberare sui bilanci. Si riunisce, altresì, ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno.
Il presidente è tenuto a convocare senza indugi il consiglio generale allorché gliene sia fatta richiesta scritta, con l'indicazione delle materie da trattare, da parte del collegio dei revisori dei conti o da almeno la metà dei componenti il consiglio stesso.
Le riunioni del consiglio generale sono valide con la presenza dei due terzi dei suoi componenti.
Il consiglio generale dura in carica tre anni.
Articolo 6. Compiti del consiglio generale.
Il consiglio generale definisce le linee programmatiche e gli indirizzi generali dell'attività del consorzio.
Rientrano nella competenza del consiglio generale:
- l'elezione del presidente e del vice presidente;
- l'elezione del comitato direttivo;
- la nomina dei revisori dei conti di sua spettanza;
- l'elezione del presidente del collegio dei revisori dei conti;
- l'approvazione dei programmi di attività del consorzio;
- l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi;
- l'approvazione dei regolamenti interni;
- l'organizzazione della struttura operativa, costituita da personale posto a disposizione dalle regioni, tra il quale è nominato il direttore - coordinatore.
Il consiglio generale delibera, inoltre, su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal presidente del consorzio.
Articolo 7. Composizione, durata e funzionamento del comitato direttivo.
Il comitato direttivo è composto da:
a) il presidente del consorzio;
b) tre membri eletti dal consiglio generale tra i rappresentanti degli enti consorziati;
c) due membri eletti dal consiglio generale tra i rappresentanti delle organizzazioni professionali e cooperative.
Il presidente del consorzio è anche presidente del comitato.
Il comitato dura in carica tre anni.
Le riunioni del comitato sono valide con la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti.
Ogni componente del comitato dispone di un solo voto.
Articolo 8. Compiti del comitato direttivo.
Al comitato direttivo spetta la gestione del consorzio e, in particolare, deliberare sugli atti e contratti comunque rientranti negli scopi del consorzio, fatta eccezione di quelli che per legge o in forza del presente statuto sono riservati al consiglio generale.
Articolo 9. Presidente del consorzio.
Il presidente del consorzio è eletto dal consiglio generale tra i rappresentanti degli enti consorziati, a maggioranza assoluta dei componenti, e, di norma, a rotazione.
Il presidente dura in carica un anno.
Il presidente ha la rappresentanza legale e processuale del consorzio.
Il presidente può adottare, in via eccezionale e in casi di assoluta urgenza, provvedimenti di competenza del comitato direttivo necessari per garantire il funzionamento del centro, con l'obbligo di sottoporli a ratifica nella prima riunione successiva e comunque entro il trentesimo giorno dalla loro adozione.
In caso di assenza o di impedimento del presidente, le sue funzioni sono svolte dal vice presidente.
Articolo 10. Collegio dei revisori dei conti.
Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre revisori effettivi di cui due nominati dal consiglio generale e uno dal Ministero del tesoro.
Il collegio ha la durata di tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati nella carica.
I revisori dei conti devono essere invitati alle riunioni del comitato direttivo e del consiglio generale.
Articolo 11. Compiti del collegio dei revisori dei conti.
Il collegio dei revisori dei conti svolge i compiti previsti dall'art. 2403 del codice civile.
In particolare:
- controlla l'amministrazione del consorzio;
- vigila:
a) sull'osservanza delle disposizioni di legge e dei regolamenti da parte del consiglio, del comitato e del presidente;
b) sulla corrispondenza del conto consuntivo al preventivo ed alle scritture contabili e libri consortili;
- redige annualmente la relazione di competenza a commento del conto consuntivo.
Articolo 12. Indennità, compensi e rimborsi spese agli organi istituzionali.
La misura delle indennità spettanti al presidente del consorzio e ai membri del comitato direttivo e del collegio dei revisori dei conti, nonché del gettone di presenza per i componenti del consiglio generale, è stabilita d'intesa fra le regioni consorziate.
Il relativo provvedimento è adottato dalla Regione Umbria.
A tutti i partecipanti alle riunioni consortili sono dovuti il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità di missione nella misura e alle condizioni previste dall'art. 7 della
Titolo III
DISPOSIZIONI PATRIMONIALI E FINALI
Articolo 13. Esercizio finanziario.
L'esercizio finanziario del consorzio ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio di previsione di ciascun esercizio deve essere approvato entro il 15 ottobre precedente ed inviato entro dieci giorni agli enti consorziati.
Il conto consuntivo di ciascun esercizio deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo ed inviato entro i dieci giorni successivi agli enti consorziati. Eventuali avanzi di gestione saranno trasferiti al fondo comune di cui al successivo art. 14. I contratti concernenti direttamente l'applicazione del Regolamento CEE n. 270/79 non potranno creare impegni né avere durata che ecceda quella del regolamento stesso.
Articolo 14. Fondo comune, entrate del consorzio.
Il consorzio costituisce un fondo comune con le quote di adesione degli enti consorziati dell'importo di L. 25.000.000 ciascuna, alimentato da eventuali contributi destinati a detto fondo da parte dello Stato e di altri enti pubblici nonché dagli avanzi di gestione.
L'utilizzo del fondo comune sarà disciplinato con regolamento interno.
Il consorzio provvede alla sua attività con:
- i contributi dello stato e della C.E.E. assegnati per lo svolgimento annuo delle attività programmate dal consorzio;
- le rendite dei beni in proprietà o uso del consorzio;
- i corrispettivi per servizi svolti su richiesta o degli enti consorziati o del comitato interregionale per la divulgazione agricola di cui al precedente art. 2;
- i finanziamenti degli enti consorziati a copertura delle maggiori spese sostenute rispetto alle entrate realizzate per il settanta per cento in proporzione all'uso che ogni consorziato fa dei servizi del consorzio, per il quindici per cento in proporzione alla popolazione attiva in agricoltura e per il quindici per cento in proporzione alla superficie agricola e forestale secondo i dati dell'ISTAT.
Le modalità ed i tempi di versamento dei finanziamenti di cui sopra sono fissati dal consiglio generale.
Articolo 15. Recessione dal consorzio.
La recessione dal consorzio ha effetto per l'ente receduto con la chiusura dell'esercizio in corso se la relativa comunicazione è notificata al consorzio almeno quattro mesi prima di detto termine.
All'ente receduto non spetta chiedere la divisione del fondo comune né la quota di competenza sullo stesso.
Al termine della prevista durata o in caso di scioglimento anticipato, il consiglio generale provvede alla nomina di un liquidatore del consorzio e ne determina le attribuzioni, i poteri ed il compenso.
Articolo 16. Prima convocazione del consiglio generale.
Alla prima convocazione del consiglio generale provvede il presidente della giunta regionale dell'Umbria.