§ 4.1.40 - L.R. 19 aprile 1986, n. 10.
Determinazione dei canoni di locazione per gli alloggi acquisiti o realizzati ai sensi degli artt. 7 e 8 del D.L. 15 dicembre 1979, n. 629 convertito [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:19/04/1986
Numero:10


Sommario
Art. 1.      1. I comuni, ai sensi dell'undicesimo comma dell'art. 7 del D.L. 15 dicembre 1979, n. 629, convertito in legge 15 febbraio 1980, n. 25, applicano agli alloggi acquisiti ai sensi del medesimo [...]
Art. 2.      1. I comuni, ai sensi dell'undicesimo comma dell'art. 8 del D.L. 15 dicembre 1979, n. 629, convertito in legge 15 febbraio 1980, n. 25 e del terzo comma dell'art. 2 del D.L. 23 gennaio 1982, n. [...]
Art. 3.      1. Gli assegnatari di cui ai precedenti artt. 1 e 2 inoltrano al sindaco, nella sua qualità di rappresentante dell'ente proprietario degli alloggi, ai fini della prevista determinazione del [...]


§ 4.1.40 - L.R. 19 aprile 1986, n. 10. [1]

Determinazione dei canoni di locazione per gli alloggi acquisiti o realizzati ai sensi degli artt. 7 e 8 del D.L. 15 dicembre 1979, n. 629 convertito in legge 15 febbraio 1980, n. 25 e dell'art. 2, primo comma del D.L. 23 gennaio 1982, n. 9 convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94.

(B.U. 23 aprile 1986, n. 17, 1° suppl. ord.).

 

Art. 1.

     1. I comuni, ai sensi dell'undicesimo comma dell'art. 7 del D.L. 15 dicembre 1979, n. 629, convertito in legge 15 febbraio 1980, n. 25, applicano agli alloggi acquisiti ai sensi del medesimo art. 7 i canoni determinati ai sensi degli artt. 27, 28 e 29 della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 91, e successive modificazioni quando gli assegnatari siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 91 e successive modificazioni.

 

     Art. 2.

     1. I comuni, ai sensi dell'undicesimo comma dell'art. 8 del D.L. 15 dicembre 1979, n. 629, convertito in legge 15 febbraio 1980, n. 25 e del terzo comma dell'art. 2 del D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94, applicano altresì agli alloggi realizzati ai sensi dei medesimi articoli i canoni determinati ai sensi degli artt. 27, 28 e 29 della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 91 e successive modificazioni quando gli assegnatari siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 91 e successive modificazioni.

 

     Art. 3.

     1. Gli assegnatari di cui ai precedenti artt. 1 e 2 inoltrano al sindaco, nella sua qualità di rappresentante dell'ente proprietario degli alloggi, ai fini della prevista determinazione del canone, documentata istanza, entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per gli alloggi per i quali alla stessa data risulti stipulato il contratto di locazione disciplinato dalla legge 27 luglio 1978, n. 392.

 

 


[1] Legge abrogata dall'art. 7 della L.R. 12 agosto 1999, n. 15, riacquista efficacia per effetto dell'art. 2 della L.R. 15 dicembre 1999, n. 24, con decorrenza dalla data indicata nello stesso art. 2 della L.R. 24/1999 e da ultimo abrogata dall’art. 3 della L.R. 3 aprile 2001, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 3 della stessa L.R. n. 6/2001, come da ultimo modificata dall’art. 3 della L.R. 20 dicembre 2002, n. 32.