§ 2.1.285 – L.R. 20 luglio 2006, n. 16.
Lotta al randagismo e tutela degli animali di affezione.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.1 assistenza sanitaria
Data:20/07/2006
Numero:16


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Oggetto).
Art. 3.  (Tutela dei modi di vita degli animali di affezione).
Art. 4.  (Competenze della Regione).
Art. 5.  (Competenze delle ASL).
Art. 6.  (Competenze degli enti locali).
Art. 7.  (Anagrafe canina).
Art. 8.  (Cani smarriti e rinvenuti).
Art. 9.  (Protezione dei gatti).
Art. 10.  (Interventi sanitari).
Art. 11.  (Eutanasia).
Art. 12.  (Rifugi per animali).
Art. 13.  (Cessione e affido).
Art. 14.  (Strutture per la custodia e vendita degli animali di affezione).
Art. 15.  (Autorizzazioni).
Art. 16.  (Piano degli interventi e Consulta regionale).
Art. 17.  (Controllo demografico).
Art. 18.  (Indennizzo).
Art. 19.  (Volontariato).
Art. 20.  (Controlli).
Art. 21.  (Sanzioni).
Art. 22.  (Attività di rendicontazione).
Art. 23.  (Finanziamento).
Art. 24.  (Abrogazione).


§ 2.1.285 – L.R. 20 luglio 2006, n. 16. [1]

Lotta al randagismo e tutela degli animali di affezione.

(B.U. 25 luglio 2006, n. 30 – S.O. n. 1).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione, in attuazione di quanto disposto dalla legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo) e successive modificazioni, anche al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute, il benessere e l’ambiente, promuove la prevenzione del randagismo, la protezione e la tutela degli animali di affezione e ne sancisce il diritto alla dignità di esseri viventi ed il rispetto delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche, condannando ogni tipo di maltrattamento, compreso l’abbandono.

 

     Art. 2. (Oggetto).

     1. Ai fini della presente legge per animali di affezione s’intendono quelli che stabilmente od occasionalmente convivono con l’uomo, mantenuti per compagnia e che possono svolgere attività utili all’uomo.

     2. Le disposizioni della presente legge si applicano, inoltre, agli animali appartenenti alle specie considerate d’affezione che vivono in libertà , tanto in contesti urbani che extraurbani, restando comunque esclusi gli animali selvatici ed esotici di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973).

 

     Art. 3. (Tutela dei modi di vita degli animali di affezione).

     1. I proprietari, i possessori e i detentori a qualsiasi titolo di animali di affezione sono tenuti ad assicurare ad essi condizioni di vita adeguate sotto il profilo dell’alimentazione, dell’igiene, della cura della salute e del benessere e della sanità dei luoghi di ricovero e contenimento e degli spazi di movimento, secondo le caratteristiche di specie e di razza, nel rispetto dei bisogni fisiologici ed etologici dell’animale stesso.

     2. In particolare, è vietato ai soggetti di cui al comma 1 abbandonare gli animali, infliggere ad essi maltrattamenti, alimentarli in modo improprio o insufficiente, detenerli in condizioni igienico- sanitarie non adeguate o comunque in strutture o spazi non idonei in base alle attuali conoscenze scientifiche e secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

     3. È vietato ai soggetti di cui al comma 1 esercitare la pratica dell’accattonaggio esibendo animali di età inferiore ai quattro mesi, animali comunque in stato di incuria, di denutrizione, in precarie condizioni di salute, detenuti in evidenti condizioni di maltrattamento, impossibilitati alla deambulazione o comunque sofferenti per le condizioni ambientali in cui vengono tenuti o in condizioni tali da suscitare l’altrui pietà .

     4. È vietato usare animali come premio o regalo per giochi, feste e sagre, lotterie, sottoscrizioni o altre attività .

     5. E' vietato, altresì, destinare al commercio cani o gatti di età inferiore ai sessanta giorni ed esporre nelle vetrine degli esercizi commerciali o all'esterno degli stessi tutti gli animali d'affezione di cui all'articolo 2 [2].

     5-bis. E' vietato altresì vendere animali a minorenni [3].

     6. Sono vietati spettacoli, feste, gare, manifestazioni, giochi, lotterie, sottoscrizioni a premi ed esposizioni pubbliche e private che comportino per gli animali maltrattamenti, costrizione o detenzione inadeguata in strutture anguste. In ogni caso è vietato organizzare, promuovere o assistere a combattimenti fra animali.

     7. È fatto obbligo a chi detiene animali di affezione in numero o in condizioni tali da poter costituire pericolo per la salute umana e per il benessere animale definito al comma 1, adottare misure volte a garantire le condizioni igienico ambientali di cui alla presente legge ed al regolamento di attuazione.

     8. L’addestramento deve essere impartito esclusivamente con metodi non violenti e non può imporre all’animale comportamenti contrari alla sua attitudine naturale.

     9. Il trasporto e la custodia degli animali di affezione, da chiunque e per qualunque motivo siano effettuati, devono avvenire in modo adeguato alla specie, compatibilmente con i divieti e le prescrizioni dei regolamenti vigenti in materia. I mezzi di trasporto e gli imballaggi devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie e da evitare lesioni, consentendo altresì l’ispezione, l’abbeveramento, il nutrimento e la cura degli stessi; la ventilazione e la cubatura devono essere adeguate alle condizioni di trasporto ed alla specie animale trasportata e comunque rispondenti a quanto previsto dalla vigente normativa statale e comunitaria.

     10. Le norme tecniche di applicazione del presente articolo sono definite dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 4. (Competenze della Regione).

     1. La Regione:

     a) istituisce l’anagrafe canina regionale di cui all’articolo 7;

     b) individua, sentiti i comuni, le modalità di organizzazione, funzionamento e gestione dell’anagrafe canina di cui alla lettera a) e provvede all’allestimento di un sistema informatico del dipartimento di prevenzione veterinario dell’Azienda sanitaria locale (ASL);

     c) definisce i criteri per il risanamento dei canili comunali e per la costruzione di nuovi rifugi per animali, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della legge 281/1991;

     d) redige il piano regionale di cui all’articolo 16, comma 1, in collaborazione con la Consulta regionale di cui all’articolo 16, comma 6;

     e) promuove un protocollo d’intesa con le aziende farmaceutiche, per la concessione alle strutture di ricovero pubbliche e private senza fini di lucro di agevolazioni sull’acquisto di medicinali destinati alle cure degli animali ospitati, fatte salve le norme di legge riguardanti la prescrizione, la detenzione e l’utilizzo del farmaco veterinario;

     f) costituisce la Consulta regionale di cui all’articolo 16, comma 6.

     2. Con regolamento d’attuazione, da emanarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, si stabiliscono:

     a) i requisiti strutturali e le modalità di gestione delle strutture di ricovero sanitario degli animali di affezione e dei rifugi per animali;

     b) i requisiti strutturali e le modalità di gestione delle strutture private deputate al ricovero, al pensionamento, all’allevamento o al commercio degli animali d’affezione;

     c) le procedure per il rilascio dell’autorizzazione al funzionamento, da parte del sindaco, delle strutture di cui alle lettere a) e b);

     d) le procedure per l’affidamento e la cessione degli animali ricoverati presso le strutture di cui alla lettera a);

     e) l’obbligo a chiunque gestisce strutture pubbliche o private per il ricovero di animali, anche per periodi di tempo limitato, oppure esercita l’attività di commercio o di allevamento, di tenere apposito registro vidimato dal dipartimento di prevenzione veterinario dell’ASL di appartenenza della struttura, che permetta di identificare l’animale, nonché di risalire alla sua provenienza ed alla sua eventuale destinazione finale.

     3. La Regione provvede agli indennizzi di cui all’articolo 18, comma 1, per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti ed accertate dall’ASL competente per territorio.

 

     Art. 5. (Competenze delle ASL).

     1. Le funzioni e le attività sanitarie necessarie a garantire sul territorio regionale gli interventi previsti dalla presente legge sono attribuite, secondo competenza, in ogni ASL, al dipartimento di prevenzione veterinario con specifica responsabilità , se del caso con idonea articolazione diretta da un veterinario dirigente.

     2. Ogni direttore generale di ASL adegua alle disposizioni della presente legge, ove necessario, entro un anno dall’approvazione della stessa, il proprio piano di organizzazione e funzionamento aziendale secondo le procedure previste dalla legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali).

     3. Alla competente struttura di cui al comma 1 spettano:

     a) la gestione dell’anagrafe del cane;

     b) l’organizzazione, d’intesa con i comuni, dell’attività di accalappiamento dei cani vaganti, nonché di raccolta dei gatti che vivono in libertà ai fini della loro sterilizzazione, limitatamente a quanto indicato dall’articolo 9, commi 4, 5 e 6;

     c) il censimento, d’intesa con i comuni, delle zone in cui esistono colonie feline;

     d) la stipula, d’intesa con i comuni, di accordi di collaborazione con i privati e le associazioni per la gestione delle colonie feline;

     e) gli interventi di controllo demografico della popolazione canina e felina di cui all’articolo 17;

     f) la soppressione, esclusivamente con metodi eutanasici, dei cani catturati e dei gatti raccolti, qualora ricorrano le condizioni di cui all’articolo 11, comma 1;

     g) il servizio di ricovero sanitario per l’esecuzione degli interventi di profilassi, diagnosi e terapia sugli animali di affezione, limitatamente ai cani ricoverati ed ai gatti che vivono in stato di libertà , per il tempo previsto dalla legislazione sanitaria vigente ai fini della profilassi antirabbica e per la degenza sanitaria;

     h) l’attività di vigilanza e di prevenzione e accertamento, effettuata dal personale incaricato, delle infrazioni previste dalla presente legge, ferma restando l’analoga competenza attribuita ad altri soggetti.

     4. Al direttore generale dell’ASL competono:

     a) la titolarità dei poteri sanzionatori relativi alle infrazioni amministrative previste dalla presente legge;

     b) l’emanazione del provvedimento propedeutico all’erogazione dell’indennizzo regionale di cui all’articolo 18;

     c) l’approvazione, su proposta della competente struttura di cui al comma 1, dei progetti attuativi degli interventi affidati all’ASL dal piano regionale di cui all’articolo 16, comma 1.

     5. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce, in coerenza alle norme nazionali, i requisiti e le modalità di gestione della struttura di cui al comma 1.

 

     Art. 6. (Competenze degli enti locali).

     1. Ai comuni, singoli od associati, ed alle comunità montane, ferma restando la propria autonomia, competono:

     a) la predisposizione, nell’ambito del territorio provinciale o di provincia contigua, se più vicino, delle strutture di ricovero deputate alle funzioni di canile sanitario e di canile rifugio, acquisendone la disponibilità nelle forme ritenute più opportune, anche provvedendo al risanamento dei canili comunali già esistenti e costruendo nuovi rifugi per animali, secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, della legge 281/1991. La struttura deputata alla funzione di canile sanitario è messa a disposizione della ASL competente in comodato d’uso;

     b) la prestazione del servizio di ricovero di animali d’affezione catturati o raccolti, fatta salva la facoltà per i comuni di demandare detto servizio, mediante convenzioni, ad enti pubblici, associazioni, cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) [4];

     c) l’attività di vigilanza e di prevenzione ed accertamento, effettuata dal corpo di polizia locale, delle infrazioni previste dalla presente legge;

     d) la realizzazione di campagne informative sugli obiettivi della presente legge e sulle modalità di attuazione, anche avvalendosi della collaborazione delle associazioni di cui all’articolo 19 e dei medici veterinari, e la predisposizione di sportelli per l’anagrafe canina;

     e) la collaborazione con le ASL per le funzioni di cui all’articolo 5, comma 3, lettere a) e h);

     f) la possibilità di istituire l’ufficio tutela animali ed un fondo speciale per la sterilizzazione di cani e gatti i cui proprietari versino in stato di indigenza;

     g) a stipula di convenzioni o accordi di collaborazione, di intesa con le ASL, con i privati e le associazioni per la gestione delle colonie feline.

     2. Il sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria locale:

     a) rilascia l’autorizzazione al funzionamento dei rifugi per animali, pubblici o privati, e delle altre strutture di ricovero per animali previste dalla presente legge;

     b) può disporre, in caso di maltrattamenti, che gli animali di affezione siano posti in osservazione per l’accertamento delle condizioni fisiche, anche ai fini della tutela igienicosanitaria e del benessere animale.

     3. Alle province competono l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi di qualificazione per gli operatori volontari delle associazioni di cui all’articolo 19, sulla base delle indicazioni contenute nel piano regionale di cui all’articolo 16, comma 1, ai fini dell’esercizio dell’attività di collaborazione con l’ASL e gli enti locali prevista dalla presente legge.

     4. Le province possono inoltre:

     a) promuovere lo studio, in collaborazione con la Consulta regionale di cui all’articolo 16, comma 6, della mappatura della situazione esistente, nonché la raccolta delle istanze di amministrazioni pubbliche, enti, associazioni e privati cittadini che sollecitano interventi, informazioni o coordinamenti operativi;

     b) effettuare il coordinamento delle associazioni iscritte nel registro provinciale del volontariato, ai sensi della legge regionale 16 settembre 1996, n. 28 (Promozione, riconoscimento e sviluppo dell’associazionismo);

     c) curare la prevenzione di comportamenti anti-etici, dei reati e delle violazioni di legge nei confronti degli animali e del loro ambiente mediante strumenti di promozione culturale e di vigilanza.

 

     Art. 7. (Anagrafe canina).

     1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

     a) istituisce l’anagrafe canina, consistente nel registro della popolazione canina presente sul territorio regionale, mediante la raccolta e la gestione dei dati provenienti dalle singole anagrafi canine delle ASL della Lombardia. A tale scopo la Giunta provvede all’allestimento di un sistema informativo della competente struttura delle ASL di cui all’articolo 5, comma 1, garantendo la compatibilità ed il recupero dei dati già esistenti nelle anagrafi attivate in conformità alla legge regionale 8 settembre 1987, n. 30 (Prevenzione del randagismo – Tutela degli animali e della salute pubblica) ed il necessario collegamento con il progetto Carta Regionale dei Servizi – Sistema Informativo Socio Sanitario della Regione Lombardia (CRS-SISS);

     b) individua le modalità per la gestione dell’anagrafe canina, anche mediante gli strumenti informatici regionali, garantendo il pieno coinvolgimento dei comuni e dei medici veterinari libero-professionisti, al fine di consentire la maggiore disponibilità di sportelli per l’anagrafe del cane, nonché la metodologia di identificazione, secondo la tecnica più avanzata.

     2. Il proprietario, il possessore o il detentore, anche temporaneo, ivi compreso chi ne fa commercio, è tenuto ad iscrivere all’anagrafe canina il proprio cane entro quindici giorni dall’inizio del possesso o entro trenta giorni dalla nascita e comunque prima della sua cessione a qualunque titolo [5].

     3. In caso di cessione definitiva, colui che cede il cane è tenuto a farne denuncia all’anagrafe canina entro quindici giorni dall’evento. Il nuovo proprietario è comunque tenuto ad adempiere agli obblighi di cui al comma 2.

     4. Il proprietario, il possessore o il detentore è tenuto a denunciare all’anagrafe canina la morte dell’animale ed eventuali cambiamenti di residenza entro quindici giorni dall’evento.

     5. All’atto dell’iscrizione all’anagrafe canina è eseguita l’identificazione del cane con metodologia indolore. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il sistema di identificazione dovesse risultare illeggibile, il proprietario, il possessore o il detentore è tenuto a provvedere nuovamente all’applicazione del sistema identificativo entro quindici giorni dall’accertamento.

     6. Le denunce e le registrazioni effettuate in conformità alla l.r. 30/1987 non devono essere ripetute. Per quanto riguarda i tatuaggi, si applica quanto previsto al comma 5, secondo periodo.

     6 bis. L'identificazione di cui al comma 5 è eseguita da veterinari pubblici e privati accreditati. L'identificazione da parte di soggetti diversi comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 21, comma 1, lettera l) [6].

 

     Art. 8. (Cani smarriti e rinvenuti).

     1. La scomparsa per qualsiasi causa di un cane deve essere denunciata dal proprietario, possessore o detentore entro sette giorni alla competente struttura di cui all’articolo 5, comma 1, dell’ASL del territorio o alla polizia locale del comune in cui si è verificato l’evento. L’organo che riceve la denuncia di scomparsa deve renderla contestualmente disponibile nell’anagrafe canina regionale di cui all’articolo 7.

     2. La notifica del ritrovamento del cane al proprietario, possessore o detentore comporta l’obbligo del suo ritiro entro cinque giorni e del pagamento dei costi sostenuti per la cattura, le eventuali cure ed il mantenimento. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità per la determinazione di tali costi ed i provvedimenti da assumere a carico degli inadempienti all’obbligo del ritiro, fatte salve le sanzioni e quanto previsto dalla normativa vigente.

     3. Gli animali ricoverati a qualunque titolo nelle strutture di cui agli articoli 10, 12 e 14 non possono essere destinati ad alcun tipo di sperimentazione.

     4. Chiunque rinvenga un cane vagante è tenuto a darne pronta comunicazione alla competente struttura di cui all’articolo 5, comma 1, di una ASL della Regione, anche diversa da quella in cui è avvenuto il rinvenimento, o alla polizia locale del comune in cui è avvenuto il rinvenimento, consegnandolo al più presto alla struttura o fornendo le indicazioni necessarie al suo ritiro. L’organo che riceve la segnalazione del rinvenimento deve prontamente comunicarla all’anagrafe canina regionale di cui all’articolo

     7. Il cane ritirato, se risulta accertata la competenza territoriale di una ASL diversa, può esservi trasferito con le modalità previste dalla Giunta regionale nel provvedimento di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b).

     5. Gli interventi sanitari previsti dall’articolo 10, con particolare riguardo al controllo medico-veterinario, all’identificazione e agli interventi di pronto soccorso, prestati ai cani di cui al comma 4, sono effettuati dalla competente struttura di cui all’articolo 5, comma 1, intervenuta, e sono posti a carico dell’ASL competente per territorio, con le modalità previste dalla Giunta regionale nel provvedimento di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b).

     6. I metodi di accalappiamento devono essere tali da evitare ai cani inutili sofferenze.

 

     Art. 9. (Protezione dei gatti).

     1. I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio sono protetti ed è vietato a chiunque maltrattarli o allontanarli dal loro habitat. Se il comune, d’intesa con l’ASL competente, accerta che l’allontanamento si rende inevitabile per la loro tutela o per gravi motivazioni sanitarie, individua altra idonea collocazione, compatibilmente con il rispetto delle norme igieniche. Si intende per habitat di colonia felina qualsiasi territorio o porzione di territorio, urbano e non, edificato e non, nel quale risulti vivere stabilmente una colonia felina, indipendentemente dal numero di soggetti che la compone e dal fatto che sia o no accudita dai cittadini.

     2. Per favorire i controlli sulla popolazione felina, l’ASL, d’intesa con i comuni e con la collaborazione delle associazioni di cui all’articolo 19, provvede a censire le zone in cui esistono colonie feline.

     3. I privati e le associazioni di cui all’articolo 19 possono, previa stipulazione di apposito accordo di collaborazione, richiedere al comune, d’intesa con l’ASL, la gestione delle colonie feline, per la tutela della salute e la salvaguardia delle condizioni di vita dei gatti.

     4. La cattura dei gatti che vivono in stato di libertà è consentita solo per la sterilizzazione, per le cure sanitarie necessarie al loro benessere o per l’allontanamento di cui al comma 1 ed è garantita dalla competente struttura di cui all’articolo 5, comma 1, da volontari delle associazioni di cui all’articolo 19 e dai privati di cui al comma 3.

     5. I gatti sterilizzati, identificati con apposito contrassegno o tatuaggio al padiglione auricolare, sono reimmessi nella loro colonia di provenienza e nel loro habitat originario od in un habitat idoneo identificato ai sensi del comma 1.

     6. La soppressione dei gatti che vivono in stato di libertà può avvenire solo alle condizioni e con le modalità di cui all’articolo 11.

 

     Art. 10. (Interventi sanitari).

     1. La competente struttura di cui all’articolo 5, comma 1, assicura:

     a) il controllo sanitario temporaneo dei cani e dei gatti durante il periodo di osservazione di cui all’articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria) o che si rende necessario per comprovate esigenze sanitarie;

     b) gli interventi di profilassi, diagnosi, terapia e controllo demografico previsti dalla normativa vigente o ritenuti necessari sugli animali ricoverati, nel periodo di controllo sanitario temporaneo di cui alla lettera a);

     c) gli interventi di pronto soccorso atti alla stabilizzazione di cani vaganti o gatti che vivono in libertà , ritrovati feriti o gravemente malati, anche attraverso gli interventi garantiti dalla pronta disponibilità del dipartimento di prevenzione veterinario;

     d) l’identificazione dei cani raccolti, la ricerca del proprietario e la loro restituzione;

     e) la sterilizzazione e la degenza post-operatoria dei gatti che vivono in libertà ;

     f) la sterilizzazione e degenza post-operatoria dei cani ricoverati, eseguita per l’alta finalità dell’interesse pubblico del controllo delle nascite o dei comportamenti indesiderati, che deve essere effettuata previa autorizzazione del responsabile sanitario della struttura, nelle veci del legittimo proprietario [7].

     2. Gli interventi sanitari di cui al comma 1, devono essere assicurati in adeguate strutture, a tale scopo individuate dalla competente struttura di cui all’articolo 5, comma 1, anche presso i rifugi per animali di cui all’articolo 12 [8].

 

     Art. 11. (Eutanasia).

     1. I cani, i gatti e gli altri animali di affezione ricoverati nelle strutture di cui agli articoli 10 e 12, possono essere soppressi solo se gravemente malati e incurabili, se affetti da gravi sofferenze, anche psichiche, che non assicurino il rispetto del benessere e delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche di cui all’articolo 1, o in caso di loro comprovata pericolosità .

     2. La soppressione deve essere effettuata ad opera di medici veterinari, con metodi eutanasici che non arrechino sofferenza all’animale, preceduti da idoneo trattamento anestetico.

     3. Ciascuna struttura deve tenere un apposito registro degli animali soppressi con specificata la diagnosi ed il motivo della soppressione.

 

     Art. 12. (Rifugi per animali).

     1. I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono ad ospitare nei canili rifugio di cui all’articolo 6:

     a) i cani e i gatti sequestrati dall’autorità giudiziaria ed eventualmente affidati in giudiziale custodia, qualora si configuri una ipotesi di reato per inosservanza dei divieti di cui all’articolo 3;

     b) i cani raccolti o rinvenuti vaganti, successivamente agli interventi sanitari di cui all’articolo 10;

     c) i cani e i gatti affidati dalla forza pubblica;

     d) i cani e i gatti ceduti definitivamente dal proprietario, possessore o detentore ed accettati dal comune, con la possibilità di porre a carico del cedente le spese di mantenimento, secondo quanto previsto con proprio regolamento;

     e) altri animali di affezione, compatibilmente con la recettività e le caratteristiche tecniche della struttura.

     2. I criteri per il risanamento dei canili comunali esistenti e per la costruzione dei nuovi rifugi per animali previsti dall’articolo 4, comma 1, lettera c), sono determinati dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. La gestione dei rifugi per animali può essere demandata dai comuni, previa stipulazione di convenzioni, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) o associazioni, con diritto di prelazione, a condizioni equivalenti, delle associazioni di cui all’articolo 19 [9].

     4. I rifugi sono aperti al pubblico almeno quattro giorni alla settimana, comprendendo il sabato o la domenica, con un minimo di quattro ore al giorno, per favorire la ricollocazione degli animali presso nuovi proprietari. Gli orari e i giorni di apertura devono essere esposti all’ingresso delle strutture. Gli enti protezionistici possono accedere alle predette strutture anche in altri orari concordati con i responsabili delle stesse.

     5. I gestori dei rifugi devono adottare opportune misure al fine del controllo delle nascite.

     6. I rifugi per animali devono garantire assistenza veterinaria e gli interventi di pronto soccorso e di alta specializzazione che si rendessero necessari sugli animali ospitati, anche mediante apposite convenzioni con strutture pubbliche o private.

 

     Art. 13. (Cessione e affido).

     1. I cani ricoverati presso le strutture di cui agli articoli 10, 12 e 14 devono essere identificati e identificabili.

     2. I cani ed i gatti ricoverati presso le strutture di cui agli articoli 10 e 12, d’età non inferiore ai sessanta giorni, nonché gli altri animali di affezione possono essere ceduti gratuitamente ai privati maggiorenni che diano garanzie di adeguato trattamento o alle associazioni di cui all’articolo 19.

     3. È fatto divieto di cessione o affido a coloro che abbiano riportato condanne per maltrattamenti ad animali, di cani o gatti ricoverati presso le strutture di cui agli articoli 10 e 12.

     4. La cessione gratuita dei cani ricoverati presso le strutture di cui agli articoli 10 e 12 può avvenire trascorsi sessanta giorni dal ricovero.

     5. È consentito l’affido temporaneo gratuito dei cani prima del termine di cui al comma 4, ai soggetti di cui al comma 2, con l’osservanza delle seguenti prescrizioni:

     a) deve essere decorso il periodo di osservazione previsto dall’articolo 10, comma 1, lettera a);

     b) l’affidatario non può affidare a sua volta l’animale durante il periodo di affido, senza il consenso scritto del gestore del canile affidante;

     c) l’affido temporaneo non può essere consentito a enti o a privati cittadini non residenti in Italia.

     6. Le procedure e le condizioni per la cessione e l’affido, comprendenti anche le modalità di verifica, sono disciplinate con il regolamento di cui all’articolo 4, comma 2.

 

     Art. 14. (Strutture per la custodia e vendita degli animali di affezione).

     1. Le strutture destinate al ricovero, al pensionamento temporaneo e al commercio di animali di affezione devono possedere i requisiti strutturali e gestionali previsti dal regolamento di cui all’articolo 4, comma 2.

 

     Art. 15. (Autorizzazioni).

     1. Le strutture di cui agli articoli 10, comma 2, 12 e 14 devono essere autorizzate dal sindaco, previo parere favorevole dell’ASL di pertinenza.

     2. Le modalità di presentazione della domanda, la documentazione necessaria, nonché i tempi per l’adeguamento delle strutture esistenti sono individuati dal regolamento di cui all’articolo 4, comma 2.

 

     Art. 16. (Piano degli interventi e Consulta regionale).

     1. Al fine di garantire la salute pubblica e per tutelare gli animali di affezione, la Giunta regionale, con la collaborazione tecnica della Consulta regionale di cui al comma 6 e acquisito il parere della commissione consiliare competente, approva entro centottanta giorni il piano regionale triennale degli interventi di educazione sanitaria e zoofila, di controllo demografico della popolazione animale e di prevenzione del randagismo.

     2. Sulla base dei dati risultanti dall’anagrafe canina e dal censimento delle colonie feline presenti sul territorio, nonche´ delle strutture di ricovero di cui agli articoli 10, 12 e 14, il piano regionale di cui al comma 1 prevede:

     a) i criteri per l’analisi del fenomeno dell’abbandono dei cani e della formazione di colonie urbane di gatti liberi;

     b) le risorse per l’attuazione degli interventi di cui al comma 1:

     c) i tempi di attuazione delle fasi del piano, secondo criteri di priorità , e le relative scadenze;

     d) l’individuazione dei criteri per la valutazione dell’efficacia e dell’efficienza degli interventi e per la verifica del raggiungimento degli obiettivi;

     e) le modalità di partecipazione delle associazioni di volontariato, scuole, enti locali e privati agli interventi per la verifica del raggiungimento degli obiettivi;

     f) le modalità che consentano una uniforme raccolta e diffusione dei dati;

     g) le modalità di utilizzazione della quota assegnata dallo Stato ai sensi dell’articolo 3 della legge 281/1991 e delle norme vigenti;

     h) la promozione delle iniziative di informazione di cui all’articolo 3, comma 4, lettera a), della legge 281/1991;

     i) i criteri per l’organizzazione dei corsi d’aggiornamento o di formazione professionale di cui all’articolo 3, comma 4, lettera b), della legge 281/1991.

     3. Gli interventi previsti dal piano di cui al comma 1 possono essere attuati anche tramite specifiche convenzioni fra la Regione, le ASL, le province, i comuni, l’Ufficio scolastico per la Lombardia e le associazioni di cui all’articolo 19.

     4. Le ASL inseriscono gli interventi previsti dal piano regionale di cui al comma 1 nella programmazione delle proprie attività istituzionali.

     5. Nel piano di cui al comma 1 sono privilegiati gli interventi educativi che tendono a responsabilizzare i proprietari sul controllo dell’attività riproduttiva, sul corretto mantenimento dei propri animali e sulla tutela della salute e del benessere animale.

     6. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, costituisce la Consulta regionale per la tutela degli animali di affezione e per la prevenzione del randagismo composta da:

     a) un dirigente del servizio veterinario regionale;

     b) un medico veterinario dei servizi di medicina veterinaria delle ASL;

     c) un rappresentante delle province designato dall’Unione delle province lombarde (UPL);

     d) tre rappresentanti dei comuni designati dall’Associazione regionale dei comuni lombardi (ANCI Lombardia);

     e) tre esperti designati dalle associazioni di cui all’articolo 19;

     f) un docente della facoltà di medicina veterinaria dell’Università degli studi di Milano;

     g) due medici veterinari designati dalle associazioni di categoria dei medici veterinari;

     h) un medico veterinario designato dalla Federazione regionale degli ordini provinciali dei medici veterinari;

     i) un rappresentante dell’Ufficio scolastico per la Lombardia.

 

     Art. 17. (Controllo demografico).

     1. Gli interventi per la limitazione delle nascite dei gatti che vivono in libertà sono effettuati secondo quanto previsto dall’articolo 9 e dall’articolo 2, comma 8, della legge 281/1991.

     2. I cani ricoverati presso le strutture ed i rifugi per animali previsti dagli articoli 10 e 12 possono essere sterilizzati per finalità di interesse pubblico e con le modalità di cui all’articolo 10, comma 1, lettera f), dai medici veterinari delle ASL o da medici veterinari liberi professionisti allo scopo incaricati dall’ASL o dai comuni, secondo le rispettive competenze.

 

     Art. 18. (Indennizzo).

     1. La Direzione generale sanità della Giunta regionale, previo accertamento da parte della competente struttura di cui all’articolo 5, comma 1, provvede ad indennizzare gli imprenditori agricoli per le perdite subite, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, della legge 281/1991.

     2. L’ASL determina il valore dei capi di bestiame per i quali è richiesto l’indennizzo, secondo le modalità ed i criteri previsti dalla normativa vigente.

 

     Art. 19. (Volontariato).

     1. Le associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge quadro sul volontariato), alla legge regionale 24 luglio 1993, n. 22 (Legge regionale sul volontariato) o riconosciute a livello nazionale dai competenti ministeri secondo le norme vigenti, il cui statuto indichi la protezione degli animali e dell’ambiente quale finalità , possono collaborare all’effettuazione degli interventi di educazione sanitaria e di controllo demografico della popolazione canina e dei gatti che vivono in libertà , previo accordo con l’ASL competente per territorio, o con i comuni per le rispettive competenze.

 

     Art. 20. (Controlli).

     1. Le attività di accertamento delle infrazioni previste dalla presente legge competono all’ASL ed ai comuni.

     2. Per l’esercizio delle attività di cui al comma 1, i comuni possono altresì avvalersi, mediante convenzioni, della collaborazione delle guardie volontarie delle associazioni di cui all’articolo 19 alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e degli operatori volontari appartenenti alle associazioni di cui all’articolo 19.

     3. Le province, d’intesa con le ASL, concordano le modalità operative per il rilascio delle autorizzazioni agli operatori volontari di cui all’articolo 19, a seguito del superamento di specifici esami al termine dei corsi di cui all’articolo 6, comma 3; i contenuti dei corsi vengono stabiliti dalle competenti direzioni generali regionali.

     4. Il direttore generale dell’ASL propone al Prefetto l’attribuzione della qualifica di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria al personale dell’ASL incaricato dei controlli previsti dalle norme di tutela degli animali.

 

     Art. 21. (Sanzioni).

     1. Fatte salve le ipotesi di responsabilità penale, ai contravventori della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

     a) da euro 150 a euro 900 per chi viola le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 1, 2, 3, 4, 6, primo periodo, 7, 8;

     b) da euro 500 a euro 3000 per chi viola le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 5 e comma 6, secondo periodo;

     c) da euro 25 a euro 150 per chi viola le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 9;

     d) da euro 25 a euro 150 per chi viola le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8, comma 1;

     e) da euro 150 a euro 900 per chi viola la disposizione di cui all’articolo 8, comma 2;

     f) da euro 25 a euro 150 per chi viola la disposizione di cui all’articolo 8, comma 4;

     g) da euro 50 a euro 300 per chi viola le disposizioni di cui all’articolo 9, commi 1, 4 e 6;

     h) da euro 50 a euro 300 per chi viola le disposizioni di cui all’articolo 11;

     i) da euro 50 a euro 300 per chi viola le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 5, lettera b);

     l) da euro 500 a euro 3000 per chi viola le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 6 bis, e per chi svolge le attività previste dalla legge in strutture prive dell’autorizzazione di cui all’articolo 15 [10].

     2. Le somme riscosse a seguito dell’irrogazione delle sanzioni del presente articolo sono introitate dalla Regione, attraverso le ASL e i comuni, per la realizzazione degli interventi conseguenti all’attuazione della presente legge.

 

     Art. 22. (Attività di rendicontazione).

     1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale del l’attuazione della legge e dei risultati da essa ottenuti nel contrastare il randagismo ed i maltrattamenti degli animali d’affezione in Lombardia.

     2. A tal fine la Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente una relazione triennale che contenga risposte documentate ai seguenti quesiti:

     a) quali interventi sono stati realizzati e quali risultati sono stati ottenuti dagli enti cui fa carico l’attuazione della presente legge, con particolare riguardo alle attività di controllo demografico e di adeguamento delle strutture di ricovero e cura pubbliche e private;

     b) attraverso quali iniziative si è svolta l’attività di informazione e sensibilizzazione in tema di tutela degli animali e salute dei cittadini e da quali enti è stata promossa;

     c) attraverso quali modalità e con quali esiti i vari soggetti, pubblici e privati, hanno realizzato l’attività di coordinamento nell’espletamento delle funzioni loro demandate;

     d) quale è stata l’evoluzione dell’attività sanzionatoria prevista dalla legge;

     e) in che misura il fenomeno del randagismo si è manifestato nel triennio di riferimento, in termini quantitativi, tipologici e di distribuzione territoriale su base provinciale.

 

     Art. 23. (Finanziamento).

     1. Per le spese derivanti dall’attuazione degli interventi di competenza regionale di cui all’articolo 4 con esclusione delle spese per l’anagrafe canina e per il funzionamento della Consulta regionale, di competenza delle ASL di cui all’articolo 5 e di competenza degli enti locali di cui all’articolo 6, è autorizzata per l’anno 2006 la spesa complessiva di euro 4.719.381,51.

     2. Alle spese di cui al comma 1 si provvede con le apposite risorse statali stanziate, per l’esercizio finanziario 2006, ai sensi della legge 281/1991, all’UPB 5.1.3.2.262 «Prevenzione», di cui una quota del 25% per le funzioni di competenza della Regione e delle ASL e una quota del 75% per le funzioni di competenza degli enti locali.

     3. Alle spese per l’anagrafe canina di cui all’articolo 7, comma 1, si provvede mediante le risorse stanziate, per l’esercizio  finanziario 2006, all’UPB 5.1.2.2.257 «Qualità dei servizi, semplificazione dell’accesso, potenziamento della libertà di scelta e accesso alle cure».

     4. Alle spese di funzionamento della Consulta regionale prevista dall’articolo 16, comma 6, si provvede, per l’esercizio finanziario 2006 e seguenti, con le risorse stanziate annualmente all’UPB 5.1.2.2.257 «Qualità dei servizi, semplificazione dell’accesso, potenziamento della libertà di scelta e accesso alle cure»;

     5. In sede di previsione degli esercizi finanziari successivi potrà essere autorizzata la destinazione di risorse proprie regionali per l’attuazione della presente legge.

 

     Art. 24. (Abrogazione).

     1. La legge regionale 8 settembre 1987, n. 30 (Prevenzione del randagismo – Tutela degli animali e della salute pubblica) è abrogata.


[1] Abrogata dall'art. 133 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33.

[2] Comma modificato dall'art. 4 della L.R. 31 marzo 2008, n. 5 e così sostituito dall'art. 9 della L.R. 23 dicembre 2008, n. 33.

[3] Comma aggiunto dall'art. 9 della L.R. 23 dicembre 2008, n. 33.

[4] Lettera così modificata dall'art. 9 della L.R. 23 dicembre 2008, n. 33.

[5] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 31 marzo 2008, n. 5.

[6] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 31 marzo 2008, n. 5.

[7] Lettera così modificata dall'art. 9 della L.R. 23 dicembre 2008, n. 33.

[8] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 23 dicembre 2008, n. 33.

[9] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 23 dicembre 2008, n. 33.

[10] Lettera così modificata dall'art. 4 della L.R. 31 marzo 2008, n. 5.