§ 5.2.70 - L.R. 15 dicembre 1999, n. 24.
Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1999 ed al bilancio pluriennale 1999/2001 con modifiche di leggi regionali - IV provvedimento di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 bilancio, contabilità, procedure di spesa
Data:15/12/1999
Numero:24


Sommario
Art. 1.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 2.  (Disposizioni non finanziarie).
Art. 3.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 5.2.70 - L.R. 15 dicembre 1999, n. 24. [1]

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1999 ed al bilancio pluriennale 1999/2001 con modifiche di leggi regionali - IV provvedimento di variazione.

(B.U. 16 dicembre 1999, n. 50 - 1° suppl. ord.).

 

Art. 1. (Disposizioni finanziarie).

     1. In relazione alle determinazioni stimate in via presuntiva per l'anno 1999 da parte del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica dell'eccedenza dell'Irap regionale trasferita a favore del fondo di compensazione interregionale di cui all'art. 42, comma 2 del d.lgs. 446/97, al netto delle quote di spettanza a titolo di fondo perequativo, pari a lire 27.000.000.000 per il 1999 e da riversare in apposito capitolo di entrata del bilancio regionale, allo stato previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1999 sono autorizzati i seguenti adeguamenti:

     a) un decremento di L. 3.892.000.000.000, di competenza e di cassa, al capitolo 1.1.4557 "Imposta regionale sulle attività produttive";

     b) un incremento di L. 50.000.000.000, di competenza e di cassa, al capitolo 1.1.4560 "Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche";

     c) un incremento di L. 3.474.269.320.000, di competenza e di cassa, al capitolo 1.2.4559 "Quota integrativa del fondo sanitario nazionale di parte corrente";

     d) un incremento di L. 24.000.000.000, di competenza e di cassa, al capitolo 5.4.1.1.4566 "Rimborso allo Stato delle minori entrate conseguenti all'abolizione dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese";

     e) l'istituzione di un capitolo di spesa con la dotazione finanziaria, di competenza e di cassa, di L. 24.000.000.000 per il rimborso allo Stato del nuovo importo rideterminato dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese relativamente al 1998;

     f) un decremento di L. 145.200.000, di competenza e di cassa, al capitolo 5.4.1.1.4565 "Rimborso allo Stato per i costi di gestione dell'Irap";

     g) un decremento di L. 50.148.316.690, di competenza e di cassa, al capitolo 1.3.1.1.4567 "Compartecipazione dell'Irap a favore dei comuni e province";

     h) l'istituzione di un capitolo di spesa con la dotazione finanziaria, di competenza e di cassa, di L. 52.137.927.070 per la compartecipazione all'Irap a favore dei comuni e delle province relativamente al 1998;

     i) un decremento di L. 444.575.090.380, di competenza e di cassa, al capitolo 5.4.1.1.4568 "Riversamento delle eccedenze dell'Irap per il fondo interregionale";

     j) l'istituzione di un capitolo di entrata e uno di spesa ciascuno con la dotazione finanziaria, di competenza e di cassa, di L. 27.000.000.000, per le spettanze della Regione a titolo di fondo perequativo determinate in applicazione dell'art. 3, commi 2 e 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, secondo quanto disposto dall'art. 41, comma 1 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

     2. Le risorse resesi disponibili per l'esercizio finanziario 1999 in seguito agli adeguamenti disposti ai sensi del precedente comma sono pari a lire 27.000.000.000 di competenza e di cassa.

     3. In relazione a quanto disposto dall'art. 3, comma 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e dalla allegata tabella B in merito alla cessazione dei finanziamenti statali in favore delle Regioni previsti, tra le altre, dalla legge n. 122/89 in materia di parcheggi, è autorizzata per gli anni dal 1999 al 2010 la spesa complessiva di L. 6.004.656.000 di cui L. 300.232.800 per il 1999, L. 600.465.600 per ciascuno degli anni dal 2000 al 2009 e L. 300.232.800 per il 2010, per il subentro della regione nell'erogazione del contributo ai comuni in conto ammortamento dei mutui contratti in materia di parcheggi.

     4. All'onere di cui al precedente comma, pari a L. 300.232.800 di competenza e di cassa, per l'esercizio finanziario 1999, si provvede con quota parte delle somme resesi disponibili di cui al comma 2; all'onere di L. 600.465.600 per ciascuno degli anni 2000 e 2001 si provvede mediante riduzione per pari importo della dotazione finanziaria del capitolo 5.3.2.2.735 "Fondo per la riassegnazione dei residui perenti di spese proprie per l'attuazione di programmi di sviluppo".

     5. In conseguenza di quanto disposto dal comma 3 la descrizione del capitolo 4.1.2.2.4126 "Contributi quindicennali in conto ammortamento per i mutui contratti per la realizzazione di parcheggi nella generalità dei comuni - limite di impegno 1989 - decorrenza nel bilancio regionale 1994/2003" è così modificata: "Contributi in conto ammortamento per i mutui contratti per la realizzazione di parcheggi nella generalità dei comuni".

     6. Per interessi di ritardato pagamento di lavori già effettuati sul torrente Terraggio e sulla Val Pola, in attuazione delle leggi 470/87 e 159/88, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di L. 686.363.452.

     7. All'onere di L. 686.363.452 di cui al precedente comma si provvede con quota parte delle somme resesi disponibili di cui al comma 2.

     8. In attuazione di quanto disposto dall'art. 57 del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di L. 30.000.000 per le opere di risanamento e di riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici, utilizzando all'uopo i proventi delle sanzioni amministrative previste dal medesimo d.lgs. n. 152.

     9. In deroga all'art. 70, comma 3 della l.r. n. 34/1978, qualora entro il termine dell'esercizio nel corso del quale sono stati stanziati i fondi relativi al capitolo da istituire ai sensi del precedente comma 8, non sia possibile far luogo in tutto o in parte all'impegno delle spese, le stesse possono essere iscritte alla competenza dell'esercizio immediatamente successivo in tutto o per le parti residuali; in tal caso si applicano le disposizioni e le procedure previste dall'art. 50 della l.r. 34/78 e successive modificazioni ed integrazioni.

     10. Gli impegni sul capitolo 4.3.2.2.5096 "Interventi di risanamento e di riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici", istituito in attuazione del precedente comma, sono subordinati all'accertamento di pari importo sul corrispondente capitolo di entrata 3.5.5095 "Introito delle sanzioni amministrative previste dal d.lgs. 152/1999".

     11. In relazione ai provvedimenti adottati e a quelli da adottarsi entro il 31 dicembre 1999 dalla Direzione Generale Formazione Professionale per il recupero, in caso di mancato o parziale utilizzo, delle somme relative ai corsi di formazione professionale cofinanziati con risorse regionali, al fine di facilitare la realizzazione dei programmi comunitari, è autorizzato per l'esercizio finanziario 1999, per complessive L. 2.299.838.000 l'accertamento e la riscossione sul capitolo di entrata 3.4.252 "Rimborsi e recuperi vari" ed è altresì adeguato l'incremento dello stanziamento dei seguenti capitoli di spesa per il corrispondente importo indicato:

     - 2.5.1.1.4301 "Programmi operativi di formazione professionale relativi all'obiettivo 2 del FSE - cofinanziamento regionale" - per L. 12.758.000;

     - 2.5.1.1.4316 "Programmi operativi di formazione professionale relativi all'obiettivo 3 del FSE cofinanziamento regionale" per L. 1.883.947.000;

     - 2.5.1.1.4317 "Programmi operativi di formazione professionale relativi all'obiettivo 4 del FSE cofinanziamento regionale" per L. 360.510.000;

     - 2.5.1.1.4318 "Programmi operativi di formazione professionale relativi all'obiettivo 5b del FSE cofinanziamento regionale" per L. 42.623.000;

     gli impegni su tali capitoli di spesa sono subordinati all'accertamento del corrispondente importo sul capitolo di entrata 3.4.252; il pagamento delle somme impegnate su tali capitoli è subordinato all'effettiva e corrispondente riscossione ai sensi di quanto disposto dal presente comma.

     12. Per le funzioni delegate in materia di indennità compensative, in attuazione dell'art. 4, comma 4, lett. a) della l.r. 4 luglio 1998, n. 11 "Riordino delle competenze regionali e conferimento di funzioni in materia di agricoltura" è istituito nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1999 e bilancio pluriennale 1999/2001 il capitolo in conto capitale 3.2.4.2.5101 "Spese per le funzioni delegate in materia di indennità compensative".

     13. La decorrenza delle rate di ammortamento dei mutui autorizzati con l'articolo unico, comma 8 della l.r. 22 gennaio 1999, n. 4 e con l'art. 3, comma 2 della l.r. 14 agosto 1999, n. 19, già prevista alla data non anteriore al 1° ottobre 1999 dall'art. 3, commi 3 e 6 della stessa l.r. 19/99, è posticipata al 1° dicembre 1999. In seguito alla variazione della decorrenza disposta dal presente comma si rende disponibile per l'esercizio finanziario 1999 un risparmio di risorse sul capitolo 5.1.1.1.541 "Spese per il pagamento della quota interessi di ammortamento dei mutui" per L. 11.000.000.000 e sul capitolo 5.1.1.1.668 "Spese per il pagamento della quota capitale di ammortamento dei mutui" per L. 18.000.000.000.

     14. In relazione alle spettanze richieste dall'Istituto Bancario San Paolo di Torino relative alle due semestralità della rata di ammortamento dell'annualità 1989, relativamente al mutuo di cui all'art. 7 della l.r. 32/85, la cui decorrenza è stata posticipata all'1 gennaio 1990 con decreto n. 20322 del 18 dicembre 1990, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di L. 75.000.000.

     15. All'onere di L. 75.000.000 per l'esercizio finanziario 1999 di cui al precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione per pari importo della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 5.3.2.1.544 "Fondo per la riassegnazione dei residui perenti di spese proprie per l'esercizio di funzioni normali".

     16. E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 4.162.224.000 per le finalità di cui alla l.r. 27 dicembre 1993, n. 46 "Rinnovo parco autobus del servizio di trasporto pubblico locale di linee interurbane" utilizzando all'uopo il corrispondente importo accertato per l'esercizio finanziario 1999 sul capitolo 4.3.3727 del bilancio regionale.

     17. Per il finanziamento del progetto "Fiera di Cremona" da adottare con le procedure previste dalla l.r. 28 ottobre 1996, n. 31 "Norme concernenti la disciplina del fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale. Sostituzione dell'art. 5 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di L. 3.000.000.000.

     18. All'onere di L. 3.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1999 di cui al precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione per pari importo della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 5.3.2.1.544 "Fondo per la riassegnazione dei residui perenti di spese proprie per l'esercizio di funzioni normali".

     19. [Allo scopo di sovvenire alle particolari necessità di protezione sociale degli invalidi del lavoro si ricomprende tra i beneficiari di contributo regionale rivolto a tale obiettivo di cui alla l.r. 9 agosto 1993, n. 24, l'Unione Nazionale mutilati per servizio, ente morale istituito con decreto del Capo Provvisorio dello Stato n. 650 del 24 giugno 1947, al quale la Regione Lombardia concede un contributo annuale indicizzato di 200 milioni di lire a decorrere dall'esercizio finanziario 1999] [2].

     20. [Le finalità e le modalità di erogazione del contributo di cui al precedente comma sono conformi a quelle stabilite rispettivamente dall'art. 1, secondo comma, e dall'art. 2 della l.r. 24/93] [3].

     21. [L'ente beneficiario di cui al comma 19 deve operare in conformità agli obiettivi fissati dall'art. 3 della l.r. 24/93, e deve rendere il programma dettagliato delle attività e la relazione sullo stato di relativa attuazione in conformità a quanto stabilito dall'art. 4 della l.r. 24/93] [4].

     22. [Agli oneri derivanti da quanto previsto dal comma 19 pari a L. 200.000.000 si provvede con le disponibilità del capitolo 2.2.2.1.3434 e per L. 85.669.000 mediante utilizzo del "Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi" iscritto al capitolo 5.2.1.1.546 del bilancio 1999, utilizzando all'uopo quota parte dell'accantonamento disposto alla voce 2.2.2.1.9021 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 24/93"] [5].

     23. Al fine di adeguare il fabbisogno finanziario per far fronte a spese di funzionamento, o già determinate in bilancio ai sensi dell'art. 22 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione" sono autorizzate le variazioni allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1999 come da tabella n. 1.

     24. All'onere complessivo di cui al comma precedente, pari a L. 33.141.901.791 di competenza e di cassa, per l'esercizio finanziario 1999, di cui L. 18.050.000.000 in conto capitale e L. 15.091.901.791 di parte corrente, si provvede per la parte in conto capitale con quota parte delle disponibilità in conto capitale conseguenti alle riduzioni di autorizzazioni di spesa di cui al successivo comma, e per la somma di parte corrente, quanto a L. 600.000.000 mediante utilizzo delle disponibilità di parte corrente conseguenti alle riduzioni di autorizzazioni di spesa di cui al comma successivo e quanto a L. 14.491.901.791 con quota parte delle somme resesi disponibili di cui al comma 2.

     25. Sono autorizzate per il triennio 1999/2001 le riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di spese già autorizzate da precedenti disposizioni legislative, secondo gli importi e per i capitoli di cui all'allegata tabella n. 2.

     26. Per il triennio 1999/2001 è autorizzata la spesa complessiva, relativa agli interventi di cui alla tabella n. 3, di L. 62.209.501.957, di cui L. 40.675.501.957 per il 1999, L. 6.941.000.000 per il 2000 e L. 14.593.000.000 per il 2001; le autorizzazioni di parte corrente sono di L. 21.900.000.000 per il 1999; le autorizzazioni in capitale sono di L. 18.775.501.957 per il 1999, di L. 6.941.000.000 per il 2000 e di L. 14.593.000.000 per il 2001.

     27. Alla copertura dell'onere complessivo di Lire 40.675.501.957 per competenza e cassa delle spese autorizzate per il 1999 di cui L. 21.900.000.000 di parte corrente e L. 18.775.501.957 in capitale, si provvede per la somma in capitale quanto a L. 18.000.000.000 con le disponibilità in conto capitale di cui al comma 13 e quanto alle rimanenti somme di L. 775.501.957 in capitale e L. 21.900.000.000 di parte corrente, quanto a L. 11.521.501.957, con le rimanenti disponibilità di cui al comma 2, quanto a L. 11.000.000.000 con le disponibilità di parte corrente di cui al comma 13 e quanto a L. 154.000.000 con la residua quota parte delle disponibilità in capitale conseguenti alle riduzioni di autorizzazioni di spesa di cui al comma 25.

     28. Alle maggiori spese in conto capitale previste per gli anni 2000 e 2001 di cui al comma 26 di L. 6.941.000.000 per il 2000 e L. 14.593.000.000 per il 2001 si provvede mediante utilizzo per pari importo delle disponibilità in capitale conseguenti alle riduzioni di autorizzazioni di spesa di cui al comma 25.

     29. Allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1999 sono apportate le seguenti variazioni:

 

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.1.4557 "Imposta regionale sulle attività produttive" è ridotta di L. 3.892.000.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.1.4560 "Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche" è incrementata di L. 50.000.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.2.4559 "Quota integrativa del fondo sanitario nazionale di parte corrente" è incrementata di L. 3.474.269.320.000;

     - al titolo 3, categoria 4 è istituito il capitolo 3.4.5094 "Fondo perequativo" con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 27.000.000.000;

     - al titolo 3, categoria 5, è istituito il capitolo 3.5.5095 "Introito delle sanzioni amministrative previste dal d.lgs. 152/1999" con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 30.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.4.252 "Rimborsi e recuperi vari" è incrementata di L. 2.299.838.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.3.3727 "Rimborso contributi per l'acquisto di veicoli adibiti al trasporto pubblico locale di persone in servizio extraurbano di linea" è incrementata di L. 4.162.224.000.

 

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 5.4.1.1.4566 "Rimborso allo Stato delle minori entrate conseguenti all'abolizione dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese" è incrementata di L. 24.000.000.000;

     - all'ambito 5, settore 4, obiettivo 1 è istituito il capitolo 5.4.1.1.5097 "Rimborso allo Stato dell'importo rideterminato dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese relativo ad anni pregressi" con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 24.000.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 5.4.1.1.4565 "Rimborso allo Stato per i costi di gestione dell'Irap" è ridotta di L. 145.200.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.3.1.1.4567 "Compartecipazione dell'IRAP a favore dei comuni e province" è ridotta di L. 50.148.316.690;

     - all'ambito 1, settore 3, obiettivo 1 è istituito il capitolo 1.3.1.1.5098 "Compartecipazione dell'IRAP a favore dei comuni e province anni pregressi" con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 52.137.927.070;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 5.4.1.1.4568 la cui descrizione è così modificata "Riversamento delle eccedenze dell'IRAP per il fondo di compensazione interregionale" è ridotta di L. 444.575.090.380;

     - all'ambito 5, settore 4, obiettivo 1 è istituito il capitolo 5.4.1.1.5100 "Spettanze a titolo di fondo perequativo" con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 27.000.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.1.2.2.4126 "Contributi in conto ammortamento per i mutui contratti per la realizzazione di parcheggi nella generalità dei Comuni" è incrementata di L. 300.232.800;

     - all'ambito 4, settore 4, obiettivo 1 è istituito il capitolo 4.4.1.1.5099 "Oneri per interessi dovuti al ritardato pagamento di lavori già effettuati relativi agli interventi sul torrente Terraggio e sulla Val Pola" con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 686.363.452;

     - all'ambito 4, settore 3, obiettivo 2, è istituito il capitolo 4.3.2.2.5096 "Interventi di risanamento e di riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici" con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 30.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.5.1.1.4301 "Programmi operativi di formazione professionale relativi all'obiettivo 2 del FSE - cofinanziamento regionale" - è incrementata di L. 12.758.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.5.1.1.4316 "Programmi operativi di formazione professionale relativi all'obiettivo 3 del FSE cofinanziamento regionale" è incrementata di L. 1.883.947.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.5.1.1.4317 "Programmi operativi di formazione professionale relativi all'obiettivo 4 del FSE cofinanziamento regionale" è incrementata di L. 360.510.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.5.1.1.4318 "Programmi operativi di formazione professionale relativi all'obiettivo 5B del FSE cofinanziamento regionale" è incrementata di L. 42.623.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 5.1.1.1.541 "Spese per il pagamento della quota interessi di ammortamento dei mutui" è ridotta di L. 11.000.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 5.1.1.1.668 "Spese per il pagamento della quota capitale di ammortamento dei mutui" è ridotta di L. 18.000.000.000;

     - all'ambito 4, settore 1, obiettivo 4 è istituito il capitolo 4.1.4.2.5118 "Rimborso all'Istituto Bancario San Paolo di Torino dell'annualità 1989 del mutuo contratto per la concessione di contributi in annualità integrativi a cooperative edilizie a proprietà indivisa" con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 75.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.2.1.2.3732 "Reimpiego dei contributi a rimborso per l'acquisto di veicoli adibiti al trasporto pubblico locale di persone in servizio extraurbano di linea" è incrementata di L. 4.162.224.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 5.3.2.1.544 "Fondo per la riassegnazione dei residui perenti di spese proprie per l'esercizio di funzioni normali" è ridotta di L. 3.075.000.000;

     - all'ambito 3, settore 4, obiettivo 3 è istituito il capitolo 3.4.3.2.5119 "Fiera di Cremona" con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 3.000.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.2.2.1.3434 la cui descrizione è così modificata "Contributo ordinario all'Unione italiana ciechi, all'Ente nazionale protezione e assistenza sordomuti, all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro e all'Unione nazionale mutilati per servizio della Regione Lombardia" è incrementata di L. 85.669.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 5.2.1.1.546 "Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi" è ridotta di L. 85.669.000 [6].

     30. Al bilancio pluriennale 1999/2001 al "Quadro di previsione delle Spese" di parte II "Spese per programmi di sviluppo" sono apportate le seguenti variazioni:

     - all'obiettivo 4.1.2. "Urbanistica e territorio", tabella relativa alle "Previsioni di spesa riferite a leggi operanti" le previsioni di spesa in capitale sono incrementate di L. 600.465.600 per ciascuno degli anni 2000 e 2001;

     - all'obiettivo 5.3.2. "Fondi per la riassegnazione dei residui perenti", tabella relativa alle "Previsioni di spesa riferite a leggi operanti" le previsioni di spesa in capitale sono ridotte di L. 600.465.600 per ciascuno degli anni 2000 e 2001.

 

     Art. 2. (Disposizioni non finanziarie).

     1. [7].

     2. In relazione a quanto disposto dal precedente comma sono autorizzate, ai sensi dell'art. 36, comma 7 quinquies della l.r. 34/78 e successive modificazioni ed integrazioni, variazioni compensative di fondi tra i seguenti capitoli:

     - 1.3.3.1.3854 "Spese per la realizzazione di progetti di cooperazione allo sviluppo";

     - 2.2.4.1.4796 "Attività di soccorso ed assistenza a favore di soggetti colpiti da calamità od eventi dannosi";

appartenenti al "Gruppo capitoli 3854".

     3. In relazione a quanto disposto dall'art. 6 della l.r. 13 luglio 1984, n. 35 "Norme sulle competenze, la composizione ed il funzionamento del Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Lombardia e sul coordinamento e finanziamento dei servizi provinciali di rilevamento", come sostituito dall'art. 1, comma 1 della l.r. 12 agosto 1999, n. 15 "Modifiche e abrogazioni legislative per la realizzazione dei progetti del programma regionale di sviluppo" la descrizione del capitolo 4.3.3.1.1816 è così modificata "Spese per l'acquisto diretto, la manutenzione e la gestione delle apparecchiature e delle attrezzature tecniche relative a sistemi di telemisura e per l'acquisizione di servizi e studi per i sistemi regionali di monitoraggio e controllo ambientale e per la diffusione dei dati raccolti".

     4. In deroga alla legge regionale di contabilità ed al fine di facilitare la realizzazione di programmi comunitari, qualora entro il termine dell'esercizio nei corso del quale sono state stanziate le somme relative al capitolo 5.5.3.1.4982 "Fondo per l'ulteriore finanziamento di programmi comunitari", istituito ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 12 della l.r. 14 agosto 1999, n. 19 "Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 1999 ed al bilancio pluriennale 1999-2001 - III provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali", non sia possibile far luogo in tutto o in parte all'impegno delle spese, le stesse possono essere iscritte alla competenza dell'esercizio immediatamente successivo in tutto o per la parte residuale, applicandosi in tal caso le disposizioni e le procedure previste dall'art. 50 della l.r. 34/78 e successive modificazioni.

     5. In deroga alla legge regionale di contabilità ed al fine di recepire quanto previsto dall'art. 23 del vigente CCNL 1998/2001 del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali relativamente alle spese destinate alla formazione del personale dipendente, qualora entro il termine dell'esercizio nel corso del quale sono state stanziate le somme relative al capitolo 1.2.1.1.548 "Spese per corsi di preparazione, formazione, aggiornamento e perfezionamento del personale, nonché spese per acquisizioni di beni e servizi strumentali alla formazione, aggiornamento e sviluppo del personale", non sia possibile far luogo in tutto o in parte all'impegno delle spese, le stesse possono essere iscritte alla competenza dell'esercizio immediatamente successivo in tutto o per la parte residuale, applicandosi in tal caso le disposizioni e le procedure previste dall'art. 50 della l.r. 34/78 e successive modificazioni.

     6. Dalla data di entrata in vigore della l.r. n. 15/1999 riacquistano efficacia le seguenti leggi regionali, abrogate dall'art. 7, allegato A, della medesima legge regionale n. 15/1999:

     a) l.r. 13 dicembre 1977, n. 63 "Provvedimenti ed agevolazioni creditizie per l'attuazione di un programma regionale straordinario di edilizia residenziale";

     b) l.r. 10 marzo 1978, n. 30 «Modificazioni ed integrazioni alla l.r. 13 dicembre 1977, n. 63 "Provvedimenti ed agevolazioni creditizie per l'attuazione di un programma regionale straordinario di edilizia residenziale"»;

     c) l.r. 7 giugno 1980, n. 90 "Finanziamenti integrativi a favore delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, beneficiarie dei finanziamenti per l'edilizia pubblica residenziale e disposizioni finanziarie integrative per l'attuazione del primo biennio del piano decennale ex lege 457";

     d) l.r. 23 gennaio 1981, n. 11 "Interpretazione autentica dell'art. 2, secondo comma, della legge regionale 7 giugno 1980, n. 90";

     e) l.r. 24 maggio 1985, n. 49 "Prime norme per l'esercizio delle funzioni di vigilanza trasferite alla Regione in materia di edilizia economica e popolare";

     f) l.r. 19 aprile 1986, n. 10 "Determinazione dei canoni di locazione per gli alloggi acquisiti o realizzati ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.l. 15 dicembre 1979, n. 629 convertito in legge 15 febbraio 1980, n. 25 e dell'art. 2, primo comma del d.l. 23 gennaio 1982, n. 9 convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94";

     g) l.r. 28 settembre 1992, n. 37 "Limite di reddito per la determinazione dei canoni di locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Modifica dell'art. 28 della l.r. 5 dicembre 1983, n. 91 e proroga degli artt. 44 e 46 della l.r. 4 maggio 1990, n. 28".

     7. La descrizione del capitolo 1.3.3.1.1570 è così modificata: "Spese per l'adesione e la partecipazione della Regione ad organismi anche a carattere associativo".

 

     Art. 3. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

 

 

Tabelle

(Omissis)

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 25 gennaio 2018, n. 5.

[2] Comma abrogato dall'art. 42 della L.R. 14 febbraio 2008, n. 1.

[3] Comma abrogato dall'art. 42 della L.R. 14 febbraio 2008, n. 1.

[4] Comma abrogato dall'art. 42 della L.R. 14 febbraio 2008, n. 1.

[5] Comma abrogato dall'art. 42 della L.R. 14 febbraio 2008, n. 1.

[6] Il 28° e 29° alinea del presente comma sono stati abrogati dall'art. 42 della L.R. 14 febbraio 2008, n. 1.

[7] Modifica il comma 4, art. 2 della L.R. 22 gennaio 1999, n. 2.