Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.1 urbanistica e edilizia |
Data: | 04/05/1990 |
Numero: | 28 |
Sommario |
Artt. 1. - 26. |
Art. 44. Definizione del contenzioso pregresso. |
§ 4.1.51 - L.R. 4 maggio 1990, n. 28. [1]
Modificazioni ed integrazioni alla L.R. 5 dicembre 1983, n. 91 e successive modificazioni e integrazioni concernente "Disciplina dell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica".
(B.U. 8 maggio 1990, n. 19, 1° suppl. ord.).
Artt. 27. - 35.
(Omissis) [3].
Artt. 36. - 41. [4]
Titolo II
NORME TRANSITORIE E FINALI
Artt. 42. – 43. [5]
Art. 44. Definizione del contenzioso pregresso.
1. Qualora, per uno o più anni successivi all'entrata in vigore della
2. Se a seguito della rideterminazione del canone risulti una situazione debitoria a carico dell'assegnatario, l'importo dovuto, detratta la somma già percepita dall'ente gestore, potrà essere rateizzato con l'applicazione dell'interesse legale vigente.
Artt. 45. – 48. [6]
[1] Legge abrogata dall’art. 3 della
[2] Articoli abrogati dall’art. 31 del
[3] Modificano la
[4] Articoli abrogati dall’art. 31 del
[5] Articoli abrogati dall’art. 31 del
[6] Articoli abrogati dall’art. 31 del